Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Prestazioni per orfani - Prestazioni a carico dello Stato di residenza - Importo delle prestazioni versate nello Stato di residenza inferiore a quello derivante dalla normativa di un altro Stato membro - Diritto ad un complemento di prestazioni - Calcolo - Prestazioni che devono essere prese in conto
((Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 78, nn. 1 e 2, sub b), punto i) ))
Massima
L' art. 78 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al complemento che è dovuto quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni alle quali l' orfano avrebbe diritto in forza della normativa di un altro Stato membro, occorre prendere in conto l' insieme delle prestazioni destinate all' orfano negli Stati membri interessati, laddove si tratta di prestazioni che rientrano nella definizione data dal n. 1 di tale articolo.
Parti
Nel procedimento C-188/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mario Doriguzzi-Zordanin,
Marzio Doriguzzi-Zordanin
e
Landesversicherungsanstalt Schwaben (ente previdenziale della Svevia),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 78 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i sigg. Mario e Marzio Doriguzzi-Zordanin dal sig. Luciano Fazi, Sozialsekretaer del Patronato ACLI ad Augsburg;
- per la Landesversicherungsanstalt Schwaben, dal sig. Schachtner, Erster Direktor ad Augsburg;
- per il governo belga dal sig. Ph. Busquin, ministro degli Affari sociali, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Bernd Langeheine, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 14 novembre 1991, le osservazioni orali dei sigg. Mario e Marzio Doriguzzi-Zordanin, della Landesversicherungsanstalt Schwaben, rappresentata dal sig. Michael Kohnle, Regierungsdirektor, e della Commissione,
sentite, all' udienza del 14 gennaio 1992, le conclusioni dell' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 maggio 1990, pervenuta in cancelleria l' 11 giugno seguente, il Bayerisches Landessozialgericht ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 78 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia che oppone i figli di un lavoratore migrante (in prosieguo gli "attori") alla Landesversicherungsanstalt Schwaben (in prosieguo: la "LVA Schwaben") circa la determinazione dell' importo di un complemento di prestazioni concesso agli attori.
3 Gli attori sono i figli minorenni di Giancarlo Doriguzzi-Zordanin, lavoratore dipendente deceduto il 29 agosto 1983, che aveva compiuto periodi di assicurazione sia in Germania sia in Italia. Essi hanno sempre risieduto in Italia.
4 Dal 1 settembre 1983, l' istituto di assicurazioni italiano, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l' "INPS") versava agli attori una pensione per orfano a titolo dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato membro dal loro padre deceduto. L' importo mensile per figlio di queste prestazioni si collocava tra 59 710 e 73 960 LIT, al quale si aggiungeva un importo fisso mensile di 19 760 LIT per figlio a titolo di complemento familiare.
5 Ritenendo che l' INPS fosse il solo ente competente, la LVA Schwaben, con decisione 3 settembre 1985 rifiutava di concedere un complemento alle prestazioni versate dall' INPS. Il 16 luglio 1986, gli attori presentavano un ricorso contro tale decisione dinanzi al Sozialgericht di Augsburg.
6 Il 7 maggio 1987, la LVA Schwaben, rivedendo la sua decisione precedente, decideva di concedere agli attori un complemento per il periodo 1 settembre-31 dicembre 1985. Tale complemento corrisponde alla differenza tra l' importo della pensione per orfani che è teoricamente dovuta dall' ente competente in Germania, sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, ed il totale delle prestazioni, ivi compreso il complemento familiare, versate in Italia dall' INPS.
7 Ritenendo che il complemento familiare concesso dall' INPS non costituisse un elemento della pensione per orfani, ma una prestazione autonoma, gli attori hanno sostenuto dinanzi al Sozialgericht di Augsburg che il complemento versato dalla LVA Schwaben doveva essere calcolato prescindendo da detto complemento familiare. Con decisione 19 ottobre 1989, il Sozialgericht di Augsburg respingeva tale ricorso. Gli attori hanno allora interposto appello contro tale decisione dinanzi al Bayerisches Landessozialgericht.
8 In tale contesto il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle due seguenti questioni:
"1) Quali prestazioni dell' ente previdenziale italiano vengano prese in considerazione nel calcolo del supplemento alla pensione per orfani che l' ente previdenziale tedesco deve concedere.
2) Se in particolare vengano calcolati gli assegni familiari versati dall' ente previdenziale italiano per un importo di 19 760 LIT mensili per figlio".
