Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Portogallo ° Monopoli nazionali di carattere commerciale ° Obbligo di progressivo riordinamento durante il periodo transitorio ° Portata ° Adozione di misure concrete e appropriate determinate dalle autorità nazionali
(Atto di adesione del 1985, art. 208, n. 1; raccomandazione della Commissione 87/525)
Massima
L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione del 1985, relativo al progressivo riordinamento dei monopoli nazionali portoghesi a carattere commerciale, lascia al Portogallo un' ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi idonei a riordinare progressivamente i monopoli considerati in modo da assicurare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, l' esclusione di ogni discriminazione contemplata da detta disposizione. Esso gli impone tuttavia l' obbligo di dare effettivamente corso al processo di riordinamento, di modo che esso sia in grado di adempiere pienamente il proprio obbligo allo scadere del termine fissato. Al riguardo, è sufficiente che esso adotti misure concrete tali da promuovere l' obiettivo prescritto, senza che sia tenuto ad aprire contingenti di libera importazione secondo il calendario previsto da una raccomandazione emanata dalla Commissione in forza di detta disposizione.
Parti
Nella causa C-361/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e Helena Varandas, funzionario della Repubblica portoghese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dal prof. João Mota de Campos, Luís Inez Fernandes, direttore del servizio giuridico, dalla signora Maria João Abecassis, giurista presso il segretariato di Stato all' Agricoltura e dalla signora Teresa Moreira, giurista presso la direzione generale della concorrenza e dei prezzi del ministero del Commercio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Portogallo, 33, allée Scheffer,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto al progressivo riordinamento del monopolio degli alcoli etilici di origine agricola e non agricola e del monopolio dell' acquisto e della fornitura delle acquaviti di vino destinate alla produzione del vino di Porto, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 208, n. 1, dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 24 giugno 1992, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal signor António Caeiro, consigliere giuridico, assistito dal signor Christian Jessen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 dicembre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in virtù dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che non avendo proceduto al progressivo riordinamento del monopolio degli alcoli etilici di origine agricola e non agricola e del monopolio dell' acquisto e della fornitura delle acquaviti di vino destinate alla produzione del vino di Porto, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 208, n. 1, dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23, in prosieguo: l' "Atto di adesione").
2 L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione dispone che:
"Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell' art. 37, paragrafo 1, del Trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento ed agli sbocchi.
Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese.
La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell' attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli Stati membri attuali".
3 L' 8 ottobre 1987, la Commissione ha rivolto alla Repubblica portoghese, ai sensi dell' art. 208 dell' Atto di adesione, una raccomandazione in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri (GU L 306, pag. 32, in prosieguo: la "raccomandazione"). Essa ha in tal modo raccomandato alla Repubblica portoghese di aprire contingenti per l' alcole etilico di origine agricola, per l' alcole etilico di origine non agricola, come pure per le acquaviti di vino destinate alla fabbricazione del vino di Porto. La raccomandazione contiene altresì disposizioni molto precise per quanto riguarda le percentuali e l' aumento di detti contingenti fino al 31 dicembre 1992.
4 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento, come pure dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce che il governo portoghese non aveva adottato, alla data fissata dal parere motivato, alcuna misura oggetto della raccomandazione e non aveva proceduto al riordinamento dei monopoli degli alcoli etilici e delle acquaviti di vino, in modo da renderli conformi all' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione.
6 Al fine di valutare la fondatezza di questo motivo, si deve innanzitutto determinare la portata dell' obbligo imposto dall' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione alla Repubblica portoghese e che verte sul progressivo riordinamento di detti monopoli nel corso del periodo compreso tra il 1 gennaio 1986 e il 1 gennaio 1993 (in prosieguo: il "periodo transitorio").
7 A questo riguardo va osservato che l' abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione costituisce un preciso obbligo il cui adempimento deve essere agevolato, non già condizionato, dal carattere graduale della riorganizzazione prescritta. La Corte ha avuto occasione di precisare tale concetto nella sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe/Hauptzollamt Landau (Racc. pag. 181, punto 24 della motivazione) a proposito dell' art. 37, n. 1, del Trattato, il quale contiene obblighi di portata identica rispetto a quelli dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione.
