Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Unione doganale - Dichiarazioni in dogana - Persone ammesse ad effettuarle - Normativa nazionale che riserva agli agenti ufficiali la presentazione a nome proprio e per conto di terzi e che vieta alle altre imprese la presentazione, in via professionale, a nome e per conto di terzi - Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 3632/85, art. 3, n. 3)
Massima
Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del regolamento n. 3632/85, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, uno Stato membro che riservi agli agenti doganali ufficiali il diritto di fare dichiarazioni in dogana a nome proprio e per conto terzi e vieti alle altre imprese, in particolare alle imprese transitarie e di spedizione, di effettuare in via professionale tali dichiarazioni a nome e per conto di terzi.
Infatti, se l' art. 3, n. 3, del regolamento consente di riservare ad una categora professionale uno dei due tipi di mandato menzionati, esso esige che l' esercizio dell' attività non riservata sia effettivamente libero, di modo che gli importatori di merci non siano obbligati, per le loro dichiarazioni in dogana, a rivolgersi esclusivamente agli agenti ufficiali ma possano fruire di una certa libertà di scelta tra diverse categorie di operatori concorrenti.
Parti
Nella causa C-323/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Joern Sack, consigliere giuridico, e Helena Varandas, dipendente pubblico nazionale portoghese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai sigg. Luís Augusto Maximo dos Santos, assistente presso la facoltà di giurisprudenza dell' università di Lisbona, Luís Inêz Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee, e João Carlos Lopes Moreira, revisore aggiunto della direzione generale delle dogane, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che, mantenendo in vigore disposizioni di diritto interno contrarie al regolamento (CEE) del Consiglio, 12 dicembre 1985, n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, f.f. di presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 22 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore disposizioni di legge nazionali in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1985 n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (GU L 350, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa imcombono in forza del Trattato CEE.
2 In forza dell' art. 2 di tale regolamento, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente, secondo le disposizioni all' uopo previste, la merce in questione e tutti i documenti che devono essere presentati a norma delle disposizioni che regolano il regime doganale richiesto per detta merce.
3 Ai sensi dell' art. 3, rispettivamente nn. 1, 2 e 3, del regolamento, si prevede che:
"1. Quando la dichiarazione in dogana è fatta per iscritto, la persona di cui all' articolo 2 può, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, fare detta dichiarazione:
a) a nome proprio e per proprio conto,
b) a nome e per conto di terzi,
c) a nome proprio, ma per conto di terzi.
2. La possibilità di fare la dichiarazione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere esercitata solo se gli Stati membri hanno deciso in tal senso.
3. Quando uno Stato membro autorizza la possibilità di fare la dichiarazione prevista al paragrafo 1, lettera c), esso può riservare alle persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto ad un' altra attività, il diritto di:
a) fare dichiarazioni a nome e per conto di terzi, o, in alternativa,
b) fare dichiarazioni a nome proprio, ma per conto di terzi".
4 Ai sensi del suo art. 6, lett. a, il regolamento non osta alle disposizioni degli Stati membri che, conformemente all' art. 3, n. 3, riservino l' esercizio della professione consistente nell' effettuare dichiarazioni in dogana a nome e per conto di terzi ovvero a nome proprio, ma per conto di terzi, alle persone a tale fine abilitate dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, alle condizioni definite da quest' ultimo per quanto riguarda in particolare le qualità professionali richieste e le garanzie ritenute necessarie all' esercizio della professione.
5 Nel diritto portoghese, l' art. 426 del decreto legge 27 aprile 1965 n. 46311 (in prosieguo: la "riforma doganale") riserva agli agenti doganali ufficiali il diritto di fare dichiarazioni a nome proprio, ma per conto di terzi. Quanto alle dichiarazioni a nome e per conto di terzi, gli agenti doganali ufficiali si trovano in concorrenza con ogni altro soggetto. Tuttavia, l' art. 433, n. 4, della riforma doganale dispone che le persone che agiscono a nome e per conto del proprietario delle merci interessate non possono rappresentare più di un mandante. Tale condizione esclude quindi ogni altro soggetto diverso dall' agente doganale ufficiale dall' effettuazione in via professionale delle dichiarazioni in dogana a nome e per conto di terzi.
6 Il regime giuridico applicabile in Portogallo alle imprese transitarie o di spedizione è stato istituito con decreto legge 25 gennaio 1983 n. 43. L' art. 7, n. 4, di tale decreto legge vieta a tali imprese di effettuare dichiarazioni in dogana.
7 Le parti in causa non concordano sull' interpretazione di tale disposizione. La Commissione ritiene che essa vieti in maniera assoluta alle imprese transitarie e di spedizione di fare dichiarazioni in dogana per conto di terzi. Il governo portoghese ritiene invece che il divieto riguardi semplicemente l' esercizio in via professionale delle attività di spedizione in dogana da parte di tali imprese e che queste ultime possano quindi, come ogni altro soggetto, fare dichiarazioni in nome e per conto di terzi, a condizione di non rappresentare più di un mandante alla volta.
