Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Requisiti formali - Reclamo redatto dal difensore del dipendente - Sottoscrizione dell' interessato - Formalità non sostanziale
(Statuto del personale, art. 90)
2. Dipendenti - Congedi - Congedo ordinario - Riporto - Ragioni imputabili alle esigenze del servizio - Giustificazione con tutti i mezzi di prova
(Statuto del personale, art. 57; allegato V, art. 4, primo comma)
Massima
1. Il reclamo amministrativo presentato dal dipendente non è assoggettato ad alcun requisito formale e il suo contenuto dev' essere interpretato e compreso dall' amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione bene attrezzata deve a coloro che sono ad essa assoggettati, ivi compresi i suoi dipendenti.
Dato che non si può vietare agli interessati di usufruire, nella fase precontenziosa, della consulenza di un difensore, si darebbe prova di un formalismo del tutto eccessivo, privo di fondamento giuridico e incompatibile con il senso della giurisprudenza, pretendere che il dipendente sottoscriva il reclamo redatto dal suo difensore.
2. Benché le istituzioni comunitarie possano, in forza del loro potere di organizzazione interna, adottare un procedimento in materia di congedi, questo procedimento non può escludere il diritto del dipendente di provare con tutti i mezzi, in caso di contestazione circa il riporto dei giorni di congedo ordinario da un anno civile a quello seguente, che i suoi congedi si sono accumulati per ragioni imputabili alle esigenze del servizio, qualora l' esistenza di tali esigenze costituisca il criterio decisivo per procedere al rimborso dei giorni di congedo ordinario.
Parti
Nel procedimento C-348/90 P,
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dai sigg. M. Peter e J.L. Rufas Quintana, in qualità di agenti con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), il 26 settembre 1990, nella causa T-139/89, Gabriella Virgili-Schettini contro Parlamento europeo,
procedimento in cui l' altra parte è:
Gabriella Virgili-Schettini, con l' avvocato domiciliatario V. Elvinger del foro di Lussemburgo, 4, rue Tony-Neuman, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata e per la condanna del ricorrente alle spese,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1990, il Parlamento europeo, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso contro la sentenza 26 settembre 1990 pronunciata nella causa T-139/89, con la quale il Tribunale di primo grado ha parzialmente annullato la decisione del Parlamento europeo 1 febbraio 1989 relativa al calcolo del congedo non usufruito da parte di uno dei suoi agenti temporanei, la sig.ra Gabriella Virgili-Schettini.
2 A sostegno del ricorso, col quale chiede alla Corte l' annullamento della sentenza impugnata, il Parlamento deduce tre mezzi relativi, il primo, al fatto che a torto il Tribunale avrebbe dichiarato la ricevibilità del ricorso, il secondo, alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata e, il terzo, alla violazione da parte del Tribunale dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
3 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Col primo mezzo il Parlamento rimprovera al Tribunale di aver dichiarato la ricevibilità del ricorso considerando che esso era stato preceduto dal reclamo amministrativo prescritto dall' art. 91, n. 2, dello Statuto, mentre nel caso di specie il reclamo in parola non era valido poiché, contrariamente a quanto previsto all' art. 90, n. 2, dello Statuto, esso proveniva soltanto dal difensore della sig.ra Virgili-Schettini.
5 A questo proposito è sufficiente rilevare, come ha fatto il Tribunale, che secondo la giurisprudenza della Corte il reclamo amministrativo presentato dal dipendente non è assoggettato ad alcun requisito formale ed il suo contenuto dev' essere interpretato e compreso dall' amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione ben attrezzata deve a coloro che sono ad essa assoggettati, ivi compresi i suoi dipendenti (v., segnatamente, sentenza 9 marzo 1978, Herpels / Commissione, causa 54/77, Racc. pag. 585). Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto che non si può vietare agli interessati di avvalersi nella fase precontenziosa della consulenza di un difensore. Giustamente, quindi, il Tribunale ha considerato che si darebbe prova di un formalismo del tutto eccessivo, privo di fondamento giuridico e incompatibile con il senso della giurisprudenza, pretendere che il dipendente sottoscriva il reclamo redatto dal suo difensore.
6 Ne discende che il primo mezzo del Parlamento dev' essere dichiarato infondato senza che sia neanche necessario accertare se tale mezzo non fosse irricevibile per il motivo che non non sarebbe stato presentato dinanzi al Tribunale.
7 Col secondo mezzo il Parlamento afferma che dalla sentenza non risultano i criteri giuridici che sono stati alla base del calcolo comportante la corresponsione alla ricorrente dell' indennità di compensazione per 27 giorni di congedo.
8 Al riguardo, dai punti 26, 27, 35 e 36 della motivazione della sentenza impugnata emerge che il Tribunale si è fondato in diritto sull' art. 4, primo comma, dell' allegato V dello Statuto, relativo al riporto dei giorni di congedo, e sull' art. 58 dello Statuto, relativo al congedo di maternità, onde dichiarare, da un lato, che il cumulo di giorni di congedo a favore della sig.ra Virgili-Schettini era imputabile ad esigenze di servizio e, dall' altro, che il Parlamento aveva il diritto di considerare che le sei settimane precedenti il parto rientravano nel congedo di maternità. Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente la domanda della ricorrente ed ha detratto i giorni corrispondenti al congedo di maternità, punto sul quale esso ha fatto propri gli argomenti del Parlamento.
9 Da quanto precede risulta che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata quanto ai criteri giuridici adottati per calcolare i giorni di congedo per i quali il Parlamento europeo deve versare l' indennità di compensazione. Di conseguenza, il secondo mezzo del Parlamento va dichiarato infondato.
10 Infine, col terzo mezzo il Parlamento critica il Tribunale per avere dichiarato che la sig.ra Virgili-Schettini poteva beneficiare, in virtù dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto, di un riporto di oltre 12 giorni senza produrre un certificato dei suoi superiori gerarchici il quale accertasse che tale cumulo eccezionale era dovuto a ragioni imputabili ad esigenze di servizio. Il Tribunale avrebbe così omesso di tener conto della regolamentazione interna dell' istituzione e del potere di organizzazione interna che secondo una giurisprudenza consolidata è stato riconosciuto alle istituzioni. Inoltre siffatta interpretazione avrebbe l' effetto di invertire l' onere della prova costringendo il Parlamento a provare un fatto negativo, vale a dire la mancanza di ragioni imputabili alle esigenze di servizio.
11 A tale proposito va sottolineato che, benché le istituzioni possano, nell' ambito del potere di organizzazione interna loro riconosciuto, adottare un procedimento interno in materia di congedi, tale procedimento non può escludere il diritto del dipendente di provare con ogni mezzo che il suo congedo si è accumulato per ragioni imputabili alle esigenze del servizio. Il Tribunale ha quindi interpretato correttamente lo Statuto considerando che il criterio determinante per procedere al riporto dei giorni di congedo consiste nello stabilire se tale riporto sia giustificato o meno dalle esigenze del servizio al quale il dipendente è assegnato.
12 Applicando siffatto criterio, il Tribunale ha dichiarato che il cumulo da parte della ricorrente nel giudizio di primo grado, col passare degli anni, di giorni di congedo usufruiti era imputabile alle esigenze del servizio al quale essa era assegnata. Poiché si tratta di una valutazione riguardante i fatti della controversia, la Corte non è competente a sindacarla.
13 Il terzo mezzo del Parlamento va quindi dichiarato infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Parlamento europeo è rimasto soccombente e pertanto dev' essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Parlamento è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy