Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1.Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni suscettibili di ricorso - Omesso avvio di un procedimento per inadempimento - Irricevibilità
( Trattato CEE, artt . 169, secondo comma, e 175, terzo comma )
2.Ricorso per danni - Oggetto - Richiesta di risarcimento del danno causato dalle autorità nazionali per aver agito in violazione del diritto comunitario - Competenza del giudice nazionale
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, secondo comma )
3.Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado - Azione promossa da una persona fisica o giuridica in base all' art . 175, terzo comma, del Trattato con riferimento all' applicazione delle norme sulla concorrenza fra le imprese, unitamente a un' azione di danni - Rinvio al Tribunale di primo grado
(( Decisione del Consiglio n . 88/591, art . 3, n . 1, lett . c ) e n . 2; Statuto della Corte di giustizia CEE, art . 47 modificato ) ))
Parti
Nella causa C-72/90,
Asia Motor France, società di diritto francese, con sede in Lussemburgo, e altri, rappresentata dall' avv . Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, e dall' avv . Pierrot Schiltz, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Schiltz, rue Aldringen, 13,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso fondato, da un lato, sull' art . 175, terzo comma, del Trattato, in quanto volto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di emanare nei confronti delle ricorrenti una decisione ex artt . 30 e 85 del Trattato e, dall' altro, sugli artt . 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, in quanto diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da detta omissione,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse, M . Díez de Velasco e P . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1990 e registrato il 21 marzo successivo, l' Asia Motor France e tre altre società hanno proposto un ricorso inteso, in primo luogo, a far constatare, a norma dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, che la Commissione ha omesso di emanare nei loro confronti una decisione ex artt . 30 e 85 del Trattato e, in secondo luogo, a norma degli artt . 178 e 215, secondo comma, del Trattato, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da detta omissione .
2 Le ricorrenti procedono all' importazione e al commercio in Francia di veicoli di marca giapponese che sono stati ammessi in libera pratica in altri Stati della Comunità, come il Belgio e il Lussemburgo .
3 Ritenendosi vittima di un' intesa illecita conclusa fra i cinque grandi importatori giapponesi in Francia, protetti dal governo francese, una delle imprese ricorrenti ha presentato, il 18 novembre 1985, una denuncia alla Commissione in base agli artt . 30 e 85 del Trattato . Tale denuncia è stata seguita, il 29 novembre 1988, da una nuova denuncia contro i cinque grandi importatori, presentata dalle quattro imprese ricorrenti, in base all' art . 85 .
4 Le ricorrenti sostengono che i cinque grandi importatori giapponesi hanno assunto, nei confronti dell' amministrazione francese, l' impegno di non vendere, nel corso di un anno, un numero di veicoli superiore al 3% di quelli che sono stati immatricolati . Tale quota verrebbe suddivisa tra i grandi importatori secondo criteri prestabiliti che escludono le imprese concorrenti .
5 In compenso di detta autolimitazione, l' amministrazione francese avrebbe moltiplicato gli ostacoli alla libera circolazione di veicoli giapponesi non contemplati dall' intesa . In primo luogo, una procedura derogatoria di immatricolazione sarebbe stata istituita per i veicoli oggetto di importazioni parallele, che sarebbero considerati come veicoli d' occasione e verrebbero quindi sottoposti ad un doppio controllo tecnico . In secondo luogo, la gendarmeria nazionale avrebbe emanato direttive per far perseguire gli acquirenti di veicoli giapponesi d' occasione che circolano con targhe straniere . Infine, tali veicoli si vedrebbero imporre, al momento dell' importazione in Francia, un' aliquota d' IVA discriminatoria del 28%, che sarebbe ridotta in seguito al 18,6%, con gli svantaggi che ciò implica per il distributore nei confronti dell' acquirente .
6 Con lettera 9 giugno 1989, la Commissione avrebbe chiesto informazioni agli importatori messi in causa . Costoro avrebbero ricevuto dal ministro dell' Industria e del Riordinamento del territorio francese, mediante lettera 20 luglio 1989, istruzioni di non rispondere ai quesiti posti loro dalla Commissione, poiché tali quesiti riguardavano la politica condotta dalle autorità francesi nei confronti delle importazioni di veicoli giapponesi .
7 D' altronde, nell' agosto 1989, la Commissione avrebbe rivolto una domanda di informazioni al governo francese, la cui risposta, ammesso che ve ne sia stata una, non sarebbe stata portata a conoscenza delle ricorrenti .
