Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Principio di unicità - Ambito di applicazione - Inapplicabilità ai titolari di pensioni integrative
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 2, e 14-17))
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito d' applicazione ratione materiae - Disposizioni di regimi previdenziali contrattuali - Esclusione - Riscossione da parte di uno Stato membro, per un rischio assicurato in un altro Stato membro, di contributi sulle indennità versate in forza di disposizioni di regimi previdenziali contrattuali - Ammissibilità
((Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. j), 4 e 33))
Massima
1. Il principio di unicità della legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità riguarda soltanto le fattispecie cui si riferiscono gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento n. 1408/71, che dettano le norme di conflitto atte a disciplinare ogni situazione.
Dato che i titolari di pensioni integrative non si trovano in una delle situazioni cui fanno riferimento detti articoli, non può essere fatto valere in loro favore il principio di unicità della legislazione applicabile.
2. Le pensioni integrative versate nell' ambito di regimi istituiti contrattualmente, che non costituiscono legislazioni ai sensi dell' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, non rientrano nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento stesso. Ne consegue che l' art. 33 di detto regolamento, il quale vieta agli Stati membri di effettuare trattenute sulle pensioni che spettano per legge ai cittadini comunitari qualora le prestazioni che ne costituiscono la contropartita non siano a carico di uno dei loro enti previdenziali, non è opponibile allo Stato membro che istituisca, a titolo di regime previdenziale, un contributo trattenuto sulle pensioni integrative di origine convenzionale versate a persone residenti in altri Stati membri e che in forza della normativa di questi ultimi fruiscono di prestazioni di malattia.
Parti
Nella causa C-253/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, assistito dal sig. M. Loix, viceconsigliere presso il ministero della Previdenza sociale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo trattenuto contributi previdenziali sulle pensioni integrative e sulle altre prestazioni sostitutive di pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità che spettano per legge ai cittadini comunitari residenti in altri Stati membri nell' ambito della cui legislazione essi hanno diritto a prestazioni di malattia, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE e, in particolare, del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 luglio 1991, nel corso della quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dal sig. Jan Devadder, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, avendo trattenuto contributi previdenziali sulle pensioni integrative e sulle altre prestazioni sostitutive di pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità che spettano per legge ai cittadini comunitari residenti in altri Stati membri nell' ambito della cui legislazione essi hanno diritto a prestazioni di malattia, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE e, in particolare, del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 L' art. 13, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 dispone che le persone cui esso è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Ai sensi dell' art. 33 dello stesso regolamento, l' istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un' istituzione del suddetto Stato membro.
3 La legge 9 agosto 1963, che istituisce e disciplina un regime di assicurazione obbligatoria malattia-invalidità (Moniteur belge, 1 e 2 novembre 1963, pag. 10555), prevede all' art. 121, n. 10, come modificato dall' art. 161 della legge 8 agosto 1980, relativa al bilancio preventivo 1979-1980 (Moniteur belge, 15 agosto 1980, pag. 9514), una trattenuta sulle pensioni legali di vecchiaia, anzianità, reversibilità, sulle prestazioni sostitutive delle precedenti nonché su ogni altro trattamento integrativo di dette pensioni. Il gettito di questa trattenuta è versato all' istituto nazionale di assicurazione malattia. A seguito della sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Belgio (causa 275/83, Racc. pag. 1097), queste norme non si applicano più alle pensioni che spettano per legge ai cittadini comunitari residenti in Stati membri diversi dal Belgio. Per contro, esse continuano a valere, nei confronti degli stessi cittadini, per le pensioni integrative.
4 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della lite, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Commissione ritiene che il prelievo, da parte delle autorità belghe, di un contributo di malattia-maternità mediante trattenuta sulle pensioni integrative versate a chi risieda in un altro Stato membro e fruisca di prestazioni di malattia nell' ambito della normativa di detto Stato sia incompatibile con il combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento n. 1408/71.
6 Secondo la Commissione, l' art. 13, n. 1, sancisce il principio fondamentale di unicità della legislazione applicabile, del quale l' art. 33 costituisce un' attuazione nel settore dei contributi previdenziali trattenuti sulle prestazioni di vecchiaia disciplinate dal regolamento n. 1408/71. Detto principio potrebbe essere richiamato in quanto principio generale preesistente al regolamento n. 1408/71 e troverebbe applicazione nel caso di specie, quantunque il regolamento, di per sé, non ricomprenda nel proprio ambito di applicazione ratione materiae i regimi delle pensioni integrative.
