Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza d' annullamento ° Effetti ° Annullamento di una prova di concorso generale ° Obblighi della commissione giudicatrice e dell' autorità che ha il potere di nomina ° Estensione dell' annullamento agli atti successivi della procedura di concorso ° Errore di diritto ° Fondatezza del ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
(Statuto del personale, art. 91)
Massima
Qualora una prova di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzioni venga annullata, i diritti di un ricorrente che non ha superato tale prova sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l' autorità che ha il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso. Si tratta infatti di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un' irregolarità commessa in occasione di un concorso e gli interessi degli altri candidati. Infatti, il giudice è tenuto a prendere in considerazione non solo la necessità di ripristinare i diritti dei candidati pregiudicati ma anche il legittimo affidamento dei vincitori del concorso. Pertanto, la sentenza del Tribunale che annulla sia la prova irregolare che gli atti successivi della procedura del concorso è viziata da errore di diritto in quanto non limita le conseguenze dell' annullamento al solo ripristino dei diritti dei ricorrenti.
Parti
Nel procedimento C-242/90 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, inizialmente, dal signor Henri Étienne, consigliere giuridico principale, e dal signor Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, e, successivamente, dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e dal signor Sean Van Raepenbusch, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dai signori
John Allen, Georges-Marc André, Balthasar Benz, Ludger Blasig, Jean-Louis Chomel, David Daly, Marc Debois, Bertrand Delpeuch, Donatella Diane, Martin Dihm, Evangelos Divaris, Michael Gowen, Agnès Guillaud, Anastassios Haniotis, Jill Hanna, Chantal Hebberecht, Jacques Humières, Gerard Kiely, Dirk Lange, Guy Ledoux, Michèle Lemasson, Frédérique Lorenzi, Josefine Loriz-Hoffmann, Christian Rambaud, James Russel, Hermann Spitz e Gerrit Verhelst, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con il signor John E. Pheasant, solicitor, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
e dai signori
Purificacion Alberdi Anchia, Arnaud Bordes, Aldo Longo, Felix Lozano Gallego, F. Javier Maeztu, Jens A. Munch, Adriaan H. Van Der Meer, Rudy Van Der Stappen, Robert Vanhoorde e Jesus Zorrilla Torras, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Sylvie Dubois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
e dai signori
Inigo Ascasibar Zubizarreta, Patric Buggenhout, Peter Blancquaert, Juan Carlos Boixo Perez-Holanda, Elisabeth Bradbury, Anthony John Stefan Chojecki, Aloys De Troch, D. Antonio Fernández Aguirre, Victoria Fleming, Jean-Claude Kirpach, Ingrid Lagneaux-Vencken, Matthias Loesch, Paul Mathieu, Bart Meuleman, Heino von Meyer, Susanne Nikolajsen, Eric-Michel Reversat, Stefaan Swinnen e Constandinos Vardakis, rappresentati dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
e dalla
Fédération de la fonction publique européenne (FFPE), con l' avv. François Jongen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), il 12 luglio 1990, nella causa T-35/89, Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso e Bruno Buffaria contro Commissione delle Comunità europee, e inteso all' annullamento parziale di detta sentenza,
procedimento in cui le altre parti sono:
Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso e Bruno Buffaria, con l' avv. Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,
sostenuti da
Union syndicale ° Bruxelles, rappresentata dall' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,
interveniente,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 agosto 1990, la Commissione, ai sensi dell' art. 49, dello Statuto CEE e delle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990, causa T-35/89, Albani/Commissione (Racc. pag. II-395) nella parte in cui ha annullato tutti gli atti della procedura del concorso COM/A/482, a partire dalla correzione della seconda prova scritta, senza limitare le conseguenze di detto annullamento al ripristino dei diritti dei ricorrenti originari, e cioè i signori Albani, Caferri, Caruso e Buffaria.
