Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Accertamento dell' esistenza di una malattia professionale - Accesso del dipendente ai documenti del fascicolo medico - Accesso indiretto - Eccezione - Documenti che devono figurare anche nel fascicolo personale
(Statuto del personale delle Comunità europee, artt. 26 e 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 21 e 23, n. 1)
Massima
Nell' ambito del procedimento di riconoscimento di una malattia professionale, il rispetto dei diritti del dipendente è garantito, data la particolarità dei documenti di cui trattasi, dalla possibilità che ha l' interessato di avere conoscenza degli elementi del fascicolo redatto dall' autorità che ha il potere di nomina tramite il medico di sua scelta e di designare un medico per tutelare i suoi interessi in seno alla commissione medica.
L' inserimento nel fascicolo personale, al quale il dipendente ha direttamente accesso a norma dell' art. 26 dello Statuto, di documenti redatti nell' ambito di detto procedimento è necessario solo se tali documenti sono usati da parte dell' istituzione da cui l' interessato dipende per valutarne o modificarne la posizione amministrativa.
Parti
Nel procedimento C-283/90 P,
Raimund Vidrányi, rappresentato dall' avv. H.-J. Moritz, dello studio Mahlberg, Wenning und Partner di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo a L-8151 Bridel, 25a, rue de Schoenfels,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 luglio 1990, nella causa T-154/89, Raimund Vidrányi contro Commissione delle Comunità europee,
nel procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti C. Verbraeken e D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, che chiede il rigetto del ricorso in quanto parzialmente irricevibile e del tutto infondato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, F. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 15 maggio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 settembre 1990, il sig. Raimund Vidrányi, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza 12 luglio 1990 con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento della decisione 13 gennaio 1989, con la quale la Commissione si rifiutava di riconoscere l' origine professionale della malattia psichica del ricorrente.
2 Con il ricorso d' impugnazione il sig. Vidrányi chiede l' annullamento della sentenza del Tribunale ed inoltre la condanna della Commissione al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a seguito della violazione, da parte di detta istituzione, del suo dovere di sollecitudine.
3 A sostegno dell' impugnazione il ricorrente deduce tre mezzi: il primo riguarda l' irregolarità del procedimento seguito per l' applicazione della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la "regolamentazione"), prevista dall' art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"); il secondo attiene all' errata valutazione da parte del Tribunale del contenuto della relazione della commissione medica, ed il terzo alla violazione dell' art. 24, primo e secondo comma, dello Statuto.
4 Con il primo mezzo il sig. Vidrányi addebita anzitutto al Tribunale di aver dichiarato che i documenti relativi all' inchiesta svolta presso i suoi superiori gerarchici a norma dell' art. 17, n. 2, della regolamentazione rivestivano natura medica e non dovevano quindi essere comunicati al ricorrente, mentre tali documenti interesserebbero la posizione amministrativa del sig. Vidrányi, che quindi avrebbe dovuto poter formulare osservazioni in merito. Il ricorrente contesta inoltre la valutazione del Tribunale secondo cui la sua audizione da parte della commissione medica era sufficiente in quanto, in particolare, quest' ultima disponeva di un fascicolo completo, mentre egli non avrebbe avuto la possibilità di pronunciarsi sui fattori che avrebbero contribuito ad aggravare la sua malattia, vale a dire l' ambiente di lavoro, i suoi rapporti con i superiori e i compiti che gli erano stati assegnati all' interno della Commissione.
5 Con il secondo mezzo il sig. Vidrányi in sostanza rimprovera al Tribunale di aver basato la propria decisione sulla conclusione della relazione della commissione medica che imputava la malattia del ricorrente alla struttura della sua personalità, mentre non sussisterebbe alcun nesso logico tra tale conclusione e gli accertamenti medici contenuti nella relazione.
6 Nell' esposizione del terzo mezzo il sig. Vidrányi addebita al Tribunale di non aver replicato al mezzo, formulato nel giudizio di primo grado, che consisteva nel rimproverare alla Commissione di non avere posto in atto alcunché per rimediare alla situazione dopo che la malattia del ricorrente era nota al servizio medico. Il sig. Vidrányi sostiene che tale inadempimento della Commissione al suo dovere di sollecitudine, previsto dall' art. 24, primo e secondo comma, dello Statuto, fa sorgere a suo favore il diritto al risarcimento del danno subito.
