Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Disciplina dei prezzi - Interventi nazionali - Tassa nazionale su taluni prodotti facenti parte dell' organizzazione comune - Inammissibilità in caso di rischio di perturbazione del funzionamento del meccanismo dell' organizzazione comune - Valutazione da parte del giudice nazionale
Massima
Un' organizzazione comune dei mercati come quella istituita nel settore dei cereali dal regolamento n. 2727/75 applica meccanismi fondamentalmente intesi a raggiungere, nella fase della produzione e del commercio all' ingrosso, un livello di prezzi che tenga conto allo stesso tempo degli interessi della complessiva produzione comunitaria nel settore interessato nonché degli interessi dei consumatori e che assicuri gli approvvigionamenti senza indurre ad un eccesso di produzione. E' incompatibile con il funzionamento di questi meccanismi la riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti rientranti nell' organizzazione comune di cui trattasi per un lungo periodo, dal momento che tale tassa, esercitando un' influenza sensibile sul livello dei prezzi del mercato, può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo.
Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti.
Parti
Nel procedimento C-235/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Morlaix, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Aliments Morvan SARL
e
Directeur des services fiscaux du Finistère,
domanda vertente sull' interpretazione della normativa comunitaria in ordine alla riscossione di una tassa parafiscale sui cereali,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.G.J. Kapteyn, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini e C.N. Kakouris, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: V. Di Bucci, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Aliments Morvan, dagli avv.ti Alain Pierre, del foro di Rennes, e Patrick Dibout, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministro degli Affari esteri, in qualità d' agente, e dal sig. Géraud de Bergues, segretario aggiunto principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Johannes Foens Buhl, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Aliments Morvan, rappresentata dagli avv.ti J.-P. Gosselin e P. Dibout, del foro di Parigi, e della Commissione all' udienza del 2 maggio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 giugno 1990, pervenuta alla Corte il 30 luglio seguente, il Tribunal de grande instance di Morlaix ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della normativa comunitaria, al fine di stabilire se ques' ultima osti alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa parafiscale sull' ammasso dei cereali.
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Aliments Morvan (in prosieguo: la "Morvan") ed il direttore dell' ufficio imposte del Finistère, in ordine ad una domanda di rimborso delle somme riscosse per conto dell' Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: l' "ONIC"), a titolo di tassa parafiscale sui cereali istituita con decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, concernente l' organizzazione del mercato dei cereali e dell' ONIC (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 1 ottobre 1953, pag. 8635).
3 Detta tassa, in seguito ripetutamente prorogata e modificata, è attualmente disciplinata dal decreto 17 agosto 1987, n. 87-676, concernente la tassa parafiscale sull' ammasso del settore cerealicolo (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 19 agosto 1987, pag. 9520). Per le annate successive al 1987, la sua riscossione è stata autorizzata ogni anno dalla legge finanziaria. Le modalità d' applicazione del decreto n. 87-676 sono state stabilite dal regolamento 14 marzo 1988, relativo alla tassa sull' amasso e alla tassa destinata al bilancio accessorio delle prestazioni sociali agricole in materia d' importazione e d' esportazione di cereali e prodotti derivati.
4 Ai sensi dell' art. 1 del decreto n. 87-676, la tassa de qua viene pagata dai collettori autorizzati e dai produttori di sementi su tutti i quantitativi di grano tenero, grano duro, orzo e granoturco rivenduti a terzi o impiegati. Esso viene altresì pagato dagli importatori sui quantitativi importati di questi cereali. L' aliquota del tributo, all' epoca dei fatti che hanno dato origine alla causa principale, era stabilita in 3 FF per tonnellata d' orzo, di grano o di granoturco.
5 La Morvan produce alimenti per animali ed a tal fine essa impiega cereali. Essendo stata assoggettata, al momento dell' acquisto di tali cereali, alla tassa che ritiene in contrasto con la disciplina comunitaria, essa ne ha chiesto il rimborso per il periodo dal 1 luglio 1986 al 31 maggio 1988. Essendo stata respinta la sua domanda con decisione 1 dicembre 1988 del direttore dell' ufficio imposte del Finistère, essa ha adito il Tribunal de grande instance di Morlaix.
6 E' in questo contesto che il giudice nazionale ha chiesto alla Corte, in via pregiudiziale, di fornirgli
"tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi sulla compatibilità della tassa sull' ammasso - istituita con decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, prorogata con i decreti 23 agosto 1982, nn. 82-732 e 82-733, e 17 agosto 1987, n. 87-676 - nonché del regolamento di esecuzione di quest' ultimo del 14 marzo 1988 con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Anche se la questione sottoposta fa riferimento al diritto comunitario globalmente inteso, la Corte ritiene che la sua analisi debba vertere sui congegni della politica agricola comune, derivanti, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1).
9 In proposito, occorre ricordare che, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 10 marzo 1981, Irish Creamery, punto 20 della motivazione (cause riunite 36/80 e 71/80, Racc. pag. 735), i meccanismi di un' organizzazione comune di mercato come quella riguardante i cereali sono fondamentalmente intesi a raggiungere, nella fase della produzione e del commercio all' ingrosso, un livello di prezzi che tenga conto allo stesso tempo degli interessi della complessiva produzione comunitaria nel settore interessato, nonché degli interessi dei consumatori, e che assicuri gli approvvigionamenti senza indurre ad un eccesso di produzione.
10 La Corte, sempre nella stessa sentenza, ha ancora dichiarato che questi scopi potrebbero essere compromessi da provvedimenti nazionali che incidano in modo rilevante sul livello dei prezzi del mercato. Nel caso di una tassa che colpisca determinati prodotti agricoli, il rischio di un' incidenza del genere dipende non solo dalla sua aliquota e dalla sua durata, ma anche dalla situazione del mercato in questione e, per gli approvvigionamenti, soprattutto dal suo carattere più o meno generale, cioè dal numero di prodotti agricoli che essa colpisce. Un' imposta di breve durata, che colpisce un numero elevato di prodotti, può essere neutra nel senso che essa non provoca modifiche della struttura della produzione agricola. Per contro, se l' imposta incita i produttori a sostituire parzialmente le merci tassate con la produzione di altre merci non tassate, essa rischia di produrre una distorsione su vari mercati.
11 Per quanto riguarda la tassa oggetto della causa principale, emerge dal fascicolo che essa è stata introdotta nel 1953 e che colpisce solamente tre tipi di cereali, vale a dire il grano, l' orzo ed il granoturco, quindi un numero assai limitato di prodotti agricoli.
12 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Morlaix, con ordinanza 27 giugno 1990, dichiara:
Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti.
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