Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Distillazione - Smercio dell' alcol - Sistema di gare - Diritto della Commissione di rifiutarsi di dar seguito ad una gara particolare nell' ambito della quale siano state presentate offerte valide - Decisione di rifiuto - Motivazione - Portata dell' obbligo
(Trattato CEE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 3877/88, art. 2; regolamento della Commissione n. 1780/89, art. 23)
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Distillazione - Smercio dell' alcol - Sistema di gare - Requisiti imposti in materia di cauzione alle imprese partecipanti - Esclusione delle imprese che non possono soddisfarli - Discriminazione - Insussistenza
(Regolamenti del Consiglio n. 822/87, art. 40, n. 3, e n. 3877/88, art. 1, n. 2))
Massima
1. La Commissione ha il diritto, relativamente allo smercio dell' alcol ottenuto dal vino e giacente presso gli enti d' intervento, di rifiutarsi di dar seguito ad una gara particolare nell' ambito della quale siano state presentate offerte valide quando ritenga che lo smercio di tale prodotto rischierebbe di perturbare i mercati. Questo diritto risulta dalla lettera degli artt. 2 del regolamento n. 3877/88 e 23 del regolamento n. 1780/89, nonché dal dovere, imposto alla Commissione dal regolamento n. 3877/88, di evitare che lo smercio dell' alcol ottenuto dal vino perturbi i mercati dell' alcol e delle bevande alcoliche, crei ulteriori difficoltà in altri settori di utilizzazione o pregiudichi la concorrenza con i prodotti che l' alcol potrebbe sostituire.
La decisione della Commissione recante rifiuto di dar seguito ad una gara particolare nell' ambito della quale siano state presentate offerte valide non può, senza violare l' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 190 del Trattato, limitarsi ad esporre mere osservazioni di fatto che l' abbiano influenzata, ma deve anche precisare, trattandosi di un settore in cui la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse, l' influenza che i fattori considerati hanno esercitato sulla valutazione del rischio di perturbazione del mercato.
2. Poiché la Commissione è tenuta, in base al regolamento n. 3877/88, ad evitare che lo smercio dell' alcol ottenuto dal vino perturbi i mercati, è normale che essa imponga alle imprese che intendono partecipare alle gare indette per provvedere al detto smercio rigorosi requisiti in materia di cauzione. Il fatto che tali requisiti comportino l' esclusione dalla gara delle imprese che non sono in grado di soddisfarli non costituisce violazione del principio della parità di trattamento quale precisato dall' art. 40, n. 3, del regolamento n. 822/87 e dall' art. 1, n. 2, del regolamento n. 3877/88. Tale effetto di esclusione è infatti inerente a qualsiasi requisito in materia di cauzione.
Parti
Nella causa C-358/90,
Compagnia italiana alcool SAS di Mario Mariano & Co., società di diritto italiano, con sede in Napoli (Italia), con gli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e H. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1990 recante rifiuto di dar seguito alla gara particolare n. 5/90 CE, prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 5 settembre 1990, n. 2575, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 243, pag. 22), ed al risarcimento del danno subito a causa di detta decisione e dell' organizzazione della gara particolare n. 7/90 CE, prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3389, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 19),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 13 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 dicembre 1990, la Compagnia italiana alcool SAS di Mario Mariano & Co. (in prosieguo: la "CIA") ha chiesto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1990, recante rifiuto di dar seguito alla gara particolare n. 5/90 CE, prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 5 settembre 1990, n. 2575, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 243, pag. 22), nonché, ai sensi dell' art. 178 del Trattato CEE, il risarcimento del danno subito a causa di detta decisione e delle vendite effettuate nel contesto della gara particolare n. 7/90 CE, prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3389, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 19).
2 Gli artt. 35 e 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), riguardano la distillazione di determinati prodotti vitivinicoli. L' art. 37 dispone che lo smercio dei prodotti delle distillazioni detenuti dagli enti d' intervento non deve perturbare i mercati dell' alcol e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità e che, a tale scopo, il loro smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare tale perturbazione.