7 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Per statuire sul ricorso proposto dal sig. Vidrányi si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dall' art. 113 del regolamento di procedura,
"1. Le conclusioni dell' atto di impugnazione debbono avere per oggetto:
- l' annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;
- l' accoglimento, totale o parziale delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione
2. L' impugnazione non può modificare l' oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale".
9 Orbene, il ricorso che il sig. Vidrányi aveva presentato dinanzi al Tribunale aveva per oggetto l' annullamento della decisione della Commissione con cui essa si rifiutava di riconoscere l' origine professionale della malattia del ricorrente.
10 Ne consegue che dev' essere dichiarato irricevibile il capo dell' impugnazione diretto alla condanna della Commissione al risarcimento del danno assertivamente subito dal ricorrente a causa della violazione, da parte di detta istituzione, del suo dovere di sollecitudine.
11 Si deve rilevare in secondo luogo che, a tenore dell' art. 168 A del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, l' impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Tale limitazione è ribadita dall' art. 51, primo comma, dello Statuto CEE e dalle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, che precisano, di conseguenza, i mezzi su cui può essere fondata un' impugnazione, vale a dire l' incompetenza del Tribunale, i vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché la violazione del diritto comunitario da parte dello stesso Tribunale.
12 Ne consegue che l' impugnazione può essere basata solo su mezzi relativi alla violazione, da parte del Tribunale, di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (v. ordinanza 20 marzo 1991, Turner / Commissione, punto 13 della motivazione, causa C-115/90 P, Racc. pag. I-1423).
13 L' impugnazione è pertanto ricevibile solo nella misura in cui il ricorso addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso era tenuto a garantire l' osservanza.
14 Orbene, per quanto riguarda la seconda parte del primo mezzo del ricorrente, è sufficiente constatare che il sig. Vidrányi, senza dedurre la violazione di alcuna norma di diritto, si limita a contestare la valutazione dei fatti della lite da parte del Tribunale.
15 Stando così le cose, la seconda parte del primo mezzo del sig. Vidrányi dev' essere dichiarata irricevibile.
16 Quanto al secondo mezzo del ricorrente, è sufficiente rilevare che il sig. Vidrányi contesta la valutazione dei fatti alla quale ha proceduto il Tribunale quando esso ha dichiarato che la relazione medica stabiliva un nesso comprensibile tra gli accertamenti da essa effettuati e la conclusione cui la stessa relazione giungeva.
17 Orbene, come si è ricordato ai punti 11-13 della presente sentenza, siffatta valutazione dei fatti esula dall' esame di questa Corte, competente solo a vigilare sull' osservanza, da parte della sentenza impugnata, delle norme di diritto.
18 Ne consegue che neppure tale mezzo è ricevibile.
19 Per quanto riguarda il primo mezzo del ricorrente, nella parte in cui esso addebita al Tribunale di avere erroneamente qualificato come documenti che rivestono natura medica le relazioni d' inchiesta redatte in base alla regolamentazione di cui trattasi, mentre si tratterebbe di documenti che interessano la posizione amministrativa del sig. Vidrányi, che avrebbero dovuto essergli comunicati direttamente, esso può essere inteso solo come un addebito mosso al Tribunale per aver omesso di punire la violazione del principio generale relativo all' osservanza dei diritti della difesa.
20 In ossequio a tale principio, il dipendente deve avere la possibilità di pronunciarsi su ogni documento che l' istituzione intenda utilizzare a suo sfavore.
21 Siffatto principio è sancito in particolare nell' art. 26, secondo comma, dello Statuto, in forza del quale l' istituzione non può opporre a un dipendente né produrre contro di lui documenti che interessino la sua posizione amministrativa o relativi alla sua competenza, al suo rendimento o al suo comportamento che non gli siano stati preventivamente comunicati.
22 In particolare, nell' ambito del procedimento promosso dal dipendente per far dichiarare l' origine professionale della malattia che ha determinato la sua collocazione a riposo, detto principio è affermato dagli artt. 21 e 23, n. 1, della regolamentazione. L' art. 21 prevede infatti che il dipendente o i suoi aventi causa possono chiedere anzitutto che la relazione medica completa venga trasmessa al medico di loro scelta e inoltre che la commissione medica dia il proprio parere prima che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") adotti una decisione relativa al riconoscimento dell' origine professionale della malattia del dipendente. A norma dell' art. 23, n. 1, il dipendente o i suoi aventi causa hanno la possibilità di designare un medico perché egli faccia parte della commissione medica.
23 In questo procedimento, che è stato promosso dal dipendente e non è diretto contro di lui, il rispetto dei suoi diritti viene quindi garantito, tenuto conto della particolarità dei documenti in esame, dalla possibilità che ha il dipendente interessato di venire a conoscenza degli elementi del fascicolo redatto dall' APN tramite il medico di sua scelta e di designare un medico per tutelare i suoi interessi in seno alla commissione medica.
