Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Condizioni per l' adozione - "Fumus boni juris" - Adeguatezza dei provvedimenti richiesti
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
Parti
Nel procedimento C-106/90 R,
Emerald Meats Ltd, società di diritto irlandese con sede in Dublino, con il sig . John Ratliff, barrister of Middle Temple, dello studio Stanbrook and Hooper di Bruxelles, assistito dal sig . John Lavery, solicitor in Dublino, dello studio Lavery, Kirby & Co . di Dublino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas Edison,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto :
- una domanda di sospensione dell' esecuzione :
- della decisione della Commissione adottata in applicazione dell' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 dicembre 1989, n . 4024, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3889/89 per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 ( GU L 382, pag . 53 ), con la quale è stato determinato in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d' importazione per il contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate per il 1990,
- del regolamento ( CEE ) della Commissione 8 febbraio 1990, n . 337, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d' importazione presentate a norma del regolamento ( CEE ) n . 4024/89 nel settore delle carni bovine ( GU L 37, pag . 11 ), nella parte in cui è fondato sulla menzionata decisione;
- una domanda di provvedimenti provvisori con cui venga ingiunto alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire alla richiedente di ottenere, in applicazione dell' art . 1, nn . 1 e 2, del citato regolamento n . 4024/89, la quota del contingente tariffario in esame cui essa sostiene di aver diritto,
il presidente della Seconda Sezione,
in sostituzione del presidente della Corte in forza degli artt . 85, secondo comma, e 11 del regolamento di procedura della Corte,
sentito l' avvocato generale J . Mischo,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 aprile 1990, la Emerald Meats Ltd ha chiesto, in forza dell' art . 173, secondo comma, e degli artt . 178 e 215 del Trattato CEE :
- l' annullamento :
- della decisione della Commissione adottata in applicazione dell' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 dicembre 1989, n . 4024, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3889/89 per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 ( GU L 382, pag . 53 ), con la quale è stato determinato in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d' importazione per il contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate per il 1990 ( in prosieguo : il "contingente tariffario ")
e/o
- del regolamento ( CEE ) della Commissione 8 febbraio 1990, n . 337, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d' importazione presentate a norma del regolamento ( CEE ) n . 4024/89 nel settore delle carni bovine ( GU L 37, pag . 11 ), nella parte in cui è fondato sulla menzionata decisione,
- e la condanna della Comunità economica europea al risarcimento dei danni, passati o futuri, subiti dalla ricorrente a seguito della non corretta amministrazione e gestione da parte della Commissione del contingente tariffario .
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1990, la Emerald Meats ha proposto, a norma dell' art . 186 del Trattato CEE, un' istanza di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere che la Corte ordini la sospensione dell' esecuzione degli atti oggetto del ricorso di annullamento e ingiunga alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire alla richiedente di fruire della quota del contingente tariffario cui sostiene di aver diritto .
3 Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 11 dicembre 1989, n . 3889, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 ( 1990 ) ( GU L 378, pag . 16 ), apre, all' art . 1, un contingente tariffario comunitario per il 1990 del volume complessivo di 53 000 tonnellate .
4 Ai sensi dell' art . 2 del citato regolamento n . 3889/89, detto volume è suddiviso in due parti, la prima delle quali, pari al 90%, viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di avere importato carni congelate delle voci tariffarie di cui trattasi nel corso degli ultimi tre anni, mentre la seconda parte, pari al 10%, viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un' attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del regime d' importazione in esame o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo .
5 L' art . 3, n . 1, di tale regolamento stabilisce che i quantitativi che non sono stati oggetto di una domanda di titolo d' importazione alla data del 31 agosto 1990 vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre dello stesso anno, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all' art . 2 .
6 Il menzionato regolamento n . 4024/89, all' art . 1, nn . 1 e 2, riporta i criteri di attribuzione delle due parti del contingente tariffario . A termini dell' art . 1, n . 3, di tale regolamento, la prova di aver importato negli ultimi tre anni carni congelate delle voci tariffarie di cui trattasi è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica . Ai sensi di questa disposizione, gli Stati membri possono disporre che questa prova sia fornita dal titolare indicato nella casella n . 4 del titolo d' importazione .
7 L' art . 4, n . 1, del citato regolamento n . 4024/89, stabilisce che gli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d' importazione, accompagnata dalla prova di cui all' art . 1, n . 3, entro e non oltre il 19 gennaio 1990 e che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 gennaio 1990, l' elenco degli importatori .
8 L' art . 6, n . 1, attribuisce alla Commissione il potere di decidere entro quali limiti può essere dato seguito alle domande .
