Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Scelta della formula B - Quantitativo di riferimento individuale spettante ad un produttore che cambia acquirente - Parziale attribuzione alla riserva nazionale - Violazione del principio del libero esercizio delle attività professionali - Inammissibilità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 7, nn. 2 e 3, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85))
Massima
1. Allorché una norma di diritto comunitario derivato necessiti di interpretazione, essa dev' essere interpretata, per quanto possibile, in modo da renderla conforme alle norme del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario.
2. L' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 590/85, dev' essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nell' ambito della formula B, di aggiungere alla riserva nazionale parte del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, di propria iniziativa, cambi latteria di affiliazione. La riduzione dei quantitativi individuali di riferimento cui i produttori si esporrebbero, se una simile facoltà fosse riconosciuta agli Stati membri, potrebbe infatti scoraggiarli dal cambiare acquirente per affiliarsi alla latteria che offre loro le condizioni più favorevoli e sarebbe, per ciò stesso, incompatibile con il principio del libero esercizio delle attività professionali che comporta la libera scelta del contraente.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-90/90 e C-91/90,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jean Neu e altri
e
Secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture,
domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 39 e 110 del Trattato CEE nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come successivamente modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione,
F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate:
- per i ricorrenti nella causa principale, dell' avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo;
- per il governo lussemburghese, dal sig. Ferdinand Hoffstetter, consigliere di direzione di prima classe presso il ministero dell' Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Patrick Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese svolte dai ricorrenti, dal convenuto e dalla Commissione nel corso dell' udienza del 7 marzo 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenze 21 marzo 1990, pervenute in cancelleria il 27 marzo successivo, il Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione, da un lato, dell' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), e, dall' altro, degli artt. 39 e 110 del Trattato CEE e dei principi generali del diritto comunitario.
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di controversie fra tredici produttori stabiliti in Lussemburgo e il segretario di Stato all' Agricoltura e alla Viticoltura del Granducato di Lussemburgo a proposito dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti a detti produttori ai sensi del regime del prelievo supplementare sul latte.
3 I produttori considerati hanno cessato le relazioni commerciali con la latteria alla quale fino ad allora avevano consegnato il latte prodotto nella loro azienda per affiliarsi ad un' altra latteria. A seguito di questo cambio di acquirente, il segretario di Stato all' Agricoltura e alla Viticoltura ha deciso, conformemente alla normativa lussemburghese emanata per l' attuazione del regime comunitario in materia, di trasferire il 90% dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori considerati disponevano nel contesto della formula B presso il loro ex acquirente alla nuova latteria, attribuendo il 10% di detti quantitativi alla riserva nazionale.
4 Gli interessati hanno allora proposto dinanzi al Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo dei ricorsi intesi all' annullamento delle decisioni considerate nella parte in cui negavano a detti produttori il trasferimento alla nuova latteria della totalità dei loro quantitativi di riferimento individuali. A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti nella causa principale deducono, in sostanza, che la normativa nazionale sulla quale questo rifiuto è fondato è in contrasto con l' art. 7 del regolamento n. 857/84 nonché con gli artt. 39 e 110 del Trattato CEE e con il principio della libera scelta del contraente.
5 Considerando che la decisione da pronunciare dipendeva dalle sopraconsiderate disposizioni di diritto comunitario, il Conseil d' État ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali, che sono identiche nelle due cause riunite:
"1) Se l' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 vada interpretato nel senso che uno Stato membro possa, nella sua normativa nazionale, ai sensi dell' art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, stabilire, in caso di sostituzione di acquirente da parte di un produttore (formula B), che parte della sua quota sia trasferita alla riserva nazionale, invece di essere distribuita tra il vecchio e il nuovo acquirente, o essere trasferita integralmente al nuovo acquirente ai sensi dell' art. 7, n. 2, dello stesso regolamento, penalizzando in tal modo qualsiasi sostituzione di acquirente di un produttore di latte.
2) Se gli artt. 39 e 110 del Trattato di Roma ed i principi della libera scelta del contraente consentano ad uno Stato membro di ridurre indefinitamente del 10% la quota di produzione di base di un produttore per il solo fatto che egli sostituisce l' acquirente e realizza un miglior prezzo di vendita aumentando in tal modo il suo reddito agricolo".
6 Per una più ampia esposizione dei fatti di cui alla causa principale, delle disposizioni comunitarie e nazionali considerate, come pure dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Le questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, sono in sostanza intese a sapere se, tenuto conto delle norme del Trattato CEE e dei principi generali del diritto comunitario, l' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 590/85, debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, nell' ambito della formula B, di aggiungere alla riserva nazionale una parte del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, di propria iniziativa, cambia la latteria alla quale è affiliato.
