Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante
(Trattato CEE, art. 177)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Interpretazione in funzione degli obiettivi del Trattato - Prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71 limitate alle prestazioni per figli a carico - Diniego di versare a chi riceve una pensione di vecchiaia, ai sensi dell' art. 45 del regolamento n. 1408/71, una prestazione per coniuge a carico che rientra nel sistema nazionale degli assegni familiari - Privazione di un vantaggio previdenziale contemplato dalla normativa nazionale - Inammissibilità
((Trattato CEE, artt. 48-51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 45 e 77-79))
Massima
1. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.
2. Il fatto che un lavoratore migrante benefici di una pensione grazie all' applicazione delle disposizioni dell' art. 45 del regolamento n. 1408/71, relative alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto diverse legislazioni, e non in virtù della sola normativa nazionale, non potrebbe privarlo del beneficio di assegni previsti dalla normativa nazionale a favore dei pensionati, senza con ciò compromettere la realizzazione degli scopi indicati negli artt. 48-51 del Trattato.
Di conseguenza, gli artt. 77-79 del regolamento n. 1408/71, che riguardano solo le prestazioni per i figli a carico dei titolari di pensioni o di rendite nonché per gli orfani, non possono essere interpretati nel senso che essi si oppongono a che la normativa di uno Stato membro, che prevede assegni familiari per il coniuge a carico di un titolare di pensione, si applichi al caso di una persona che benefici di una pensione di vecchiaia ai sensi del predetto regolamento.
Parti
Nel procedimento C-186/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Giacomo Durighello
e
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 77-79 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l' Istituto nazionale della previdenza sociale dagli avv.ti Giuseppe Li Marzi, Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani, patrocinanti in cassazione;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Guido Berardis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 4 luglio 1991, le osservazioni orali della Commissione,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 gennaio 1990, pervenuta in cancelleria l' 8 giugno seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 77-79 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone il sig. Durighello all' Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l' "INPS") in merito agli assegni familiari per il coniuge a carico previsti nella normativa italiana.
3 Dall' ordinanza di rinvio risulta che il sig. Durighello, cittadino italiano, è stato occupato come lavoratore subordinato successivamente in tre Stati membri (Italia, Francia e Germania) e risiede attualmente in Italia dove è titolare di una pensione. Al sig. Durighello sono stati tuttavia rifiutati gli assegni controversi, poiché egli ha maturato il diritto a pensione ai sensi del regolamento n. 1408/71, in quanto i periodi di assicurazione compiuti in Italia non sono stati sufficienti a consentirgli di beneficiare di una pensione autonoma a titolo della legge italiana, e detto regolamento non contiene disposizioni relative agli assegni familiari per il coniuge a carico del titolare di una pensione.
4 Essendo stati respinti i ricorsi presentati contro tale decisione dinanzi al Pretore di Udine e successivamente dinanzi al Tribunale di Udine, il sig. Durighello ha adito la Corte di cassazione, che ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se, nella situazione innanzi descritta, le norme del titolo III, capitolo 8, ed in particolare gli artt. 77-79 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (e successive modificazioni ed integrazioni) ostino all' applicazione, in favore di un soggetto residente in Italia, titolare di pensione di vecchiaia liquidata e corrisposta secondo le disposizioni del titolo III, capitolo 3, di detto regolamento (ossia in virtù della 'totalizzazione' dei periodi di lavoro e di contribuzioni assicurative effettuati in Italia, in Francia ed in Germania), dei provvedimenti della legge italiana che prevedevano (con effetto dal 1 gennaio 1974 e fino alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 69 del 1988) il diritto del pensionato a percepire gli assegni familiari anche per il coniuge a carico".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Con la sua questione il giudice nazionale intende in sostanza conoscere se gli artt. 77-79 del regolamento n. 1408/71, soprammenzionato, debbano essere interpretati nel senso che essi si oppongono a che la normativa di uno Stato membro, che prevede assegni per il coniuge a carico di un titolare di pensione, si applichi nel caso di una persona che beneficia di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Sulla competenza della Corte
7 L' INPS sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Sarebbe inutile che la Corte fornisca l' interpretazione richiesta degli artt. 77-79 del regolamento n. 1408/71 in quanto queste disposizioni riguarderebbero solo le prestazioni familiari per figli a carico e non quindi prestazioni quali quelle di cui trattasi nella causa principale. D' altra parte, la questione pregiudiziale avrebbe come oggetto di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana col diritto comunitario, questione per la quale essa non sarebbe competente.
