Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti da prelievo ° Produttori che hanno sospeso le forniture in base al regime dei premi di non commercializzazione o di riconversione ° Concessione di un quantitativo di riferimento specifico ° Esclusione degli agricoltori che hanno ceduto la propria azienda in locazione alla scadenza dell' impegno di riconversione ° Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione ° Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 1078/77 e 857/84, art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), e 12, lett. c) e d), modificati dal regolamento n. 764/89; regolamento della Commissione n. 10546/88, art. 3 bis, modificato dal regolamento n. 1033/89]
Massima
Dalle definizioni delle nozioni di "produttore" e di "azienda" di cui all' art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, emerge che l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo di cui al regolamento n. 1033/89, dev' essere interpretato nel senso che un agricoltore che, alla scadenza dell' obbligo di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, abbia ceduto in locazione la propria azienda, non può essere considerato produttore che gestisca ancora la stessa azienda gestita all' epoca dell' accoglimento della propria domanda di concessione del premio di riconversione, con la conseguenza che detto agricoltore perde il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento n. 764/89.
L' esclusione di tali agricoltori deriva direttamente dalle disposizioni dell' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84, come modificato, che subordinano la concessione di un quantitativo di riferimento alla condizione che il produttore provi di essere in grado di realizzare nella propria azienda una produzione sino a concorrenza del quantitativo di riferimento richiesto, e non costituisce violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto gli agricoltori che, alla scadenza del periodo di riconversione, avevano abbandonato l' attività di produzione di latte cedendo in locazione la propria azienda, non potevano legittimamente attendersi che un' organizzazione comune del mercato attribuisse loro un vantaggio commerciale non proveniente dalla loro attività lavorativa, qual è l' attribuzione di un quantitativo di riferimento. Tale esclusione non può essere peraltro ritenuta discriminatoria, atteso che la differenza di trattamento tra gli agricoltori che avevano ceduto in locazione la propria azienda anteriormente alla modifica apportata al regolamento n. 857/84 e coloro che possedevano ancora lo status di produttore nel momento in cui tale modifica è stata emanata appare oggettivamente giustificata dalla necessità di impedire che l' attribuzione di un quantitativo di riferimento venga richiesta al solo scopo di trarne un vantaggio meramente finanziario, senza che l' interessato abbia la reale intenzione di riprendere lo smercio del latte.
Parti
Nel procedimento C-236/90,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Reinhard Maier
e
Freistaat Bayern,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla legittimità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz,
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Reinhard Maier, dagli avvocati Auer e associati, del foro di Ratisbona;
° per il Freistaat Bayern, dal Generallandesanwalt, signor Rzepka;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dal Freistaat Bayern, rappresentato dal signor Rainer Leptihn, Oberlandesanwalt, e della Commissione, all' udienza del 4 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 luglio 1990, pervenuta alla Corte il successivo 30 luglio, il Bayerisches Verwaltungsgericht di Ratisbona ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla legittimità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Reinhard Maier, agricoltore, ed il Freistaat Bayern in merito ad un quantitativo di riferimento relativo al regime dei prelievi supplementari su latte.
3 Il signor Maier gestiva sino alla fine dell' ottobre 1981 un' azienda di allevamento di vacche da latte. A decorrere dal 29 ottobre 1981 fruiva, per un periodo di quattro
anni, di un premio di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Il 1 gennaio 1987 cedeva in locazione, per un periodo di 20 anni, tutte le aree utilizzate ai fini agricoli nonché le stalle appartenenti all' azienda medesima.
4 Il 27 giugno 1989, il signor Maier faceva richiesta presso l' autorità nazionale competente ai fini dell' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali dell' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2). Quest' ultima disposizione è stata integrata dal menzionato art. 3 bis, introdotto dal regolamento della Commissione n. 1546/88, come successivamente modificato.
5 La richiesta del signor Maier veniva respinta in base al rilievo che il ricorrente aveva ceduto in locazione l' azienda e non era quindi più in grado di ottenere dalla propria azienda una produzione sino a concorrenza del quantitativo richiesto.
6 Essendo rimasto senza esito il ricorso amministrativo, il signor Maier adiva il Bayerisches Verwaltungsgericht di Ratisbona, che disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva la Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Questione vertente sull' interpretazione dell' art. 3 bis, introdotto nel regolamento (CEE) n. 1546/88 dall' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033:
Se un produttore che, decorso il periodo di riconversione, abbia ceduto in locazione la propria azienda possa essere ancora considerato titolare dell' azienda gestita al momento dell' accoglimento della propria domanda di concessione di premio.
