Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti - Retribuzione - Imposta - Riduzione per figlio a carico - Presupposti per la concessione - Mantenimento effettivo del figlio da parte del dipendente - Nozione - Figli mantenuti integralmente dall' esercito per il periodo durante il quale effettuano il servizio militare - Esclusione
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2, n. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)
2. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Rapporto con la riduzione fiscale per figlio a carico
(Statuto del personale, allegato VII, art. 2; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, n. 4, secondo comma)
Massima
1. L' obiettivo di ordine sociale cui è finalizzata la riduzione fiscale spettante al dipendente comunitario per un figlio a carico impone che si tenga conto, per la sua applicazione, esclusivamente delle spese giustificate da una necessità attuale e certa, connessa all' esistenza del figlio ed al suo mantenimento effettivo.
Pur non escludendo che un figlio si possa ritenere effettivamente mantenuto, ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi e possa quindi essere considerato come simultaneamente a loro carico, la riduzione fiscale per figlio a carico perde tuttavia la sua ragione di esistere quando l' onere di provvedere alle spese di mantenimento del figlio non grava più sul dipendente interessato, ma integralmente su un altro soggetto di diritto.
Di conseguenza, quando l' esercito provvede integralmente all' effettivo mantenimento dei giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva, questi ultimi non possono, durante il periodo di leva, essere considerati a carico del dipendente interessato né dare diritto alla riduzione fiscale per figlio a carico.
2. Se è vero che non esiste un parallelismo perfetto tra l' assegno per figlio a carico e la riduzione fiscale concessa per lo stesso motivo, ciò non toglie che, perseguendo il medesimo obiettivo sociale e rispondendo alla medesima esigenza, le disposizioni relative all' assegno per figlio a carico possano essere prese in considerazione per corroborare l' interpretazione di quelle relative alla riduzione fiscale per figlio a carico.
Parti
Nel procedimento C-132/90 P,
Georg Schwedler, con l' avv. Wenning, del foro di Bonn, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), l' 8 marzo 1990, nella causa T-41/89, Georg Schwedler contro Parlamento europeo,
procedimento in cui l' altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agente, assistito dall' avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg, che ha concluso per il totale rigetto del ricorso in quanto parzialmente irricevibile ed interamente infondato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A.
Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 29 maggio 1991, nel corso della quale il sig. Schwedler è stato rappresentato dall' avv. Moritz, del foro di Bonn,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con richiesta depositata alla cancelleria della Corte l' 8 maggio 1990, il sig. Schwedler ha, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle equivalenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte
di giustizia, proposto ricorso contro la sentenza dell' 8 marzo
1990 con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento delle decisioni adottate rispettivamente il 22 dicembre 1987 dal direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, ed il 2 maggio 1988 dal segretario generale del Parlamento europeo, decisioni che hanno rifiutato di concedergli la riduzione fiscale per il figlio a carico.
2 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre mezzi relativi, il primo, all' interpretazione erronea, effettuata dal Tribunale, della nozione di "figlio effettivamente mantenuto dal funzionario" ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il secondo, al fatto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le assenze del figlio del ricorrente dalla caserma fossero dovute a una scelta personale e, il terzo, all' irrilevanza, per la soluzione della controversia, dell' interpretazione dei numeri 3, 4 e 6 dell' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto.
3 Con il suo primo mezzo, il ricorrente rimprovera al Tribunale
d' aver limitato in modo inammissibile la nozione di "mantenimento
effettivo", enunciata dall' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello
Statuto e come interpretata dalla Corte nella sentenza 27 novembre 1980, Sorasio/Commissione (cause riunite 81/79, 82/79 e 146/79, Racc. pag. 3557), statuendo che la riduzione fiscale per
figlio a carico può essere concessa soltanto a "chi si prende carico materialmente di tutte le esigenze essenziali del figlio" e
che un figlio non può essere considerato come effettivamente
mantenuto da più persone simultaneamente. In effetti, siffatta interpretazione del Tribunale escluderebbe, in particolare, la
possibilità di tener conto del mantenimento parziale di un figlio, mentre la giurisprudenza della Corte non comporterebbe una tale limitazione.
4 Nell' ambito di questo mezzo, il ricorrente sostiene ugualmente che emergerebbe dalle circolari interne (istruzione del Sig. Nord del 31 ottobre 1963, concernente l' applicazione dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto, e conclusione n. 188/89, modificata, del 30 gennaio 1990 del collegio dei capi di amministrazione) che il mantenimento, anche parziale, d' un figlio può dar diritto all' assegno per figlio a carico.
