Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Misure di salvaguardia all' importazione di amarene ° Amarene sciroppate ° Definizione ° Rinvio alle sottovoci 20.06 B II a) 8 e 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune ° Amarene contenute in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che presenta un contenuto di zucchero superiore al 9% ° Inclusione ° Calcolo del prezzo minimo all' importazione ° Presa in considerazione del peso dello sciroppo
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1626/85, art. 1, n. 1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1712/85)]
Massima
L' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene, come modificato nelle sue versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana ed olandese dal regolamento n. 1712/85, va interpretato nel senso che le amarene contenute in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che presenta perciò un contenuto di zucchero superiore al 9%, devono essere considerate, ai sensi del regolamento n. 1626/85, come "amarene sciroppate" e rientrano perciò nelle sottovoci 20.06 B II a) 8 e 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune.
Per il calcolo del prezzo minimo all' importazione di amarene sciroppate occorre prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.
Parti
Nel procedimento C-246/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Parma Handelsgesellschaft mbH
e
Hauptzollamt Bad Reichenhall,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di amarene (GU L 156, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana ed olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene (GU L 163, pag. 46),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Parma Handelsgesellschaft, dal signor Hinrich Glashoff e dal signor Herbert Kuehle, consiglieri fiscali;
° per la Commissione, dal signor René Barents, consigliere giuridico, sostituito successivamente dal signor Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistiti dal signor Roberto Hayder, dipendente del ministero federale dell' Economia della Repubblica federale di Germania, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito degli scambi con i dipendenti pubblici nazionali;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Parma Handelsgesellschaft e della Commissione all' udienza del 14 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 13 agosto seguente, il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di amarene (GU L 156, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana ed olandese del regolamento n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la Parma Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la "Parma") allo Hauptzollamt Bad Reichenhall ° Zollamt Autobahn (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") circa un' imposta compensativa che lo Hauptzollamt ha richiesto in forza di detto regolamento.
3 Il regolamento n. 1626/85 fissa come misura di salvaguardia per l' importazione di talune amarene, tra cui le "amarene sciroppate", un prezzo minimo all' importazione. L' art. 1, n. 1, di questo stesso regolamento prevede per le amarene senza aggiunta di zucchero un prezzo minimo meno elevato rispetto a quello previsto per le amarene sciroppate.
4 Per la definizione di dette amarene, il regolamento n. 1626/85 fa riferimento alla formulazione della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC") che, nel periodo cui si riferisce la causa principale, era il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 320, pag. 1). L' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85 definisce le amarene nel modo seguente:
"(...)
ex 20.06 Amarene altrimenti preparate o conservate,
anche con aggiunta di zuccheri:
B.II. senza aggiunta di alcole:
a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi
immediati di contenuto netto di più di 1 kg:
ex 8. Amarene sciroppate
b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi
immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
ex 8. Amarene sciroppate
(...)".
5 Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, se il prezzo minimo all' importazione non è rispettato, si applica l' onere compensativo indicato nell' allegato del regolamento n. 1626/85.
6 Dall' ordinanza di rinvio risulta che la Parma ha immesso in libera pratica diverse partite di un prodotto denominato amarene al vapore (Dunstsauerkirschen), importato dalla Yugoslavia durante il periodo 29 luglio - 3 settembre 1985. In talune dichiarazioni in dogana, la merce è stata designata come "frutta preparata, ovvero conservata, in modo diverso, senza aggiunta di alcool, senza aggiunta di zuccheri, con contenuto proprio di zucchero superiore al 9% ed inferiore al 13%, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o più". In altre dichiarazioni la stessa merce è stata descritta come "frutta senza aggiunta di zuccheri".
7 Considerando che si trattava di "amarene sciroppate", per le quali il prezzo minimo non era stato rispettato, lo Hauptzollamt, con provvedimento 18 settembre 1985, modificato il 17 luglio 1989 a seguito di reclamo della Parma, fissava oneri compensativi per le varie partite di merce e, in definitiva, richiedeva la somma totale di 67 638,14 DM.
8 La Parma ha presentato un ricorso contro questo provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco sostenendo che essa non aveva importato amarene sciroppate, bensì amarene in acqua. Essa precisava al riguardo che, ai sensi del regolamento n. 1626/85, le amarene sciroppate erano amarene alle quali era stato aggiunto sciroppo di zucchero ai fini della conservazione. La Parma sosteneva inoltre che per determinare il prezzo minimo era necessario tener conto solo del peso delle amarene propriamente dette, poiché il peso dell' acqua non poteva essere preso in considerazione per il calcolo del peso delle amarene, ma di quello del loro imballaggio.
