Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Campo d' applicazione "ratione materiae" - Rapporto di lavoro fra il lavoratore ed il datore di lavoro - Esclusione
((Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, art. 4, n. 1))
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Marittimi - Lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l' impresa che lo retribuisce - Legislazione dello Stato membro in cui l' impresa ha la propria sede ed il lavoratore la propria residenza - Clausola della pertinente legislazione nazionale in virtù della quale l' iscrizione al regime di previdenza sociale e la validità del contratto di lavoro marittimo sono subordinate alla condizione che la nave batta la bandiera nazionale - Inopponibilità
((Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14, n. 2, lett. c) ))
Massima
1. Il regolamento n. 1408/71, che si applica soltanto alle normative relative ai differenti settori di sicurezza sociale, non contiene norme di conflitto riguardanti la normativa applicabile al rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il datore di lavoro.
2. L' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, deve essere interpretato nel senso che rende inopponibile, al lavoratore occupato a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro, e retribuito in ragione di detta attività da un' impresa avente sede in un altro Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, o ai suoi aventi diritto, una clausola della normativa di quest' ultimo Stato in virtù della quale l' iscrizione al previsto regime di previdenza sociale è subordinata alla condizione che la nave a bordo della quale è occupato il lavoratore batta la bandiera nazionale, nonché qualsiasi clausola della normativa di questo Stato membro che preveda la nullità di un contratto di lavoro, nella misura in cui abbia per effetto di privare della tutela previdenziale i soggetti rientranti nella sfera d' applicazione del regolamento ed impedisca alla norma di conflitto enunciata in detta disposizione di produrre in pieno i suoi effetti.
Parti
Nel procedimento C-196/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hof van Cassatie del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fonds voor Arbeidsongevallen
e
Madeleine De Paep,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 3, n. 1, 13, n. 2, lett. b), e 14, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione in vigore nel febbraio 1980 (versione successivamente codificata e pubblicata nella GU C 138, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate, per la Commissione, dal sig. B.J. Drijber, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese svolte dalla Commissione nel corso dell' udienza del 4 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 18 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 28 giugno successivo, lo Hof van Cassatie del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 3, n. 1, 13, n. 2, lett. b), e 14, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione in vigore nel febbraio 1980 (successivamente codificata e pubblicata nella GU C 138, pag. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il Fonds voor Arbeidsongevallen, ente pubblico belga preposto al risarcimento dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, ricorrente in cassazione (in prosieguo: il "Fondo"), e la sig.ra Madeleine de Paep, resistente in cassazione, vertente sul rifiuto del Fondo di concedere alla sig.ra De Paep una rendita vitalizia come risarcimento del danno derivantele dal decesso del figlio, Piet Ackx.
3 Dal fascicolo emerge che, al momento dell' infortunio, il sig. Piet Ackx lavorava con il sig. Germain Ackx, consorte della sig.ra De Paep, a bordo della nave "Hosanna". Questa nave apparteneva alla società De Pax, con sede in Knokke-Heist (Belgio), di cui la sig.ra De Paep era direttrice. In conseguenza di un incagliamento verificatosi il 20 luglio 1979, la nave subiva gravi danni e veniva dichiarata inidonea alla navigazione in mare. Secondo la normativa belga, il divieto di navigazione che colpiva la nave non poteva venire revocato prima della sua riparazione, debitamente omologata. Tuttavia, non veniva effettuata alcuna riparazione della nave.
4 Il 29 gennaio 1980, la nave è stata venduta ad una società inglese, la Minerva Fisheries Ltd, che l' ha fatta immatricolare nel Regno Unito. La metà delle azioni di detta società erano a mani della sig.ra De Paep e del coniuge, sig. Germain Ackx.
5 Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1980, la nave è naufragata in mare. Il capitano della nave, il sig. Germain Ackx, e il sig. Piet Ackx, membro del suo equipaggio, sono stati dichiarati dispersi. Il loro decesso è stato ufficialmente dichiarato con sentenza del 15 settembre 1991 dalla Rechtbank van eerste aanleg di Bruges. Al momento dell' incidente, il sig. Piet Ackx era ancora remunerato dalla società De Pax.
6 Poiché il Fondo ha rifiutato di concedere la rendita vitalizia reclamata dalla sig.ra De Paep, quale risarcimento del danno derivantele dal decesso del figlio, quest' ultima presentava ricorso dinanzi all' Arbeidsrechtbank di Bruges. Con sentenza 28 dicembre 1982, detto giudice ha accolto la domanda della sig.ra De Paep.