3 L' art. 39 del regolamento n. 822/87 ha ad oggetto la distillazione obbligatoria dei vini da tavola. L' art. 40, n. 3, precisa in proposito che:
"I prodotti presi in consegna dall' organismo d' intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione sono smerciati mediante vendite all' asta o mediante gara, a condizioni tali che:
- l' alcole possa essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi,
- sia evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell' alcole e delle bevande alcoliche,
- siano garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti".
4 Le norme generali in merito allo smercio degli alcol ottenuti in seguito alle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87 e detenuti dagli enti d' intervento sono fissate dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1988, n. 3877 (GU L 346, pag. 7), e prevedono che detti prodotti di distillazione vengano smerciati mediante procedure di gara.
5 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 3877/88, le condizioni delle gare devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stabiliti nella Comunità. L' ammissione alle gare è tuttavia limitata, dal n. 4 dello stesso articolo, agli interessati che hanno garantito di ottemperare ai loro obblighi tramite la costituzione di una cauzione.
6 L' art. 2 dello stesso regolamento dispone che la Commissione può, secondo la procedura prevista dall' art. 83 del regolamento n. 822/87, dare oppure non dare seguito alle offerte ricevute, per ognuna delle gare, che possono essere subordinate a condizioni particolari, soprattutto per evitare perturbazioni dei mercati.
7 Il regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d' applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87 e detenuti dagli organismi d' intervento (GU L 178, pag. 1), prevede tre sistemi di gara per lo smercio dei prodotti di tali distillazioni, vale a dire un sistema di gara permanente, un sistema di gara semplice ed un sistema di gara particolare. L' art. 1, n. 2, del regolamento definisce la gara come procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite una richiesta di offerte e viene dichiarata aggiudicataria la persona che ha presentato l' offerta più conveniente e conforme al regolamento.
8 Il quinto 'considerando' di detto regolamento precisa in proposito che l' obiettivo della gara è quello di ottenere il prezzo più favorevole e che essa deve pertanto essere aggiudicata al concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte. Secondo il 'considerando' successivo, la Commissione può altresì decidere di non dar seguito alle offerte ricevute, per non influenzare la concorrenza con prodotti cui l' alcol potrebbe sostituirsi.
9 Il titolo III del regolamento n. 1780/89 contiene le norme specifiche in materia di gara particolare. Ciascuna gara è oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il bando di gara pubblicato specifica le condizioni della gara e fissa una data limite per il deposito delle offerte. L' art. 18 del regolamento n. 1780/89 dispone in proposito che ogni gara concerne due partite per le quali è prestabilito un ordine di ritiro e che la gara riguarda il prezzo della prima partita, mentre il prezzo della seconda partita è fissato in base al prezzo stabilito per la prima, corretto con un coefficiente che deve essere fissato nel bando di gara.
10 L' art. 23, n. 1, del regolamento precisa che nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte la Commissione può decidere di dar seguito alle offerte o di non darvi seguito.
11 Qualora la Commissione dia seguito alle offerte ricevute, essa deve, ai sensi dell' art. 23, n. 2, del regolamento n. 1780/89, accettare l' offerta più elevata. L' art. 24 del regolamento n. 1780/89 dispone che l' aggiudicatario, entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell' avviso che l' informa dell' esito della sua offerta, si fa rilasciare una dichiarazione di attribuzione da ciascun ente d' intervento detentore e fornisce contemporaneamente la prova di aver costituito, presso questo o questi enti, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l' utilizzazione dell' alcol della prima partita ai fini previsti nel bando di gara.
12 Gli artt. 25-28 del regolamento n. 1780/89 hanno ad oggetto lo scaglionamento e le modalità delle operazioni di ritiro dell' alcol. Ai sensi dell' art. 26, n. 1, il ritiro della seconda partita può avere inizio soltanto allo scadere del termine fissato per il ritiro della prima. L' art. 26, n. 2, dispone che, prima di procedere al ritiro della seconda partita, l' aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito la cauzione di buona esecuzione relativa a questa partita.
13 Considerando che occorreva tener conto del costo dell' investimento che dev' essere realizzato negli impianti di trasformazione per l' utilizzazione dell' alcol ottenuto dal vino nel settore dei carburanti all' interno della Comunità, la Commissione, con il regolamento (CEE) 5 settembre 1990, n. 2568 (GU L 243, pag. 11), modificava il regolamento n. 1780/89.
