Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Mezzi - Valutazione errata dei fatti - Tardività del ricorso di primo grado di un dipendente - Accertamenti medici riguardo all' origine professionale dell' invalidità - Irricevibilità - Rigetto
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51)
Massima
Il ricorso contro una sentenza di primo grado può essere basato solo su mezzi relativi alla violazione delle norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, ed è pertanto ricevibile soltanto se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui doveva garantire l' osservanza.
E' pertanto irricevibile il mezzo diretto a contestare gli accertamenti fattuali che hanno portato il Tribunale a giudicare tardivo il ricorso di un dipendente con riguardo ai termini fissati dallo Statuto per la proposizione di un reclamo e di un ricorso.
E' del pari irricevibile il mezzo diretto a contestare la valutazione operata dal Tribunale riguardo al carattere medico degli accertamenti eseguiti dalla commissione chiamata a pronunciarsi sull' origine professionale di un' invalidità.
Parti
Nel procedimento C-346/90 P,
promosso dal sig. F., con l' avv. François Jongen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
e,
con comparsa di risposta, dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità d' agente, assistito dagli avv.ti Claude Verbraeken e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente in via incidentale,
sostenuta dalla Société anonyme Royale belge, con l' avv. François van der Mensbrugghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Wildgen, 6, rue Zithe,
avente ad oggetto i ricorsi proposti contro la sentenza pronunciata il 26 settembre 1990 dal Tribunale di primo grado nella causa T-122/89, sig. F. contro Commissione delle Comunità europee,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 24 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1990, il sig. F. ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 26 settembre 1990, causa T-122/89, F./Commissione (Racc. pag. II-517), con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione 15 luglio 1988 della Commissione nella parte in cui fissa nel 50% soltanto il grado d' invalidità permanente del sig. F., ed ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni.
2 Con il ricorso, diretto all' annullamento della citata sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato irricevibile, perché tardivo, il mezzo relativo alla violazione, da parte della Commissione, dell' art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee ed in quanto ha respinto la sua domanda di risarcimento danni, il sig. F. chiede alla Corte di dichiarare che egli ha diritto alla pensione d' invalidità ai sensi della detta disposizione ed al risarcimento del danno subito, stimato in 24 mesi di stipendio di un dipendente A5/6 o, in subordine, in una somma fissata ex aequo et bono.
3 A sostegno del ricorso il sig. F. deduce due mezzi concernenti l' infondatezza della sentenza nella parte relativa all' irricevibilità del mezzo basato sulla violazione dell' art. 78 dello Statuto ed al rigetto della domanda di risarcimento danni.
4 Con comparsa di risposta la Commissione ha proposto ricorso incidentale contro la medesima sentenza del Tribunale. In conformità all' art. 116, n. 1, secondo trattino, le conclusioni di questa comparsa mirano all' accoglimento delle conclusioni presentate dalla Commissione in primo grado. La Commissione chiede l' annullamento di tale sentenza in quanto questa ha annullato la sua decisione 15 luglio 1988 nella parte in cui fissava nel 50% soltanto il grado di invalidità del sig. F.
5 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 In via preliminare si deve ricordare che, a tenore dell' art. 168 A del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, il ricorso contro la sentenza di primo grado è limitato ai motivi di diritto. Tale limitazione è ribadita dall' art. 51, primo comma, dello Statuto CEE e dalle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, i quali precisano i mezzi su cui può essere basato il detto ricorso, vale a dire l' incompetenza del Tribunale, i vizi della procedura seguita dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché la violazione del diritto comunitario da parte dello stesso Tribunale.
7 Si deve anche ricordare come il ricorso di cui trattasi possa basarsi solo su mezzi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e come sia pertanto ricevibile soltanto se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui doveva garantire l' osservanza (v. sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrány/Commissione, Racc. pag. I-4339, punti 12 e 13 della motivazione).
Sul ricorso del sig. F.
Sul primo mezzo
8 Nel punto 22 della motivazione della citata sentenza 26 settembre 1990 il Tribunale ha rilevato che, con lettera 11 giugno 1985, la Commissione aveva informato il ricorrente della sua decisione di porre fine al procedimento d' invalidità ex art. 78 dello Statuto, il che costituiva un diniego alla sua domanda basata su detto articolo. Ha anche osservato che la decisione 15 luglio 1988 era stata adottata nell' ambito del procedimento d' applicazione dell' art. 73 dello Statuto. Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha concluso che i termini per impugnare la decisione 11 giugno 1985, calcolati in base agli artt. 90 e 91 dello Statuto, erano scaduti al momento della proposizione del ricorso.