9 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti e dell' ambito normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Con le sue due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al complemento che è dovuto quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni al quale l' orfano avrebbe diritto in forza della normativa di un altro Stato membro, occorre prendere in conto la totalità delle prestazioni destinate all' orfano negli Stati membri interessati, laddove si tratta di prestazioni che rientrano nella definizione data all' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
11 Anzitutto occorre ricordare che le prestazioni per orfani, che devono essere confrontate tra di loro per il calcolo del complemento di cui trattasi, sono assoggettate a regimi diversi in diritto italiano ed in diritto tedesco. Si tratta infatti di confrontare la pensione di orfani ed il complemento familiare, che costituisce parte degli assegni familiari ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, versati in applicazione della normativa italiana, con la pensione per orfani, versata in applicazione della normativa tedesca.
12 Gli attori fanno osservare che il complemento familiare versato in applicazione della normativa italiana non costituisce un elemento della pensione per orfani, ma una prestazione autonoma che deve essere confrontata agli assegni familiari tedeschi versati per i figli a carico indipendentemente dal verificarsi di un evento che fa sorgere il diritto a prestazioni assicurative. Di conseguenza, questo complemento familiare non dovrebbe essere preso in conto dagli enti tedeschi incaricati di versare la pensione per orfani.
13 Per contro, la LVA Schwaben e la Commissione ritengono che il punto determinante è quello di accertare quali prestazioni, ai sensi dell' art. 78, del regolamento n. 1408/71, siano previste dalla normativa nazionale in caso di decesso del lavoratore assicurato. Dato che il complemento familiare italiano costituisce parte di queste prestazioni ed è effettivamente percepito dagli attori, esso dovrebbe quindi essere preso in conto nel calcolo del complemento dovuto dall' ente competente tedesco.
14 Per risolvere le questioni poste dal giudice nazionale, occorre ricordare che la Corte ha interpretato l' art. 78, n. 2, sub i), del regolamento n. 1408/71 nel senso che, quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni previste dalla sola normativa di un altro Stato membro, un orfano ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi (v. in ultimo luogo sentenza 11 giugno 1991, Athanasopoulos, causa C-251/89, Racc. pag. I-2797).
15 Da questa giurisprudenza deriva che un orfano di un lavoratore migrante non può essere privato del diritto a prestazioni più elevate sorto in forza della normativa di uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale egli risiede. Tuttavia, non gli si possono concedere più diritti di quelli ai quali potrebbe pretendere in forza della normativa di quest' altro Stato membro, se risiedesse sul suo territorio. Un tale risultato può essere raggiunto solo se l' ente di quest' ultimo Stato membro può imputare sulle prestazioni che esso deve fornire tutte le prestazioni che sono versate nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell' orfano, prescindendo dalla loro natura o dalla loro denominazione.
16 Dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che i regimi nazionali di assistenza per orfani differiscono considerevolmente. Tenuto conto di questa differenza ed al fine di evitare differenze arbitrarie a seconda dei regimi nazionali vigenti, la nozione di prestazione per gli orfani, che figura all' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda qualsiasi prestazione destinata, in base al regime nazionale vigente, al mantenimento degli orfani, indipendentemente per il resto dalla sua natura e dalla sua denominazione.
17 Di conseguenza, l' importo del complemento di prestazioni per orfani dev' essere determinato comparando l' insieme delle prestazioni destinate al mantenimento dell' orfano di cui trattasi, effettivamente fornite nello Stato membro di residenza, con l' insieme delle prestazioni destinate al mantenimento di quest' ultimo orfano alle quali egli avrebbe diritto se risiedesse nell' altro Stato membro.
18 Occorre quindi risolvere le questioni poste dal Bayerisches Landessozialgericht nel senso che l' art. 78 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, dev' essere interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al complemento che è dovuto quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni alle quali l' orfano avrebbe diritto in forza della normativa di un altro Stato membro, occorre prendere in conto l' insieme delle prestazioni destinate all' orfano negli Stati membri interessati, laddove si tratta di prestazioni che rientrano nella definizione data dall' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bayerisches Landessozialgericht con ordinanza 17 maggio 1990, dichiara:
L' art. 78 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua versione codificata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo del diritto al complemento che è dovuto quando l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni alle quali l' orfano avrebbe diritto in forza della normativa di un altro Stato membro, occorre prendere in
conto l' insieme delle prestazioni destinate all' orfano negli Stati membri interessati, laddove si tratta di prestazioni che rientrano nella definizione data dall' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
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