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 A sostegno del proprio ricorso, la Commissione fa valere che l' art. 7, n. 4, del citato decreto legge non rispetta l' alternativa di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento. Dopo aver sottolineato che quest' ultima disposizione autorizza gli Stati membri a riservare, ad una data categoria professionale, solo una delle due modalità di dichiarazione in dogana ivi menzionata, essa sostiene che, nella fattispecie, la modalità non riservata agli agenti doganali ufficiali, ossia la dichiarazione a nome e per conto di terzi, avrebbe dovuto essere lasciata al libero accesso di ogni operatore interessato.
10 Essa aggiunge che tale constatazione non può essere infirmata dall' interpretazione della disposizione del decreto legge di cui trattasi, fatta valere dal governo portoghese e secondo cui quest' ultima si limita a subordinare la possibilità per le imprese transitarie e di spedizione di effettuare, come ogni altro soggetto, dichiarazioni a nome e per conto di terzi, alla condizione di non rappresentare più di un mandante per volta. Al riguardo, essa sostiene che l' art. 3, n. 3, del regolamento non contiene alcuna restrizione di questo tipo e che, di conseguenza, tali imprese debbono poter procedere alle dichiarazioni di cui trattasi, se del caso, in via professionale.
11 Il governo portoghese sostiene invece che l' alternativa prevista all' art. 3, n. 3, del regolamento è rispettata. Esso asserisce che l' art. 426 della riforma doganale riserva unicamente agli agenti doganali ufficiali il diritto di fare dichiarazioni in dogana a nome proprio e per conto di terzi e che le dichiarazioni in dogana a nome e per conto di terzi possono essere fatte da ogni altro soggetto e, di conseguenza, da imprese transitarie e di spedizione. Secondo il governo portoghese, il fatto che solo gli agenti doganali possano effettuare tali dichiarazioni per conto di più mandanti e che essi siano praticamente i soli a poter procedere in via professionale non è in contrasto con il regolamento, in quanto quest' ultimo non prescrive affatto l' accesso delle imprese transitarie e di spedizione alla professione di agente doganale. Esso ritiene invece che l' art. 6, lett. a), del regolamento permetta esplicitamente il mantenimento di qualifiche professionali in materia di dichiarazioni in dogana.
12 Al riguardo, occore innanzitutto constatare che l' art. 3, n. 3, del regolamento non consente di riservare ad una categoria professionale uno solo dei due tipi di mandato da esso previsti. Una normativa nazionale che vieti in maniera assoluta a talune imprese, diverse da quelle che rientrano in tale categoria, di effettuare dichiarazioni in dogana per conto di terzi, sia a nome proprio che a nome di terzi, non rispetta l' alternativa stabilita dall' art. 3, n. 3, ed è pertanto in contrasto con il regolamento.
13 Si deve poi osservare che, indipendentemente dall' interpretazione da dare alle disposizioni di legge portoghesi di cui trattasi, le condizioni dell' art. 3, n. 3, del regolamento possono essere soddisfatte solo se l' esercizio dell' attività non riservata è effettivamente libero. Infatti, tale articolo mira ad assicurare che gli importatori di merci non siano obbligati, per le loro dichiarazioni in dogana, a rivolgersi esclusivamente agli agenti ufficiali ai quali lo Stato membro ha riservato uno dei due tipi di mandato, ma possano fruire di una certa libertà di scelta fra diverse categorie di operatori concorrenti.
14 Orbene, questa libertà è compromessa qualora uno Stato membro vieti a qualsiasi impresa non rientrante fra gli agenti doganali ufficiali a cui esso ha riservato uno dei due tipi di mandato, di esercitare l' altro tipo di mandato in via professionale. Un siffatto divieto protegge gli agenti doganali ufficiali contro ogni concorrenza effettiva da parte di altre imprese e pertanto attribuisce loro un monopolio di fatto per le dichiarazioni in dogana per conto di terzi.
15 Va precisato al riguardo che le qualifiche professionali, ai sensi dell' art. 6, lett. a), del regolamento, riguardano soltanto la categoria professionale a cui uno Stato membro ha attribuito, ai sensi dell' art. 3, n. 3, il diritto esclusivo di esercitare uno dei due tipi di mandato. L' art. 6, lett. a), non consente quindi di restringere, per coloro che non rientrano in tale categoria, l' esercizio dell' altro tipo di mandato a fini non professionali.
16 Orbene, è giocoforza constatare che il diritto doganale portoghese riserva agli agenti doganali ufficiali il diritto di fare dichiarazioni in dogana a nome proprio e per conto di terzi e che esso vieta alle imprese che non rientrano fra tali agenti di effettuare in via professionale tali dichiarazioni a nome e per conto di terzi.
17 Ne consegue che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento, nei limiti in cui l' art. 426 della riforma doganale e l' art. 7, n. 4, del decreto legge 25 gennaio 1983 n. 43 impediscono alle imprese transitarie e di spedizione di esercitare in via professionale l' attività consistente nel presentare dichiarazioni in dogana a nome e per conto di terzi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica portoghese è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore gli artt. 426 del decreto legge 27 aprile 1965 n. 46311 e 7, n. 4, del decreto legge 25 gennaio 1983 n. 43, nei limiti in cui tali articoli impediscono alle imprese transitarie e di spedizione di esercitare in via professionale l' attività consistente nel presentare dichiarazioni in dogana a nome e per conto di terzi, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1985 n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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