Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Disposizioni del Trattato - Inapplicabilità ad una situazione puramente interna ad uno Stato membro
(Trattato CEE, artt. 7 e 48)
Massima
Poiché le norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori non sono applicabili ad attività che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro, un cittadino di uno Stato membro che non abbia mai fatto uso del diritto di libera circolazione all' interno della Comunità non può avvalersi degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE nei confronti del proprio Stato con riferimento alle condizioni di nomina ad un impiego nel territorio nazionale.
Parti
Nel procedimento C-332/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeitsgericht di Elmshorn nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Volker Steen
e
Deutsche Bundespost,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48 e 7 del Trattato CEE
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vice cancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Steen, dai sigg. Werner Schulte e Ruediger Paulsen, e dalla signora Brigitte Zwolski, rispettivamente Bezirksvorsitzender, segretario e assessore della Deutsche Postgewerkschaft, Bezirksverwaltung, Schleswig-Holstein;
- per la Deutsche Bundespost, dal sig. Franz Dolleschel, Postoberrat, Oberpostdirektion, Kiel;
- per la Repubblica federale di Germania, dai sigg. Ernst Roeder e Joachim Karl, rispettivamente Regierungsdirektor e Oberregierungsrat presso il ministero dell' Economia, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni del sig. Steen, rappresentato dall' avv. Reinhard Mendel, del foro d' Amburgo, della Repubblica federale di Germania e della Commissione, presentate all' udienza del 22 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 5 novembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 settembre 1990, depositata in cancelleria il 26 ottobre successivo, l' Arbeitsgericht di Elmshorn ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 7 e 48, n. 4, del Trattato CEE.
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra il sig. Volker Steen, cittadino tedesco, e la Deutsche Bundespost (in prosieguo: la "Bundespost") in merito ad un impiego designato con il codice Dp A7 Pt/M e comportante mansioni di "manutenzione, di sorveglianza e di magazzinaggio proprie del servizio tecnico di livello medio".
3 Il sig. Steen fa parte del personale tecnico della Bundespost fin dal 1973. Nel luglio 1985, egli ha presentato candidatura per l' impiego "servizio tecnico". Con decreto del ministro federale delle Poste e Telecomunicazioni 14 maggio 1985, l' assunzione nell' impiego suddetto è stata subordinata al compimento di un periodo di tirocinio della durata di due anni, da svolgersi nell' ambito di un rapporto di lavoro di natura contrattuale, ed alla presentazione di una dichiarazione con la quale l' interessato s' impegna ad accettare, al termine del periodo di tirocinio e previa ammissione alla prova attitudinale, la nomina in pianta stabile nell' impiego considerato.
4 Nel luglio 1985, il sig. Steen ha presentato questa dichiarazione, iniziando il periodo di tirocinio nell' impiego Dp A7 Pt/M in regime contrattuale. Ammesso, nell' ottobre 1987, a sostenere la prova attitudinale per tale impiego, egli ha ritrattato la dichiarazione di accettazione della nomina in pianta stabile, chiedendo di conservare l' impiego in questione in regime contrattuale. In quello stesso periodo, la sua retribuzione per l' impiego Dp A7 Pt/M era superiore a quella che gli sarebbe stata corrisposta per lo stesso impiego in caso di nomina in pianta stabile.
5 A seguito del rifiuto del sig. Steen di accettare la nomina, la Bundespost, il 12 novembre 1987, lo ha trasferito ad un impiego di operaio salariato, comportante una retribuzione inferiore a quella prevista per l' impiego Dp A7 Pt/M. Il sig. Steen ha impugnato la decisione di trasferimento, sostenendo che, nella misura in cui la nomina in pianta stabile negli impieghi della pubblica amministrazione è riservata ai soli cittadini tedeschi, questi ultimi sarebbero i soli a non poter essere assunti in forza di un rapporto di lavoro contrattuale a tempo indeterminato in un impiego come quello in esame, e subirebbero quindi una discriminazione, ai sensi degli artt. 7 e 48 del Trattato, rispetto ai cittadini degli altri Stati membri.
6 Considerata la situazione, il giudice nazionale ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l' impiego ricoperto da un dipendente della Deutsche Bundespost, che comporta mansioni di "incaricato di lavori di manutenzione, di sorvegliante e di magazziniere", sia un impiego nella pubblica amministrazione, ai sensi dell' art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
a) Se un cittadino tedesco, che non può occupare tale posto se non come impiegato di ruolo, possa eccepire una violazione degli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato, per il motivo che i cittadini di un altro Stato membro possono accedervi esclusivamente in regime contrattuale, qualora la nomina in ruolo comporti una retribuzione mensile inferiore a quella corrisposta in regime contrattuale ed implichi l' assenza del diritto di sciopero.
b) Se un cittadino tedesco, che non può occupare tale posto se non come impiegato di ruolo, possa eccepire una violazione dell' art. 48 del Trattato CEE per il motivo che, qualora volesse essere assunto in un impiego che comporti mansioni equivalenti in forza di un rapporto di lavoro contrattuale, dovrebbe lasciare la Repubblica federale di Germania e trasferirsi in un altro Stato membro (restrizione in senso inverso della libertà di stabilimento).
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Occorre anzitutto ricordare che l' art. 48, n. 2, del Trattato dà applicazione nel settore della libera circolazione dei lavoratori al divieto generale di discriminazioni fondate sulla nazionalità, enunciato all' art. 7 del Trattato. Ogni normativa che sia incompatibile con l' art. 48 lo è pertanto anche con l' art. 7.
9 Un problema di non discriminazione ai sensi dell' art. 48 del Trattato sorge, tuttavia, solo a proposito del comportamento di uno Stato membro nei confronti di lavoratori che hanno la cittadinanza d' altri Stati membri e che intendono esercitare la loro attività nel primo Stato. Secondo una giurisprudenza costante (v. recentemente sentenze 23 aprile 1991, Hoefner e Elser, causa C-41/90, Racc. pag. I-1979, punto 37 della motivazione), le norme del Trattato relative alla libera circolazione non sono applicabili ad attività che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro, e spetta unicamente al giudice nazionale determinare alla luce dei fatti se tale sia la fattispecie sottoposta al suo esame.
10 Stando alla descrizione dei fatti contenuta nell' ordinanza di rinvio, oggetto della causa principale è una controversia fra la Bundespost tedesca ed un cittadino tedesco che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all' interno della Comunità, relativa alle condizioni di nomina in un impiego nella Repubblica federale di Germania.
12 Un caso del genere non presenta alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario a proposito della libera circolazione dei lavoratori.
13 Per questo motivo, le questioni pregiudiziali vanno risolte nel senso che un cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all' interno della Comunità non ha veste per invocare gli artt. 7 e 48 del Trattato CEE con riguardo ad una situazione puramente interna a detto Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Elmshorn con ordinanza 26 ottobre 1990, dichiara:
Un cittadino di uno Stato membro che non abbia mai fatto uso del diritto di libera circolazione all' interno della Comunità non può avvalersi degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE a proposito di una situazione puramente interna.
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