5 Con il suo secondo mezzo, il ricorrente sostiene che, alla
luce del fatto - ritenuto ormai pacifico in uno Stato democratico,
moderno e sociale sia dai militari di leva, sia dall' opinione pubblica, sia dal legislatore - che anche i soldati in servizio
di leva lavorano, per così dire, soltanto otto ore al giorno e non devono, contrariamente alla prassi di un tempo, restare in caserma durante il loro tempo libero, i fine settimana e gli altri giorni di vacanza, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che il tempo trascorso fuori dalla caserma fosse dovuto a una scelta personale dell' interessato.
6 Con il suo terzo mezzo, il ricorrente si oppone alle conclusioni ricavate dal Tribunale in base ad un' analisi dei nn. 3, 4 e 6 dell' art. 2 dell' allegato VII dello Statuto, nella misura in cui l' unica questione di diritto che deve essere risolta concerne l' interpretazione dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII, dal momento che proprio a questa norma fa rinvio l' art. 3, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, che fissa le condizioni e le modalità d' applicazione dell' imposta stabilita a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), per definire la nozione di figlio a carico.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
8 Il Parlamento europeo ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità parziale, ritenendo che i primi due mezzi del ricorrente eccedano la competenza giurisdizionale della Corte in materia di ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, nella misura in cui non si limitano a questioni di diritto.
9 Occorre rilevare a questo riguardo che, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CEE e delle equivalenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, la facoltà di proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale è limitata ai mezzi di diritto. Tale limitazione è richiamata dall' art. 51, primo comma, dello Statuto CEE e dalleequivalenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, che precisano, di conseguenza, i mezzi sui quali un ricorso può essere fondato, ossia l' incompetenza del Tribunale, i vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente e la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
10 Ne risulta che il ricorso non può basarsi che su mezzi relativi alla violazione, da parte del Tribunale, di norme di diritto, qualsiasi valutazione dei fatti restando esclusa. Il ricorso non è ricevibile, per conseguenza, che nella misura in cui la richiesta rimprovera al Tribunale d' aver statuito senza osservare le norme di diritto delle quali doveva assicurare il rispetto (v. sentenza 1 ottobre 1991, Vidrányi/Commissione, causa C-283/90 P, Racc. pag. I-4339).
11 Per ciò che concerne il mezzo relativo all' errore che sarebbe contenuto nell' affermazione del Tribunale, secondo cui i numerosi soggiorni effettuati dal figlio del ricorrente fuori dalla caserma sarebbero dovuti a una scelta personale, è sufficiente constatare che la suddetta affermazione è un apprezzamento di puro fatto e non contiene, in se stessa, l' applicazione di alcuna norma di diritto.
12 In tali condizioni, il secondo mezzo invocato dal sig. Schwedler deve essere respinto come irricevibile.
13 Per contro, nella misura in cui il mezzo dedotto da una limitazione inammissibile della nozione di mantenimento effettivo, risultante dalla definizione che il Tribunale ha fornito della nozione di figlio a carico di cui all' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto, concerne effettivamente l' interpretazione di tale disposizione, è necessario un esame nel merito.
Sul merito
I - Quanto al mezzo dedotto da un' interpretazione erronea dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto
14 Occorre rilevare, prima di tutto, che l' obiettivo di ordine sociale cui è finalizzata la riduzione fiscale in causa (v. sentenza della Corte 27 novembre 1980, Sorasio, citata) impone che si tenga conto, per la sua applicazione, esclusivamente delle spese giustificate da una necessità attuale e certa, connessa all' esistenza del figlio ed al suo mantenimento effettivo.
15 Per esaminare la fondatezza del mezzo, occorre ricordare che, nella citata sentenza 27 novembre 1980, la Corte ha dichiarato che, quando entrambi i genitori sono dipendenti comunitari, solo il coniuge il cui trattamento economico di base è il più cospicuo può beneficiare di tale vantaggio, dal momento che un figlio non può essere considerato effettivamente mantenuto da ciascuno dei due genitori individualmente (punti 16 e 17 della motivazione della precitata sentenza).