7 La Commissione afferma in proposito che la Corte, nelle sentenze pronunciate prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, ha interpretato gli artt. 48 e 51 del Trattato informandoli a detto principio, il quale è volto ad evitare i cumuli di normative o le inutili complicazioni nella ripartizione degli oneri e delle responsabilità che deriverebbero dall' applicazione di diverse normative nazionali. La Commissione ritiene che la Corte abbia sancito un parallelismo tra il regime in materia di contributi e quello relativo al diritto alle prestazioni.
8 Il Regno del Belgio contesta l' esistenza di un principio generale di unicità della legislazione applicabile. Sostiene infatti che detto principio non si fonda né sul diritto comunitario né su un principio generale presente nei diritti nazionali degli Stati membri.
9 Occorre anzitutto osservare che i titolari di una pensione integrativa sono lavoratori ai sensi dell' art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e rientrano nell' ambito di applicazione ratione personae dello stesso, come delineato all' art. 2.
10 Si rilevi inoltre che, per giurisprudenza costante della Corte (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1986, Luijten, punti 12 e 13 della motivazione, causa 60/85, Racc. pag. 2365), il principio di unicità della legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità, già applicato sotto il regime del regolamento del Consiglio n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, è espresso dal titolo II, relativo alla "determinazione della legislazione applicabile", del regolamento n. 1408/71, il cui art. 13, n. 1, dispone che gli interessati sono soggetti alla legislazione di uno solo Stato membro e che detta legislazione "è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo".
11 Il principio di unicità della legislazione applicabile riguarda tuttavia soltanto le fattispecie cui si riferiscono gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento, che dettano le norme di conflitto atte a disciplinare ogni situazione. Come emerge infatti dalla sentenza 21 febbraio 1991, Noij, punti 9 e 10 della motivazione (causa C-140/88, Racc. pag. I-388), le persone, come i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa, che non si trovano in una delle ipotesi tipiche previste in tali articoli, possono essere soggette contemporaneamente alle normative di diversi Stati membri.
12 Dato che i titolari di indennità di prepensionamento e di pensioni integrative non si trovano in una delle situazioni cui fanno riferimento gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento n. 1408/71, ne consegue che non può essere fatto valere in loro favore il principio di unicità della legislazione applicabile.
13 Per quanto riguarda l' art. 33 del regolamento n. 1408/71 si ricordi che, come già emerge dalla citata sentenza 28 marzo 1985, le trattenute di cui all' art. 121, n. 10, della citata legge 9 agosto 1963, sulle pensioni legali di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità, anche in mancanza di un nesso diretto tra il contributo ed il rischio assicurato, non possono essere effettuate qualora le prestazioni di malattia e di maternità che ne costituiscono la contropartita non siano a carico di un ente previdenziale dello stesso Stato membro.
14 Tuttavia la sezione 5 del titolo III del regolamento n. 1408/71, di cui l' art. 33 fa parte e che si intitola "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", riguarda soltanto i titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi della normativa di uno o più Stati membri. Deve quindi essere considerato debitore di una pensione o di una rendita ai sensi dell' art. 33 lo Stato che sia debitore di una pensione o di una rendita ai sensi della propria normativa.
15 Ai sensi dell' art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71, il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, "le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistente o futura, concernente i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all' art. 4, nn. 1 e 2".
16 Il secondo comma dello stesso articolo esclude dal termine "legislazione" le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione, sempreché detta limitazione non sia tolta, nei casi previsti dallo stesso comma, mediante dichiarazione dello Stato membro interessato.
17 Poiché, come peraltro ammesso dalla Commissione nel ricorso, i regimi belgi di cui è causa non sono legislazioni ai sensi dell' art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71, essi non sono disciplinati dall' art. 33.
18 Alla luce delle considerazioni che precedono e senza che occorra pronunciarsi sugli altri mezzi difensivi dedotti, si deve dichiarare che il Regno del Belgio non è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, né, in particolare, ha infranto le disposizioni di cui agli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento n. 1408/71.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno posto a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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