Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Risorse proprie delle Comunità europee - Ricupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - "Informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante" - Nozione - Rinvio alla normativa nazionale esistente prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1715/90
(Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 1, e n. 1715/90)
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Ricupero dei dazi all' importazione e all' esportazione - Distinzione tra i nn. 1 e 2 dell' art. 5 del regolamento n. 1697/79 - Errore dell' amministrazione che non poteva "ragionevolmente essere scoperto dal debitore" - Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 1697/79, art. 5, nn. 1 e 2)
Massima
1. L' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, non fornisce precisazioni sulle informazioni vincolanti per le autorità competenti, sulle autorità autorizzate a fornire tali informazioni nonché sulla forma che esse devono rivestire.
Scopo di tale regolamento non è, infatti, quello di armonizzare le normative nazionali, bensì quello di garantire la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie nel caso in cui l' originaria liquidazione dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione sia stata effettuata in base alle informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante. Pertanto, gli elementi soprammenzionati sono determinati, in mancanza di indicazioni nelle norme comunitarie vigenti prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1715/90, dalla normativa dello Stato membro interessato.
2. L' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79 non prescrive, perché sia escluso il ricupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, che l' errore commesso dalle autorità competenti nel fornire informazioni al debitore non fosse ragionevolmente rilevabile da quest' ultimo. Detta norma, infatti, prevede una particolare tutela del debitore il cui presupposto è che le informazioni erronee vincolanti per l' autorità competente abbiano creato un legittimo affidamento che conferisca al debitore il diritto a che non si proceda al ricupero.
La circostanza che l' errore commesso dalle autorità competenti non fosse ragionevolmente rilevabile dal debitore è, invece, uno dei presupposti cui è subordinata l' applicazione del n. 2 dello stesso articolo, norma di cui il debitore può avvalersi, purché ricorrano tutti i presupposti ivi previsti, allorché l' errore sia fondato su informazioni non vincolanti per le autorità competenti. Spetta al giudice nazionale valutare se ricorra detto presupposto, tenuto conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato.
Parti
Nel procedimento C-371/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal fiscal aduaneiro di Porto, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Beirafrio - Indústria de Produtos Alimentares, Lda,
e
Alfandega do Porto (Chefe do Serviço da Conferência final),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Beirafrio, dagli avv.ti Ricardo Garcâo Soares e Adriano Garcâo Soares, del foro di Porto;
- per il governo portoghese, dall' avv. Luís Fernandes, direttore dell' ufficio legale presso la direzione generale "Comunità europee", e dalla signora Maria Luísa Duarte, consigliere giuridico dell' ufficio legale presso la direzione generale "Comunità europee", in qualità di agenti;
- per il pubblico ministero portoghese, dalla signora Isabel Aguiar;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dalla signora Helena Varandas, funzionaria della Repubblica portoghese in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Beirafrio, del governo portoghese e della Commissione all' udienza del 10 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre seguente, il Tribunal fiscal aduaneiro di Porto ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso con il quale la società Beirafrio-Indústria de Produtos Alimentares, Lda (in prosieguo: la "Beirafrio") chiede l' annullamento dell' avviso di ricupero di dazi doganali emesso dall' ufficio doganale di Porto.
3 La Beirafrio, avendo l' intenzione di importare varie partite di merluzzo congelato dal Cile, si rivolgeva con telex 4 dicembre 1989 alla divisione "Nomenclatura e politica doganale" della direzione generale delle Dogane chiedendo informazioni sui dazi doganali in vigore per questo prodotto nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate (in prosieguo: "SPG").
4 Con telex 5 dicembre 1989, detta divisione forniva le informazioni richieste, precisando che i dazi doganali da applicare erano del 6%.
5 Sulla scorta di tali informazioni, la Beirafrio importava dal Cile sette partite di merluzzo congelato che, dopo il pagamento dei dazi doganali calcolati all' aliquota del 6%, venivano sdoganate e immesse al consumo.
6 Successivamente, l' ufficio "Conferência final" (accertamento finale) della dogana di Porto rilevava che il merluzzo congelato proveniente dal Cile non poteva fruire del regime SPG, applicabile esclusivamente ai paesi meno sviluppati, e che, pertanto, le aliquote da applicare erano quelle corrispondenti al regime "TPT" (aliquote paesi terzi), ossia il 13,5% a titolo di tariffa di dazi all' importazione e il 15% a titolo di tariffa doganale comune.
7 Più tardi, la dogana di Porto avviava, mediante il proprio ufficio "Conferência final", sette azioni di ricupero dei dazi doganali relativi all' importazione delle sette partite di merluzzo congelato e procedeva alla liquidazione "a posteriori" di tali dazi per un importo totale di 45 095 670 ESC, posti a carico della Beirafrio.
8 Avverso il provvedimento di liquidazione la Beirafrio proponeva opposizione presso la direzione generale delle dogane di Porto invocando a proprio favore l' applicazione dell' art. 5, n. 1, del citato regolamento n. 1697/79, in forza del quale le autorità doganali non possono iniziare nessuna azione di ricupero di dazi doganali non riscossi quando l' importo dei dazi dovuti è stato calcolato sulla base di "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante".
9 La direzione generale delle dogane respingeva l' opposizione ritenendo non sussistenti i presupposti previsti dall' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79, in quanto l' informazione fornita in merito alle aliquote doganali non era vincolante.
10 Adito con ricorso d' annullamento proposto dalla Beirafrio contro il provvedimento di liquidazione dei dazi, il Tribunal fiscal aduaneiro do Porto, nutrendo dubbi in merito all' esatta portata della nozione di "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante" di cui all' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79, sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1. Se detta nozione includa o no le informazioni relative alle aliquote in vigore.