9 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento n. 1626/85, soprammenzionato, il Finanzgericht di Monaco ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1626/85, nella versione del regolamento (CEE) n. 1712/85, debba essere interpretato nel senso che le amarene, trovantisi in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che perciò presenta un contenuto di zucchero superiore al 9%, vanno classificate, in quanto amarene sciroppate, nella sottovoce 20.06 B II a) 8 ovvero nella sottovoce 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune.
2) Se l' art. 1, n. 1, dello stesso regolamento debba essere interpretato nel senso che per il calcolo del prezzo minimo all' importazione di amarene sciroppate si deve prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo".
10 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
11 Al fine di risolvere la prima questione, occorre ricordare che secondo la nota complementare n. 3 del capitolo 20 della TDC, i prodotti della voce 20.06 sono considerati "con aggiunta di zuccheri", quando il loro tenore di zuccheri è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie della frutta:
° ananas, uve: 13%
° altra frutta, compresi i miscugli di frutta: 9%.
12 La Parma osserva in sostanza che questa nota non può essere presa in considerazione. Essa ritiene che la sottovoce 20.06 B II a) della TDC riguarda in generale la frutta con aggiunta di zucchero, mentre l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85, che menziona esplicitamente le "amarene sciroppate" nella categoria della frutta "con aggiunta di zuccheri", ha in particolare per oggetto di limitare l' applicazione della regolamentazione relativa al prezzo minimo alle amarene contenute in sciroppo di zucchero. Secondo la Parma, la differenza tra tali amarene e quelle che costituiscono oggetto della causa principale risiederebbe non nel contenuto di zucchero ma nel fatto che zucchero sia stato effettivamente aggiunto alle "amarene sciroppate".
13 Una tale interpretazione non può essere accolta.
14 Il regolamento n. 1626/85 non fornisce la definizione dello "sciroppo di zucchero". Tuttavia, al fine di descrivere detta merce, questo regolamento rinvia alle sottovoci 20.06 B II a) 8 e b) 8 della TDC. Questo rinvio deve essere inteso nel senso che comprende tutto il contesto normativo ad esso relativo, cioè le regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, le note relative ad ogni capitolo della TDC nonché le note esplicative della Nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: la "NCCD").
15 Occorre rilevare innanzi tutto che l' insieme di queste note e regole generali non solo non contiene alcuna definizione dello sciroppo di zucchero nel senso indicato dalla Parma, ma fornisce indicazioni contrarie ad una tale definizione. Ad esempio, le note esplicative della NCCD sulla voce 17.02 della TDC, che riguarda, tra l' altro, "gli sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati", precisano sub B che questa voce comprende "gli sciroppi di zucchero di ogni specie (diversi dalle soluzioni acquose di zuccheri chimicamente puri della voce n. 29.43), sempre che non siano stati né aromatizzati né colorati". Esse precisano anche che questa stessa voce della TDC comprende le materie sciroppate già menzionate nella parte A, la quale cita, a titolo indicativo, il glucosio che esiste allo stato naturale nella frutta ed il fruttosio. Ne deriva che queste note, che non indicano l' origine dello zucchero che si trova negli sciroppi, non escludono affatto gli sciroppi ottenuti grazie allo zucchero contenuto nelle amarene stesse.
16 Occorre rilevare poi che la voce 20.06 della TDC alla quale fa riferimento l' art. 1 del regolamento n. 1626/85, riguarda la frutta con o senza aggiunta di zuccheri. Tuttavia, il criterio relativo all' aggiunta o meno di zucchero nelle amarene sciroppate è fornito dalla nota complementare n. 3 del capitolo 20 della TDC, da cui risulta che questi prodotti sono considerati "con aggiunta di zuccheri" quando il loro tenore di zuccheri è superiore al 9%.
17 Nello stesso ordine, l' art. 1, n. 2, sub c), del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1984, n. 1599, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 152, pag. 16), definisce un prodotto similare, cioè le "ciliegie sciroppate" come "ciliegie anche snocciolate, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 8 o 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune"; questa disposizione, sub p), definisce lo "sciroppo di zucchero" come "un liquido costituito da acqua combinata a zucchero, con tenore totale di zucchero, determinato dopo l' omogeneizzazione, non inferiore al 9% nel caso delle ciliegie sciroppate".
