Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Olio d' oliva - Classificazione - Esame delle caratteristiche organolettiche - Mancanza di una procedura comunitaria - Applicazione delle procedure nazionali - Oggetto - Messa in atto della classificazione comunitaria
(Regolamento della Commissione n. 3472/85, art. 3, § 2)
2. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Regolarità delle spese sostenute per l' intervento - Classificazione dei prodotti presentati all' intervento - Potere di controllo della Commissione - Portata
(Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 9)
Massima
1. L' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3472/85, relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento, dev' essere interpretato nel senso che, finché non venga adottata una disciplina comunitaria, l' esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio di oliva vergine commestibile viene effettuato secondo procedure nazionali, il cui solo scopo dev' essere quello di accertare le caratteristiche richieste dalle disposizioni comunitarie per la classificazione secondo le denominazioni elencate in queste stesse disposizioni.
2. Nell' ambito dell' imputazione al FEAOG delle spese sostenute da uno Stato membro per operazioni di intervento, il diritto comunitario autorizza la Commissione, al fine di verificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolarità delle operazioni di intervento, a compiere un controllo a posteriori della classificazione iniziale del prodotto considerato che non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate al momento della sua presentazione all' intervento.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-161/90 e C-162/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Lecce nelle cause dinanzi ad essa pendente tra
Carmela Petruzzi
e
Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO),
Associazione Salentina Olivicoltori (ASO),
Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (AIMA),
e tra
Addolorata Longo
e
Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO),
Associazione Salentina Olivicoltori (ASO),
Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (AIMA),
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento (GU L 333, pag. 5), nonché sulla validità della decisione adottata dalla Commissione a seguito di un' indagine sulla qualità dell' olio d' oliva presentato all' intervento e in forza della quale le spese sostenute per l' acquisto e la gestione delle partite di olio di cui alle lettere dell' AIMA 29 marzo 1989, prot. n. 4387, e 3 agosto 1989, prot. n. 1120, non sono eligibili per l' intervento,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, giudice f.f. di presidente di sezione, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris, giudici,
avvocato generale: M. Darmon,
cancelliere: V. Di Bucci, amministratore,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per le C. Petruzzi e A. Longo, dall' avv. Emilio Cappelli, del foro di Roma,
- per il governo italiano, dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
- per il governo ellenico, dalla sig.ra E.-M. Mamouna, giurista presso il ministero degli Affari esteri, servizio del contenzioso comunitario, e dal sig. Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Campogrande, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista le relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 30 aprile 1991, le osservazioni orali delle C. Petruzzi e A. Longo, svolte dall' avv. Paolo de Caterini, del foro di Roma, del governo italiano, del governo ellenico e della Commissione, rappresentata dal sig. Eugenio de March, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 18 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 28 marzo 1990, pervenute in cancelleria il 25 maggio seguente, la Pretura di Lecce (Italia) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento (GU L 333, pag. 5), nonché sulla validità della decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee e di ogni altro atto di detta istituzione che conclude per la non eligibilità per l' intervento delle spese sostenute per l' acquisto e la gestione delle partite di olio di cui alle lettere dell' Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l' "AIMA") nelle date 29 marzo 1989, protocollo n. 4387, e 3 agosto 1989, protocollo n. 1120 (allegate alle memorie presentate dall' attrice).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie che oppongono la sig.ra Carmela Petruzzi (causa C-161/90) e la sig.ra Addolorata Longo (causa C-162/90) all' Associazione Italiana Produttori Olivicoli (in prosieguo: "AIPO"), all' Associazione Salentina Olivicoltori (in prosieguo: "ASO") e all' Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l"AIMA") al fine di far dichiarare infondata e illegittima qualsiasi domanda di recupero delle somme versate a titolo del prezzo di intervento dell' olio d' oliva e in applicazione degli artt. 4 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, che istituisce un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, 172, pag. 3025).
3 Dal fascicolo risulta che le Petruzzi e Longo, entrambe olivicoltrici in Vernole (Lecce), avevano fatto ritirare a domicilio dall' ASO rispettivamente 12,38 quintali e 8,57 quintali di olio d' oliva vergine, prodotti nel corso della campagna olivicola 1987.
4 A seguito di un controllo effettuato da taluni laboratori per conto delle autorità comunitarie, queste ultime hanno costatato che l' olio presentato all' intervento andava classificato come olio d' oliva diverso da quello vergine (fino). Vista l' entità delle irregolarità accertate, la Commissione escludeva, con la citata decisione, le spese sostenute dall' Italia per l' intervento sull' olio d' oliva durante il periodo 1 ottobre 1988 - 30 settembre 1989.
5 Tenuto conto dei risultati delle analisi alle quali si è fatto riferimento e delle conseguenze tratte dalla Commissione a questo proposito, l' AIMA (l' ente italiano di intervento) chiedeva agli assuntori di rimborsare le somme che essa aveva loro versato per gli acquisti all' intervento, somme che questi organismi reclamavano ai produttori che avevano loro fornito l' olio di cui trattasi.
6 In tale contesto la sig.ra C. Petruzzi e la sig.ra A. Longo convenivano dinanzi al giudice nazionale l' ASO di Lecce, l' AIPO di Roma e l' AIMA affinché fosse dichiarata infondata e illegittima ogni domanda di restituzione relativa alle somme di LIT 4 438 895 e 3 072 800 eversate alle attrici nelle cause principali a titolo di prezzo di intervento.
