Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e decesso - Prestazioni - Adeguamento - Nuovo calcolo - Presupposti
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 51, n. 1))
Massima
Quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di qualsivoglia natura erogata da un altro Stato membro, non superi un determinato limite, né l' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 né alcun' altra disposizione di diritto comunitario consentono di modificare l' importo di detta pensione allo scopo di evitare il superamento di detto limite in caso di successive variazioni dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale.
Parti
Nella causa C-93/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Erminia Cassamali
e
Office national des pensions,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Cassamali, dall' avv. Franco Agostini, del foro di Roma,
- per l' Office national des pensions, dal sig. Roger Masyn, amministratore generale, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Cassamali, dell' Office national des pensions, rappresentato dal sig. Georges Holvoet, segretario d' amministrazione, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 12 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 19 marzo 1990, pervenuta in cancelleria il 29 marzo successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione di regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra la sig.ra Cassamali e l' Office national des pensions (in prosieguo: l' "ONP"), che è l' ente belga competente in materia di pagamento di prestazioni di vecchiaia.
3 Risulta dal fascicolo di causa che la sig.ra Cassamali ha esercitato attività lavorative in Italia e in Belgio.
4 La sua carriera lavorativa le ha consentito di acquistare il diritto ad una pensione di vecchiaia in Italia e a due pensioni di vecchiaia, l' una per le sue attività lavorative subordinate, l' altra per le sue attività lavorative autonome, in Belgio. Le sue spettanze pensionistiche sono maturate in questi due Stati il 1º ottobre 1976. In tale data, l' importo complessivo delle tre pensioni era pari a 78 868 BFR.
5 Inoltre, a decorrere dalla stessa data, la sig.ra Cassamali, il cui coniuge, prima di decedere, aveva lavorato in Belgio, fruisce di una pensione per superstiti in forza della normativa belga. L' importo di questa prestazione avrebbe dovuto essere pari a 98 127 BFR.
6 Cionondimeno, per il calcolo di detta pensione per superstiti, l' ente belga competente, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, alla quale l' ONP è succeduto nel 1987, ha tenuto conto della norma anticumulo che figura nell' art. 52 del regio decreto belga 21 dicembre 1967. Ai sensi di detta norma, una pensione per superstiti può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o con qualsiasi altra prestazione sostitutiva, concesse in forza di una normativa belga o straniera, solo entro un determinato limite.
7 Nel caso della sig.ra Cassamali, tale limite era, il 1º ottobre 1976, 139 277 BFR, mentre l' importo complessivo delle pensioni di vecchiaia, belga e italiana, e della pensione per superstiti belga cui essa avrebbe avuto diritto era di 176 995 BFR e superava quindi il limite nella misura di 37 718 BFR. Pertanto la pensione per superstiti liquidata in definitiva dall' ente belga è stata decurtata di quest' ultima somma e ridotta così da 98 127 BFR a 60 409 BFR il 1º ottobre 1976.
8 Alle successive scadenze l' ente belga ha continuato a calcolare l' importo della pensione per superstiti in modo che l' importo cumulato delle pensioni versate alla sig.ra Cassamali non superasse il limite stabilito dalla normativa nazionale. Dato il rilevante aumento subito dalla pensione di vecchiaia italiana in ragione delle norme relative all' indicizzazione delle pensioni in Italia, l' importo effettivo della pensione per superstiti versata all' interessata è diminuito.
9 La sig.ra Cassamali ha quindi adito il Tribunal du travail di Bruxelles sostenendo che detto metodo di calcolo era in contrasto con l' art. 51, n. 1, del succitato regolamento 14 giugno 1971, n. 1408.
10 Di conseguenza, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"- Se l' art. 51 del regolamento n. 1408/71 consenta il nuovo calcolo di una pensione belga in seguito ad aumento dell' importo di una pensione italiana, aumento dovuto unicamente al rincaro del costo della vita.
- Se, in caso negativo, esista un' altra disposizione di diritto comunitario che tale nuovo calcolo autorizzi".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Alla luce degli elementi del fascicolo della causa principale, le due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare insieme, vanno intese come dirette a far accertare se, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di qualsivoglia natura erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, l' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 o un' altra disposizione di diritto comunitario consentano di modificare l' importo di detta pensione per evitare il superamento del limite in caso di successive variazioni dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale.
13 Va ricordato che, per calcolare l' importo delle prestazioni di vecchiaia spettanti al lavoratore che sia stato assoggettato alle leggi di due o più Stati membri, l' ente competente di ciascuno di tali Stati deve raffrontare l' importo spettante in forza della sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo, e quello risultante dall' applicazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71. Per la liquidazione di ciascuna prestazione il lavoratore deve fruire di quello dei due regimi che è più vantaggioso per lui.