18 Dalle disposizioni soprammenzionate risulta che il legislatore si riferisce al criterio del tenore totale di zucchero del liquido contenente le amarene che, essendo basato su una caratteristica intrinseca ed una proprietà obiettiva del prodotto, è un criterio stabile e facilmente utilizzabile. Per contro, il criterio della provenienza dello zucchero, difficilmente applicabile, non può essere compatibile con i requisiti della certezza giuridica e della facilità dei controlli.
19 La Parma osserva anche che il liquido di copertura delle amarene, che non contiene zucchero aggiunto successivamente, serve solo alla pastorizzazione ed alla protezione delle amarene contro il disseccamento e gli urti durante il trasporto e il magazzinaggio. Un tale liquido, secondo la Parma, non presenta alcun valore alimentare per il consumatore finale.
20 Un tale argomento non può essere accolto, poiché la destinazione di un prodotto può intervenire nella sua classificazione doganale solo se l' intestazione della voce o le note che vi si riferiscono fanno un riferimento esplicito a tale criterio (v., in particolare, sentenza 18 aprile 1991, causa C-219/89, Wesergold, Racc. pag. I-1895, punto 9 della motivazione). Tale non è il caso delle sottovoci di cui trattasi.
21 Da tutte queste considerazioni che precedono risulta che l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85, modificato dal regolamento n. 1712/85, dev' essere interpretato nel senso che le amarene contenute in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che perciò presenta un contenuto di zucchero superiore al 9%, devono essere considerate, ai sensi del regolamento n. 1626/85, come "amarene sciroppate" e rientrano pertanto nelle sottovoci 20.06 B II a) 8 e 20.06 B II b) 8 della TDC.
Sulla seconda questione
22 Secondo la Parma, il liquido nel quale si trovano le amarene non può essere considerato come un imballaggio, ma come una vera e propria merce, senza valore, avente per funzione di assicurare la pastorizzazione e la protezione delle amarene. Essa ritiene anche che il peso di questo liquido non possa essere preso in considerazione nel calcolo del peso delle amarene.
23 Questo argomento non può essere accolto.
24 Come la Commissione ha sottolineato nelle sue osservazioni scritte, dalla regola generale A, n. 1, relativa all' interpretazione della nomenclatura della TDC, risulta che la classificazione è determinata normativamente dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Questa regola, valida per la classificazione doganale, dev' essere applicata anche quando un regolamento, diverso dalla TDC, rinvia a quest' ultima per le necessità della sua applicazione.
25 Ora, l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85 riguarda la voce 20.06 della TDC, la quale definisce la merce di cui trattasi, nella causa principale, non come "amarene" ma come "amarene sciroppate". Occorre quindi tener conto del peso dello sciroppo, per il calcolo del prezzo minimo.
26 Occorre aggiungere che questa interpretazione è compatibile con la giurisprudenza della Corte, secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev' essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dalla formulazione delle voci e sottovoci della TDC, nonché delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v., in particolare, sentenza 7 maggio 1991, causa C-120/90, Ludwig Post, Racc. pag. 2391, punto 11 della motivazione). Come è stato detto precedentemente, la destinazione di un prodotto può intervenire nella sua classificazione doganale solo se l' intestazione della voce o le note che vi si riferiscono fanno un riferimento esplicito a tale criterio (v. sopra, punto 20).
27 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85, modificato dal regolamento n. 1712/85, dev' essere interpretato nel senso che, per il calcolo del prezzo minimo all' importazione delle amarene sciroppate, occorre prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco con ordinanza 10 luglio 1990, dichiara:
1) L' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento n. 1626/85, va interpretato nel senso che le amarene contenute in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che perciò presenta un contenuto di zucchero superiore al 9%, devono essere considerate ai sensi del regolamento n. 1626/85, come "amarene sciroppate" e rientrano, perciò, nelle sottovoci 20.06 B II a) 8 e 20.06 B II b) 8 della TDC.
2) L' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85 va interpretato nel senso che per il calcolo del prezzo minimo all' importazione delle amarene sciroppate occorre prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.
Full & Egal Universal Law Academy