Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune di mercato - Uova - Norme di commercializzazione - Stampigliatura delle uova o degli imballaggi - Apposizione sui grandi imballaggi di indicazioni pubblicitarie riferentisi alla freschezza delle uova - Divieto - Modifica della normativa comunitaria - Ammissibilità - Presupposti - Indicazione della data di deposizione sulle uova e assenza di confusione con un' indicazione di qualità prevista dalla normativa comunitaria
((Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2772/75, art. 21, e n. 1907/90, art. 10, n. 2, lett. e); regolamento della Commissione n. 1274/91, artt. 15 e 16))
Massima
L' art. 21 del regolamento n. 2772/75, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, vietava l' apposizione sui grandi imballaggi di uova di indicazioni destinate alla promozione delle vendite.
Detto regolamento è stato tuttavia sostituito da una nuova normativa. Quest' ultima, quale risulta dai regolamenti nn. 1907/90 e 1274/91, vieta di far figurare sugli imballaggi indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova, qualora le uova di cui trattasi non rechino la data di deposizione, apposta in conformità delle norme comunitarie. Infatti, solo se dispone di un punto di riferimento affidabile, che tale data è appunto in grado di fornirgli, il consumatore non si farà, in base a tale indicazione promozionale, un' idea errata sulla freschezza effettiva delle uova. Spetta per il resto al giudice nazionale valutare se l' indicazione promozionale sia presentata in maniera tale da rischiare di creare confusione con una dicitura riservata dalla normativa comunitaria ad una categoria di qualità, nel qual caso essa sarebbe ugualmente vietata.
Parti
Nel procedimento C-203/90,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH
e
Stadt Buehl,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56), come modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 novembre 1986, n. 3494 (GU L 323, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
considerate le osservazioni scritte presentate:
- per la ditta Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, dall' avv. Volkmann-Schluck, del foro di Amburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ditta Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, con l' avv. Juergen Guendisch, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 14 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 4 luglio successivo, il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56), come modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 novembre 1986, n. 3494 (GU L 323, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' impresa Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH (in prosieguo: la "Gutshof-Ei") e il servizio sociale e di pubblica sicurezza della città di Buehl in ordine all' apposizione sugli imballaggi di uova smerciati dalla Gutshof-Ei di talune indicazioni pubblicitarie.
3 La Gutshof-Ei provvede al trasporto delle uova dal suo centro di imballaggio sino ai negozi di vendita al minuto in scatole di cartone contenenti circa 24 imballaggi di 10 uova ciascuno. Tali scatole di cartone recano svariate diciture: sui lati disposti nel senso della lunghezza, "fresche di giornata (...) e si sente assaggiandole" e, sui lati disposti nel senso della larghezza, "fresche di giornata".
4 Facendo valere il contenuto di un decreto ministeriale del Land Baden-Wuerttemberg del 25 ottobre 1982 (EM n. 84-1230/SM n. VI/6-8755.1), la convenuta nella causa principale minacciava la Gutshof-Ei di adottare un provvedimento inibitorio nei suoi confronti ove essa avesse continuato ad apporre la dicitura "fresche di giornata" sulle sue scatole di cartone. La Gutshof-Ei proponeva poi dinanzi al Verwaltungsgericht di Karlsruhe un' azione diretta all' accertamento del proprio diritto di far figurare tali diciture sui propri imballaggi. A sostegno di tale domanda, essa invocava il contrasto del decreto con il citato regolamento n. 2772/75.
5 Vistasi respingere la sua domanda dal Verwaltungsgericht di Karlsruhe, la Gutshof-Ei interponeva appello dinanzi al Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg, che decideva di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, vada interpretato nel senso che anche i grandi imballaggi di uova possono recare indicazioni destinate alla promozione delle vendite.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se indicazioni obiettivamente esatte possano risultare tali da indurre in errore ai sensi dell' art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2772/75, qualora il consumatore vi ricolleghi false rappresentazioni.
3. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l' art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2772/75 vieti di apporre sui grandi imballaggi, al fine di promuovere le vendite, indicazioni che facciano riferimento alla freschezza delle uova".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 In via preliminare, occorre rilevare che, a norma dell' art. 16 del regolamento n. 2772/75, ogni imballaggio che contenga più di trenta uova è qualificato come grande imballaggio ai fini del regolamento, mentre ogni imballaggio che contenga trenta uova o meno è considerato come un piccolo imballaggio.