7 Il Fondo ha interposto appello dinanzi all' Arbeidshof di Gand. Con sentenza 9 giugno 1988, l' Arbeidshof ha ritenuto che, conformemente alle norme di conflitto fissate dal regolamento n. 1408/71, alla fattispecie per la quale era stato adito doveva essere applicata la normativa belga sugli infortuni del lavoro e ha pertanto concesso alla sig.ra De Paep una rendita equivalente al 20% della retribuzione annua del figlio.
8 Chiamato a pronunciarsi su di un ricorso proposto dal Fondo avverso la sentenza dell' Arbeidshof di Gand, lo Hof van Cassatie del Belgio si è trovato di fronte a due problemi. In primo luogo, ha constatato che, in virtù dell' art. 89, n. 2, della legge belga 5 giugno 1928, che disciplina i contratti di lavoro della gente di mare (Moniteur belge del 26 luglio 1928), il contratto di lavoro cessa di esistere, indipendentemente dalla sua natura, tra l' altro per inidoneità ufficialmente dichiarata dell' imbarcazione alla navigazione. Fondandosi sul fatto che la nave "Hosanna" era stata dichiarata inidonea alla navigazione in mare, lo Hof van Cassatie ha concluso che, conformemente alla normativa belga, il sig. Piet Ackx non era vincolato da un contratto di lavoro al momento dell' incidente. Lo Hof si è tuttavia posto la questione se, per applicare gli artt. 13, n. 2, lett. b) e 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, la validità di un contratto di lavoro o l' esistenza di un rapporto di lavoro tra un marinaio e l' impresa che lo remunera vada valutata con riferimento alla normativa del paese nel quale detta impresa ha la sede sociale.
9 In secondo luogo, lo Hof van Cassatie ha rilevato che, in forza dell' art. 58, n. 1, punto 1, della legge belga 10 aprile 1971 sugli infortuni del lavoro (Moniteur belge, 1971, pag. 5201), nel testo in vigore al momento dell' incidente, il Fondo ha la funzione di garantire il risarcimento dei danni conseguenti agli infortuni sul lavoro occorsi ai marittimi, ma che, secondo l' art. 76, n. 1, della stessa legge, sono considerati "gente di mare": "4 l' equipaggio dei pescherecci belgi". Partendo dalla constatazione che al momento dell' incidente l' imbarcazione in questione batteva bandiera britannica, ha concluso che la legge belga sugli infortuni sul lavoro non poteva venire applicata. Si è però chiesto in quali limiti era opportuno applicare il regolamento n. 1408/71, dato che l' interessato era remunerato da un' impresa avente sede in Belgio.
10 In questo contesto, lo Hof van Cassatie del Belgio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"Posto che una persona che risiede in Belgio, lavora a bordo di un peschereccio che batte bandiera inglese e viene remunerata da un' impresa con sede in Belgio, rimanga vittima di un infortunio a bordo della suddetta nave:
1) Se gli artt. 13, n. 2, lett. b) ((vecchia versione, poi c) )), e 14 n. 2, lett. c) ((vecchia versione, poi 14 ter) )), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano venire interpretati nel senso che il rapporto di lavoro tra l' interessato e l' impresa da cui dipende dev' essere valutato secondo la legge del paese in cui ha sede l' impresa.
2) Se le norme comunitarie in materia di libera circolazione e di parità di trattamento dei lavoratori negli Stati membri, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE e gli artt. 3, n. 1, 13, n. 2, lett. b) ((vecchia versione, poi c) )), e 14, n. 2, lett. c) ((vecchia versione, poi 14 ter)), del regolamento n. 1408/71, debbano venire interpretate nel senso che si oppongono a che la legge del paese in questione che disciplina il contratto di lavoro e la legge dello stesso paese che disciplina il risarcimento degli infortuni sul lavoro abbiano per conseguenza che l' interessato, nel suo rapporto con l' impresa da cui dipende, e l' interessato, come pure i suoi aventi diritto, nel loro rapporto con l' assicuratore degli infortuni sul lavoro, non possono invocare le suddette leggi, in quanto il peschereccio non navigava sotto la bandiera del paese in cui ha sede l' impresa".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
12 A questo proposito, basta rilevare che, dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, emerge che quest' ultimo si applica alle normative degli Stati membri relative ai differenti settori di sicurezza sociale. Pertanto le norme di conflitto enunciate nel titolo 2 del regolamento, di cui gli artt. 13 e 14 fanno parte, si riferiscono unicamente a dette normative.
