Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Acquisto di carne proveniente dall' organismo d' intervento destinata alla trasformazione - Condizioni di acquisto - Rinuncia da parte dell' acquirente potenziale a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche della merce - Portata - Vizi occulti che non possono essere oggetto di controllo preliminare e che rendono il prodotto inadatto alla trasformazione - Esclusione
((Regolamento (CEE) della Commissione n. 2173/79, art. 2, n. 2, lett. d) ))
Massima
La dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo da parte dell' acquirente potenziale, contemplata dall' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2173/79, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento, non vale per gli eventuali vizi occulti, che, per loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo da parte di detto acquirente prima della sua domanda di acquisto, e rendono la carne posta in vendita per la trasformazione inadatta a tale scopo.
Parti
Nel procedimento C-113/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Gebroeders Schulte AG,
H. & E. Reinert KG
e
Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
Belgische Staat,
Istituut voor Veterinaire Keuring,
NV Vanden Avenne-Ooigem,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Gebroeders Schulte AG e H. & E. Reinert KG, dagli avv.ti F. Herbert e J. Everaert, del foro di Bruxelles,
- per l' Ufficio belga dell' industria e dell' agricoltura, dagli avv.ti Monique Fruy e Bart De Moor, del foro di Bruxelles,
- per lo Stato belga e l' Istituto di controllo veterinario, dall' avv. Piet Siffert, del foro di Lovanio,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Patrick Hetsch e Thomas van Rijn, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Gebroeders Schulte AG e della H. & E. Reinert KG, dell' Ufficio belga dell' industria e dell' agricoltura, dello Stato belga e dell' Istituto di controllo veterinario, del governo britannico, rappresentato dal sig. C. Vajda, barrister, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e J. Gaster, membri della DG VI, in qualità di agenti, all' udienza del 30 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 aprile 1990, pervenuta in cancelleria il 23 aprile seguente, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (GU L 251, pag. 12).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra le società Gebroeders Schulte AG e H. & E. Reinert, ricorrenti nella causa principale (in prosieguo: la "Schulte" e la "Reinert"), da un lato, e il Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw (Ufficio belga dell' industria e dell' agricoltura, in prosieguo: l' "UBIA"), lo Stato belga, l' Istituut voor Veterinaire Keuring (Istituto di controllo veterinario) e la società Vanden Avenne, convenuti nella causa principale, dall' altro.
3 L' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 maggio 1987, n. 1431, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 786/87 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 (GU L 136, pag. 26), prevedeva la messa in vendita, per il periodo 27 maggio 1987 - 3 luglio 1987, di circa 1 500 tonnellate di carni non disossate possedute dall' UBIA ed acquistate prima del 1 settembre 1986.
4 In base al regolamento n. 2173/79, l' UBIA pubblicava il 21 gennaio 1987 un comunicato sulle condizioni di vendita delle carni summenzionate.
5 La Schulte e la Reinert rispondevano a questa offerta acquistando vari quantitativi di carni. Durante il periodo 25 giugno 1987 - 17 luglio 1987 ritiravano la merce tramite il loro rappresentante presso gli impianti frigoriferi della società Vanden Avenne e la trasportavano nella Repubblica federale di Germania.
6 Con telex 21 e 22 luglio 1987 il rappresentante della Schulte e della Reinert avvisava l' UBIA di aver constatato, dopo lo scongelamento, che taluni pezzi di carne presentavano tracce di muffa. Il 15 ottobre 1987 un veterinario riconosciuto dalla CEE redigeva una perizia in cui si dichiarava la carne inadatta al consumo umano. Il 19 ottobre seguente una parte della carne veniva distrutta.
7 L' UBIA non accoglieva tuttavia il reclamo del rappresentante della Schulte e della Reinert, invocando il disposto di cui all' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2173/79, che subordina l' ammissibilità di una domanda di acquisto alla condizione che il richiedente dichiari di rinunciare a qualsiasi reclamo riguardante la qualità e le caratteristiche della merce eventualmente assegnata.