14 Le modifiche arrecate dal regolamento n. 2568/90 riguardano, inter alia, gli artt. 24 e 26 del regolamento n. 1780/89. L' art. 24, n. 2, secondo trattino, prescrive, nella versione modificata, che l' aggiudicatario fornisca la prova di aver costituito la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l' utilizzazione dell' alcol della prima partita ai fini previsti nel bando di gara, salvoché la Commissione decida di sostituire detta cauzione con l' obbligo, a carico dell' aggiudicatario, di sottoporsi, sino all' utilizzazione finale, al controllo di una società di sorveglianza internazionale, nonché la prova di aver costituito la cauzione di buon ritiro intesa a garantire il prelevamento dell' alcol della prima partita nei termini stabiliti. Ai sensi dell' art. 26 nella versione modificata, l' aggiudicatario deve altresì fornire la prova di aver costituito una cauzione di buon ritiro relativa alla seconda partita prima del ritiro della stessa, che può essere prelevata solamente alla scadenza del termine per il ritiro della prima partita.
15 Queste nuove disposizioni sono ad un tempo più vincolanti e più elastiche di quelle originarie. Esse sono più vincolanti per due ragioni: la cauzione di buona esecuzione dev' essere costituita per l' insieme dell' alcol aggiudicato e l' aggiudicatario deve costituire ulteriori cauzioni per il corretto ritiro. D' altra parte, sono più elastiche in quanto la cauzione di buona esecuzione può essere sostituita con un controllo.
16 Il 5 settembre 1990 la Commissione decideva, con i regolamenti n. 2575/90, sopra citato, e n. 2576/90 (GU L 243, pag. 24), di indire due procedure di gara particolare, recanti rispettivamente i numeri 5/90 e 6/90 CE, per quantitativi di alcol detenuti dagli enti d' intervento italiano e francese. Ai sensi di detti regolamenti, la cauzione di buona esecuzione era sostituita dall' obbligo, a carico dell' aggiudicatario, di sottoporsi al controllo di una società internazionale. I bandi relativi alle gare nn. 5/90 CE e 6/90 CE (GU C 224, pagg. 10 e 15) specificavano che la cauzione di buon ritiro per le prime partite era fissata in 40 ECU per ettolitro di alcol.
17 Per la gara n. 5/90 CE la Commissione riceveva dalla CIA un' offerta di 4,52 ECU per ettolitro. Per la gara n. 6/90 CE venivano presentate più offerte. L' offerta della CIA, di 4,40 ECU per ettolitro, non era tuttavia valida per questa gara in quanto la CIA non aveva osservato il termine per il deposito delle offerte. Per la stessa ragione nemmeno le offerte presentate per le due gare dalla società americana Union Carbide erano valide.
18 Il 18 ottobre 1990 la Commissione decideva, in conformità al parere del comitato di gestione dei vini, di non dar seguito alle offerte ricevute per le gare particolari nn. 5/90 CE e 6/90 CE. Questa decisione veniva adottata in considerazione delle offerte ricevute per le prime partite e della situazione del mercato mondiale dei carburanti in quel periodo.
19 Il 26 novembre 1990 la Commissione decideva, con i regolamenti nn. 3389/90, sopra citato, e n. 3390/90 (GU L 327, pag. 21), di indire una seconda serie di gare particolari per le stesse partite di alcol che erano state oggetto delle gare n. 5/90 CE e n. 6/90 CE. Le due nuove procedure recavano rispettivamente i numeri 7/90 CE e 8/90 CE.
20 Considerando che era opportuno, al fine di semplificare il sistema delle cauzioni prescritte, imporre la costituzione di una sola cauzione detta di buona esecuzione, intesa a garantire contemporaneamente il ritiro e l' utilizzazione dell' alcol aggiudicato ai fini previsti, e ritenendo che i prezzi da pagare per l' alcol attribuito dovessero seguire più strettamente la fluttuazione dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali, la Commissione, con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), apportava ulteriori modifiche ai requisiti relativi alle vendite mediante gara particolare.
