Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara l' inadempimento - Termine per darvi esecuzione
(Trattato CEE, art. 171)
Massima
L' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che si proceda immediatamente all' adozione delle misure necessarie per dare esecuzione ad una sentenza con cui sia stato constatato un inadempimento di uno Stato membro e che la sentenza sia eseguita nel più breve lasso di tempo.
Parti
Nella causa C-328/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal sig. Theophilos Margellos, maître de conférences all' Università di Piccardia, distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv. Evi Skandalou, del foro d' Atene, membro del servizio delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Vasileios Kontolaimos, viceconsigliere giuridico dello Stato, in qualità d' agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione delle sentenze 15 marzo 1988, Commissione / Grecia (causa 147/86, Racc. pag. 1637) e 14 luglio 1988, Commissione / Grecia (causa 38/87, Racc. pag. 4415), la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo che ad essa incombe in forza dell' art. 171 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 21 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Grecia (causa 147/86, Racc. pag. 1637), in cui la Corte ha dichiarato che
"1) La Repubblica ellenica, vietando ai cittadini degli altri Stati membri di istituire 'frontistiria' nonché scuole private di musica e di danza, e di impartire l' insegnamento a domicilio, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 52 e 59 del Trattato.
2) La Repubblica ellenica, vietando o limitando l' accesso dei cittadini degli altri Stati membri già occupati in Grecia e dei loro familiari all' attività di direttore e di insegnante nei 'frontistiria' e nelle scuole private di musica e di danza, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 48 del Trattato",
nonché della sentenza 14 luglio 1988, Commissione / Grecia (causa 38/87, Racc. pag. 4415), in cui la Corte ha dichiarato che
"1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla Camera tecnica della Grecia come membro ordinario, mentre l' iscrizione in questa qualità condiziona e facilita l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra e il loro esercizio nella Repubblica ellenica",
la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo imposto dall' art. 171 del Trattato CEE.
2 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare per ottemperare agli obblighi impostile dalle soprammenzionate sentenze della Corte, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato, al termine del quale ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
4 Secondo la Commissione, la circostanza che la Repubblica ellenica non abbia ancora modificato le norme legislative nazionali, sì da renderle conformi ai dettami delle due sentenze 15 marzo e 14 luglio 1988, configura un caso d' inadempimento dell' obbligo, imposto dall' art. 171 del Trattato, di prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza importa.
5 La Repubblica ellenica si limita a segnalare che le norme legislative recanti modifica delle disposizioni nazionali necessarie per ottemperare alle due sentenze sono in corso d' elaborazione e saranno prossimamente promulgate.
6 Va rilevato che, anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro cui deve aver luogo l' esecuzione di una sentenza, l' interesse ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che si proceda immediatamente all' adozione delle necessarie misure d' esecuzione e che la sentenza sia eseguita nel più breve lasso di tempo (v. sentenza 13 luglio 1988, Commissione / Francia, punto 14 della motivazione, causa 169/87, Racc. pag. 4093).
7 E' d' uopo quindi constatare l' inadempimento da parte della Repubblica ellenica, nei termini indicati dalla Commissione nelle sue conclusioni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione delle sentenze
- 15 marzo 1988, Commissione / Grecia (causa 147/86), in cui la Corte ha dichiarato che
"1) La Repubblica ellenica, vietando ai cittadini degli altri Stati membri di istituire 'frontistiria' nonché scuole private di musica e di danza, e di impartire l' insegnamento a domicilio, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 52 e 59 del Trattato.
2) La Repubblica ellenica, vietando o limitando l' accesso dei cittadini degli altri Stati membri già occupati in Grecia e dei loro familiari all' attività di direttore e di insegnante nei 'frontistiria' e nelle scuole private di musica e di danza, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 48 del Trattato",
- nonché 14 luglio 1988, Commissione / Grecia (causa 38/87), in cui la Corte ha dichiarato che
"1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla Camera tecnica della Grecia come membro ordinario, mentre l' iscrizione in questa qualità condiziona e facilita l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra e il loro esercizio nella Repubblica ellenica",
la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo che ad essa incombe in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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