2) Questione vertente sulla legittimità della disposizione menzionata sub 1 in caso di soluzione negativa alla prima questione:
Se la condizione che l' azienda sia gestita personalmente dal proprietario sia in contrasto con norme di diritto comunitario di rango superiore "
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie pertinenti nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno richiamati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
8 Con la prima questione il giudice a quo si chiede in sostanza se l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, debba essere interpretato nel senso che un agricoltore che, alla scadenza di un impegno di riconversione assunto in base al regolamento n. 1078/77, abbia ceduto in locazione la propria azienda possa essere considerato, a termini delle dette disposizioni, quale produttore ancora gestore della medesima azienda gestita all' epoca dell' accoglimento della richiesta di concessione del premio di riconversione.
9 Si deve ricordare, al riguardo, che, a termini dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, la richiesta di concessione di un quantitativo di riferimento specifico, in base all' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, "è presentata dal produttore interessato all' autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest' ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione (...) della sua domanda di concessione del premio".
10 L' art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 definisce la nozione di "azienda" ai fini della normativa in esame come il "complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità". L' art. 12, lett. c), dello stesso regolamento definisce il termine "produttore" nel senso "dell' imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità".
11 Dalle definizioni sopra richiamate, considerate nel loro complesso, emerge che la nozione di produttore di cui all' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 è riferita unicamente all' imprenditore agricolo che, ai fini della produzione di latte, gestisca un complesso di unità produttive sotto la propria responsabilità. Orbene, nel caso di locazione dell' azienda, risponde a tali requisiti solamente il locatario, che gode del diritto di uso dell' azienda, e non il locatore, proprietario dell' azienda che, per il fatto stesso di averla ceduta in locazione, ha trasmesso tale diritto al locatario.
12 Ne consegue che un agricoltore, cedendo in locazione l' azienda di cui sia proprietario, perde, con riguardo all' azienda medesima, lo status di produttore e non può essere quindi più considerato suo gestore ai sensi della menzionata normativa.
13 Tale interpretazione appare avvalorata dalle disposizione dell' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento n. 764/89, che subordinano la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla condizione che il produttore interessato "dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell' azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto". Tali norme presuppongono che un agricoltore che cessi di gestire personalmente al propria azienda, segnatamente per effetto della sua cessione in locazione, perda conseguentemente il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico.
14 Per tali motivi, la prima questione dev' essere risolta affermando che l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, dev' essere interpretato nel senso che un agricoltore che, scaduto un impegno di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, abbia ceduto in locazione la propria azienda, non può più essere considerato quale produttore che gestisca ancora la stessa azienda gestita al momento dell' accoglimento della richiesta di concessione del premio di riconversione.
Sulla seconda questione
15 Con la seconda questione il giudice a quo si chiede, in considerazione della risposta data alla prima questione, se l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, sia legittimo nella parte in cui tale disposizione non consente l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico agli agricoltori che abbiano ceduto in locazione la propria azienda.
16 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale esprime anzitutto dubbi in ordine alla compatibilità di tale disposizione del regolamento n. 1546/88, come modificato, con le menzionate disposizioni dell' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento n. 764/89.
17 Il regolamento n. 1546/88 della Commissione, successivamente modificato, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 857/84, successivamente modificato. Il detto regolamento di applicazione è stato emanato sulla base della norma di delega contenuta nell' art. 5 quater, n. 7, del regolamento di base (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10).
18 Escludendo, come previsto dal regolamento n. 1546/88, modificato, nell' interpretazione data da questa Corte, dal beneficio delle disposizioni del regolamento medesimo gli agricoltori che abbiano ceduto in locazione la propria azienda alla scadenza di un periodo di riconversione, la Commissione non ha oltrepassato i limiti della delega ad essa conferita, bensì si è limitata, come risulta dalla motivazione della soluzione data alla prima questione, a dare attuazione, senza alterarne la portata, alla disciplina dettata dal regolamento n. 857/84, come modificato, e segnatamente dall' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento medesimo.
19 Il giudice nazionale si chiede in secondo luogo se l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, non violi il principio del legittimo affidamento, affermato nelle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321) e causa 170/86, Con Deetzen (Racc. pag. 2355).
