Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che sottopone a determinate condizioni l' autorizzazione a versare un aiuto ad un' impresa - Versamento aggiuntivo alla stessa impresa di un aiuto ulteriore al di fuori dell' autorizzazione concessa - Strumenti procedurali a disposizione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato - Azione dinanzi alla Corte ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato o apertura di un procedimento d' esame ai sensi dell' art. 93, n. 2, primo comma - Illegittimità di una decisione che accerta l' incompatibilità con il mercato comune dell' aiuto aggiuntivo e ne ordina il recupero, emanata senza esser stata preceduta dal procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, primo comma
(Trattato CEE, art. 93, n. 2, primo e secondo comma)
Massima
Deve essere annullata la decisione con cui la Commissione accerta che un aiuto concesso da uno Stato membro a un' impresa è illegittimo, in quanto accordato in violazione di una decisione precedente che autorizzava, a determinate condizioni, determinati aiuti alla stessa impresa, e con cui ordina il suo rimborso, qualora essa sia stata adottata senza seguire il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, secondo comma.
In tale situazione, la Commissione deve infatti adire la Corte, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, qualora ritenga che lo Stato membro de quo abbia agito senza osservare determinate condizioni a lui imposte dalla decisione precedente, oppure dare inizio al procedimento speciale di esame, ex art. 93, n. 2, primo comma, qualora ritenga che si tratti di un versamento di nuovi aiuti non oggetto di esame al momento del procedimento sfociato nell' adozione della sua decisione antecedente.
Parti
Nella causa C-294/90,
British Aerospace plc, società di diritto inglese, con sede a Londra,
Rover Group Holdings plc, società di diritto inglese, con sede a Londra,
con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, e K.P.E. Lasok, barrister, per conto dei sigg. D.F. Hall e J.E. Flynn, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento parziale della decisione della Commissione 17 luglio 1990, nella parte in cui essa impone al Regno Unito il recupero di 44,4 milioni di UKL, considerati aiuti di Stato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1990, la British Aerospace Public Limited Company (in prosieguo: la "BAe") e la Rover Group Holdings plc (in prosieguo: l' "RG"), hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento parziale della decisione della Commissione 17 luglio 1990 (GU 1991, C 21, pag. 2), nella parte in cui essa impone al Regno Unito il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
2 Nei 'considerando' della decisione controversa, la Commissione menziona un' antecedente decisione 13 luglio 1988, 89/58/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo del Regno Unito alla Rover Group, impresa costruttrice di autoveicoli (GU L 25, pag. 92). Con detta decisione la Commissione aveva autorizzato un aiuto sotto forma di conferimento in capitale destinato a ripianare alcuni debiti del gruppo RG, nel contesto dell' acquisizione dello stesso da parte della BAe, a condizione, fra le altre,
- che il governo del Regno Unito non modificasse le condizioni di vendita previste e, in particolare, quelle in base a cui il prezzo di acquisto pagato dalla BAe sarebbe stato di 150 milioni di UKL e che la BAe avrebbe sostenuto tutti i futuri costi di ristrutturazione;
- che il governo si astenesse dal concedere all' RG qualsivoglia aiuto ulteriore sotto forma di conferimento in capitale o qualsiasi altra forma di aiuto nel contesto del suo potere discrezionale, salva una limitata sovvenzione regionale.
3 In seguito alla pubblicazione, nel novembre 1989, di un rapporto e di un memorandum segreto da parte del Controller and Auditor General of the United Kingdom National Audit Office, la Commissione ha accertato che il governo del Regno Unito aveva concesso alla BAe e all' RG determinati benefici finanziari che non erano previsti dalla decisione 89/58.
