Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima
1. Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie.
2. Semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in base all' art. 189 del Trattato CEE (v. sentenza 15 marzo 1983, Commissione / Repubblica italiana, causa 145/82, Racc. pag. 711).
Parti
Nella causa C-167/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Jan Devadder, viceconsigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, riservando ai possessori del certificato di farmacista ospedaliero le attività dei farmacisti titolari nonché quelle di tutti i farmacisti addetti al laboratorio farmaceutico di un ospedale o al deposito di medicine, contrariamente all' art. 1 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), e non avendo comunicato o non avendo adottato entro il 1º ottobre 1987, salvo per le disposizioni contenute negli artt. 15 e 17, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE (GU L 253, pag. 37), concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, in conseguenza dell' adesione della Grecia e del Portogallo (GU L 373, pag. 42), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
Dispositivo
1) a) Riservando al possesso del certificato di farmacista ospedaliero rilasciato da un' università riconosciuta dallo Stato l' attività di farmacista titolare nonché quella di farmacista addetto al laboratorio farmaceutico di un ospedale o al deposito di medicinali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico ed in forza del Trattato CEE,
b) omettendo di adottare nei termini prescritti le disposizioni necessarie a garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, e 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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