Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Zucchero - Isoglucosio - Determinazione dei quantitativi prodotti al fine, da un lato, del calcolo degli importi da rimborsare a titolo delle restituzioni alla produzione di amido, e, dall' altro, dell' applicazione del regime di quote di produzione e di contributi nel settore dello zucchero - Ricorso a metodi di calcolo diversi giustificato dall' esistenza di procedimenti di trasformazione dell' isoglucosio mediante isomerizzazioni successive
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1761/77, come modificato dai regolamenti nn. 3609/84 e 1443/82, come modificato dal regolamento n. 434/84]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Quote di produzione - Produzione di isoglucosio - Nozione - Isomerizzazioni successive dell' isoglucosio - Inclusione - Presupposto - Accrescimento del potere dolcificante
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81; regolamento della Commissione n. 1443/82, art. 2, n. 1, come modificato dal regolamento n. 434/84]
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Quote di produzione - Ambito di applicazione - Isoglucosio utilizzato come prodotto intermedio - Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81, artt. 24 e 31]
Massima
1. La determinazione del quantitativo di isoglucosio prodotto risponde a finalità diverse nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in quello dello zucchero. Infatti, nel settore dei cereali, detto quantitativo è solo un elemento che consente di individuare il quantitativo di cereali trasformati in amido e di determinare conseguentemente l' importo della restituzione della produzione anticipata di cui il regolamento n. 1761/77 contempla il rimborso in caso di trasformazione dell' amido in isoglucosio. Pertanto, la produzione che si deve conoscere è quella corrispondente alla prima trasformazione dei prodotti cerealicoli, senza che si tenga conto dei quantitativi ottenuti in seguito mediante isomerizzazioni successive. Per contro, nel settore dello zucchero il regime di quote di produzione e di contributi diretti a finanziare lo smercio degli edulcoranti in eccedenza richiede la determinazione del quantitativo di isoglucosio a seguito di ciascuna isomerizzazione. Va infatti evitato che i produttori di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio partecipino al finanziamento delle eccedenze solo in base ai quantitativi ottenuti a seguito del processo di isomerizzazioni successive, mentre il prodotto finale possiede un potere dolcificante notevolmente accresciuto rispetto a quello dello zucchero e causa così eccedenze supplementari in tale settore.
Ne consegue che la produzione di isoglucosio non deve essere accertata mediante lo stesso metodo di calcolo, da un lato, per stabilire l' importo delle restituzioni alla produzione che i produttori di isoglucosio devono rimborsare, a norma del regolamento n. 1761/77, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento n. 2742/75, modificato dal regolamento n. 3609/84 e, dall' altro, per garantire il rispetto delle quote e determinare i contributi da versare nell' ambito del regolamento n. 1443/82, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento n. 434/84.
2. L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1443/82, come modificato dal regolamento n. 434/84, dev' essere interpretato nel senso che in occasione di ogni successiva operazione di isomerizzazione di uno sciroppo di glucosio con un contenuto in peso allo stato secco, dopo una prima isomerizzazione, di almeno il 10% di fruttosio, vi è produzione di isoglucosio che deve essere imputata alle quote contemplate dal regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, qualora tali operazioni abbiano l' effetto di accrescere il tenore di fruttosio del prodotto finale.
3. L' art. 24 del regolamento n. 1785/81, che istituisce un regime di quote di produzione nel settore dello zucchero, dev' essere interpretato nel senso che le quote di isoglucosio comprendono anche l' isoglucosio utilizzato come prodotto intermedio, vale a dire come prodotto che serve all' elaborazione di un altro prodotto destinato alla vendita e che scompare al termine del processo.
Parti
Nel procedimento C-210/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Roquette frères SA
e
Direction générale des impôts,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1977, n. 1761, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 (GU L 191, pag. 90), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3609 (GU L 333, pag. 38), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, che istituisce un' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1984, n. 434 (GU L 51, pag. 13),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Roquette frères, dall' avv. Jacques Dutat, del foro di Lilla,
- per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, vicesegretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno Unito, dalla signora Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
- per la Commissione, dal signor Patrick Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Roquette frères e della Commissione, presentate all' udienza del 14 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 13 luglio successivo, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1977, n. 1761, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 (GU L 191, pag. 90), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3609 (GU L 333, pag. 38), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1984, n. 434.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone l' unico produttore di isoglucosio in Francia, vale a dire la società Roquette frères (in prosieguo: la "Roquette"), alla direction générale des impôts.