4 Ritenendo che dette concessioni aggiuntive configurassero aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato e che fossero incompatibili con il mercato comune in quanto accordate in violazione dell' art. 1 della decisione 89/58, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con cui ha deciso
"che l' aiuto aggiuntivo di 44,4 milioni di UKL accordato nel contesto della vendita di RG a BAe costituisce un aiuto illegale corrisposto in violazione della decisione 89/58/CEE; le autorità britanniche hanno l' obbligo di esigere dai beneficiari il rimborso di tale somma (vale a dire: dalla BAe 9,5 milioni di UKL versatile per coprire i costi derivanti dall' acquisto della partecipazione di minoranza e 33,4 milioni di UKL equivalenti al risparmio da essa realizzato per corresponsione differita del prezzo; dalla RG 1,5 milioni di UKL che le erano stati accordati a rimborso delle spese di consulenza esterna connesse con la cessione)".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, un errore nel calcolo della somma da restituire, la violazione del principio di proporzionalità nonché l' insufficienza della motivazione.
7 In primo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione, se avesse ritenuto che i benefici accordati alla BAe e all' RG configurassero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, avrebbe dovuto promuovere il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato e consentire in tal modo agli interessati di presentare le loro osservazioni. La Commissione non può negare che la decisione controversa abbia natura autonoma rispetto alla decisione 89/58, dal momento che essa qualifica aiuti di Stato i benefici controversi, accerta la loro incompatibilità con il mercato comune, procede ad una valutazione del loro ammontare ed infine ne ordina la restituzione.
8 La Commissione si difende affermando che la decisione controversa non presenta affatto un carattere autonomo rispetto alla citata decisione 89/58, la quale avrebbe fissato varie condizioni cui era subordinata l' approvazione degli aiuti comunicati in quel periodo dal Regno Unito, e che detta decisione era direttamente esecutiva.
9 Per esaminare la fondatezza di questo mezzo occorre ricordare la disciplina dettata dall' art. 93, n. 2, del Trattato ed i poteri di cui è investita la Commissione ai sensi della stessa norma.
10 In proposito, occorre ricordare che l' art. 93, n. 2, primo comma, attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l' esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere (v. sentenza 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, causa C-301/87, Racc. pag. I-307). L' accertamento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune può avvenire solo a conclusione di detta procedura, nel corso della quale la Commissione ha in particolare l' obbligo di ingiungere agli interessati di presentare le proprie osservazioni.
11 Qualora lo Stato membro non si conformi alla decisione con cui la Commissione ha accertato l' incompatibilità degli aiuti progettati o non osservi le condizioni cui la Commissione ha subordinato la decisione di approvazione di detti aiuti, la Commissione stessa, a norma dell' art. 93, n. 2, secondo comma, è legittimata ad adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 169 e 170 del Trattato.
12 Dalle considerazioni che precedono emerge che, qualora avesse ritenuto che il governo del Regno Unito non avesse osservato determinate condizioni cui la decisione 89/58 era subordinata, la Commissione avrebbe dovuto, a norma dell' art. 93, n. 2, secondo comma, adire direttamente la Corte con un ricorso proposto contro il Regno Unito.
13 Qualora avesse ritenuto che il governo del Regno Unito avesse effettuato un versamento di aiuti aggiuntivi che non erano stati esaminati nel corso del procedimento conclusosi nella decisione 89/58, la Commissione sarebbe stata tenuta a promuovere il procedimento speciale previsto dall' art. 93, n. 2, primo comma, e ad ingiungere agli interessati di presentare le loro osservazioni.
14 E' vero che nella sentenza 3 ottobre 1991, Italia/Commissione (causa C-261/89, Racc. pag. I-4437, punto 20 della motivazione), la Corte ha considerato che, quando la Commissione, in una circostanza del genere, analizza la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre allo Stato membro. Tuttavia, siffatto esame dev' essere effettuato nell' osservanza delle procedure stabilite dal Trattato.
15 Stando così le cose, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi, si deve annullare la decisione della Commissione 17 luglio 1990, nella parte in cui essa impone al Regno Unito il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 17 luglio 1990 è annullata nella parte in cui essa impone al Regno Unito il recupero di una somma di 44,4 milioni di UKL, considerata aiuto di Stato.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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