8 Ai sensi dell' art. 21 del regolamento n. 2772/75, "gli imballaggi non devono recare nessun' altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento". L' art. 17 del regolamento, che contiene un elenco delle indicazioni obbligatorie e facoltative sui grandi imballaggi, non fa riferimento alle indicazioni pubblicitarie. Ne consegue che, secondo la lettera del regolamento n. 2772/75, indicazioni destinate alla promozione delle vendite sono vietate sui grandi imballaggi.
9 Tuttavia, il secondo comma dell' art. 21 del regolamento n. 2772/75, aggiunto dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2), dispone che i piccoli imballaggi possono recare "indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l' acquirente". Secondo la Gutshof-Ei, non esiste alcun motivo di fondo che giustifichi la limitazione delle indicazioni pubblicitarie ai soli piccoli imballaggi e il divieto delle indicazioni sui grandi imballaggi risulta quindi da un errore nella redazione del regolamento n. 2772/75 quale modificato. Tale conclusione è confermata dalla modifica apportata alla normativa di cui trattasi dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1907, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 173, pag. 5). Ai sensi dell' art. 10, n. 2, lett. e), di quest' ultimo regolamento, che ha sostituito il regolamento n. 2772/75 dal 1 ottobre 1990, tanto i grandi quanto i piccoli imballaggi possono recare indicazioni destinate a promuovere le vendite.
10 Questo argomento non può essere accolto. L' art. 21, secondo comma, è stato inserito nel regolamento n. 2772/75 nell' interesse di una migliore informazione dei consumatori (v. il quarto 'considerando' del regolamento n. 1831/84). Esso prevede la possibilità di apporre sui piccoli imballaggi, oltre alle indicazioni promozionali, parecchie indicazioni ulteriori, in particolare il codice di gestione del commercio al minuto o il codice di controllo dei prodotti immagazzinati. Il 28 novembre 1984, ossia meno di sei mesi dopo l' emanazione del regolamento n. 1831/84, il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento n. 2772/75 attraverso il regolamento (CEE) n. 3341/84 (GU L 312, pag. 7). Tale regolamento contiene, all' art. 1, un' aggiunta all' art. 17 del regolamento n. 2772/75, che consente ai grandi imballaggi di recare il codice di gestione del commercio o il codice di controllo dei prodotti immagazzinati. Tuttavia, il regolamento n. 3341/84 non contiene alcuna disposizione che autorizzi l' apposizione delle indicazioni pubblicitarie sui grandi imballaggi. Alla luce di quanto sopra, l' ipotesi di un errore di redazione dev' essere respinta.
11 La prima questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta nel senso che l' art. 21 del regolamento (CEE) n. 2772/75 vieta l' apposizione sui grandi imballaggi di uova di indicazioni destinate alla promozione delle vendite.
Sulla seconda e sulla terza questione
12 Il giudice a quo desidera ottenere una soluzione alle questioni seconda e terza solo nel caso in cui la soluzione della prima questione fosse affermativa. Occorre tuttavia ricordare che, a norma dell' art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1907/90, i grandi imballaggi di uova possono recare anche diciture destinate a promuovere le vendite a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da indurre in errore l' acquirente. Tale regolamento è entrato in vigore solo il 1 ottobre 1990, ossia successivamente alla data dell' ordinanza di rinvio. Tuttavia, è stato sostenuto all' udienza che il giudice a quo sarebbe tenuto, secondo il diritto processuale tedesco, a pronunciare la sua decisione alla luce delle disposizioni in vigore al momento dell' ultima udienza pubblica tenuta nella causa. Pertanto, occorre risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale sulla base delle nuove norme di commercializzazione applicabili alle uova, contenute nel regolamento n. 1907/90.
13 Con le sue questioni seconda e terza, il giudice a quo intende stabilire se la normativa comunitaria vieti indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova e che, pur essendo obiettivamente esatte, possano tuttavia indurre in errore l' acquirente.
