Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Norme relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento di una parte di un' azienda - Mancanza di criteri stabiliti dallo Stato membro interessato - Ripartizione tra gli operatori interessati in funzione delle sole superfici utilizzate per la produzione lattiera
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 7, n. 4; regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, art. 7, primo comma, punto 2))
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Norme relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento di una parte di un' azienda - Facoltà degli Stati membri di stabilire criteri obiettivi di ripartizione - "Criteri obiettivi" - Nozione
(Regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 7, primo comma, punto 2)
Massima
1. L' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88, relativo, nell' ambito del regime del prelievo sul latte, al trasferimento dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo in caso di trasferimento di un' azienda, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro non abbia stabilito altri criteri obiettivi ai sensi di detta disposizione, né dato attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, il quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda dev' essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte dell' azienda, fra gli operatori interessati, in funzione delle sole superfici utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener conto di altri elementi, come gli edifici facenti parte dell' azienda.
2. La nozione "criteri obiettivi", che gli Stati membri possono stabilire per la ripartizione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo sul latte in caso di trasferimento di una parte dell' azienda ai sensi dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88, si riferisce a criteri oggettivamente verificabili, fissati in anticipo e aventi portata generale, che siano indipendenti dalla volontà degli operatori interessati ed attengano alle caratteristiche dell' azienda di cui trattasi o delle attività agricole ivi esercitate.
Non stabilisce criteri del genere una normativa nazionale che lascia in primo luogo al comune accordo delle parti interessate il compito di determinare le modalità del trasferimento del quantitativo di riferimento e che solo in subordine, in mancanza di un siffatto accordo, prevede una ripartizione ad opera del giudice in proporzione alle superfici utilizzate per la produzione lattiera.
Parti
Nel procedimento C-121/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Kantongerecht di Beetsterzwaag nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jeen Lolkes Posthumus
e
Rinze Oosterwoud,
Anne Oosterwoud,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo olandese, dal sig. B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. R.C. Fischer, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. S. Richards, barrister, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 5 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 aprile 1990, pervenuta in cancelleria il 26 aprile successivo, il Kantongerecht di Beetsterzwaag (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra il sig. Jeen Lolkes Posthumus e i sigg. Rinze e Anne Oosterrwoud. Questi ultimi gestiscono, in forza di un contratto di affitto, un' azienda di allevamento; essi dispongono a tal fine di un quantitativo di riferimento di 145 430 kg di latte, a norma del regime del prelievo supplementare sul latte. Il 25 marzo 1982 il sig. Posthumus ha acquistato una parcella di circa 2,4 ha appartenente all' azienda affittata. Il contratto di affitto dei sigg. Oosterwoud, relativo a tale parcella, è in seguito scaduto e la parcella è stata adibita dallo stesso sig. Posthumus all' esercizio della propria azienda.
3 Con ricorso proposto dinanzi al Kantongerecht di Beetsterzwaag, il sig. Posthumus chiede in sostanza che i sigg. Rinze e Anne Oosterwoud siano condannati a trasferirgli il quantitativo di riferimento relativo alla parcella di cui trattasi o, in mancanza, a pagargli il risarcimento dei danni.
4 Ritenendo che la decisione da emettere dipenda dall' interpretazione dell' art. 7, primo comma, punto 2, del succitato regolamento n. 1546/88, il Kantongerecht di Beetsterzwaag ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, il quale tra l' altro stabilisce che, in caso di locazione - in cui deve altresì ricomprendersi la cessazione della stessa - di uno o più parti dell' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito in funzione della superficie utilizzata per la produzione lattiera, vada interpretato nel senso che, ove lo Stato membro non abbia fissato alcun altro criterio obiettivo né abbia fatta applicazione di quanto disposto dall' art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, l' allevatore che prosegue l' esercizio della propria azienda, ma perde l' uso di alcune parcelle di terreno a seguito della cessazione dell' affittanza, debba cedere, eventualmente contro un indennizzo, una parte del quantitativo di riferimento, commisurata alla proporzione esistente fra l' appezzamento da cedere e l' intera superficie del fondo aziendale, senza che si debba tener conto degli immobili di pertinenza dell' azienda (stalle) che siano di sua proprietà o che egli abbia preso in affitto da un terzo.
2) Se per criteri obiettivi da stabilire dagli Stati membri occorra intendere criteri basati su elementi concretamente verificabili, quali gli immobili, i terreni, la mano d' opera, i macchinari o simili, eventualmente esistenti".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nella causa principale, della normativa comunitaria pertinente nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
6 La prima questione mira in sostanza ad accertare se l' art. 7, primo comma, punto 2, del succitato regolamento n. 1546/88 vada interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro non abbia stabilito altri criteri obiettivi ai sensi di tale disposizione, né abbia dato attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), il quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda debba essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte dell' azienda, fra gli operatori interessati in funzione delle sole superfici utilizzate per la produzione lattiera, ovvero se si possa pure tener conto di altri elementi, come gli edifici facenti parte dell' azienda.
