Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli e per esami - Requisiti di ammissione - Presentazione dei titoli ai fini dell' ammissione alle prove - Obbligo imposto ai candidati in forza del bando di concorso - Portata
(Statuto del personale, allegato III, art. 2)
2. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli e per esami - Requisiti di ammissione - Documenti probatori - Richiesta di informazioni supplementari da parte della commissione giudicatrice - Mera facoltà - Obbligo di esigere la presentazione di tutti i documenti richiesti - Insussistenza
(Statuto del personale, allegato III, art. 2, secondo comma)
Massima
1. Allorché le chiare disposizioni di un bando di concorso per titoli e per esami prescrivono inequivocabilmente l' obbligo per i candidati, sotto pena di esclusione dal concorso, di allegare all' atto di candidatura i documenti probatori richiesti, le informazioni erronee fornite da un dipendente che non ha alcuna competenza per derogare a tali disposizioni non possono, tenuto conto del significato del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, né abilitare, né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l' autorità che ha il potere di nomina ad agire in contrasto con il bando di concorso medesimo.
La circostanza che il superiore gerarchico di un candidato sia membro della commissione giudicatrice di concorso, così che sia possibile verificare, pur in assenza dei documenti probatori richiesti, se l' interessato soddisfi i requisiti di ammissione, non può autorizzare la commissione giudicatrice a contravvenire alle prescrizioni del bando di concorso. Una tale iniziativa da parte della commissione giudicatrice costituirebbe una discriminazione nei confronti degli altri candidati i quali, non avendo fornito i documenti probatori richiesti, verrebbero eliminati solo perché nessun membro della commissione li conosceva.
2. Il Tribunale ha correttamente rilevato che dall' art. 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto discende chiaramente che quest' articolo offre alla commissione giudicatrice una semplice facoltà di chiedere informazioni supplementari, qualora essa nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto. L' articolo in parola non può in nessun caso essere interpretato nel senso che esso impone alla commissione giudicatrice l' obbligo di sollecitare la produzione, da parte dei candidati del concorso, di tutti i documenti richiesti dal bando di concorso.
Né il dovere di assistenza né il principio di buona amministrazione, fatti valere dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale, possono, sotto tale profilo, trasformare in obbligo ciò che il legislatore ha concepito come semplice facoltà per la commissione giudicatrice di concorso.
Parti
Nella causa C-255/90 P,
Jean-Louis Burban, con l' avvocato domiciliatario Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, 38, avenue Victor Hugo,
avente ad oggetto un ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 20 giugno 1990, nella causa T-133/89 tra il ricorrente ed il Parlamento europeo,
nella quale l' altra parte del procedimento è il
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hugo Vanderberghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo agente signor Manfred Peter,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione,
C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione di udienza,
sentite le osservazioni delle parti all' udienza del 24 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 1990, il signor Burban ha proposto un ricorso contro la sentenza 20 giugno 1990, Burban/Parlamento (causa T-133/89, Racc. pag. II-245), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice di concorso generale PE/44/A gli ha negato l' ammissione al detto concorso.
2 Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente, in servizio presso il Parlamento dal 1968, al momento della presentazione della sua candidatura al summenzionato concorso espletava le funzioni di vicedirettore dell' ufficio informazioni del Parlamento europeo a Parigi. Egli non accludeva però al suo atto di candidatura né i suoi diplomi né i documenti comprovanti la sua esperienza professionale, malgrado le esplicite prescrizioni in tal senso figuranti nel bando di concorso. Di conseguenza, la commissione giudicatrice di tale concorso, con decisione 17 maggio 1989, confermata da una seconda decisione in data 3 luglio 1989, escludeva il ricorrente dal concorso.
3 Dinanzi al Tribunale, il ricorrente sosteneva che tali decisioni della commissione giudicatrice erano illegittime, perché esse sarebbero state adottate, tra l' altro, in violazione del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione. Al riguardo egli affermava che, in virtù di questo dovere e di questo principio, l' amministrazione del Parlamento aveva l' obbligo di avvisarlo del suo errore, e la commissione giudicatrice quello di dargli la possibilità di rettificarlo, per le seguenti ragioni: a) egli sarebbe stato indotto in errore dalle informazioni fornitegli dal capo del servizio "Statuto e gestione del personale" del Parlamento, consultato dal ricorrente per telefono; b) la commissione giudicatrice non poteva ignorare che egli soddisfaceva i requisiti prescritti dal bando di concorso, poiché il capo dell' ufficio informazioni di Parigi, suo superiore gerarchico, era membro di tale commissione, e c) la commissione giudicatrice avrebbe dovuto far ricorso all' art. 2, secondo comma, dell' allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), che le permetteva di invitare il candidato a completare il suo fascicolo.