16 Tuttavia, in quella sentenza, la Corte non si è pronunciata riguardo alla situazione nella quale un dipendente sovviene effettivamente ad una parte soltanto delle esigenze essenziali del figlio e non si potrebbe pertanto concludere che la sentenza in questione impedisca che tale dipendente possa beneficiare del vantaggio suddetto.
17 Ne risulta che il Tribunale, basandosi sulla citata sentenza Sorasio, ha statuito erroneamente, alla fine del punto 18 della motivazione della sentenza impugnata, che la riduzione fiscale per il figlio a carico può essere concessa soltanto a "chi si prende carico materialmente di tutte le esigenze essenziali del figlio" e che "un figlio non può essere considerato come effettivamente mantenuto, ai sensi del citato art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto, simultaneamente da più persone o enti diversi e quindi non può essere considerato simultaneamente a loro carico" (punto 19 della motivazione).
18 Per contro, il Tribunale ha statuito correttamente, al punto 18 della motivazione della sentenza impugnata, che emerge dalla citata sentenza 27 novembre 1980 che la riduzione fiscale per il figlio a carico "è concessa per motivi sociali connessi all' esistenza del figlio e alle spese per il suo effettivo mantenimento".
19 Trattandosi delle circostanze della fattispecie, il Tribunale ha constatato, al punto 20 della motivazione, che l' esercito tedesco sovviene alle necessità dei giovani chiamati ad effettuare il servizio militare, segnatamente per quanto riguarda il cibo, l' assistenza sanitaria, la fornitura di equipaggiamenti e di uniformi, e che corrisponde loro, inoltre, una retribuzione mensile di circa 300 DM destinata a provvedere alle loro necessità personali.
20 Il Tribunale ha ugualmente ritenuto, al punto 21 della motivazione, che, in tali condizioni, il ricorrente non potesse pretendere di aver provveduto simultaneamente al mantenimento effettivo di suo figlio.
21 Occorre constatare che la suddetta motivazione della sentenzaimpugnata, così come richiamata ai tre punti che precedono, è conforme sia alla lettera sia alle finalità dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello Statuto sia alla citata sentenza 27 novembre 1980.
22 In effetti, dal momento che l' onere di provvedere alle spese di mantenimento del figlio non grava più sul beneficiario potenziale della riduzione fiscale, ma integralmente su un altro soggetto di diritto, nella circostanza l' esercito tedesco, la riduzione in questione perde la sua ragione d' esistere.
23 Ne deriva che il Tribunale non ha disconosciuto il diritto comunitario statuendo, nella sentenza impugnata, che il figlio del ricorrente non poteva essere considerato a suo carico per il periodo durante il quale effettuava il servizio militare, poiché il suo mantenimento era assicurato integralmente dall' esercito tedesco.
24 Quanto all' argomento che il ricorrente trae dalle circolari interne, è sufficiente constatare che queste, pur confermando che un mantenimento seppur parziale d' un figlio può dar diritto all' assegno in questione, non ritengono dovuto questo assegno nell' ipotesi in cui il figlio sia mantenuto integralmente dalle autorità militari nazionali.
25 Risulta dall' insieme delle precedenti considerazioni che il primo mezzo invocato è infondato.
II - Quanto al mezzo dedotto dall' irrilevanza dell' interpretazione dei numeri 3, 4 e 6 dell' allegato VII dello Statuto
26 Occorre segnalare in proposito che se è vero che non esiste un parallelismo perfetto tra l' assegno per figlio a carico e la riduzione fiscale in questione, ciò non toglie che, perseguendo il medesimo obiettivo sociale e rispondendo alla medesima esigenza, le disposizioni relative all' assegno per figlio a carico possano essere prese in considerazione per corroborare l' interpretazione di quelle relative alla riduzione fiscale per figlio a carico.
27 In tali condizioni, il Tribunale poteva legittimamente sviluppare l' argomentazione per analogia contenuta nei punti 22 e 23 della motivazione della sentenza.
28 Ne consegue che il terzo mezzo non è più fondato degli altri.
29 Nessuno dei mezzi formulati dal sig. Schwedler avendo potuto essere accolto, il ricorso deve essere interamente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 70 di tale regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni comunitarie per i ricorsi dei dipendenti restano a carico di quest' ultime. Tuttavia, in virtù dell' art. 122 del regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi contro una sentenza del Tribunale di primo grado proposti dai dipendenti delle istituzioni comunitarie. Poiché il sig. Schwedler è rimasto soccombente, va quindi condannato alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
Dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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