13 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71 non contiene norme di conflitto riguardanti la normativa applicabile al rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Sulla seconda questione
14 Occorre anzitutto osservare che il caso contemplato dal giudice nazionale è quello di un lavoratore occupato a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro e retribuito in ragione di detta attività da un' impresa avente sede in un altro Stato membro, nel cui territorio il lavoratore risiede.
15 Orbene, in virtù del citato art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore all' epoca dei fatti di cui alla causa principale, la normativa nazionale di previdenza sociale applicabile in un caso siffatto è quella dello Stato membro nel cui territorio l' impresa ha la propria sede.
16 Secondo il giudice nazionale, la normativa applicabile in virtù di questa disposizione è, nel caso di specie, la citata legge belga 10 aprile 1971 in materia di infortuni sul lavoro. Orbene, l' art. 76, n. 1, punto 4, di questa legge subordina l' iscrizione al regime di previdenza sociale da essa previsto alla condizione che la nave a bordo della quale il lavoratore è occupato batta bandiera belga. Tale condizione produce così l' effetto di escludere dall' applicazione di questa legge un lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso dal Belgio, anche se l' impresa che lo remunera ha la sua sede in Belgio e se lo stesso lavoratore risiede in Belgio.
17 La seconda questione sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere intesa come diretta a sapere se l' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, debba essere interpretato nel senso che rende inopponibili ai soggetti in esso contemplati o ai loro aventi diritto: a) una clausola della normativa applicabile di uno Stato membro in forza della quale l' iscrizione al previsto regime di previdenza sociale è subordinata alla condizione che la nave a bordo della quale è occupato il lavoratore batta la bandiera di detto Stato membro, nonché b) qualsiasi clausola della normativa di detto Stato membro che preveda la nullità di un contratto di lavoro, nella misura in cui impedisca alla norma di conflitto enunciata in questa disposizione di produrre in pieno i suoi effetti.
18 A questo proposito si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l' art. 14, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto (v. in particolare la sentenza 10 luglio 1986, Luijten, causa 60/85, Racc. pag. 2365) e che queste disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale venendo a mancare una normativa loro applicabile. In particolare, le condizioni stabilite da uno Stato membro per quanto riguarda l' affiliazione di un soggetto ad un regime di previdenza sociale non possono escludere dall' applicazione della normativa di cui trattasi i soggetti cui detta normativa può essere applicata in forza del regolamento n. 1408/71 (sentenza 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, punti 12 e 20 della motivazione, causa C-2/89, Racc. pag. I-1755).
19 Di conseguenza, l' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71 sarebbe privo di ogni effetto utile se la condizione dell' affiliazione relativa alla bandiera della nave, imposta dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio ha sede l' impresa che remunera il lavoratore, fosse opponibile ai soggetti contemplati dall' art. 14, n. 2, lett. c).
20 L' interpretazione di cui sopra è valida anche per le disposizioni della normativa nazionale relative alla nullità di un contratto di lavoro. Queste non possono produrre l' effetto di ostacolare l' applicazione delle norme di conflitto enunciate nel regolamento n. 1408/71.
21 Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la seconda questione deve essere risolta nel senso che l' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, deve essere interpretato nel senso che rende inopponibili ai soggetti in esso contemplati o ai loro aventi diritto: a) una clausola della normativa applicabile di uno Stato membro in virtù della quale l' iscrizione al previsto regime di previdenza sociale è subordinata alla condizione che la nave a bordo della quale è occupato il lavoratore batta la bandiera di detto Stato membro, nonché b) qualsiasi clausola della normativa di questo Stato membro che preveda la nullità di un contratto di lavoro, nella misura in cui impedisca alla norma di conflitto enunciata in detta disposizione di produrre in pieno i suoi effetti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hof van Cassatie del Belgio con sentenza 18 giugno 1990, dichiara:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non contiene norme di conflitto riguardanti la normativa applicabile al rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il datore di lavoro.
2) L' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, deve essere interpretato nel senso che rende inopponibili ai soggetti in esso contemplati o ai loro aventi diritto: a) una clausola della normativa applicabile di uno Stato membro in virtù della quale l' iscrizione al previsto regime di previdenza sociale è subordinata alla condizione che la nave a bordo della quale è occupato il lavoratore batta la bandiera di detto Stato membro, nonché b) qualsiasi clausola della normativa di questo Stato membro che preveda la nullità di un contratto di lavoro, nella misura in cui impedisca alla norma di conflitto enunciata in detta disposizione di produrre in pieno i suoi effetti.
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