9 Il sig. F. deduce che, diversamente da quanto afferma il Tribunale nel punto 23 della motivazione della sua sentenza, la lettera 11 giugno 1985, con cui il direttore generale gli ha comunicato che la prosecuzione del procedimento d' invalidità era divenuta priva di oggetto, non costituiva una decisione di rigetto della sua domanda di pensione d' invalidità. Il sig. F. aggiunge che la lettera 26 giugno 1985, da lui inviata allo stesso direttore generale, va pertanto considerata non come un reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, ma soltanto come una lettera di precisazione. Il sig. F. sottolinea infine come il primo diniego palesemente opposto alla sua domanda di pensione d' invalidità fosse la decisione 15 luglio 1988.
10 In quanto con questo mezzo il ricorrente mira a contestare gli accertamenti fattuali del Tribunale derivanti dalla sua valutazione delle summenzionate lettere, occorre rilevare che tale contestazione non può essere formulata in un ricorso proposto contro una sentenza di primo grado.
11 Di conseguenza, il mezzo dev' essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti.
Sul secondo mezzo
12 Nel punto 34 della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che l' annullamento della decisione della Commissione e la conseguente fissazione, da parte di questa, del grado d' invalidità permanente di origine professionale del ricorrente, in ottemperanza a tale sentenza, consentissero di reintegrare il ricorrente nei suoi diritti.
13 Nell' ambito di questo secondo mezzo il sig. F. contesta questo giudizio. Egli ripropone in sostanza gli argomenti da lui fatti valere a tal proposito nel procedimento dinanzi al Tribunale. La decisione 15 luglio 1988 e la lunghezza del procedimento che l' ha preceduta avrebbero contribuito all' aggravamento del suo stato di salute e diminuito le sue possibilità di reintegrazione. Questa decisione ingiusta l' avrebbe anche costretto a sostenere spese giudiziarie. In ogni caso, l' annullamento della decisione non gli attribuirebbe nessun compenso per le vessazioni subite per giungere al riconoscimento del suo diritto.
14 Occorre rilevare come nell' ambito di detto mezzo il ricorrente non abbia indicato nessun elemento suscettibile di essere fatto valere in un giudizio di secondo grado. Infatti il sig. F., senza dedurre la violazione di una norma di diritto, si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale (punto 16 della motivazione della sentenza impugnata), sostenendo di aver subito effettivamente un danno che va risarcito.
15 Di conseguenza, il secondo mezzo del ricorrente dev' essere dichiarato irricevibile.
Sul ricorso incidentale
16 Il Tribunale afferma (punto 15 della motivazione della sentenza impugnata) che la commissione medica si è limitata a trarre le conseguenze mediche dai suoi accertamenti relativi all' origine della malattia del sig. F., senza effettuare valutazioni di ordine giuridico.
17 A tal proposito la Commissione deduce che la commissione medica, ritenendo che non si dovesse escludere il 18% dell' indennità concessa al ricorrente, è andata al di là dei suoi poteri, limitati esclusivamente a giudizi di natura medica. Essa sottolinea come spetti soltanto all' amministrazione trarre le conseguenze giuridiche dagli accertamenti di ordine medico ed in specie stabilire se l' invalidità derivi da un comportamento in contrasto con gli obblighi statutari del dipendente.
18 Il mezzo così presentato dalla ricorrente incidentale si limita a contestare il giudizio del Tribunale secondo cui l' accertamento della commissione medica era di natura medica. Esso pertanto dev' essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannta alle spese. Ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti contro sentenze del Tribunale di primo grado.
20 Risulta però dall' art. 69, n. 3, primo comma, e dall' art. 122, secondo comma, secondo trattino, del regolamento di procedura che la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, per motivi eccezionali o quando lo richieda l' equità. Poiché le parti sono rimaste soccombenti nelle loro rispettive azioni, si deve statuire che ognuna di esse, compresa l' interveniente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Ciascuna delle parti, compresa l' interveniente, sopporterà le proprie spese.
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