21 Queste nuove modifiche riguardano altresì gli artt. 24 e 26 del regolamento n. 1780/89. Ai sensi dell' art. 24 modificato, la cauzione di buona esecuzione, che deve essere costituita per tutto l' alcol aggiudicato, non può più essere sostituita con un controllo da parte di una società di sorveglianza internazionale. Viceversa l' art. 26, nella versione modificata, non richiede più la costituzione della cauzione di buon ritiro.
22 In base ai bandi di gara relativi alle procedure nn. 7/90 CE e 8/90 CE (GU C 296, pagg. 5 e 10), il livello della cauzione di buona esecuzione veniva fissato in 90 ECU per ettolitro d' alcol per l' intero quantitativo messo in gara.
23 Il 22 gennaio 1991 la Commissione decideva di accettare offerte di 3 ECU per ettolitro per ciascuna delle due gare: l' impresa IMA vinceva la gara n. 7/90 CE e la gara n. 8/90 CE veniva attribuita all' impresa Palma, appartenente alla società Palfin, che a sua volta è una delle imprese madri della CIA. Per questa gara la Commissione aveva altresì ricevuto un' offerta da parte dell' altra società madre della CIA. Questa offerta non era tuttavia valida. La società Union Carbide non partecipava ad alcuna delle due procedure di gara.
24 Nella prima parte il ricorso della CIA è inteso all' annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1990 con cui è stata rifiutata l' offerta da essa presentata per la gara particolare n. 5/90 CE. Nella seconda parte, mira al risarcimento dei danni che la CIA afferma di avere subito a causa di detta decisione e dei requisiti imposti dalla Commissione in materia di cauzione per la gara particolare n. 7/90 CE, avente ad oggetto le stesse partite di alcol della gara n. 5/90 CE.
25 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1990
26 La CIA afferma che, adottando la decisione 18 ottobre 1990, la Commissione ha agito in maniera arbitraria, in quanto ha superato i limiti del potere discrezionale conferitole dai citati regolamenti nn. 822/87 e 3877/88, ed ha in particolare violato il principio della parità di trattamento imposto da detti regolamenti. La CIA precisa in proposito che la sua offerta per la gara n. 5/90 CE soddisfaceva tutte le condizioni stabilite dal bando di gara e che non sussisteva pertanto alcuna ragione per non accettarla.
27 La CIA assume che la Commissione si proponeva in realtà di assegnare la gara ad un' impresa predeterminata, vale a dire la società americana Union Carbide. Orbene, quando è risultato che la migliore offerta era stata presentata dalla CIA e non dalla Union Carbide, la Commissione, secondo la CIA, ha adottato la decisione controversa. La CIA sostiene che le ragioni avanzate dalla Commissione, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, per dissimulare detto comportamento discriminatorio sono contraddittorie, tardive e prive di fondamento.
28 La Commissione sostiene, viceversa, che il suo potere discrezionale le consente di decidere in merito al seguito da darsi ad una gara tenendo conto di elementi di fatto che non sono stati menzionati nelle condizioni di gara. Essa specifica che nel caso di specie ha in particolare preso in considerazione la situazione instabile del mercato del petrolio risultante dalla crisi del Golfo, la necessità che l' alcol aggiudicato venisse utilizzato per i fini previsti e il fatto che l' efficacia dei requisiti in tema di cauzione pubblicati per la gara n. 5/90 CE non sarebbe stata garantita se le partite fossero state aggiudicate alla CIA. Per quanto riguarda quest' ultimo elemento, la Commissione specifica che la responsabilità delle società madri della CIA è limitata.
29 La Commissione ritiene che una decisione adottata sulla base di tali criteri obiettivi non può essere considerata contraria al principio della parità di trattamento e che l' identità degli offerenti non ha affatto influenzato detta decisione. A parere della Commissione, l' imparzialità del suo comportamento è altresì confermata dal fatto che le partite di alcol di cui alla gara n. 8/90 CE sono state aggiudicate al gruppo Palma, controllato da una delle società madri della CIA, e che le dette società madri hanno generalmente partecipato con successo ad altre gare indette dalla Commissione.