7 Va ricordato, in via preliminare, che l' art. 7, n. 1, del succitato regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 590/85, pure già citato, dispone che, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire". Tuttavia, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, "nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l' affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda o alla parte dell' azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell' affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera".
8 Le modalità d' attuazione delle succitate disposizioni sono state fissate, in particolare, dall' art. 7 del citato regolamento n. 1546/88, il quale, nel primo comma, punto 2, dispone che, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito fra i produttori che rilevano l' azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri".
9 Dall' esame comparativo delle varie versioni linguistiche dell' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88 risulta che gli Stati membri sono certamente liberi di stabilire criteri diversi, purché questi siano obiettivi, relativi alla ripartizione dei quantitativi di riferimento afferenti alle aziende di cui una parte soltanto costituisce oggetto di trasferimento; tuttavia, qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, né abbiano dato attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, tale ripartizione deve effettuarsi rigorosamente in proporzione alle dimensioni delle rispettive superfici dell' azienda considerata utilizzate per la produzione lattiera, comprese le superfici edificate, senza che si possa tener conto della misura nella quale le varie superfici hanno contribuito alla produzione lattiera complessiva dell' azienda.
10 Questa interpretazione, basata sul testo della normativa considerata, è conforme allo scopo di questa. L' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento n. 1546/88 mira infatti, salvo deroga espressamente decisa dagli Stati membri, a che siano emanate, allo scopo di garantire sia la certezza del diritto sia l' efficacia del regime, norme chiare e precise, nella cui applicazione le autorità nazionali non dispongano di alcun potere discrezionale.
11 Per questi motivi, la prima questione va così risolta: l' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, dev' essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro non abbia stabilito altri criteri obiettivi ai sensi di detta disposizione, né dato attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, il quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda deve essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte dell' azienda, fra gli operatori interessati in funzione delle sole superfici utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener conto di altri elementi, come gli edifici facenti parte dell' azienda.
Sulla seconda questione
12 La seconda questione mira a determinare la portata della nozione "criteri obiettivi" ai sensi dell' art. 7, primo comma, punto 2, del citato regolamento n. 1546/88.
13 A questo proposito, si deve rilevare che l' espressione "criteri obiettivi", secondo il comune significato di tali termini, considerati nel loro contesto, si riferisce solo a criteri oggettivamente verificabili, fissati in anticipo, aventi portata generale e indipendenti dalla volontà dei produttori interessati. Siffatti criteri devono, come il governo del Regno Unito ha giustamente rilevato, collegarsi alle caratteristiche dell' azienda di cui trattasi o delle attività agricole ivi esercitate. Ne consegue che non può considersi stabilire "criteri obiettivi" una normativa nazionale, come la normativa olandese di cui trattasi, che lascia in primo luogo al comune accordo delle parti interessate il compito di determinare le modalità del trasferimento del quantitativo di riferimento, in caso di trasferimento dell' azienda, e che solo in subordine, in mancanza di un siffatto accordo, prevede una ripartizione del quantitativo di riferimento ad opera del giudice, in proporzione alle superfici utilizzate per la produzione lattiera.
14 Per questi motivi, la seconda questione va risolta nel senso che la nozione "criteri obiettivi" ai sensi dell' art. 7, primo comma, punto 2, del citato regolamento n. 1546/88 si riferisce a criteri oggettivamente verificabili, fissati in anticipo e aventi portata generale, che siano indipendenti dalla volontà degli operatori interessati ed attengano alle caratteristiche dell' azienda di cui trattasi o delle attività agricole ivi esercitate.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht di Beetsterzwaag, con ordinanza 24 aprile 1990, dichiara:
1) L' art. 7, primo comma, punto 2, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, dev' essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro non abbia stabilito altri criteri obiettivi ai sensi di detta disposizione, né dato attuazione all' art. 7, n. 4, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, il quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda deve essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte dell' azienda, fra gli operatori interessati in funzione delle sole superfici utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener conto di altri elementi, come gli edifici facenti parte dell' azienda.
2) La nozione "criteri obiettivi" ai sensi dell' art. 7, primo comma, punto 2, del citato regolamento n. 1546/88 si riferisce a criteri oggettivamente verificabili, fissati in anticipo e aventi portata generale, che siano indipendenti dalla volontà degli operatori interessati ed attengano alle caratteristiche dell' azienda di cui trattasi o delle attività agricole ivi esercitate.
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