8 Secondo questa stessa giurisprudenza, il margine di tempo così lasciato agli Stati membri per riordinare gradualmente i monopoli nazionali considerati è finalizzato ad agevolare la creazione di situazioni nuove, compatibili con l' obbligo di eliminare, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione.
9 Alla luce della stessa finalità deve essere inteso il compito assegnato alla Commissione dall' art. 208, n. 1, terzo comma, di indirizzare agli Stati membri interessati, sotto forma di raccomandazioni, atti non vincolanti per quanto riguarda le modalità e il ritmo secondo i quali deve essere realizzato l' adeguamento previsto da detto articolo.
10 Considerato quanto sopra, si deve constatare che in virtù dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, la Repubblica portoghese fruisce di un' ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi idonei a riordinare progressivamente i monopoli considerati, in modo da assicurare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, l' esclusione di ogni discriminazione contemplata da detta disposizione.
11 Se è vero che spetta, di conseguenza, al governo portoghese determinare le misure appropriate a questo fine e fissarne la cadenza, il carattere progressivo del riordinamento prescritto dall' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione gli impone, nel corso del periodo transitorio, l' obbligo di dare effettivamente corso al processo di riordinamento, di modo che esso sia in grado di adempiere l' obbligo di escludere qualsiasi discriminazione allo scadere di detto periodo.
12 Senza che occorra esaminare in dettaglio gli argomenti sostenuti dalle parti, si deve pertanto accertare se la Commissione abbia fornito la prova che, alla data stabilita dal parere motivato, il governo portoghese non aveva adottato misure intese ad escludere, prima della fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento e agli sbocchi.
13 Secondo la Commissione, le misure adottate dal governo portoghese prima di questa data non possono essere considerate un riordinamento dei monopoli considerati, conformemente all' art. 208, n. 1, primo comma, dell' Atto di adesione. Esse costituirebbero solo semplici misure preparatorie di un futuro riordinamento di tali monopoli.
14 A questo proposito si deve osservare che la Commissione non ha chiarito in alcun modo il criterio di distinzione tra le misure di riordinamento e le misure preparatorie di un futuro riordinamento, né è riuscita a dimostrare che le misure adottate dal governo portoghese appartengano a quest' ultima anziché alla prima categoria.
15 Infatti, per quanto riguarda sia il monopolio degli alcoli etilici di origine agricola e non agricola che quello dell' acquisto e della fornitura delle acquaviti di vino destinate alla produzione di vino di Porto, il governo portoghese, come sottolineato dall' avvocato generale al paragrafo 4 delle sue conclusioni, aveva adottato, alla data fissata dal parere motivato, misure concrete, la cui esistenza non è assolutamente messa in discussione dalla Commissione e a proposito delle quali la Commissione stessa non ha dimostrato l' inidoneità a promuovere l' obiettivo consistente nell' escludere qualsiasi discriminazione entro la scadenza del periodo transitorio.
16 Si deve pertanto constatare che il governo portoghese, alla data fissata dal parere motivato, aveva effettivamente avviato il processo di progressivo riordinamento dei monopoli considerati, conformemente all' obbligo impostogli dall' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione.
17 Questa constatazione non può essere infirmata dalla circostanza che il governo portoghese, a tale data, non aveva aperto, per l' alcole etilico, come pure per le acquaviti di vino, contingenti per l' importazione e la libera messa in commercio dei prodotti importati, secondo il calendario previsto dalla raccomandazione emanata nei suoi confronti dalla Commissione l' 8 ottobre 1987.
18 Infatti, a differenza del monopolio dei prodotti petroliferi, per i quali l' art. 208, n. 2, dell' Atto di adesione prevede regole dettagliate per quanto riguarda la liberalizzazione dei mercati, il n. 1 dello stesso articolo non contiene alcuna specificazione dei mezzi tramite i quali deve effettuarsi il progressivo riordinamento dei monopoli controversi. Di conseguenza, e conformemente a quanto sopra esposto al punto 10, la scelta di questi mezzi è lasciata alla Repubblica portoghese.
19 Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che il ricorso per inadempimento è privo di fondamento, e deve pertanto essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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