Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-296/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giuliano Marenco, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando nel termine imposto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica la precedente direttiva in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo, ed alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 27 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 settembre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando nel termine imposto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223, pag. 15), alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica la precedente direttiva in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 376, pag. 1), ed alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica la direttiva 85/384/CEE, a seguito dell' adesione del Portogallo (GU L 27, pag. 71), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2 Queste tre direttive dovevano entrare in vigore negli Stati membri entro il 5 agosto 1987 e implicavano l' obbligo per gli Stati di informare immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati a questo scopo. Per dare attuazione all' art. 22 della direttiva 85/384 gli Stati membri disponevano di un termine supplementare di un anno, che è scaduto il 5 agosto 1988.
3 Alla data del 31 dicembre 1988 la Commissione, non avendo ricevuto informazioni sufficienti sui provvedimenti di attuazione delle direttive in questione nell' ordinamento giuridico italiano, inviava una diffida al governo italiano, conformemente al procedimento contemplato dall' art. 169 del Trattato CEE, invitandolo a presentare le sue osservazioni. Non essendo pervenuta alcuna risposta a questa comunicazione, la Commissione emetteva un parere motivato il 22 gennaio 1990. Essendo anche questo rimasto lettera morta, la Commissione proponeva il presente ricorso.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.
5 Il governo italiano non contesta l' inadempimento di cui gli si fa carico.
6 E' quindi d' uopo constatare che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alle direttive del Consiglio 85/384, 85/614 e 86/17, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica la precedente direttiva in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo, ed alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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