3 L' isoglucosio è un edulcorante liquido, prodotto dal glucosio presente nell' amido. L' amido è a sua volta ricavato dai cereali, il più delle volte dal mais. Il glucosio presente nell' amido può essere trasformato, mediante un procedimento chiamato "isomerizzazione", in una soluzione contenente in parti pressoché uguali molecole di glucosio e molecole di fruttosio - vale a dire nell' isoglucosio. L' isoglucosio così prodotto possiede una composizione chimica ed un potere edulcorante simili a quelli dello zucchero liquido estratto dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.
4 Come emerge dal fascicolo, la Roquette è riuscita a migliorare il rendimento di detta operazione. Ottenuto dopo l' isomerizzazione sopra descritta l' isoglucosio, essa separa da esso anzitutto le molecole di glucosio e di fruttosio. Essa ricicla poi il glucosio così recuperato sottoponendolo ad una nuova isomerizzazione. In tal modo ottiene un nuovo isoglucosio, nel quale la parte costituita dal fruttosio è maggiore di quella costituita dal glucosio. Tale procedimento di separazione e di isomerizzazione successiva è poi ripetuto varie volte, il che contribuisce alla produzione di un isoglucosio ad altissimo tenore di fruttosio.
5 A partire dal 1 ottobre 1985 tale sistema di fabbricazione è stato modificato. La Roquette ha iniziato a produrre isoglucosio ad alto tenore di fruttosio mediante isomerizzazioni successive, non più di glucosio riciclato, ma di un miscuglio composto da glucosio e da almeno un 10% di fruttosio.
6 Il potere edulcorante dell' isoglucosio ad alto tenore di fruttosio che la Roquette produce con l' uno o l' altro di tali procedimenti è quasi il doppio di quello dello zucchero.
7 Con avviso di riscossione 16 settembre 1987, la direction générale des impôts ha chiesto alla Roquette di versare la somma di 397 528 FF come contributi gravanti sulla produzione d' isoglucosio in base a vari regolamenti adottati nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Detta amministrazione sostiene che la Roquette ha prodotto, tra il 1 luglio 1985 e il 30 settembre 1986, più isoglucosio di quanto ha dichiarato. Essa considera, infatti, che detti contributi devono gravare non solo sulla produzione finale di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio, ma anche sulle produzioni intermedie di isoglucosio necessario per ottenere la sua fabbricazione. Essa aggiunge che i contributi devono essere riscossi anche per l' isoglucosio che non viene venduto direttamente, ma che rientra nella preparazione di altri prodotti venduti dalla Roquette, per esempio il levulosio e il mannitolo.
8 La Roquette, che contesta tale sistema di calcolo, avverso il provvedimento della direction générale des impôts ha proposto opposizione, che è stata respinta. La Roquette ha quindi adito il Tribunal de grande instance di Parigi per ottenere la declaratoria dell' annullamento della decisione di rigetto nonché dell' avviso di riscossione, e perché venisse ingiunto lo sgravio delle imposte addebitatele e delle indennità di mora.
9 Il Tribunal de grande instance di Parigi ha chiesto di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) In quale misura l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1761/77, modificato dal regolamento (CEE) n. 3609/84, relativo al calcolo della restituzione alla produzione da recuperare presso i fabbricanti di isoglucosio, sia connessa a quella del regolamento (CEE) n. 1443/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 434/84, art. 2, che stabilisce il sistema di accertamento della produzione di isoglucosio.
2) Se uno sciroppo di glucosio contenente in peso allo stato secco, in seguito ad una prima isomerizzazione, almeno il 10% di fruttosio, e che successivamente è soggetto ad una o più operazioni d' isomerizzazione, rientri, a ciascuna isomerizzazione, nella sfera d' applicazione del regolamento (CEE) n. 434/84, vale a dire se vi sia, in occasione di ciascuna operazione d' isomerizzazione, una produzione d' isoglucosio imputabile al regime delle quote stabilito dal regolamento (CEE) n. 1785/81.
3) Se la produzione d' isoglucosio come prodotto intermedio, vale a dire come prodotto usato per l' elaborazione di un altro prodotto destinato alla vendita e che scompare al termine del processo, rientri nelle quote d' isoglucosio di cui all' art. 24 del regolamento (CEE) n. 1785/81".
10 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla questione relativa al nesso tra i regolamenti adottati nel settore dei cereali e quelli adottati nel settore dello zucchero, per quanto riguarda il metodo di accertamento della produzione di isoglucosio
11 Con la prima questione il giudice nazionale intende in sostanza stabilire se la produzione di isoglucosio debba essere accertata mediante lo stesso metodo di calcolo, da un lato, per stabilire l' importo delle restituzioni alla produzione che i produttori di isoglucosio devono rimborsare nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e, dall' altro, per garantire il rispetto delle quote e determinare i contributi da versare nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
12 Tale questione dev' essere esaminata alla luce della posizione della Roquette, che ritiene indispensabile determinare la produzione di isoglucosio allo stesso modo nei due casi. Orbene, contabilizzare la produzione intermedia di isoglucosio, come vorrebbe la direction générale des impôts, porterebbe, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, a penalizzare i produttori.
13 Per risolvere tale questione occorre esaminare se l' accertamento della produzione di isoglucosio risponda alle stesse esigenze nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in quello dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
14 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che l' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), contempla la concessione di restituzioni alla produzione a favore in particolare "[del] granturco e [del] frumento tenero utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di amido", nonché "per le semole e i semolini di granturco utilizzati nella Comunità per la fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di idrolisi diretta". A norma del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 281, pag. 57), tali restituzioni sono erogate sotto forma di anticipi prima di qualsiasi trasformazione dei cereali. Tuttavia, con il regolamento (CEE) 20 luglio 1977, n. 1665, che modifica il regolamento n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 186, pag. 15), il Consiglio ha soppresso tali restituzioni per quanto riguarda i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio. Con il citato regolamento n. 1761/77 la Commissione ha stabilito le modalità in base alle quali gli Stati membri debbono recuperare presso i produttori di isoglucosio le restituzioni alla produzione che sarebbero state loro anticipate. A norma dell' art. 3 di tale regolamento, come modificato dal citato regolamento n. 3609/84, gli importi da riscuotere sono determinati moltiplicando il quantitativo di isoglucosio prodotto dapprima per un coefficiente che rappresenta il quantitativo di cereali necessari per la produzione di una tonnellata di isoglucosio, e successivamente per l' aliquota della restituzione applicabile a detti cereali.
15 Ne consegue che, nell' ambito del regolamento n. 1761/77, modificato dal regolamento n. 3609/84, il quantitativo di isoglucosio prodotto è solo un elemento che permette, grazie all' applicazione di un coefficiente forfettario e differenziato a seconda dei prodotti cerealicoli di base impiegati, di individuare il quantitativo di cereali che sono stati trasformati in amido, e poi in glucosio, e di determinare conseguentemente l' importo della restituzione anticipata.
16 Orbene, va ricordato che le isomerizzazioni successive cui procedono le imprese quali la Roquette non hanno ad oggetto il glucosio estratto dall' amido, ma il glucosio ottenuto dall' isoglucosio prodotto in una fase precedente. Se per il calcolo dell' importo delle restituzioni alla produzione da recuperare i quantitativi di isoglucosio presi in considerazione fossero non solo quelli ottenuti dal glucosio estratto dall' amido, ma anche quelli prodotti mediante il glucosio ricavato dall' isoglucosio prodotto in una fase precedente, il quantitativo di glucosio inizialmente impiegato sarebbe sopravvalutato e, con esso, i quantitativi di amido e di cereali inizialmente trasformati. L' adozione di un criterio del genere porterebbe quindi ad esigere da detti produttori il rimborso di restituzioni superiori a quelle che sono state loro anticipate. Ne consegue che, nel caso di isomerizzazioni successive, per tale calcolo va preso in considerazione solo il quantitativo di isoglucosio proveniente dalla prima isomerizzazione, vale a dire il quantitativo di isoglucosio che è ottenuto direttamente dal glucosio estratto dall' amido.
17 Si deve quindi valutare se tale metodo possa del pari essere applicato nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
18 A tal fine, va ricordato che, nell' ambito di detta organizzazione comune dei mercati, la produzione di isoglucosio è soggetta, proprio come quella dello zucchero, ad un regime di quote, istituito dall' art. 24 del regolamento n. 1785/81. Tale regime contempla un sistema di contributi destinato a consentire il finanziamento dello smercio degli edulcoranti in eccedenza. Allo scopo di consentire un' applicazione armoniosa ed efficace di tale regime, con il regolamento n. 1443/82, è stato introdotto un metodo di accertamento della produzione tanto per lo sciroppo di saccarosio quanto per l' isoglucosio. A tenore dell' art. 2, n. 2, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 434/84, la produzione di isoglucosio deve essere accertata mediante:
"a) conteggio fisico del volume del prodotto tal quale
e
b) determinazione del tenore di sostanza secca secondo il metodo rifrattometrico,
immediatamente all' uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio o fruttosio o di qualsiasi operazione di miscuglio".