30 Al fine di valutare la legittimità della decisione controversa occorre accertare innanzitutto se la Commissione abbia il diritto di non dar seguito ad una gara particolare quando un offerente non solo presenti l' offerta più elevata, ma soddisfi altresì tutti i requisiti in fatto di cauzione specificati e pubblicati nel bando relativo alla gara stessa.
31 In proposito si deve rilevare che il regolamento n. 3877/88, sopra citato, impone alla Commissione il dovere di evitare che la smercio degli alcol di vino perturbi i mercati dell' alcol e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità, crei difficoltà ulteriori che potrebbero sopravvenire in altri settori di utilizzazione o pregiudichi la concorrenza con i prodotti a cui l' alcol potrebbe essere sostituito.
32 A tali fini l' art. 2 del regolamento n. 3877/88 conferisce alla Commissione il potere di dare o non dare seguito alle offerte ricevute.
33 L' art. 23 del regolamento n. 1780/89, sopra citato, specifica le modalità per l' esercizio di detto potere. Dal n. 2 di questo articolo emerge che solo quando ha deciso di dar seguito alle offerte ricevute la Commissione è tenuta ad accettare la più elevata.
34 Ne deriva che la Commissione può decidere di non dar seguito ad una gara particolare nell' ambito della quale siano state presentate offerte valide quando ritenga che i mercati rischino di esserne perturbati.
35 Si deve poi accertare se la Commissione abbia voluto, pur facendo riferimento a valutazioni di ordine economico per giustificare il suo rifiuto di dar seguito alle offerte ricevute, riservare di fatto le partite di alcol de quibus ad una determinata impresa.
36 Occorre osservare in proposito che la CIA non ha affatto provato che la Commissione abbia deciso a priori di riservare le partite di alcol di cui alla gara particolare n. 5/90 CE ad un' impresa determinata. In proposito va rilevato che le offerte pervenute dalla Union Carbide per le gare nn. 5/90 CE e 6/90 CE non erano valide, che detta impresa non ha partecipato alle gare nn. 7/90 CE ed 8/90 CE, che le società madri della CIA hanno vinto regolarmente altre gare e che peraltro è la società Palma, appartenente ad una delle società madri della CIA, ad essersi aggiudicata il contratto nella gara n. 8/90 CE.
37 Non è pertanto dimostrato che, adottando la decisione controversa 18 ottobre 1990, la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere.
38 La CIA fa valere, inoltre, che detta decisione non risponde ai requisiti di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato, poiché non consente né alla CIA né alla Corte di verificare se la Commissione abbia debitamente tenuto conto dei limiti posti al suo potere discrezionale. A parere della CIA, la decisione non spiega affatto il motivo per cui la gara di cui trattasi potesse comportare una perturbazione del mercato.
39 La Commissione ammette che la motivazione della sua decisione è succinta, ma sostiene che essa soddisfa i requisiti di cui all' art. 190 del Trattato. A suo parere, la decisione controversa menziona due motivi, vale a dire le "offerte ricevute" e la "situazione attuale del mercato mondiale dei carburanti", che nel contesto generale della decisione consentivano alla CIA, in quanto impresa specializzata nel settore de quo, di individuare chiaramente le ragioni del rifiuto di dar seguito alla gara n. 5/90 CE. La Commissione afferma, in via subordinata, che nella fattispecie la motivazione eventualmente insufficiente non configura una violazione delle forme sostanziali.
40 In proposito occorre rilevare innanzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato CEE deve far apparire in forma chiara e non equivoca il ragionamento delle autorità comunitarie onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento per tutelare i loro diritti ed alla Corte di esercitare il suo controllo. Sempre secondo una giurisprudenza costante, detto requisito deve essere valutato alla luce non solo del tenore letterale dell' atto controverso, ma anche del suo contesto e dell' insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
41 Per quanto riguarda il tenore della decisione controversa, è sufficiente rilevare che i termini "viste le offerte ricevute" e "la situazione attuale del mercato mondiale dei carburanti" sono mere osservazioni di fatto prive, in quanto tali, di qualsiasi rilevanza. Infatti, esiste sempre una situazione del mercato mondiale dei carburanti ed è normale che la Commissione riceva offerte nell' ambito delle gare.