8 Adito della controversia, l' organo giurisdizionale nazionale ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se l' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) 4 ottobre 1979, n. 2173, implichi che la dichiarazione emessa dal richiedente gli impedisce di presentare reclamo per la non conformità delle merci fornite o vizi occulti delle stesse, qualora le merci siano state vendute allo stato surgelato e presentino tracce di muffa solo dopo lo scongelamento nel luogo di destinazione e non siano pertanto più idonee alla trasformazione, oppure se la suddetta 'dichiarazione' valga invece per le caratteristiche commerciali della merce rilevabili esteriormente.
2) Se l' ampliamento della portata di detta 'dichiarazione' a caratteristiche igieniche non direttamente rilevabili in loco che rendano la merce non idonea alla trasformazione non sia in contrasto:
a) con lo scopo del regolamento (CEE) n. 1431/87, che riguarda la vendita 'per la trasformazione' ;
b) con lo scopo della direttiva 64/433/CEE, in base alla quale lo Stato da cui viene spedita la merce è responsabile dei controlli sanitari sulle carni da esportare".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
10 Occorre ricordare che, in forza dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 2173/79, per essere ammissibile, la domanda di acquisto deve recare:
"(...)
d) la rinuncia del richiedente a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli".
11 Inoltre, ai sensi dell' art. 13 dello stesso regolamento,
"gli organismi d' intervento adottano le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di accertarsi, prima di presentare la loro domanda o la loro offerta, dello stato dei prodotti in vendita".
12 Dalla motivazione di questo regolamento risulta che la rinuncia a qualsiasi reclamo successivo all' acquisto è giustificata dalla possibilità del controllo preliminare dello stato dei prodotti messi in vendita, stabilita a favore dell' acquirente potenziale.
13 Infatti, l' ottavo punto della motivazione del regolamento n. 2173/79 è redatto come segue:
"considerando che la presentazione di una domanda di acquisto o di un' offerta è facilitata dalla possibilità per gli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti; che è quindi opportuno disporre che gli interessati rinuncino a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente loro aggiudicato".
14 La dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo può riguardare pertanto solo la qualità e le caratteristiche della merce che possono essere oggetto di un controllo preliminare da parte dell' interessato e non può valere per eventuali vizi occulti, che per loro natura sfuggono a qualsiasi possibilità di un suo controllo preliminare.
15 Questa interpretazione è corroborata dall' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1977, n. 2182, relativo alle modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (GU L 251, pag. 60), ai sensi del quale "una cauzione, destinata a garantire la trasformazione dei prodotti, è costituita presso l' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione". Non sarebbe infatti conforme al principio di proporzionalità che l' acquirente debbba sopportare la perdita della cauzione qualora la trasformazione non possa aver luogo a causa dell' esistenza di vizi occulti che non possono essere oggetto di un suo controllo preliminare.
16 Occorre aggiungere che questa interpretazione è l' unica che sia coerente con il sistema e con lo scopo del regolamento n. 1431/87, nel cui ambito di applicazione rientra la vendita considerata nella causa principale.
17 Infatti, sarebbe compromesso l' obiettivo di questo regolamento, che mira a garantire la trasformazione delle carni poste in vendita, qualora, come nella causa principale, vizi occulti rendessero le carni di cui trattasi inadatte alla trasformazione.
18 Inoltre, in forza dell' art. 1, n. 5, del suddetto regolamento n. 1431/87, le domande di acquisto non comportano l' indicazione del magazzino o dei magazzini in cui le merci richieste sono depositate. Ne consegue che l' acquirente non può prevedere da quale magazzino proverrà la merce che gli sarà eventualmente assegnata e che egli non è quindi in grado di effettuare un controllo preliminare utile, ad esempio mediante prelievo di campioni.
19 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo, contemplata dall' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2173/79, non vale per gli eventuali vizi occulti che, per loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preliminare da parte dell' interessato e rendono la merce inadatta alla trasformazione.
Sulla seconda questione
20 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non si deve statuire sulla seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles con ordinanza 9 aprile 1990, dichiara:
La dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo, contemplata dall' art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d' intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69, non vale per gli eventuali vizi occulti che, per loro natura, sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preliminare da parte dell' interessato e rendono la merce inadatta alla trasformazione.
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