8 Per quanto riguarda il primo punto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenza 11 luglio 1991, Crispoltoni, causa C-368/89, Racc. pag. I-3695, punto 10 della motivazione), spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte.
9 Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v., tra l' altro, sentenze 16 giugno 1981, Salonia, causa 126/80, Racc. pag. 1563, punto 6 della motivazione, e 11 luglio 1991, Crispoltoni, soprammenzionata, punto 11 della motivazione). Ciò non avviene nella presente controversia.
10 Per quanto riguarda il secondo punto, è sufficiente ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, anche se non spetta a quest' ultima, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione propri di questo diritto che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della decisione della causa ad esso sottoposta (v., tra l' altro, sentenza 18 giugno 1991, Piageme, causa C-369/89, Racc. I-2971, punto 7 della motivazione).
Nel merito
11 L' INPS osserva che gli artt. 77-79 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che riguardano solo le prestazioni familiari per figli a carico. Ne deriverebbe che una persona che si trova in una situazione quale quella del sig. Durighello non avrebbe diritto ad assegni familiari per il coniuge a carico.
12 Tale argomento non può essere accolto.
13 E' vero che gli artt. 77-79, soprammenzionati, non riguardano le prestazioni per il coniuge a carico. Infatti, dalla lettera stessa delle disposizioni di cui trattasi nonché dal loro titolo rispettivo risulta che queste ultime riguardano esclusivamente le prestazioni per figli a carico e per orfani. Tale interpretazione è confermata dal fatto che dette disposizioni figurano nel capitolo 8 del titolo III del regolamento n. 1408/71, intitolato "Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani".
14 Occorre ricordare tuttavia che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, i regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti non hanno istituito un regime comune di sicurezza sociale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti che hanno dato luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro i quali il destinatario della prestazione possiede diritti diretti a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto nazionale completato, se del caso, dal diritto comunitario (v., tra l' altro, sentenza 6 marzo 1979, Rossi, causa 100/78, Racc. pag. 831, punto 13 della motivazione).
15 Occorre rilevare del resto che in conformità ad una giurisprudenza costante della Corte (v., tra l' altro, sentenze 21 ottobre 1975, Petroni, causa 24/75, Racc. pag. 1149, punto 13 della motivazione, e 15 ottobre 1991, Faux, causa C-302/90, Racc. I-4875, punto 27 della motivazione), lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro.
16 Di conseguenza, il fatto che il lavoratore interessato benefici di una pensione grazie all' applicazione delle disposizioni dell' art. 45 del regolamento n. 1408/71, relative alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto diverse legislazioni, e non in virtù della sola normativa nazionale, non può privarlo del beneficio di assegni previsti dal diritto nazionale a favore dei pensionati.
17 Da quanto precede deriva che gli artt. 77-79 del regolamento n. 1408/71 non possono essere interpretati nel senso che essi abbiano per conseguenza di privare un lavoratore migrante, che si trova in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale, degli assegni ai quali egli avrebbe potuto aver diritto se fosse stata a lui applicabile la sola normativa di uno Stato membro.
18 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che gli artt. 77-79 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non possono essere interpretati nel senso che si oppongono a che la normativa di uno Stato membro, che prevede assegni familiari per il coniuge a carico di un titolare di pensione, si applichi al caso di una persona che beneficia di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 1408/71 soprammenzionato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 12 gennaio 1990, dichiara:
Gli artt. 77-79 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non possono essere interpretati nel senso che si oppongono a che la normativa di uno Stato membro, che prevede assegni familiari per il coniuge a carico di un titolare di pensione, si applichi al caso di una persona che beneficia di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 1408/71 soprammenzionato.
Full & Egal Universal Law Academy