42 Per quanto riguarda il contesto generale in cui la Commissione ha adottato la sua decisione, va osservato innanzitutto che il regolamento n. 3877/88 attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse e che, nell' esercizio di detto potere, essa deve tenere in considerazione i fattori atti a provocare perturbazioni del mercato. Quando dispone di un potere così ampio, la Commissione è tenuta non solo a identificare i fattori che hanno influenzato la sua decisione, ma anche a precisarne l' impatto (v. in questo senso la sentenza 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punto 27 della motivazione).
43 Si deve poi rilevare che la gara particolare n. 5/90 CE riguardava quantitativi di alcol molto notevoli rispetto a quelli oggetto delle gare particolari precedenti e che l' offerta presentata dalla CIA nell' ambito di detta gara risponde a tutti i requisiti prescritti dalla Commissione. Stando così le cose, la CIA aveva un interesse legittimo ad essere debitamente informata delle ragioni che avevano indotto la Commissione a non accettare tale offerta.
44 Emerge dalle considerazioni che precedono che la motivazione della decisione della Commissione 18 ottobre 1990 recante rifiuto di dar seguito alla gara particolare n. 5/90 CE non soddisfa i requisiti di cui all' art. 190 del Trattato e pertanto dev' essere annullata.
Sulla domanda di risarcimento dei danni
45 La CIA assume che, per effetto della decisione di non dar seguito alla gara n. 5/90 CE e delle condizioni che la Commissione ha deciso di applicare per la gara n. 7/90 CE, le è in pratica interdetto per un lungo periodo l' accesso al mercato dell' alcol venduto dagli enti d' intervento e destinato al settore dei carburanti. Essa sostiene che il danno cagionatole da tale esclusione deve essere risarcito in quanto sussistono tutti i presupposti formulati dalla Corte in materia di responsabilità aquiliana della Comunità.
46 In proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, detti presupposti sono l' effettività del danno, l' esistenza di un nesso di causalità fra il danno asserito ed il comportamento rimproverato alle istituzioni e l' illegittimità di questo comportamento. Occorre accertare se tali presupposti sussistano nel caso di specie, innanzitutto per quanto riguarda la decisione 18 ottobre 1990 e poi per quanto concerne i requisiti in materia di cauzione imposti dalla Commissione nell' ambito della gara particolare n. 7/90 CE.
47 In merito alla decisione 18 ottobre 1990 si deve ricordare che l' illegittimità menzionata risulta solo dal fatto che la motivazione di detta decisione non risponde ai requisiti di cui all' art. 190 del Trattato CEE. Orbene, indipendentemente dalla questione se tale illegittimità possa far sorgere la responsabilità della Comunità, non sussiste affatto nesso di causalità fra il danno lamentato dalla CIA e il difetto di motivazione della decisione de qua. Infatti, se questo difetto non fosse sussistito, il danno che la CIA afferma di aver subito sarebbe stato lo stesso.
48 Per quanto riguarda i requisiti prescritti in materia di cauzione per la gara n. 7/90 CE, occorre verificare se la Commissione, imponendoli, abbia agito in maniera illegittima.
49 La CIA afferma in proposito che la gara n. 7/90 CE riguarda le stesse partite di alcol oggetto della gara n. 5/90 CE, di guisa che la nullità della decisione di rifiuto relativa alla gara n. 5/90 CE comporta automaticamente quella della decisione di indire l' altra gara. La CIA sostiene quindi che le condizioni per l' aggiudicazione relative alla gara n. 7/90 CE, ed in particolare quella della cauzione di 90 ECU per ettolitro, sono contrarie al regolamento n. 2568/90, sopra citato, ed in particolare al suo quinto 'considerando' , che si riferisce all' opportunità di esigere una cauzione meno elevata. La CIA afferma infine che le condizioni suddette sono non solo sproporzionate rispetto a quelle delle gare precedenti, ed in particolare rispetto a quelle che disciplinavano la gara n. 5/90 CE, ma altresì contrarie all' art. 40, n. 3, del regolamento n. 822/87, sopra citato, ed all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 3877/88, anch' esso sopra citato, poiché in pratica impediscono alle piccole e medie imprese di partecipare alle gare di cui trattasi.
