Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Atti del Parlamento intesi a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi
( Trattato CEE, art . 173 )
Massima
Affinché un atto del Parlamento europeo possa essere impugnato mediante ricorso per annullamento, è necessario che sia inteso a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ipotesi che non ricorre per atti riguardanti unicamente l' organizzazione interna dei suoi lavori, come quelli relativi alla designazione dei membri e all' elezione dei presidenti delle delegazioni interparlamentari .
Parti
Nella causa C-68/90,
Yvan Blot
e
Front national,
entrambi rappresentati dalla SCP J.-P . Claudon e W . de Saint-Just, società di avvocati, del foro di Parigi, con domicilio in Lussemburgo presso il sig . Preta, Kirchberg,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig . J . Campinos, giureconsulto, assistito dai sigg . Bieber, consigliere giuridico, e Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento di tre atti del Parlamento europeo, con cui rispettivamente si è convocata per il 16 gennaio 1990 una riunione della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo con la Svizzera, si è organizzata la designazione del presidente della delegazione e si è designato come tale, in data 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse, M . Díez de Velasco e P.J.C . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 marzo 1990, il sig . Y . Blot, deputato europeo appartenente al gruppo delle destre europee, e il Front national, associazione senza scopo di lucro ai sensi della legge francese 18 luglio 1901, nella persona del suo presidente, sig . Le Pen, hanno chiesto, in forza dell' art . 173 del Trattato CEE, l' annullamento di tre atti del Parlamento europeo, con cui rispettivamente si era convocata, il 16 gennaio 1990, una riunione della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo con la Svizzera, si era organizzata la designazione del presidente della delegazione e si era designato come tale, il 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann .
2 I ricorrenti sostengono che, come risulta dal documento del 9 ottobre 1989, in cui figurano i nomi dei presidenti che sono stati comunicati dai gruppi politici in conformità alla decisione 22 aprile 1982 ( GU C 125, pag . 113 ), il sig . Y . Blot è stato designato alla presidenza della delegazione interparlamentare con la Svizzera e che l' elezione del sig . G . Topmann, membro del gruppo socialista, alla presidenza di detta delegazione, avvenuta nella riunione svoltasi a Strasburgo il 16 gennaio 1990, è invalida .
3 Nell' intento di provare che la procedura di designazione del sig . G . Topmann è viziata da irregolarità, il sig . Y . Blot deduce quattro mezzi : la violazione del regolamento interno, la violazione del principio di parità, l' esistenza di una manovra fraudolenta e la violazione del principio di irretroattività .
4 Dagli atti di causa risulta che, secondo l' istituzione convenuta, il sig . Y . Blot non è mai stato, in realtà, designato a presiedere la delegazione di cui trattasi .
5 Secondo la decisione 22 aprile 1982, i nomi dei presidenti vengono comunicati, dai gruppi politici e dai deputati non iscritti, all' Ufficio di presidenza ampliato che statuisce sulle eventuali contestazioni . Dal fascicolo di causa risulta che la menzione "provvisorio" figurava espressamente nel documento 9 ottobre 1989 al quale si riferiscono i ricorrenti .
6 Il 13 dicembre 1989, il Parlamento europeo ha modificato l' art . 126 del proprio regolamento interno . Nella sua versione precedente, tale disposizione prevedeva, al n . 2, che "al momento della costituzione delle delegazioni" il Parlamento "ne stabilisce la composizione basandosi sulla rappresentanza percentuale dei gruppi politici, nonché la consistenza numerica" e precisava al n . 3 che "i membri delle delegazioni sono designati dai gruppi politici ". Le corrispondenti disposizioni della versione adottata il 13 dicembre 1989 prevedono che "l' elezione dei membri delle delegazioni ha luogo su designazione presso l' Ufficio di presidenza da parte dei gruppi politici, dei deputati non iscritti o di almeno tredici deputati" e precisano che "l' Ufficio di presidenza presenta al Parlamento proposte che tengano conto, nella misura del possibile, di un' equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche ".
7 Dal fascicolo di causa risulta inoltre che, in attesa di una modifica del regolamento interno che precisi le modalità di designazione degli uffici delle delegazioni, il 10 ottobre 1989 l' Ufficio di presidenza ampliato ha deciso di "invitare le delegazioni a costituire il loro ufficio, restando inteso che in mancanza di consenso esse dovranno far ricorso al procedimento di elezione sotto la presidenza del loro decano ".
8 Il fascicolo di causa rivela inoltre che, nella riunione tenuta dalla delegazione interparlamentare per le relazioni con la Svizzera, il 12 ottobre 1989, sotto la presidenza del decano ed in presenza del ricorrente, la maggioranza dei membri ha espresso l' auspicio che la decisione relativa alla presidenza fosse differita .
9 E' anzitutto necessario ricordare che, come risulta dalla sentenza 23 aprile 1986, Parti écologiste "Les Verts" / Parlamento europeo ( causa 294/83, Racc . pag . 1339 ), possono essere impugnati con ricorso d' annullamento solo gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi .
10 Si deve constatare che, nel caso di specie, il ricorso mette in discussione la regolarità della procedura di designazione del presidente di una delegazione interparlamentare . Secondo la decisione del Parlamento europeo 22 aprile 1982, già menzionata, confermata con la decisione 11 ottobre 1984 ( GU C 300, pag . 50 ), "le delegazioni interparlamentari per le relazioni coi paesi terzi sono gli organi preposti ai contatti esterni e alla cooperazione interparlamentare del Parlamento; esse sono incaricate di una missione di dialogo interparlamentare, di informazione reciproca sulle questioni d' attualità e di studi che rivestono un interesse particolare, di promozione a livello parlamentare delle politiche esterne della Comunità ".
11 Ne risulta che le delegazioni interparlamentari hanno solo competenza d' informazione e di contatto e che gli atti relativi alla designazione dei loro membri e all' elezione del loro presidente riguardano unicamente l' organizzazione interna dei lavori del Parlamento europeo .
12 Orbene, come risulta dall' ordinanza 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee / Parlamento europeo ( causa 78/85, Racc . pag . 1753 ), gli atti che riguardano solo l' organizzazione interna del Parlamento europeo non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento .
13 Si deve, quindi, applicare l' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura e dichiarare il ricorso irricevibile .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) I ricorrenti sono condannati alle spese .
Lussemburgo, 22 maggio 1990 .
Full & Egal Universal Law Academy