Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Politica agricola comune - Obiettivi - Conciliazione - Potere discrezionale delle istituzioni - Stabilizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari - Sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare
[Trattato CEE, art. 39, n. 1, lett. b) e c), 40 e 43; regolamento del Consiglio n. 775/87, art. 1, n. 1, commi da 1 a 3]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare - Misura basata su criteri obiettivi adeguati alle necessità del funzionamento dell' organizzazione comune - Ripercussioni eventuali diverse a seconda dei produttori - Assenza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 775/87, art. 1, n. 1, commi da 1 a 3)
Massima
1. Nel perseguire obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che possa essere richiesta da eventuali contraddizioni tra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o l' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni.
Perciò il legislatore comunitario, che dispone in tale settore di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli attribuiscono gli artt. 40 e 43 del Trattato, ha potuto, senza oltrepassare i limiti del suo potere discrezionale, concedere, così come egli ha fatto decidendo, mediante l' art. 1, n. 1, commi da 1 a 3, la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare, in presenza di una situazione di mercato caratterizzata, per un lungo periodo, da rilevanti eccedenze strutturali, la priorità momentanea alla stabilizzazione del mercato, obiettivo considerato dall' art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato, non cercando di realizzare, temporaneamente, il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori interessati, obiettivo perseguito al comma soprammenzionato, lett. b). La scelta adottata dal legislatore è tantomeno criticabile in quanto alla sospensione si aggiunge la concessione di un' indennità, per un importo proporzionale al quantitativo sospeso, destinata a compensare forfettariamente la perdita di reddito che tale sospensione può causare e i piccoli produttori, anche supponendo che essi fossero colpiti più pesantemente, possono beneficiare, sotto altri aspetti del regime di prelievo supplementare, di un trattamento preferenziale.
2. Anche supponendo che la sospensione temporanea, mediante l' art. 1, n. 1, commi da 1 a 3, del regolamento n. 775/87, di una parte dei quantitativi di latte esenti dal prelievo supplementare, indistintamente applicabile a tutti i produttori, possa colpire più pesantemente i piccoli produttori rispetto ai grandi, questo provvedimento non è però costitutivo di una discriminazione in quanto, essendo strutturato in modo tale che i quantitativi sospesi sono proporzionali ai quantitativi di riferimento, mentre questi ultimi, dal canto loro, sono fissati ad un livello tale che il loro totale non supera il quantitativo globale garantito di ogni Stato membro, esso è basato su criteri obiettivi adeguati alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune dei mercati.
Parti
Nel procedimento C-311/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Josef Hierl
e
Hauptzollamt Regensburg,
domanda vertente sulla validità dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma, del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 78, pag. 5),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo danese dal sig. Joergen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo ellenico dall' avv. Konstantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico presso il ministero degli Affari esteri e dal sig. Meletis Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti;
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal prof. Bernhard Schloh, consigliere presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo ellenico, rappresentato dal sig. Dimitrios Raptis, in qualità di agente, del Consiglio e della Commissione, presentate all' udienza del 29 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre seguente, il Finanzgericht di Monaco, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative alla validità dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 78, pag. 5).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone il sig. Josef Hierl, che gestisce una fattoria di circa 10,8 ettari di superficie coltivabile, all' Hauptzollamt Regensburg (Ufficio doganale principale di Ratisbona). Il sig. Hierl beneficiava inizialmente di un quantitativo di riferimento di 17 000 kg di latte, che gli era stato concesso a titolo del regime di prelievo supplementare sul latte. Tale quantitativo veniva ridotto di 510 kg con effetto al 1 aprile 1987, ai sensi dell' art. 5 quater, n. 3, secondo e terzo comma, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1335 (GU L 119, pag. 19). Contemporaneamente un quantitativo di 935 kg, cioè 5,5% della quota di origine, veniva provvisoriamente sospeso, con effetto alla stessa data, ai sensi dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma, del regolamento n. 775/87.