4 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un "mezzo unico" dedotto dall' interpretazione erronea e dalla conseguente violazione, da parte della sentenza impugnata, della nozione del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione. In particolare, il Tribunale, constatando che le circostanze menzionate dianzi al punto 3 non sono di natura tale da generare l' obbligo, per la commissione giudicatrice di concorso, d' informare il dipendente dell' incompletezza del suo fascicolo, si sarebbe fondato ad un' interpretazione troppo restrittiva del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione.
5 Formulato in questi termini, il mezzo in questione costituisce in realtà un mezzo relativo all' applicazione erronea dei detti principi, avuto riguardo alle circostanze che caratterizzano la fattispecie. Conviene pertanto esaminare il mezzo in relazione a ciascuna di tali circostanze.
6 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione di udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Al punto 27 della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte relativa al dovere di assistenza ed al principio di sana amministrazione. Esso afferma in proposito che, come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677), 9 dicembre 1982, causa 191/81, Plug/Commissione (Racc. pag. 4229), 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3199), "pur non essendo menzionato nello Statuto del personale, il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, che vale anche per una commissione giudicatrice di concorso, rispecchia l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti tra l' amministrazione ed i suoi dipendenti. Questo obbligo come pure il principio di sana amministrazione implicano in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l' autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione ed in tale contesto deve tener conto non solo dell' interesse del servizio ma anche di quello del dipendente interessato".
8 Indi, nei punti 29-34 della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale rileva che il bando di concorso prescriveva chiaramente ed inequivocabilmente l' obbligo per tutti i candidati, compresi i dipendenti del Parlamento europeo, di allegare all' atto di candidatura la documentazione probatoria relativa ai diplomi ed all' esperienza professionale, pena l' esclusione dal concorso, e constata che, nel contesto di un concorso generale per titoli ed esami, spetta unicamente al candidato, e non agli uffici preposti alla gestione del personale e neppure alla commissione giudicatrice di concorso, adempiere tale obbligo.
9 Il ricorrente non contesta il fatto che, conformemente al bando di concorso, egli aveva certamente l' obbligo di allegare al suo atto di candidatura le prove documentali richieste, tuttavia sostiene che l' amministrazione o la commissione giudicatrice avevano l' obbligo, alla luce delle circostanze specifiche del suo caso, di informarlo del carattere incompleto del suo fascicolo, e che respingendo tale tesi nella sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto ad un' applicazione erronea del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione. Occorre pertanto esaminare la portata del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione alla luce delle suddette circostanze.
Sulle informazioni fornite da un dipendente del Parlamento
10 Il Tribunale constata, al punto 36 della motivazione della sentenza impugnata, che "le informazioni erronee che sarebbero state date al ricorrente da parte del capo dell' ufficio 'Statuto e gestione del personale' durante una comunicazione telefonica, ammesso che siano provate e per quanto possano essere censurabili, non erano atte ad esonerare il ricorrente da un' attenta lettura delle disposizioni di cui è causa nel bando di concorso, enunciate in modo chiaro, preciso e tassativo. Siffatta erronea interpretazione, ammesso che sia stata effettivamente fornita come riportato dal ricorrente e dal dipendente del Parlamento europeo, non può vincolare questa istituzione".
11 Il ricorrente assume che il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione devono trovare applicazione allorché il dipendente è stato indotto in errore dall' amministrazione stessa.
12 L' assunto del ricorrente è infondato. Infatti, dal momento che le chiare disposizioni del bando di concorso prescrivono inequivocabilmente l' obbligo di allegare all' atto di candidatura i documenti probatori richiesti, le informazioni erronee fornite da un dipendente che non è in alcun modo autorizzato a derogare a tali disposizioni non possono, tenuto conto del significato del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, né abilitare, né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l' autorità che ha il potere di nomina ad agire in contrasto con il bando di concorso.
Sulla presenza del superiore gerarchico del ricorrente quale membro della commissione giudicatrice di concorso
13 Nella motivazione della stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato che, non esortando il ricorrente a completare il suo fascicolo, la commissione giudicatrice di concorso non aveva violato il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione perché, tra l' altro, secondo la giurisprudenza costante della Corte (v. in particolare la sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli/Corte di giustizia, Racc. pag. 2353), una commissione giudicatrice di concorso non può essere tenuta a procedere essa stessa a ricerche per controllare se i candidati soddisfino tutte le condizioni fissate dal bando di concorso (punto 34 della motivazione della sentenza impugnata). Il Tribunale ha del pari ritenuto irrilevante l' argomento che il ricorrente aveva addotto in riferimento alla presenza del suo superiore gerarchico come membro della commissione suddetta (punto 39 della motivazione).