14 Come la Corte ha rilevato, in particolare, nella sentenza 21 marzo 1990, Ravida (causa C-85/89, Racc. pag. I-1063), ogni successiva modifica di una delle prestazioni implicherebbe, in via di principio, che per ciascuna prestazione si effettui un nuovo raffronto fra il regime nazionale e il regime comunitario, allo scopo di stabilire quale sia, a seguito della modifica, il più vantaggioso per il lavoratore.
15 Nella stessa sentenza la Corte ha però ricordato che, onde ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione del lavoratore ogniqualvolta vi sia una modifica delle prestazioni percepite, l' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71 esclude un nuovo calcolo delle prestazioni ai sensi dell' art. 46, e quindi un nuovo raffronto fra regime nazionale e regime comunitario, quando la modifica di una delle prestazioni sia determinata da fatti estranei alla situazione individuale del lavoratore e sia conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale.
16 Soltanto nel caso in cui la modifica sia dovuta ad un cambiamento del modo di determinazione o delle norme che disciplinano il calcolo delle prestazioni, segnatamente in ragione di un cambiamento della situazione personale del lavoratore, si deve procedere ad un nuovo calcolo delle prestazioni di vecchiaia in forza dell' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
17 Di conseguenza, come risulta del pari dalla citata sentenza 21 marzo 1990, Ravida, anche se, in una situazione come quella che costituisce oggetto della causa principale, la pensione per superstiti versata da uno Stato membro a un lavoratore è stata assoggettata, al momento della sua liquidazione iniziale, all' applicazione di un limite massimo in forza delle disposizioni anticumulo contenute nella normativa di detto Stato, per tener conto, segnatamente, di una pensione di vecchiaia versata da un altro Stato membro allo stesso lavoratore, l' art. 51, n. 1, osta a che la pensione per superstiti sia ricalcolata in ragione delle rivalutazioni della pensione di vecchiaia quando tali rivalutazioni siano conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale.
18 E' vero che, nelle osservazioni presentate alla Corte, l' ONP sostiene che il nuovo calcolo vietato dall' art. 51, n. 1, è soltanto il calcolo, previsto dall' art. 46, destinato a raffrontare la prestazione offerta dal regime nazionale e quella offerta dal regime comunitario. Orbene, secondo l' ONP, i nuovi calcoli dell' importo della pensione per superstiti, da esso effettuati al fine di garantire, malgrado gli aumenti della pensione di vecchiaia versati dall' altro Stato membro, il rispetto del limite fissato dalla norma anticumulo nazionale, non costituiscono il calcolo comparativo vietato dall' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
19 Questo argomento va disatteso.
20 Nella situazione considerata, gli aumenti dovuti all' andamento generale della situazione economica e sociale dello Stato debitore della pensione di vecchiaia devono, come indica lo stesso art. 51, n. 1, essere applicati direttamente a tale pensione. Dal canto suo, la pensione per superstiti, sia essa stata liquidata a norma del solo regime nazionale o secondo il regime dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, non deve subire alcuna conseguenza in ragione dei detti aumenti e, in particolare, non deve essere modificata nemmeno per garantire il continuo rispetto della norma nazionale che fissa un limite di cumulo. Infatti, l' ente competente potrebbe procedere a tale modifica solo a condizione di essersi previamente assicurato che, così modificata, la pensione per superstiti resti almeno altrettanto vantaggiosa, se si continua ad applicare il regime, nazionale o comunitario, secondo il quale essa è stata inizialmente liquidata, che in caso di applicazione dell' altro regime; ciò implicherebbe che si proceda nuovamente ad un raffronto fra questi due regimi, il che è, per l' appunto, vietato dall' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
21 Infine, occorre rilevare che non esiste alcun' altra disposizione di diritto comunitario che autorizzi un nuovo calcolo delle prestazioni nel caso in cui questo sia vietato dall' art. 51, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
22 Così, al di fuori dell' ipotesi della modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, contemplata dall' art. 51, n. 2, le sole modifiche che può subire una prestazione di vecchiaia sono costituite dalle variazioni, in percentuale o in valore assoluto, risultanti dalle norme nazionali d' indicizzazione emanate dallo Stato debitore di tale prestazione. Questa, per contro, non può essere toccata, né direttamente né indirettamente, dalla modifica di qualsiasi altra prestazione dovuta ad una delle cause elencate nell' art. 51, n. 1.
23 Di conseguenza, le due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale vanno risolte nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di qualsivoglia natura erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, né l' art. 51, n. 1, del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, né alcun' altra disposizione di diritto comunitario consentono di modificare l' importo di detta pensione allo scopo di evitare il superamento di detto limite in caso di successive variazioni dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles, con sentenza 19 marzo 1990, dichiara:
Quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di qualsivoglia natura erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, né l' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, né alcun' altra disposizione di diritto comunitario consentono di modificare l' importo di detta pensione allo scopo di evitare il superamento di detto limite in caso di successive variazioni dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale.
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