50 La Commissione ritiene, viceversa, che le giacenze di alcol di cui essa dispone le consentirebbero di onorare le sue obbligazioni relative alla gara n. 7/90 CE e di consegnare le partite di alcol de quibus, anche se, in caso di annullamento della decisione riguardante la gara n. 5/90 CE, essa fosse tenuta a vendere le partite oggetto di quest' ultima. La Commissione afferma poi che i nuovi requisiti in fatto di cauzione sono più semplici e sono stati imposti per tener conto dell' instabilità del mercato determinata dalla crisi del Golfo. La Commissione contesta che detti requisiti siano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Essa precisa, in proposito, che la cauzione di 90 ECU non è sostanzialmente più elevata rispetto alla cauzione di buona esecuzione di 80 ECU richiesta nel 1986. La Commissione sostiene infine che i requisiti relativi alla cauzione non erano certamente impossibili da soddisfare da parte di imprese come la CIA, in quanto questa impresa è controllata da due grandi gruppi che provvedono regolarmente alla distillazione di grandi quantitativi di alcol.
51 Per quanto riguarda la legittimità della gara n. 7/90 CE, va innanzitutto osservato che la questione se l' annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1990 relativa alla gara n. 5/90 CE comporti necessariamente la nullità della gara n. 7/90 CE si porrebbe solo nel caso in cui l' annullamento fosse stato determinato dalla ragione che la Commissione era stata tenuta ad aggiudicare le partite oggetto della gara n. 5/90 CE alla CIA. Orbene, l' annullamento è intervenuto esclusivamente a causa di un vizio di forma consistente nella mancanza di una motivazione sufficiente ai sensi dell' art. 190 del Trattato CEE.
52 Occorre poi accertare se i requisiti in materia di cauzione imposti dalla Commissione per la gara n. 7/90 CE siano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e siano contrari al principio della parità di trattamento precisato dall' art. 40, n. 3, del regolamento n. 822/87, sopra citato, e dall' art. 1, n. 2, del regolamento n. 3877/88, sopra citato.
53 In proposito, si deve ricordare che la Commissione è tenuta ad evitare che lo smercio dell' alcol di vino perturbi i mercati. La Commissione deve pertanto agire con circospezione e organizzare le gare in modo tale che detta perturbazione non si produca. Ne consegue che il fatto di imporre rigorosi requisiti in materia di cauzione costituisce, in via di principio, un indizio attestante che la Commissione svolge correttamente il suo compito.
54 Siffatti requisiti in materia di cauzione implicano necessariamente l' esclusione delle imprese che non sono in grado di soddisfarli. Tale effetto di esclusione, presente in qualsiasi requisito in fatto di cauzione, non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento di cui la ricorrente possa avvalersi.
55 Anche se la cauzione di 90 ECU per ettolitro prescritta nel contesto della gara n. 7/90 CE per l' insieme dell' alcol da aggiudicare configurava un notevole ostacolo economico per la partecipazione delle imprese interessate, non si trattava di un ostacolo insuperabile. Occorre osservare, inoltre, che l' importo di 90 ECU per ettolitro non è sproporzionato rispetto agli 80 ECU per ettolitro richiesti nell' ambito delle gare svoltesi nel 1986 e che la possibilità di esigere una cauzione unica per l' insieme delle partite da aggiudicare era già prevista dal regolamento n. 2568/90, sopra citato.
56 Stando così le cose, non è provato che i requisiti imposti, in materia di cauzione, nell' ambito della gara n. 7/90 CE fossero discriminatori o sproporzionati. La Commissione non si è pertanto comportata in maniera illegittima organizzando detta gara e vendendo le partite di alcol aggiudicate.
57 Di conseguenza, il ricorso della CIA dev' essere respinto nella parte relativa al risarcimento dei danni che essa afferma di avere subito.
58 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che la decisione della Commissione 18 ottobre 1990 relativa alla vendita di alcol mediante gara particolare n. 5/90 CE dev' essere annullata e che per il resto il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta essenzialmente soccombente, essa deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 18 ottobre 1990 relativa alla vendita di alcol mediante gara particolare n. 5/90 CE è annullata.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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