19 Tale articolo prescrive pertanto di contabilizzare, a titolo delle quote di un' impresa, i quantitativi di isoglucosio accertati a seguito di ciascun processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi separazione o miscuglio dei componenti dell' isoglucosio con altri prodotti. Esso implica quindi che vengano presi in considerazione tutti i quantitativi di isoglucosio prodotti, compresi quelli che, nel processo di produzione di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio, vengono prodotti in una fase intermedia, in particolare mediante glucosio riciclato.
20 Tale interpretazione è necessaria anche tenuto conto degli obiettivi stessi della normativa adottata nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
21 Come la Corte ha già ammesso nella sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette / Consiglio (Racc. pag. 3333), e 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum / Consiglio (Racc. pag. 3107), la normativa relativa alle quote è stata adottata, nell' ambito della politica agricola, tenendo conto della similarità e dell' interdipendenza dei mercati dello zucchero e dell' isoglucosio. Dal secondo considerando del regolamento n. 1785/81 risulta infatti che l' isoglucosio è un prodotto di sostituzione diretta dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero.
22 Va tuttavia sottolineato che tale sostituzione può valere, per le condizioni di uguaglianza che il regime delle quote mira a garantire, solo qualora i predetti due prodotti possiedano proprietà similari.
23 Ciò avviene per lo zucchero liquido e per l' isoglucosio ottenuto dalla prima isomerizzazione del glucosio. Come si è già rilevato, questi due prodotti possiedono infatti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, ed in particolare lo stesso potere dolcificante.
24 Per contro, come del pari si è già osservato, l' isoglucosio ad alto tenore di fruttosio possiede, alla fine del riciclaggio, un tenore di fruttosio, e quindi un potere dolcificante, quasi doppio rispetto a quello dello zucchero.
25 Pertanto, se ai fini dell' imputazione alle quote si dovesse contabilizzare soltanto la produzione finale di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio, i produttori di questo isoglucosio disporrebbero, a parità di quantitativi, di un prodotto con un potere dolcificante maggiore. Orbene, poiché la produzione di isoglucosio contribuisce ad accrescere le eccedenze di zucchero, come la Corte ha già riconosciuto nelle citate sentenze 29 ottobre 1980, Roquette, e 30 settembre 1982, Amylum, ciò determinerebbe inevitabilmente eccedenze supplementari nel settore dello zucchero, senza che i produttori di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio partecipino al finanziamento del loro smercio. Tale sistema di calcolo falserebbe quindi la concorrenza tra il loro prodotto e lo zucchero. Del pari, sarebbe pregiudicata la concorrenza tra i produttori di isoglucosio, secondoché essi ricorrano o no al procedimento di riciclaggio.
26 Ne consegue che, in sede di applicazione dell' art. 2, n. 2, del regolamento n. 1443/82, come modificato dal regolamento n. 434/84, l' accertamento della produzione dell' isoglucosio dev' essere effettuato dopo ciascuna operazione di isomerizzazione e prima di qualsiasi ulteriore trattamento del prodotto.
27 Da tali considerazioni discende che la determinazione della produzione di isoglucosio risponde a finalità diverse nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in quello dello zucchero. Non è pertanto necessario contabilizzare tale produzione allo stesso modo in questi due settori.
28 La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che la produzione di isoglucosio non deve essere accertata mediante lo stesso metodo di calcolo, da un lato, per stabilire l' importo delle restituzioni alla produzione che i produttori di isoglucosio devono rimborsare, a norma del regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1977, n. 1761, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3609, e, dall' altro, per garantire il rispetto delle quote e determinare i contributi da versare nell' ambito del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1984, n. 434.
Sulla questione relativa al calcolo della produzione di isoglucosio imputabile al regime delle quote, in caso di isomerizzazioni successive dell' isoglucosio
29 Con la seconda questione il giudice nazionale intende in sostanza stabilire se il regime delle quote si applichi anche alle isomerizzazioni intermedie, come quelle che la Roquette effettua sull' isoglucosio per ottenere un isoglucosio con un potere dolcificante maggiore.
30 Tale questione si riferisce al processo di fabbricazione istituito dalla Roquette a partire dal 1 ottobre 1985. Questa società considera che il miscuglio di glucosio e del 10% di fruttosio costituisce un isoglucosio ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 1443/82, modificato dal regolamento n. 434/84. Orbene, poiché detto isoglucosio è già stato contabilizzato al momento della sua produzione, la Roquette sostiene che esso va detratto dalla base di calcolo dei contributi, al fine di evitare qualsiasi doppia tassazione.