2 In base alla sentenza impugnata, i fatti all' origine della causa sono i seguenti:
"1 Con bando di concorso COM/A/482, pubblicato il 12 febbraio 1987 (GU C 34, pag. 15), la Commissione indiceva un concorso generale, per titoli ed esami, al fine di costituire una riserva per l' assunzione di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A nei settori dell' agricoltura, della pesca e della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
2 Secondo il bando di concorso, le prove dovevano svolgersi in due fasi: una scritta e l' altra orale.
3 Anche la fase scritta si articolava su due tappe successive: una prima prova scritta, costituita da una serie di domande a scelta plurima, era diretta a valutare le conoscenze generali dei candidati nelle materie del concorso; una seconda prova scritta, di natura pratica, doveva permettere di valutare le capacità di giudizio dei candidati e la loro esperienza nel trattamento di una pratica. Solo il superamento della prima prova scritta permetteva di partecipare alla seconda.
4 Alla prova orale del concorso venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto, su un totale di 100 punti, un minimo di 60 punti per le due prove scritte e che avevano ottenuto il punteggio minimo richiesto per ciascuna prova.
5 I quattro ricorrenti facevano parte degli 877 candidati ammessi alle prove scritte. La prima prova scritta si svolgeva il 20 novembre 1987 in 19 sedi differenti, in Europa, in America del Sud e in Australia. I ricorrenti ottenevano il punteggio minimo necessario per il superamento della prova eliminatoria e si presentavano alla seconda prova scritta.
6 In quest' ultima prova scritta, la cui durata era fissata in tre ore e trenta minuti, la commissione giudicatrice chiedeva ai candidati di redigere, sulla base di un fascicolo, una nota di non più di 800 parole per l' intero elaborato. La nota, sottoposta all' attenzione del presidente della Commissione, doveva contenere un riassunto della relazione speciale della Corte dei conti sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole alle esportazioni e le opinioni personali del candidato sul problema affrontato.
7 Delle 800 parole dell' elaborato, 300 dovevano essere dedicate all' esposizione delle opinioni personali dei candidati. I candidati dovevano contare essi stessi il numero delle parole utilizzate e scrivere queste cifre in caselle ad hoc. L' inosservanza delle condizioni citate, così come l' illeggibilità dei manoscritti, avrebbero comportato la mancata correzione delle copie non conformi alle istruzioni.
8 Dopo lo svolgimento della seconda prova scritta e prima della sua correzione, la commissione giudicatrice dava istruzione ai correttori di non correggere i manoscritti manifestamente troppo lunghi, cioè quelli che superavano le 1200 parole.
9 I ricorrenti non superavano la seconda prova scritta, in quanto non ottenevano nelle due prove il punteggio minimo richiesto di 60 punti. Di conseguenza, essi non erano ammessi alla prova orale, come comunicava loro il capo della divisione 'assunzioni' con lettera 21 marzo 1988.
10 Venivano ammessi alla prova orale solo 172 candidati, di cui 167 si presentavano alla stessa.
11 Infine, un elenco degli idonei, comprendente 67 vincitori, veniva redatto il 26 maggio 1988".
3 Alla luce di quanto sopra, con atto depositato in cancelleria il 25 maggio 1988, i ricorrenti originari hanno proposto nei confronti della Commissione un ricorso inteso all' annullamento della procedura di correzione delle prove scritte del concorso COM/A/482, o, quanto meno, all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle prove orali del concorso. La loro domanda era fondata essenzialmente sul fatto che, dopo aver deciso di concedere ai candidati un tempo limitato, dopo aver loro imposto un numero massimo di 800 parole e averli obbligati a contarle essi stessi, la commissione giudicatrice del concorso si era discostata dalle sue istruzioni chiedendo ai correttori di non correggere le prove contenenti oltre 1 200 parole.
4 Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale di primo grado in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
5 Dinanzi al Tribunale la Commissione ha precisato che solo cinque candidati avevano approfittato della controversa disposizione impartita ai correttori e che essi non figuravano nell' elenco dei vincitori del concorso. Essa non ha tuttavia potuto fornire al Tribunale la prova delle sue affermazioni in quanto tutti i fascicoli interessati erano scomparsi.
6 Il Tribunale ha annullato la "correzione della seconda prova scritta, nonché i successivi atti della procedura del concorso" e ha condannato la Commissione alle spese.
