Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Architetti - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Durata minima della formazione - Studi a tempo pieno - Nozione
((Direttiva del Consiglio 85/384/CEE, art. 4, n. 1, lett. a) ))
Massima
L' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni comprensiva di semestri di esperienza pratica organizzati ed accompagnati dall' istituto d' insegnamento dev' essere considerata come costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni.
Parti
Nella causa C-310/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hof van Cassatie del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nationale Raad van de Orde van Architecten
e
Ulrich Egle,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.G. Kaptein, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: sig. Marco Darmon
cancelliere: sig. H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Nationale Raad van de Orde van Architecten, dall' avv. René Buetzler, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione del Belgio,
- per il governo tedesco, dal sig. E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero dell' Economia, in qualità di agente,
- per il governo italiano, dal sig. P.G. Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
- per la Commissione, dai sigg. E. Lasnet e P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 23 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 novembre 1991,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 5 ottobre 1990, pervenuta nella cancelleria il 10 ottobre seguente, lo Hof van Cassatie van België (Corte di Cassazione del Belgio) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il sig. Egle ed il Consiglio nazionale dell' ordine degli architetti.
3 Il sig. Egle, cittadino tedesco residente in Belgio, ha chiesto di essere iscritto all' ordine degli architetti della provincia del Limburgo. Il sig. Egle è in possesso di un diploma rilasciato dalla sezione Architettura (Architektur/Hochbau) della Fachhochschule di Costanza il 25 luglio 1981, al termine di quattro anni di studi comprensivi di due semestri d' esperienza pratica integrati nei medesimi, conformemente alla legge sulle Fachhochschulen del Land del Baden-Wuerttemberg. La richiesta del sig. Egle è stata respinta dal consiglio dell' ordine degli architetti della provincia del Limburgo.
4 Il sig. Egle ha interposto appello contro tale decisione dinanzi al consiglio professionale dell' ordine degli architetti invocando le disposizioni della direttiva. Quest' ultimo ha ritenuto che il consiglio dell' ordine degli architetti della provincia del Limburgo avesse erroneamente negato l' iscrizione al sig. Egle. Avverso questa decisione, il consiglio nazionale dell' ordine degli architetti ha proposto ricorso dinanzi allo Hof van Cassatie del Belgio.
5 Ritenendo che la controversia prospettasse una questione d' interpretazione delle disposizioni dell' art. 4 della direttiva, lo Hof van Cassatie del Belgio, con sentenza 5 ottobre 1990, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 85/384/CEE debba essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni comprensiva di semestri d' esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla scuola superiore possa essere considerata costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Giova rilevare, preliminarmente, che la direttiva prescrive il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell' architettura che soddisfano i criteri stabiliti negli artt. 3 e 4 della direttiva medesima.
8 Con riguardo al criterio relativo alla durata della formazione d' architetto, sul quale verte la questione pregiudiziale, l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva esige che essa comprenda almeno quattro anni di studi a tempo pieno in una università o in un istituto d' insegnamento analogo. In deroga a tale disposizione, l' art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva stabilisce che la formazione delle Fachhochschulen in Germania, impartita in tre anni, è conforme alla prescrizione della direttiva relativa alla durata della formazione, purché tale formazione sia completata da un periodo d' esperienza professionale di quattro anni in questo medesimo stato.
9 Con riguardo alla nozione di studi, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, è opportuno osservare che, ai sensi dell' art. 3 della direttiva, l' insegnamento nel campo dell' architettura deve essere equilibratamente ripartito tra gli aspetti teorici e quelli pratici della formazione. Ne deriva che la nozione di studi può essere applicata all' insegnamento pratico al quale gli studenti devono partecipare per ottenere il diploma di architetto. La direttiva non precisa come la formazione teorica debba essere combinata con la formazione pratica.
10 Sul punto, emerge dal fascicolo che i semestri d' esperienza pratica organizzati dalle Fachhochschulen costituiscono parte integrante degli studi. Infatti, il contenuto di tali semestri è regolamentato in modo puntuale dalle Fachhochschulen ed il loro assolvimento da parte dello studente soggiace alla valutazione di un professore. I semestri d' esperienza pratica sono d' altronde integrati negli studi d' architettura in modo tale da essere sempre situati tra i semestri di formazione teorica, sicché gli studi non possono mai concludersi con un semestre d' esperienza pratica. Una formazione pratica di tale tipo costituisce dunque parte integrante degli studi d' architettura, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva.
11 In ordine al requisito di una formazione a tempo pieno, prescritto dalla suddetta disposizione, si deve sottolineare come tale nozione faccia riferimento al tempo che lo studente deve consacrare alle attività di formazione per conseguire il diploma di architettura. Tale è il caso quando i semestri d' esperienza pratica sono organizzati e controllati dall' università e richiedono, da parte dello studente, una disponibilità a tempo pieno analoga a quella che viene richiesta durante i semestri di formazione teorica.
12 Tale interpretazione è confermata da una dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio, iscritta nel processo verbale della riunione nel corso della quale la direttiva è stata adottata, secondo la quale "i periodi di tirocinio compresi nella formazione sancita da un esame non pregiudicano il suo carattere di formazione a tempo pieno".
13 La medesima interpretazione trova inoltre conferma nel fatto che l' art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva prevede una disciplina differenziata per le formazioni d' architetto impartite dalle Fachhochschulen in tre anni. Tali anni sono riconosciuti soltanto se integrati da un' esperienza professionale di quattro anni.
14 Ora, il suddetto requisito di un' esperienza professionale che si applica alle formazioni impartite in tre anni sarebbe privo di senso se le formazioni che comportano quattro anni di studi rientrassero ugualmente nel campo di applicazione di questa disciplina. Infatti, se il legislatore comunitario avesse voluto includervi tutte le formazioni d' architetto impartite dalle Fachhochschulen in Germania, non avrebbe operato distinzioni in base alla loro durata triennale o quadriennale.
15 La questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 85/384/CEE deve essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni comprensiva di semestri d' esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla Fachhochschule deve essere considerata costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van Cassatie del Belgio con ordinanza 5 ottobre 1990, dichiara:
L' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, deve essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni comprensiva di semestri d' esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla Fachhochschule deve essere considerata costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni.
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