3 Quest' ultima disposizione, che costituisce oggetto del presente procedimento pregiudiziale, è così formulata:
"A decorrere dal quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è sospesa una quota uniforme di ciascun quantitativo di riferimento previsto dall' art. 5 quater, n. 1, di detto regolamento.
Tale quota è fissata in maniera tale da consentire che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4%, nel quarto periodo, e al 5,5%, nel quinto periodo, del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro, stabilito dall' art. 5 quater, n. 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi.
Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a sospendere fin dal quarto periodo i quantitativi previsti per il quinto periodo".
4 Occorre ricordare inoltre che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 775/58 prevede che nel corso del quarto e del quinto periodo di applicazione del regime sia concessa ai produttori interessati un' indennità il cui importo è fissato a 10 ECU per quantità sospesa di 100 kg.
5 La causa principale, promossa dal sig. Hierl contro l' Hauptzollamt Regensburg, riguarda la sospensione, per l' importo di 935 kg, del quantitativo di riferimento dell' attore nella causa principale.
6 Stando così le cose il Finanzgericht di Monaco, cui è stata sottoposta la controversia, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 1, n. 1, commi da 1 a 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775 sia invalido, in quanto in contrasto con l' art. 39 del Trattato CEE e con il principio di diritto comunitario della parità di trattamento, poiché determina, per la sospensione dei quantitativi di riferimento, un identico tasso di riduzione percentuale senza operare distinzioni, vale a dire senza tener conto dell' entità dei detti quantitativi.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se la detta disposizione sia invalida integralmente ovvero solo nella parte in cui riguarda i produttori di latte aventi un determinato quantitativo di riferimento. Eventualmente, quale sia l' entità di tale quantitativo".
7 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, delle disposizioni comunitarie di cui trattasi nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
8 La prima questione riguarda la validità delle disposizioni dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma, del regolamento n. 775/87.
9 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale esprime dubbi circa la validità della normativa di cui è causa, in quanto il fatto che la parte del quantitativo di riferimento cui si riferisce la sospensione sia determinata in maniera proporzionale e non progressiva ha per effetto di gravare le piccole aziende di tipo familiare, che utilizzano la loro propria produzione di foraggio per l' allevamento del bestiame, in maniera più pesante rispetto alle grandi aziende, che esercitano la loro attività su scala industriale e che sono in grado di compensare la sospensione con una riduzione degli acquisti di alimenti o con l' intensificazione di altre produzioni. Secondo il giudice nazionale, un tale effetto viola contemporaneamente l' art. 39 del Trattato e il principio di parità di trattamento.
Sulla violazione dell' art. 39 del Trattato
10 Per quanto riguarda l' asserita violazione dell' art. 39 del Trattato, occorre ricordare anzitutto che, in conformità al suo primo 'considerando' , il regolamento n. 775/87 mira a conseguire un ragionevole equilibrio fra offerta e domanda sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Un tale fine si inserisce nell' ambito di una stabilizzazione dei mercati, che è uno degli obiettivi della politica agricola comune esplicitamente fissati dall' art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato.
11 Dal fascicolo non risulta alcun elemento che consenta di concludere nel senso che la normativa di cui trattasi sia inappropriata alla realizzazione del fine così legittimamente perseguito o che essa sia sproporzionata rispetto al risultato voluto. Quest' ultima constatazione s' impone tanto più in quanto alla sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento di cui trattasi si aggiunge la concessione di un' indennità, per un importo proporzionale al quantitativo sospeso, destinata a compensare forfettariamente la perdita di reddito che può essere causata dalla sospensione.
12 Il provvedimento di cui è causa non è inoltre incompatibile con l' esigenza posta dall' art. 39, n. 1, del Trattato, di assicurare, mediante la politica agricola comune un "tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell' agricoltura".