7 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del principio della certezza del diritto, del principio di proporzionalità, entrambi da contemperare con le esigenze del principio di legalità, e dell' obbligo generale di motivazione delle sentenze. Essa precisa che la sentenza impugnata viene contestata, non per il fatto che annulla la correzione della seconda prova scritta del concorso COM/A/482, ma per il fatto che estende le conseguenze di tale annullamento al di là del semplice ripristino dei diritti dei ricorrenti originari. Infatti, tale sentenza dovrebbe essere letta nel senso che invalida altresì gli atti successivi della procedura, e soprattutto l' elenco degli idonei e le nomine decise sulla base di tale elenco.
8 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento, come pure dei motivi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 In limine, si deve constatare che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, né il procedimento dinanzi al Tribunale né il dispositivo della sentenza del Tribunale hanno riguardato o riguardano le nomine intervenute a seguito del concorso controverso.
10 Infatti, la procedura di concorso, così come fissata dall' allegato III dello Statuto del personale, si conclude con la redazione dell' elenco degli idonei e con la sua trasmissione all' autorità che ha il potere di nomina, unitamente alla relazione motivata della commissione giudicatrice. La decisione del Tribunale di annullare, oltre alla correzione della seconda prova scritta, "i successivi atti della procedura" non può pertanto essere intesa come comprensiva dell' annullamento delle nomine.
11 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nei limiti in cui fa riferimento ad un asserito obbligo, da parte della Commissione, di revocare le nomine effettuate a seguito del concorso controverso.
12 La Commissione sostiene che il Tribunale non ha contemperato l' interesse personale, da parte dei quattro ricorrenti originari, a chiedere l' annullamento di tutta la procedura del concorso con il legittimo affidamento dei vincitori di detto concorso.
13 A questo proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora, nel contesto di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzioni, una prova venga annullata, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l' APN riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso (sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia, Racc. pag. 2421, punto 33 della motivazione).
14 Questa giurisprudenza è fondata sulla necessità di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un' irregolarità commessa in occasione di un concorso e gli interessi degli altri candidati. Infatti, il giudice è tenuto a prendere in considerazione non solo la necessità di ripristinare i diritti dei candidati pregiudicati ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati.
15 Per quanto riguarda gli interessi dei quattro ricorrenti originari, il Tribunale non ha affermato che la sanzione pronunciata fosse necessaria per salvaguardare i loro diritti.
16 Ciò considerato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando nel suo complesso la seconda prova scritta del concorso COM/A/482.
17 Dalle considerazioni che precedono consegue che la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990, causa T-35/89, Albani/Commissione (Racc. pag. II-395), che annulla la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482, relativa alla correzione della seconda prova scritta, come pure gli atti successivi della procedura del concorso, deve essere annullata in quanto non limita le conseguenze di detto annullamento al solo ripristino dei diritti dei quattro ricorrenti originari.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Nella fattispecie, occorre rilevare, da un lato, che le conclusioni della Commissione devono essere respinte nei limiti in cui la sentenza impugnata non contiene per la stessa l' obbligo di revocare le nomine effettuate in esito al concorso controverso e, dall' altro, che, poiché la sentenza del Tribunale è annullata in quanto non limita le conseguenze dell' annullamento della seconda prova scritta del concorso al solo ripristino dei diritti dei signori Albani e a., questi ultimi devono considerarsi soccombenti.
19 Del resto, in forza dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni sopporti le proprie spese.
20 Di conseguenza, occorre porre a carico di ciascuna delle parti, compresi gli intervenienti, le relative spese riguardanti il presente procedimento, incluse quelle relative al procedimento sommario.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990, causa T-35/89, Albani/Commissione (Racc. pag. II-395), che annulla la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482, relativa alla correzione della seconda prova scritta, come pure i successivi atti della procedura del concorso, è annullata in quanto non limita le conseguenze di detto annullamento al solo ripristino dei diritti dei quattro ricorrenti originari.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna delle parti, compresi gli intervenienti, sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento, incluse quelle relative al procedimento sommario.
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