Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione per malattia - Lavoratore residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Ambito di applicazione dell' art. 19 del regolamento n. 1408/71 - Lavoratore rimasto inattivo nello Stato membro di residenza - Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 19)
Massima
L' art. 19 del regolamento n. 1408/71, che riguarda, in materia di prestazioni di malattia e di maternità, l' ipotesi del lavoratore che risiede in uno Stato membro diverso da quello competente, è applicabile ad un cittadino di uno Stato membro il quale, dopo aver svolto in tale Stato un' attività lavorativa subordinata atta a conferirgli la qualità di assicurato, si sia stabilito in un altro Stato membro nel quale sia divenuto infermo, pur non avendo svolto attività lavorativa nel territorio di quest' ultimo Stato prima del sopraggiungere dell' infermità.
Parti
Nel procedimento C-215/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner di Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Chief Adjudication Officer
e
Anne Maria Twomey
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 19 e 25 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente della Prima Sezione, f.f. di presidente di sezione, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro,
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate
- per il Chief Adjudication Officer, dal signor Michael Kent, barrister, su incarico del signor P.K.J. Thompson, solicitor;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Chief Adjudication Officer, del governo tedesco, rappresentato dal signor Claus-Dieter Quassowski, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 25 settembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 24 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 23 luglio seguente, il Social Security Commissioner di Londra ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 19 e 25 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Anne Maria Twomey ed il Chief Adjudication Officer.
3 La signora Towmey, cittadina britannica, aveva prestato lavoro come collaboratrice domestica in Londra dal maggio 1986 al 3 luglio 1987. Il 19 luglio dello stesso anno essa si stabiliva in Irlanda e, il 23 febbraio 1988, inoltrava al ministero britannico della Previdenza sociale domanda per ottenere le prestazioni per inabilità al lavoro. Fino a quest' ultima data la signora Twomey non aveva svolto alcuna attività lavorativa in Irlanda.
4 Tale domanda veniva trasmessa al Social Security Appeal Tribunal di Newcastle upon Tyne, il quale la rigettava sul rilievo che la legge britannica esclude l' erogazione delle prestazioni richieste qualora il richiedente non sia residente in Gran Bretagna.
5 Intendendo appurare quali fossero le norme applicabili, l' Adjudication Officer ricorreva in appello avverso la suddetta decisione dinanzi al Social Security Commissioner di Londra, il quale decideva di sospendere il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e l' art. 19 del regolamento (CEE) n. 1408/71 vadano interpretati nel senso che un cittadino di uno Stato membro residente in uno Stato membro (' Stato membro A' ), affetto da inabilità al lavoro per causa di malattia mentre risiedeva in questo Stato membro (Stato membro A) e che, prima dell' insorgere dell' infermità, non era occupato ed aveva svolto attività lavorativa per l' ultima volta (come lavoratore subordinato od autonomo) in un altro Stato membro (' Stato membro B' ), nel quale era altresì residente, abbia diritto a prestazioni di malattia a carico dell' ente competente dello Stato membro B (sempreché risultino soddisfatti tutti i requisiti, diversi da quello della residenza, prescritti dalla normativa dello Stato membro B per conseguire il diritto a simili prestazioni), o se il diritto a prestazioni di una tale persona sia disciplinato dal solo art. 25 del regolamento (CEE) n. 1408/71".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Con la suddetta questione pregiudiziale, il giudice nazionale intende in sostanza appurare se l' art. 19 del regolamento n. 1408/71 debba, alla luce dell' art. 51 del Trattato, essere inteso nel senso che esso è applicabile al cittadino di uno Stato membro il quale, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, si sia stabilito in un diverso Stato membro nel quale sia sopraggiunto uno stato d' infermità, pur non avendo svolto attività lavorativa nel suo territorio prima dell' insorgere di tale infermità.
8 L' art. 19, n. 1, testé richiamato, recita:
"1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall' art. 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell' istituzione competente dall' istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;
b) delle prestazioni in denaro erogate dall' istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l' istituzione competente e l' istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest' ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente".
9 Occorre anzitutto prendere in esame l' argomento del governo tedesco secondo il quale l' art. 13, n. 2, lett. a) del regolamento n. 1408/71, che assoggetta le persone che esercitano un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro alla normativa di questo Stato, non riguarderebbe la situazione della signora Twomey, in quanto quest' ultima non è più occupata in Gran Bretagna. Di conseguenza, essa sarebbe assoggettata al diritto dello Stato membro di residenza e l' art. 19 suddetto non troverebbe applicazione, dal momento che la signora Twomey risiede nel territorio dello Stato membro competente.