20 Nelle dette sentenze la Corte ha rilevato, da un lato, che un operatore economico, che abbia dato libero assenso alla cessazione della sua produzione per un dato periodo di tempo, non può legittimamente attendersi di poterla riprendere alla stesse condizioni sussistenti in precedenza e di non essere soggetto ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v. la sentenza Mulder, punto 23 della motivazione e von Deetzen, punto 12 della motivazione), ma che, dall' altro, un tale operatore che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza del suo obbligo non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (v. la sentenza Mulder, punto 24 della motivazione, e la sentenza von Deetzen, punto 13 della motivazione).
21 E' sufficiente ricordare al riguardo, come affermato dalla Corte nella sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen (Racc. pag. I-5119, punto 21 della motivazione), che, se è pur vero che i produttori che avevano assunto un obbligo di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 potevano legittimamente attendersi di poter riprendere lo smercio del latte alla scadenza del loro periodo di non commercializzazione o di riconversione, e di svolgere tale attività in condizioni non discriminatorie rispetto a quelle degli altri produttori lattiero-caseari, non potevano per questo attendersi che un' organizzazione comune del mercato attribuisse loro un vantaggio commerciale non proveniente dalla loro attività lavorativa.
22 Conseguentemente, gli agricoltori che avevano abbandonato l' attività di produzione del latte, cedendo in locazione la propria azienda, non potevano legittimamente attendersi l' attribuzione di un quantitativo di riferimento alla scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione.
23 Così stando le cose, non sussiste violazione del principio del legittimo affidamento.
24 Il giudice nazionale solleva infine il dubbio che l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, possa risultare discriminatorio sotto un duplice profilo. Da un lato, tale norma sfavorirebbe gli agricoltori che abbiano ceduto in locazione la propria azienda anteriormente all' entrata in vigore del regime modificativo del 1989 rispetto agli agricoltori che abbiano ceduto in locazione l' azienda successivamente a tale data. I primi, infatti, non potendo ottenere un quantitativo di riferimento, non potrebbero, contrariamente agli ultimi, cedere al locatario un' azienda provvista di un quantitativo di riferimento. D' altro canto, la norma censurata sfavorirebbe la prima categoria di operatori rispetto agli agricoltori che, invece di cedere in locazione la propria azienda, abbiano continuato a gestirla avvalendosi di un ausiliario, i quali potrebbero fruire anch' essi di un quantitativo di riferimento specifico.
25 Si deve ricordare in proposito che, secondo costante giurisprudenza della Corte (v. da ultimo, la sentenza 22 ottobre 1991, von Deetzen citata, punto 23 della motivazione), il divieto di discriminazione tra produttori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato, costituisce solo una specificazione del principio generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
26 Alla luce di tali principi, si deve necessariamente concludere che il diniego, agli agricoltori che abbiano ceduto in locazione la propria azienda anteriormente all' entrata in vigore del regime modificativo del 1989, della possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento specifico, possibilità offerta agli agricoltori che abbiano ceduto in locazione la propria azienda successivamente a tale data ed a coloro che abbiano continuato a gestirla sotto la propria responsabilità, anche se avvalendosi di un ausiliario, è giustificato dalla necessità di impedire che l' attribuzione di un quantitativo di riferimento venga richiesta al solo scopo di trarne un vantaggio meramente finanziario, derivante dal valore di mercato acquisito nel frattempo dai quantitativi di riferimento, senza che l' interessato abbia la reale intenzione di riprendere lo smercio del latte (v., in tal senso, la sentenza 22 ottobre 1991, von Deetzen, citata, punto 24 della motivazione).
27 La differenza di trattamento sussistente nella specie è quindi obiettivamente giustificata e, conseguentemente, non può essere ritenuta discriminatoria nel senso risultante dalla giurisprudenza della Corte. Ciò premesso, non sussiste quindi violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione.
28 Per tali motivi, si deve risolvere la seconda questione nel senso che dall' esame, sulla base degli elementi forniti nell' ordinanza di rinvio, dell' art. 3 bis del regolamento della Commissione n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, non emergono elementi atti ad inficiarne la legittimità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ratisbona, con ordinanza 19 luglio 1990, dichiara:
1) L' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, dev' essere interpretato nel senso che un agricoltore che, alla scadenza di un obbligo di riconversione assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, abbia ceduto in locazione la propria azienda, non può essere considerato produttore che gestisca ancora la stessa azienda gestita all' epoca dell' accoglimento della propria domanda di concessione del premio di riconversione.
2) Dall' esame, sulla base degli elementi forniti nell' ordinanza di rinvio, dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, non emergono elementi atti ad inficiarne al legittimità.
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