14 Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento alla sentenza Belardinelli/Corte di giustizia a sostegno della sua interpretazione del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione. Non esisterebbe alcuna possibilità di analogia con tale sentenza in quanto, nella fattispecie, la commissione giudicatrice di concorso non doveva compiere alcuna ricerca per verificare se il ricorrente soddisfacesse i requisiti prescritti, essendo il superiore gerarchico di quest' ultimo membro della commissione medesima.
15 E' sufficiente rilevare, in proposito, che la circostanza che un membro della commissione giudicatrice di concorso sia fortuitamente il superiore gerarchico del ricorrente non può autorizzare tale commissione a contravvenire alle chiare prescrizioni del bando di concorso. Una tale iniziativa da parte della commissione costituirebbe, del resto, una discriminazione nei confronti dei candidati che, trovandosi nella medesima situazione del ricorrente, verrebbero eliminati, sol perché nessun membro della commissione li conosceva. Pertanto, l' argomento del ricorrente deve essere respinto.
Sull' art. 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto
16 Il Tribunale rileva nella motivazione della sentenza impugnata (punto 35) che l' art. 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto, il quale dispone che ai candidati "può essere chiesto di fornire tutti i documenti o le informazioni supplementari" nel contesto dei concorsi banditi dalle istituzioni, offre alla commissione giudicatrice una semplice facoltà di chiedere ai candidati informazioni supplementari, qualora essa nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto, ma non può in nessun caso essere interpretato nel senso che esso impone alla commissione giudicatrice l' obbligo chiedere la produzione di tutti i documenti richiesti; di conseguenza, il ricorrente non può valersi di questa disposizione per sottrarsi ad un obbligo chiaro, preciso e tassativo prescritto dal bando di concorso.
17 Inoltre, pronunciandosi sull' argomento del ricorrente secondo il quale il ricorso a tale disposizione era tanto più necessario per il fatto che il principio di uguaglianza non sarebbe applicabile nella fattispecie, in quanto diversa sarebbe la situazione giuridica in cui si trovano i candidati dipendenti ed i candidati esterni, il Tribunale ha dichiarato che una discriminazione nelle modalità di selezione dei candidati dipendenti e dei candidati esterni violerebbe il principio della parità di trattamento di tutti i candidati ad un medesimo concorso.
18 Il ricorrente sostiene, richiamandosi alle sentenze della Corte, 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei conti, citata, e 4 febbraio 1987, 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551), che, poiché l' articolo suddetto le offriva la possibilità di richiedere ai candidati informazioni supplementari, la commissione giudicatrice, alla luce del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, aveva l' obbligo di esercitare tale facoltà e di richiamare l' attenzione del ricorrente sull' incompletezza del suo fascicolo.
19 Egli considera oltretutto errato il ragionamento del Tribunale relativo al principio di uguaglianza, poiché la sua ammissione al concorso non avrebbe punto menomato le possibilità di un candidato esterno le cui qualità fossero state superiori alle sue.
20 E' opportuno constatare in proposito che il ricorrente non può, appigliandosi al dovere di assistenza ed al principio di sana amministrazione, trasformare in obbligo ciò che il legislatore ha concepito come semplice facoltà per la commissione giudicatrice di concorso. Le sentenze richiamate dal ricorrente, oltre al fatto che vertevano su concorsi interni, riguardavano casi nei quali la commissione aveva già deciso di far uso della facoltà offerta dall' art. 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto.
21 Si deve rilevare, inoltre, che la sentenza impugnata ha giustamente respinto la tesi del ricorrente in quanto contrastava con il principio di parità di trattamento tra i candidati dipendenti ed i candidati esterni che si trovavano nella medesima situazione del ricorrente, nel contesto della stessa procedura di concorso generale.
22 Di conseguenza, gli argomenti del ricorrente relativi all' art. 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto devono essere respinti.
Sulla gravità dell' errore commesso dal dipendente
23 Il ricorrente sostiene infine che il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione trovano applicazione nell' ipotesi in cui il dipendente abbia commesso un errore lieve e scusabile, come è avvenuto nel caso di specie. Se il comportamento del dipendente fosse sempre irreprensibile, il dovere di assistenza non avrebbe più ragione di esistere.
24 In proposito, e senza che sia neppure necessario esaminare la ricevibilità dell' assunto del ricorrente concernente la scusabilità del suo errore, basti rilevare che il dovere di assistenza ed il principio di sana amministrazione non sono applicabili nel caso dell' errore da lui invocato, nelle circostanze che si sono sopra esaminate.
25 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del tribunale deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne viene fatta domanda. Nella presente causa, il Parlamento europeo ha chiesto alla Corte di statuire sulle spese conformemente alle disposizioni del regolamento di procedura. Tale conclusione non può essere considerata come una domanda diretta ad ottenere la condanna della parte ricorrente alle spese. Ne consegue che ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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