8 Si deve ricordare che il n. 1 dell' art. 7 del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 590/85, dispone che "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, al locatario o all' erede, secondo modalità da stabilire". Il n. 2 dello stesso articolo precisa, in sostanza, che nell' ambito della formula B (formula acquirente), "se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti", il quantitativo di riferimento dell' acquirente precedente è trasferito in questa misura al nuovo acquirente a decorrere dal momento della sostituzione. Tuttavia, a norma del n. 3 dello stesso articolo, "gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi in questione sia aggiunta alla riserva di cui all' art. 5 o, secondo il caso, a quella di cui all' art. 6, paragrafo 3", cioè la riserva nazionale.
9 Se è vero che la formulazione stessa delle citate disposizioni nelle varie versioni linguistiche mostra chiaramente che gli Stati membri possono, nell' ambito della fomula B, aggiungere alla riserva nazionale una parte del quantitativo di riferimento di un acquirente al quale "si sostituisce", in tutto o in parte, un altro acquirente a causa di un trasferimento di impresa, questa formulazione lascia aperta la questione se una siffatta attribuzione alla riserva nazionale possa essere effettuata anche per quanto riguarda il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, nell' ambito della formula B, cessa di avere relazioni commerciali con l' acquirente al quale ha consegnato il latte prodotto nella sua azienda per affiliarsi ad un altro acquirente, senza che vi sia trasferimento di impresa tra gli acquirenti.
10 Su questo punto, il governo lussemburghese e la Commissione ritengono che la facoltà attribuita agli Stati membri dall' art. 7, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato, di prevedere che una parte dei quantitativi in questione sia aggiunta alla riserva nazionale valga in tutti i casi di sostituzione, parziale o totale, di un acquirente ad un altro senza che occorra distinguere in base alla causa della sostituzione. In questa disposizione, pertanto, rientra non solo il caso di trasferimento dei quantitativi di riferimento dell' acquirente effettuato su iniziativa di quest' ultimo, ma anche il caso di trasferimento dei quantitativi individuali del produttore conseguente alla sua scelta di cambiare acquirente. Il governo lussemburghese e la Commissione precisano che le disposizioni considerate, così interpretate, sono compatibili con le norme del Trattato e i principi generali del diritto comunitario, tenuto conto dell' ampio potere discrezionale di valutazione di cui il legislatore comunitario dispone in materia di organizzazione comune dei mercati, potere i cui limiti, nel caso di specie, non sono stati superati.
11 I ricorrenti nelle cause principali, per contro, sostengono che l' art. 7, n. 3, del regolamento n. 857/84, interpretato alla luce delle disposizioni del Trattato e dei principi della libera scelta del contraente, non riguarda l' ipotesi di un cambio di acquirente deciso dal produttore.
12 Quest' ultimo punto di vista va accolto. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a., punto 21 della motivazione, cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477), allorché una norma di diritto comunitario derivato necessiti di interpretazione, essa dev' essere interpretata, per quanto possibile, in modo da renderla conforme alle norme del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario.
13 A questo proposito, si deve constatare che la libertà di esercizio delle attività professionali, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 1979, Hauer, punti 31-33 della motivazione, causa 44/79, Racc. pag. 3727, e 11 luglio 1989, Schraeder, punto 15 della motivazione, causa 265/87, Racc. pag. 2237), fa parte dei principi generali del diritto comunitario, implica, in quanto espressione specifica, la libera scelta del contraente. Questa libertà di scelta non verrebbe garantita se il cambio di affiliazione alla latteria, avvenuto su iniziativa del produttore, fosse idoneo a comportare una riduzione del suo quantitativo di riferimento individuale per effetto dell' attribuzione di parte di detto quantitativo alla riserva nazionale, mentre una tale riduzione non può essere effettuata nel caso in cui il produttore resti affiliato alla stessa latteria. Una normativa avente tale portata sarebbe infatti tale da scoraggiare i produttori dal cambiare l' acquirente per affiliarsi alla latteria che offre loro le condizioni più favorevoli.
14 Del resto, una siffatta riduzione del quantitativo di riferimento individuale di un produttore a causa del cambio di acquirente da lui deciso non è giustificata dalla necessità di badare a che i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari messi sul mercato non eccedano il quantitativo globale garantito per la Comunità, dal momento che il cambio di acquirente non comporta l' immissione sul mercato di alcun quantitativo supplementare dei prodotti considerati.
15 Le considerazioni che precedono portano dunque a interpretare l' art. 7, n. 3, del regolamento n. 857/84 nel senso che questa disposizione non contempla l' ipotesi in cui, nell' ambito della formula B, un produttore di latte cambia, di propria iniziativa, la latteria di affiliazione.
16 Per questi motivi le questioni sollevate debbono essere risolte nel senso che l' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1934, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato con regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nell' ambito della formula B, di aggiungere alla riserva nazionale parte del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, di propria iniziativa, cambia latteria di affiliazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo con sentenza 21 marzo 1990, dichiara:
L' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE), n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nell' ambito della formula B, di aggiungere alla riserva nazionale parte del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, di propria iniziativa, cambia latteria di affiliazione.
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