13 E' vero che la perdita di reddito causata dalla sospensione dei quantitativi di riferimento, in quanto essa non è interamente compensata dall' indennità, può comportare una diminuzione temporanea del tenore di vita degli agricoltori interessati e delle loro famiglie. Un tale effetto deve tuttavia essere accettato nel caso di specie. Infatti, in conformità alla giurisprudenza della Corte, nel perseguire obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali essi adottano le proprie decisioni (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1988, Spagna / Consiglio, punto 10 della motivazione, causa 203/86, Racc. pag. 4563). La giurisprudenza ammette anche che il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 del Trattato gli attribuiscono (v., in ultimo luogo, sentenza 21 febbraio 1990, Wuidart, punto 14 della motivazione, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Racc. pag. I-435).
14 Tenuto conto di questi criteri, non si può, stando così le cose, addebitare al legislatore comunitario di avere oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale concedendo, in presenza di una situazione di mercato caratterizzata, durante un lungo periodo, da rilevanti eccedenze strutturali, la priorità momentanea alla stabilizzazione del mercato, e non cercando di realizzare, temporaneamente, un miglioramento del reddito individuale degli agricoltori interessati.
15 Tale conclusione non è modificata dal fatto che la normativa di cui trattasi non prevede un esonero o una riduzione di aliquota a favore delle aziende con un basso volume di produzione, anche supponendo che queste aziende siano colpite più pesantemente dal provvedimento di cui è causa rispetto alle aziende aventi un volume di produzione più elevato. Tale provvedimento fa parte in effetti di una normativa d' insieme in materia di prelievo supplementare sul latte e può essere valutato solo nel contesto di tale normativa.
16 Ora, come la Commissione ha giustamente sottolineato, un trattamento preferenziale viene riservato ai piccoli produttori in forza di diverse altre disposizioni del regime, tra cui occorre rilevare in particolare l' art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13). Questa disposizione autorizza gli Stati membri a tener conto, nella determinazione del metodo di calcolo dei quantitativi, tra gli altri fattori, del livello delle consegne di talune categorie di produttori.
17 L' argomento relativo ad una violazione dell' art. 39 del Trattato non può quindi essere accolto.
Sulla violazione del principio di uguaglianza
18 Per quanto riguarda l' asserita violazione del principio di uguaglianza, occorre ricordare che ai sensi dell' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato l' organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere ogni discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questo divieto di discriminazione è solo un' espressione specifica del principio generale di uguaglianza in diritto comunitario, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in ultimo luogo, sentenza 20 settembre 1988, Spagna / Consiglio, punto 25 della motivazione).
19 Oltre al fatto che dalla discussione svolta dinanzi alla Corte non è risultata alcuna prova a sostegno della tesi secondo cui il provvedimento controverso, che si applica indistintamente a tutti i beneficiari di quantitativi di riferimento, colpisce in effetti i piccoli produttori più pesantemente dei grandi, si deve constatare che il fatto che una misura applicata nell' ambito di una organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell' orientamento individuale della loro produzione, non costituisce una discriminazione, dal momento che la determinazione del prelievo si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune di mercato (v. sentenza 9 luglio 1985, Bozzetti, punto 34 della motivazione, causa 179/84, Racc. pag. 2301). Tale è il caso del regime di sospensione temporanea, che è strutturato in modo tale che i quantitativi sospesi sono proporzionali ai quantitativi di riferimento, essendo questi ultimi, dal canto loro, fissati ad un livello tale che il loro totale non supera il quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro.
20 Neppure l' argomento relativo ad una violazione del principio di uguaglianza può quindi essere accolto.
21 Per tutti questi motivi, occorre risolvere la prima questione nel senso che dall' esame dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma, del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775 non è emerso alcun elemento atto a pregiudicare la validità di tale disposizione.
Sulla seconda questione
22 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi ellenico e danese nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 17 luglio 1990, dichiara:
Dall' esame dell' art. 1, n. 1, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non è emerso alcun elemento atto a pregiudicare la validità di tale disposizione.
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