8 Di fronte al silenzio della Commissione nei loro confronti, il 21 novembre 1989 le ricorrenti le hanno inviato una lettera di diffida, invitandola a prendere posizione sui procedimenti avviati in base agli artt . 30 e 85 del Trattato . Persistendo la Commissione nel suo silenzio, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso .
9 A termini dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire sull' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza da parte della convenuta ".
10 Si deve rilevare che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte a norma dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari . Orbene, la denuncia riguardante l' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi non poteva, in alcun caso, comportare per la Commissione l' obbligo di adottare un atto destinato alle ricorrenti .
11 Infatti, anche se la Commissione avesse deciso di promuovere un procedimento di constatazione dell' inadempimento in forza dell' art . 169 del Trattato, risulta da tale articolo che nessuno degli atti del procedimento avrebbe dovuto essere destinato alle denuncianti . Questo procedimento escludeva quindi il diritto per i singoli di esigere dalla Commissione che essa prendesse posizione in un senso determinato, con un atto a loro rivolto ( sentenza 14 febbraio 1989, Star Fruit / Commissione, causa 247/87, Racc . pag . 291, e ordinanza 30 marzo 1990, Emrich / Commissione, causa C-371/89, Racc . pag . 1555 ).
12 Stando così le cose, si deve constatare che il ricorso per carenza è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda l' inazione della Commissione rispetto all' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi .
13 Nella parte in cui il ricorso di danni si fonda sulla responsabilità derivante dal comportamento omissivo della Commissione rispetto all' art . 30 del Trattato, va rilevato che, se ed in quanto la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ex art . 169 ( sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, già menzionata ), il solo comportamento che potrebbe essere messo in discussione come fonte del pregiudizio è quello dello Stato francese .
14 Orbene, la Corte è manifestamente incompetente a statuire, nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art . 178 del Trattato, sulla responsabilità derivante dalla natura illegittima di un comportamento dello Stato . Una siffatta responsabilità rientra nella competenza dei giudici nazionali, se del caso previo utilizzo dell' art . 177 del Trattato .
15 Stando così le cose, si deve constatare che il ricorso di danni è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda la responsabilità derivante dal comportamento omissivo della Commissione rispetto all' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi .
16 Nella parte in cui il ricorso riguarda l' inazione della Commissione rispetto all' asserita violazione dell' art . 85 del Trattato e la responsabilità che ne deriva, si deve rilevare che, a termini dell' art . 3, n . 1, lett . c ), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ( GU L 319, pag . 1 ), "il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni (...) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art . 173, secondo comma, e dell' art . 175, terzo comma, del Trattato CEE, aventi per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese ".
17 Il n . 2 dello stesso articolo dispone che, "quando una persona fisica o giuridica promuove un ricorso rientrante nella competenza del Tribunale (...) nonché un ricorso ai sensi (...) dell' art . 178 del Trattato CEE (...), volto al risarcimento del danno causato da un' istituzione comunitaria con l' atto o l' omissione formante oggetto del primo ricorso, il Tribunale è parimenti competente a statuire sul ricorso volto al risarcimento di tale danno ".
18 Infine, secondo l' art . 47 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, nella versione modificata dall' art . 7 della citata decisione 24 ottobre 1988, "la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest' ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza ".
19 Ne consegue che, nella parte in cui riguarda la carenza della Commissione rispetto all' art . 85 del Trattato e la responsabilità che ne deriva, il presente ricorso rientra nella competenza del Tribunale di primo grado .
20 Si deve quindi dichiarare il presente ricorso manifestamente irricevibile in parte e, per il resto, rinviarlo al Tribunale di primo grado .
21 Spetta alla Corte statuire sulle spese per la parte di esse che corrisponde ai capi del ricorso dichiarati irricevibili dalla presente ordinanza . Questa parte delle spese dev' essere forfettariamente valutata alla metà di tutte le spese sostenute dalle ricorrenti sino alla data della presente ordinanza . A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, si devono condannare le ricorrenti a sopportare questa parte delle spese . Spetterà al Tribunale di primo grado statuire sul resto delle spese sostenute dinanzi alla Corte e su quelle sostenute dinanzi ad esso .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda la carenza della Commissione con riferimento all' art . 30 del Trattato e la conseguente responsabilità .
2 ) Quanto al resto, la causa è rinviata al Tribunale di primo grado .
3 ) Le ricorrenti sono condannate alla metà delle spese sostenute fino alla data della presente ordinanza .
Lussemburgo, 23 maggio 1990 .
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