14 Occorre rilevare innanzitutto che un' indicazione promozionale relativa alla freschezza delle uova può ingenerare false rappresentazioni nella mente del consumatore qualora esso non disponga di un punto di riferimento affidabile che gli consenta di controllare l' esattezza di tale informazione. Invece, ove il consumatore disponga di un indizio, quale la data di deposizione, che gli consenta di operare la propria valutazione sulla freschezza delle uova, l' indicazione di cui trattasi non rischia di indurlo in errore.
15 Al riguardo, occorre ricordare che, in vigenza del regolamento n. 2772/75, le indicazioni dirette o indirette relative alla data di deposizione erano vietate (v. in proposito la sentenza 15 gennaio 1991, Gold-Ei, causa C-372/89, Racc. pag. I-43). L' art. 10, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1907/90 stabilisce invece che tanto i grandi quanto i piccoli imballaggi possano recare una o più date, diverse dalla data d' imballaggio, intese a fornire al consumatore informazioni supplementari. Tuttavia, in forza dell' art. 10, n. 3, dello stesso regolamento, tali date supplementari possono essere apposte soltanto in conformità di norme di applicazione da stabilire a cura della Commissione.
16 Le norme di applicazione relative all' apposizione della data di deposizione sono contenute negli artt. 15 e 16 del regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1991, n. 1274, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1907/90 (GU L 121, pag. 11). Al fine di evitare la frode, tali norme introducono, per le uova sulle quali è previsto di stampigliare la data di deposizione, un sistema di ritiro giornaliero e di immediata classificazione e marcatura, nonché procedure particolarmente rigorose sulla registrazione, sulla tenuta dei registri e sul controllo (v. il quattordicesimo 'considerando' del regolamento n. 1274/91).
17 Di conseguenza, si deve ritenere che indicazioni promozionali riferentisi alla freschezza delle uova possano, pur essendo obiettivamente esatte, indurre l' acquirente in errore sempreché le uova di cui trattasi non rechino la data di deposizione, apposta in conformità delle norme comunitarie.
18 Occorre poi esaminare la questione se gli slogan pubblicitari che si riferiscono alla freschezza delle uova rischino di essere confusi con talune espressioni affini che sono riservate dalla normativa comunitaria ad una categoria di qualità. Al riguardo, la Commissione ha fatto valere che, ai sensi dell' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1907/90, le uova della categoria A possono essere identificate dal termine "fresche" abbinato all' indicazione della categoria di qualità e che, a norma dell' art. 12 dello stesso regolamento, la dicitura "extra" può essere apposta sui piccoli imballaggi contenenti uova di categoria A sino al settimo giorno successivo a quello dell' imballaggio. Secondo la Commissione è quindi notevole il rischio che il consumatore sia portato a ritenere che l' utilizzazione delle diciture relative alla freschezza delle uova, come "fresche di giornata", è subordinata a condizioni simili a quelle imposte dal diritto comunitario per l' utilizzazione della dicitura "extra fresche".
19 Va osservato che spetta al giudice nazionale valutare se una dicitura destinata a promuovere vendite sia presentata in maniera tale che per le caratteristiche stesse di tale presentazione non possa ragionevolmente sussistere nella mente di un consumatore il rischio di confusione con una categoria legale.
20 La seconda e la terza questione sollevate dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg vanno quindi risolte nel senso che la normativa comunitaria attualmente in vigore vieta di far figurare sugli imballaggi indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova, qualora le uova di cui trattasi non rechino la data di deposizione, apposta in conformità delle norme comunitarie. Spetta al giudice nazionale valutare se l' indicazione promozionale sia presentata in maniera tale da rischiare di creare confusione con una dicitura riservata dalla normativa comunitaria ad una categoria di qualità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 20 giugno 1990, dichiara:
1) L' art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, vieta l' apposizione sui grandi imballaggi di uova di indicazioni destinate alla promozione delle vendite.
2) La normativa comunitaria attualmente in vigore vieta di far figurare sugli imballaggi indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova, qualora le uova di cui trattasi non rechino la data di deposizione, apposta in conformità delle norme comunitarie. Spetta al giudice nazionale valutare se l' indicazione promozionale sia presentata in maniera tale da rischiare di creare confusione con una dicitura riservata dalla normativa comunitaria ad una categoria di qualità.
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