10 Questo argomento non può essere accolto. Come la Corte ha affermato nella sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84 (Ten Holder, Racc. pag. 1821, punti 14 e 15 della motivazione), al lavoratore che abbia cessato l' attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro continua ad applicarsi la normativa dello Stato membro dell' ultima occupazione. Solo i lavoratori che hanno definitivamente cessato di prestare attività lavorativa restano fuori dell' ambito dell' applicazione dell' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v., tra l' altro, sentenza 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij, Racc. pag. I-387, punti 9 e 10 della motivazione).
11 Il Chief Adjudication Officer ritiene che l' art. 19 summenzionato sia applicabile alle sole persone che, al momento dell' insorgere dell' infermità, esercitavano attività lavorativa subordinata o autonoma in uno Stato membro diverso da quello di loro residenza. Al riguardo, esso argomenta che un' interpretazione più ampia dell' art. 19, tale da ricomprendere nell' ambito di applicazione di quest' ultimo le persone divenute inferme in un momento in cui esse non esercitavano alcuna attività lavorativa, comprometterebbe la congruenza del regime applicabile ai disoccupati. Infatti, un disoccupato in cerca di occupazione nel territorio dello Stato membro diverso dallo Stato competente può percepire prestazioni in caso di disoccupazione solo per tre mesi (art. 69 del regolamento n. 1408/71), mentre le prestazioni di malattia gli verrebbero erogate senza limitazioni temporali.
12 Il Chief Adjudication Officer osserva in proposito che, pur se gli obiettivi dell' art. 51 del Trattato, in tema di prestazioni in caso di disoccupazione, vengono raggiunti mediante le suddette disposizioni, non potrebbe sostenersi che questi obiettivi esigano disposizioni più favorevoli in materia di prestazioni di malattia e di maternità.
13 Deve anzitutto rilevarsi che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la definizione della nozione di "lavoratore" di cui all' art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ha portata generale e comprende qualsiasi persona che, esercitando o no un' attività lavorativa, possieda la qualità di assicurato in forza della normativa previdenziale di uno o più Stati membri (v., tra l' altro, sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik, Racc. pag. 1977, punto 4 della motivazione,). Orbene, la signora Twomey possiede la qualità di assicurato in forza della normativa britannica, poiché essa avrebbe diritto alle prestazioni di malattia se fosse residente nel Regno Unito.
14 Va poi osservato che il legislatore comunitario, ove avesse inteso limitare il campo di applicazione dell' art. 19 del regolamento n. 1408/71 alle persone divenute inferme durante l' attività lavorativa, l' avrebbe espressamente previsto, alla stregua di quanto ha fatto nell' art. 71, n. 1, del medesimo regolamento.
15 E' bensì vero che un' interpretazione dell' art. 19 che abbracci tutti i lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71 implica la differenza di regime segnalata dal Chief Adjudication Officer. Tuttavia, come ha giustamente osservato la Commissione, una simile divergenza si spiega in base al rilievo che la sfera d' applicazione dell' art. 19 è diversa da quella dell' art. 25. Invero, mentre quest' ultimo articolo si applica ai disoccupati temporaneamente alla ricerca di un' occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l' art. 19 riguarda il lavoratore che risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, vale a dire il lavoratore che abbia colà la propria "dimora abituale" [art. 1, lett. h), del regolamento medesimo].
16 Giova infine rilevare che dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 31 maggio 1979, Pierik, citata) discende che la nozione di "lavoratore" di cui all' art. 22 del regolamento n. 1408/71 ricomprende i titolari di pensioni o di rendite. Essendo questo articolo inserito nella stessa sezione dell' art. 19, lo stesso termine figurante in quest' ultimo articolo non può essere interpretato come riferito ai soli lavoratori in attività.
17 Ne consegue che un' interpretazione restrittiva della nozione di "lavoratore" ai sensi dell' art. 19, la quale si risolva nell' escludere dal campo di applicazione di quest' articolo una persona che versi in una situazione come quella della signora Twomey, sarebbe ingiustificata.
18 La questione pregiudiziale posta dal giudice nazionale deve essere pertanto risolta nel senso che l' art. 19 del regolamento n. 1408/71 è applicabile al cittadino di uno Stato membro il quale, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, si sia stabilito in un altro Stato membro nel quale sia divenuto infermo, pur non avendo lavorato nel suo territorio prima del sopraggiungere dell' infermità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner di Londra con ordinanza 21 giugno 1990, dichiara:
L' art. 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), è applicabile al cittadino di uno Stato membro il quale, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, si sia stabilito in un altro Stato membro nel quale sia divenuto infermo, pur non avendo lavorato nel suo territorio prima del sopraggiungere dell' infermità.
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