7 Ritenendo che le istanze propostegli sollevassero diverse questioni di diritto comunitario, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"A) 1) Se l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, vada interpretato nel senso che l' esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio di oliva vergine commestibile, diverso dal lampante, va effettuato esclusivamente secondo procedure nazionali fino a che non venga adottata una procedura comunitaria;
2) in caso di risposta affermativa, se i risultati e le certificazioni di esami ed analisi effettuati secondo procedure nazionali al momento della presentazione dell' olio all' intervento e durante la giacenza nei depositi del centro d' intervento possano essere confutati dai risultati di esami effettuati secondo procedure e metodi diversi da quelli delle procedure nazionali;
B) Sulla validità della decisione della Commissione delle Comunità europee e di ogni altro atto di detta istituzione che conclude per la non eligibilità delle spese sostenute per l' acquisto e la gestione delle partite di olio di cui alle lettere dell' AIMA nelle date 29 marzo 1989, protocollo n. 4387, e 3 agosto 1989, prot. n. 1120 (in atti nel fascicolo di parte attrice), ordinando, ove occorra, la produzione della decisione della Commissione nonché ogni altro atto di tale istituzione".
8 Per una più dettagliata illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
9 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 35 del regolamento (CEE) n. 136/66 soprammenzionato,
"Senza pregiudizio per l' armonizzazione delle legislazioni relative agli oli d' oliva destinati all' alimentazione umana, gli Stati membri adottano, per gli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, ad eccezione delle esportazioni verso questi ultimi, le denominazioni e definizioni degli oli d' oliva previste nell' allegato del presente regolamento".
10 In applicazione di tale disposizione, detto allegato classifica l' olio d' oliva vergine nelle seguenti quattro categorie:
a) "Extra: olio d' oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 1 grammo per 100 grammi;
b) Fino: olio d' oliva che abbia tutte le caratteristiche dell' olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi;
c) Corrente (si può anche usare l' espressione "semifino"): olio d' oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 3,3 grammi per 100 grammi;
d) Lampante: olio d' oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi".
11 A tal riguardo, l' art. 3, n. 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3472/85 soprammenzionato, stabilisce:
"Per quanto concerne l' olio d' oliva vergine commestibile diverso dal lampante, l' esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato secondo una procedura comunitaria.
In attesa della definizione di tale procedura, gli Stati membri effettuano l' esame di cui sopra secondo procedure nazionali".
12 Occorre rilevare al riguardo che, figurando queste disposizioni in un regolamento, i criteri relativi al diritto di denominazione da esse enunciati prevalgono su qualsiasi disciplina nazionale in materia, di modo che le procedure nazionali non possono avere altro obiettivo che quello di dare attuazione a tali criteri.
13 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, dev' essere interpretato nel senso che, finché non venga adottata una disciplina comunitaria, l' esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio d' oliva vergine commestibile viene effettuato secondo procedure nazionali, il cui solo scopo dev' essere quello di accertare le caratteristiche richieste dalle disposizioni comunitarie per la classificazione secondo le denominazioni elencate in queste stesse disposizioni.
Sulla seconda questione
14 Occorre constatare che la questione se determinati metodi non previsti a livello nazionale possano essere utilizzati per controllare a posteriori la classificazione dell' olio, com' è stata effettuata inizialmente al momento della sua presentazione all' intervento, comporta che si esamini previamente la legittimità di un tale controllo a posteriori.
15 Si deve ricordare a tal riguardo che, ai sensi dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13):
"Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie".
Allo stesso modo, l' art. 9, n. 1, obbliga gli Stati membri ad
"(...) agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco".
16 Da queste disposizioni, il cui scopo è di attribuire alle autorità interessate i poteri necessari ad evitare che il FEAOG si accolli spese concernenti operazioni di intervento effettuate in maniera non conforme al diritto comunitario, deriva che il controllo a posteriori della classificazione iniziale dell' olio d' oliva è di competenza della Commissione.
17 Occorre aggiungere al riguardo che l' effettività stessa dei controlli a posteriori della classificazione iniziale dell' olio comporta la facoltà, per la Commissione, di applicare qualsiasi sistema di analisi che consenta di chiarire con tutta certezza se la classificazione dell' olio, al momento della sua presentazione all' intervento, abbia rispettato i criteri di denominazione di cui alla disciplina comunitaria vigente.
18 La questione posta dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che il diritto comunitario autorizza la Commissione, al fine di verificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolarità delle operazioni di intervento, a compiere un controllo che non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate al momento della presentazione dell' olio all' intervento.
Sulla terza questione
19 Viste nel loro insieme le questioni poste dal giudice a quo, la terza questione dev' essere considerata senza oggetto poiché dalle indicazioni fornite dal giudice nazionale risulta che le soluzioni fornite nell' ambito delle questioni precedentemente esaminate già gli consentono di risolvere la controversia.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo ellenico, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura di Lecce con ordinanze 28 marzo 1990, dichiara:
1) L' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, dev' essere interpretato nel senso che, finchè non venga adottata una disciplina comunitaria, l' esame delle caratteristiche organolettiche dell' olio d' oliva vergine commestibile viene effettuato secondo procedure nazionali, il cui solo scopo dev' essere quello di accertare le caratteristiche richieste dalle disposizioni comunitarie per la classificazione secondo le denominazioni elencate in queste stesse disposizioni.
2) Il diritto comunitario autorizza la Commissione, al fine di verificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolarità delle operazioni di intervento, a compiere un controllo che non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate al momento della presentazione dell' olio all' intervento.
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