24 Come ha rilevato la Corte nella sentenza 7 ottobre 1987, Strack/Commissione (causa 140/86, Racc. pag. 3939), da un lato, il fascicolo che funge da base per i medici o per la commissione medica per valutare il carattere professionale di una malattia è di natura medica e pertanto può essere consultato solo indirettamente tramite un medico designato dal dipendente; dall' altro, gli elementi di natura amministrativa che possono figurare in tale fascicolo e influire sulla posizione amministrativa del dipendente debbono figurare anche nel fascicolo personale dove, a norma dell' art. 26 dello Statuto, il dipendente può consultarli direttamente.
25 L' insieme dei documenti presentati ai medici o alla commissione medica rientra così nell' ambito di applicazione dell' art. 21 della regolamentazione; l' inserimento nel fascicolo personale del dipendente di alcuni di questi documenti, nonché la possibilità, per quest' ultimo, di prenderne conoscenza, sono necessari quindi solo se tali documenti sono utilizzati per la valutazione o la modifica della posizione amministrativa del dipendente da parte dell' istituzione da cui dipende.
26 Orbene, come emerge dalla sentenza del Tribunale, è pacifico che le relazioni d' inchiesta di cui trattasi nella fattispecie facevano parte integrante di un procedimento di natura medica e figuravano nel fascicolo presentato alla commissione medica, cosicché il ricorrente poteva accedere a tali documenti mediante il proprio medico di fiducia operante in seno alla commissione. Inoltre, il Tribunale ha rilevato come nel caso di specie non si sia dimostrato che i documenti di cui trattasi servissero a fini diversi da quelli del procedimento previsto dalla regolamentazione.
27 Stando così le cose, il Tribunale, giustamente e senza accertare una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, ha potuto considerare che avessero natura medica, in quanto parte integrante di un procedimento di natura medica, i rapporti dei superiori gerarchici del ricorrente destinati ad accertare se, come affermava il sig. Vidrányi nella sua domanda, le condizioni di lavoro all' interno della Commissione abbiano potuto essere all' origine della malattia che ha determinato la sua inabilità al lavoro. Infatti, la redazione di tali rapporti, anche se questi non sono coperti dal segreto medico, costituisce, a norma dell' art. 17, n. 2, primo comma, della regolamentazione in questione, l' atto con cui deve iniziarsi il procedimento promosso dal dipendente allo scopo di far riconoscere l' origine professionale della sua invalidità.
28 Ne consegue che è infondata la prima parte del primo mezzo del ricorrente.
29 Per quanto riguarda infine la censura formulata col terzo mezzo, mediante il quale il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver omesso di statuire su un mezzo relativo alla violazione dell' art. 24, primo e secondo comma, dello Statuto, anche se il ricorrente non si riferisce alla violazione di una norma di diritto precisa, tale censura può essere intesa nel senso che con essa si lamenta una carenza equivalente ad una mancanza di motivazione, e quindi l' inosservanza del principio generale che impone ad ogni organo giudiziario l' obbligo di motivazione delle sue pronuncie, col fornire in particolare le ragioni che l' hanno indotto a disattendere una censura formalmente formulata dinanzi ad esso.
30 A questo proposito, si deve rilevare che tale addebito è stato formulato, in quanto censura mossa al contenuto della relazione della commissione medica, in una lite diretta a far dichiarare l' esistenza di una malattia professionale e non la violazione dell' art. 24 dello Statuto. Del resto, lo stesso ricorrente nell' impugnazione ha ammesso che le domande presentate in primo grado "non hanno quasi alcun nesso con l' art. 24 dello Statuto".
31 Stando così le cose, deducendo l' esistenza di una violazione dell' art. 24 dello Statuto da parte della Commissione, il sig. Vidrányi non faceva valere un mezzo distinto a sostegno delle sue domande, ma presentava un ulteriore argomento diretto a contestare il contenuto della relazione della commissione medica quanto all' origine della malattia del ricorrente. Orbene, respingendo il ricorso del sig. Vidrányi, il Tribunale ha chiaramente e necessariamente affermato che la malattia del ricorrente non poteva essere imputata a cause diverse da quella della struttura della personalità del sig. Vidrányi, quali un' asserita carenza del servizio medico della Commissione.
32 Pertanto neppure tale censura del sig. Vidrányi è fondata.
33 Dalle considerazioni che precedono emerge che l' impugnazione del sig. Vidrányi deve essere interamente respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a loro carico. Tuttavia, in forza dell' art. 122 dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte dai dipendenti o da altri agenti delle istituzioni. Il sig. Vidrányi è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese della presente causa.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Vidrányi è condannato alle spese.
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