2. Se detta nozione includa le informazioni fornite dagli uffici doganali centrali ovvero si riferisca solo a quelle fornite dall' organo nazionale incaricato dalla normativa interna di fornire informazioni vincolanti per l' amministrazione.
3. Se il diritto nazionale possa restringere il novero delle informazioni vincolanti per l' amministrazione e se queste debbano essere rilasciate per iscritto.
4. Se vadano considerate informazioni vincolanti che impediscono ogni azione di ricupero esclusivamente quelle in cui l' errore non può essere ragionevolmente rilevato dal debitore".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del contesto normativo comunitario e portoghese nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Due sono le norme essenzialmente rilevanti nel presente procedimento:
- l' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, secondo il quale
"le autorità competenti non possono iniziare nessuna azione di ricupero quando l' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, che a posteriori è risultato inferiore all' importo legalmente dovuto, era stato calcolato (...) sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante"
nonché
- l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, a tenore del quale
"le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente".
Sulla prima, seconda e terza questione
13 Con le prime tre questioni, che, essendo strettamente connesse, devono essere trattate insieme, il giudice nazionale chiede alla Corte, con riferimento all' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, precisazioni sulle informazioni che devono essere considerate vincolanti per le autorità competenti, sulle autorità autorizzate a fornire tali informazioni, nonché sulla forma che esse devono rivestire.
14 L' art. 5, n. 1, non fornisce queste precisazioni, né esse possono essere desunte dall' obiettivo del regolamento n. 1697/79, in quanto questo non ha lo scopo di armonizzare le condizioni relative alle informazioni date dalle autorità doganali degli Stati membri, bensì quello di garantire, come indicato dal secondo 'considerando' , la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie nel caso in cui l' originaria liquidazione dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione sia stata effettuata sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante.
15 Infatti, soltanto con il regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1991, il legislatore comunitario ha provveduto ad un' armonizzazione della materia disponendo che solo le informazioni relative alla classificazione doganale devono essere considerate informazioni vincolanti, determinando le autorità competenti a fornirle e prevedendo procedure comuni per il rilascio di tale informazioni.
16 Come risulta da quanto precede, in mancanza di indicazioni contenute nella normativa comunitaria vigente all' epoca dei fatti della causa principale, spetta alla normativa di ogni Stato membro stabilire quali siano le informazioni vincolanti per le autorità competenti e secondo quali modalità esse debbano essere fornite.
17 La prima, la seconda e la terza questione devono quindi essere risolte come segue: l' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretato nel senso che le informazioni vincolanti per le autorità competenti, le autorità autorizzate a fornire tali informazioni nonché la forma che esse debbono rivestire sono determinate, in mancanza di indicazioni nelle norme comunitarie vigenti prima dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 1715/90, dalla normativa dello Stato membro interessato.
Sulla quarta questione
18 Con la quarta questione il giudice nazionale intende accertare se l' applicazione delle citate disposizioni dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1697/79 sia subordinata alla condizione che l' errore contenuto nelle informazioni vincolanti per le autorità competenti non potesse ragionevolmente essere rilevato dal debitore.
19 Il n. 1 dell' art. 5 del regolamento n. 1697/79 non contempla l' ipotesi dell' errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore.
20 Detta norma prevede una particolare tutela del debitore, il cui presupposto è che le informazioni erronee vincolanti per le autorità competenti abbiano creato un legittimo affidamento che conferisca all' interessato il diritto a che non si proceda al ricupero, indipendentemente dal fatto che egli potesse o no ragionevolmente scoprire l' errore.
21 La circostanza che l' errore commesso dalle autorità competenti non fosse ragionevolmente rilevabile dal debitore è, invece, uno dei presupposti cui è subordinata l' applicazione del n. 2 dell' art. 5 del regolamento n. 1697/79. Detto presupposto deve pertanto essere soddisfatto allorché il debitore, non potendosi avvalere delle disposizioni del n. 1 del suddetto art. 5, ed in particolare allorché le informazioni fornitegli non fossero vincolanti per l' amministrazione, intenda avvalersi delle disposizioni del n. 2 dello stesso articolo. Occorre in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, spetta al giudice nazionale valutare se ricorra detto presupposto, tenuto conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato (v. in particolare sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 24 della motivazione).
22 La quarta questione dev' essere pertanto risolta nel senso che, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, la circostanza che l' errore contenuto nelle informazioni fornite dalle autorità competenti non potesse ragionevolmente essere rilevato dal debitore non deve essere tenuta in considerazione. Tale circostanza costituisce invece uno dei presupposti indispensabili dell' applicazione dell' art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, norma di cui l' operatore economico può avvalersi, purché ricorrano tutti i presupposti ivi previsti, allorché l' errore sia fondato su informazioni non vincolanti per le autorità competenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo portoghese, dal pubblico ministero portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal fiscal aduaneiro di Porto con ordinanza 10 dicembre 1990, dichiara:
1. L' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, deve esser interpretato nel senso che le informazioni vincolanti per le autorità competenti, le autorità autorizzate a fornire tali informazioni nonché la forma che esse debbono rivestire sono determinate, in mancanza di indicazioni nelle norme comunitarie vigenti prima dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, dalla normativa dello Stato membro interessato.
2. Ai fini dell' applicazione dell' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1697/79, la circostanza che l' errore contenuto nelle informazioni fornite dalle autorità competenti non potesse ragionevolmente essere rilevato dal debitore non deve essere tenuta in considerazione. Tale circostanza costituisce invece uno dei presupposti indispensabili dell' applicazione dell' art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, norma di cui l' operatore economico può avvalersi, purché ricorrano tutti i presupposti ivi previsti, allorché l' errore sia fondato su informazioni non vincolanti per le autorità competenti.
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