31 A questo proposito, va ricordato che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1443/82, modificato dal regolamento n. 434/84, così dispone: "Ai sensi degli artt. 26-29 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si intende per produzione di isoglucosio la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore in peso allo stato secco di almeno 10% di fruttosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre tale limite, espressa in sostanza secca e constatata conformemente al paragrafo 2".
32 Va subito rilevato che tale definizione non richiede che l' isoglucosio sia ottenuto dal glucosio puro. Essa comprende quindi l' isoglucosio ricavato dal glucosio mescolato con altre sostanze, e quindi col fruttosio.
33 Siffatta interpretazione è peraltro l' unica che risponda alla finalità della normativa sulle quote adottate nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L' isomerizzazione di un miscuglio di glucosio e di fruttosio comporta infatti la produzione di un isoglucosio ad alto tenore di fruttosio, proprio come l' isomerizzazione del glucosio riciclato. Se fosse consentito ad un produttore di isoglucosio ad alto tenore di fruttosio di detrarre dai quantitativi che vende quantitativi di isoglucosio intermedio da lui fabbricati, alla sua quota sarebbe imputato solo isoglucosio ad elevatissimo potere dolcificante, il che romperebbe l' equilibrio che il legislatore comunitario ha inteso stabilire tra i vari produttori di edulcoranti.
34 La seconda questione dev' essere quindi risolta come segue: l' art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, come modificato dal regolamento della Commissione n. 434/84, va interpretato nel senso che in occasione di ciascuna operazione successiva di isomerizzazione di uno sciroppo di glucosio con un contenuto in peso allo stato secco, dopo una prima isomerizzazione, di almeno il 10% di fruttosio, vi è produzione di isoglucosio imputabile al regime delle quote contemplate dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, qualora tali operazioni abbiano l' effetto di accrescere il tenore di fruttosio del prodotto finale.
Sulla questione relativa all' imputazione al regime delle quote dell' isoglucosio facente parte come prodotto intermedio della fabbricazione di altri prodotti
35 Con la terza questione il giudice nazionale intende accertare se l' isoglucosio utilizzato come prodotto intermedio per la fabbricazione di altri prodotti, quali il levulosio o il mannitolo, rientri nel sistema delle quote stabilite dal citato regolamento n. 1785/81.
36 A questo proposito, è sufficiente ricordare che, in forza di detto regolamento, lo zucchero è soggetto al regime delle quote, senza alcuna distinzione quanto alla sua destinazione, a seconda cioè che lo zucchero sia utilizzato come prodotto intermedio o come prodotto finale. Data l' identità di regime cui sono soggetti lo zucchero e l' isoglucosio, non si devono introdurre siffatte distinzioni per quanto riguarda l' isoglucosio.
37 D' altronde, come giustamente sottolinea la Commissione, poiché l' art. 31 del citato regolamento n. 1785/81 riserva al Consiglio, al termine di un procedimento specifico, la facoltà di sottrarre al regime delle quote l' isoglucosio utilizzato per la fabbricazione di alcuni prodotti, qualsiasi isoglucosio che non sia oggetto di una normativa del Consiglio in tal senso rientra nel regime delle quote, anche se è destinato a far parte dell' elaborazione di un' altra sostanza.
38 La questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta come segue: l' art. 24 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, deve essere interpretato nel senso che le quote di isoglucosio comprendono anche l' isoglucosio utilizzato come prodotto intermedio, vale a dire come prodotto che serve all' elaborazione di un altro prodotto destinato alla vendita e che scompare al termine del processo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Le spese sostenute dai governi della Repubblica francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 6 giugno 1990, dichiara:
1) La produzione di isoglucosio non deve essere accertata mediante lo stesso metodo di calcolo, da un lato, per stabilire l' importo delle restituzioni alla produzione che i produttori di isoglucosio devono rimborsare, a norma del regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1977, n. 1761, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3609, e, dall' altro, per garantire il rispetto delle quote e determinare i contributi da versare nell' ambito del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1984, n. 434.
2) L' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione n. 434/84, va interpretato nel senso che in occasione di ciascuna operazione successiva di isomerizzazione di uno sciroppo di glucosio con un contenuto in peso allo stato secco, dopo una prima isomerizzazione, di almeno il 10% di fruttosio, vi è produzione di isoglucosio imputabile al regime delle quote contemplate dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, qualora tali operazioni abbiano l' effetto di accrescere il tenore di fruttosio del prodotto finale.
3) L' art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, deve essere interpretato nel senso che le quote di isoglucosio comprendono anche l' isoglucosio utilizzato come prodotto intermedio, vale a dire come prodotto che serve all' elaborazione di un altro prodotto destinato alla vendita e che scompare al termine del processo.
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