9 La Emerald Meats è un' impresa stabilita in Irlanda che importa nella Comunità prodotti a base di carne . Nel gennaio 1990, in applicazione dell' art . 1, n . 1, del citato regolamento n . 4024/89, essa presentava una domanda d' importazione nell' ambito del contingente tariffario producendo, a sostegno della domanda stessa, taluni documenti come prova ai sensi del n . 3 di tale articolo .
10 Ritenendo che la Emerald Meats avesse importato i due terzi dei quantitativi importati negli anni 1987-1989 in quanto agente di trasformatori di carni che avevano in precedenza ottenuto una quota del contingente tariffario nell' ambito del subcontingente nazionale irlandese e che avevano direttamente presentato domande per il 1990, il ministero dell' Agricoltura irlandese inviava alla Commissione, ai sensi dell' art . 4 del citato regolamento n . 4024/89, un elenco contenente il nome degli importatori in cui la Emerald Meats risultava solo per un quantitativo importato pari ad un terzo di quanto la società aveva dichiarato .
11 Sostenendo che il ministero dell' Agricoltura irlandese aveva operato una valutazione scorretta dei quantitativi da essa importati, alla fine di gennaio del 1990, la Emerald Meats si rivolgeva alla Commissione, la quale chiedeva immediatamente informazioni alle autorità irlandesi .
12 L' 8 febbraio 1990, la Commissione adottava il citato regolamento n . 337/90 il cui art . 1, n . 1, lett . a ), stabilisce che ogni domanda di titolo d' importazione presentata conformemente alle disposizioni del citato regolamento n . 4024/89 è soddisfatta entro il limite di 321,581 kg per tonnellata importata negli anni 1987-1989 per quanto riguarda gli importatori di cui all' art . 1, n . 1, del detto regolamento n . 4024/89 . Ai sensi dell' art . 1, n . 2, del citato regolamento n . 337/90, gli Stati membri rilasciano i titoli d' importazione a decorrere dal 9 febbraio 1990 .
13 Il regolamento ( CEE ) della Commissione 19 gennaio 1990, n . 143, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 4024/89 ( GU L 16, pag . 29 ), ha spostato la data per la presentazione delle domande di titoli d' importazione al 24 gennaio 1990 .
14 Poiché le discussioni tra la Emerald Meats e la Commissione nonché tra quest' ultima ed il ministero dell' Agricoltura irlandese non avevano sortito risultati giudicati soddisfacenti dall' impresa irlandese, essa ha proposto, il 18 aprile 1990, un ricorso di annullamento e per responsabilità extracontrattuale nonché, il 13 luglio 1990, la presente istanza di provvedimenti urgenti .
15 Già prima di adire la Corte la Emerald Meats aveva impugnato dinanzi ai giudici irlandesi la decisione del ministero dell' Agricoltura irlandese di non ritenerla importatrice di tutti i quantitativi dichiarati .
16 A norma dell' art . 185 del Trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo . Tuttavia, ai sensi dell' art . 186 del Trattato CEE, nelle cause proposte dinanzi ad essa la Corte può ordinare i provvedimenti provvisori necessari .
17 A norma dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, una decisione con cui venga ordinato un provvedimento provvisorio è subordinata all' esistenza di motivi d' urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
18 Quanto agli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio, la richiedente fa valere che il citato regolamento n . 337/90 rappresenta di fatto una decisione che, anche se emanata in forma di regolamento, la riguarda direttamente ed individualmente e che pertanto un ricorso avverso tale decisione è ricevibile . Il citato regolamento n . 4024/89 istituirebbe un sistema di gestione comunitaria del contingente tariffario che attribuirebbe alla Commissione il potere di adottare le decisioni di assegnazione delle quote . La Emerald Meats avrebbe soddisfatto i requisiti probatori di cui alla disciplina comunitaria, uniformemente applicata in tutta la Comunità, e sarebbe spettato alla Commissione verificare le informazioni fornitele dall' Irlanda e correggere, ove necessario, gli errori portati alla sua attenzione .
19 La Commissione sostiene che, in forza del combinato disposto degli artt . 4 e 6 del citato regolamento n . 4024/89, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco degli importatori ed essa deve decidere in quale misura vanno concessi i titoli richiesti, come ha fatto col citato regolamento n . 337/90 . La Commissione non sarebbe tenuta ad effettuare più ampie verifiche . Del pari, essa non avrebbe potuto rimandare l' adozione del menzionato regolamento n . 337/90 in attesa dell' esito di eventuali verifiche .
20 Quanto ai provvedimenti provvisori richiesti, la Commissione sostiene di non avere, in forza della disciplina comunitaria, il potere di concedere alla Emerald Meats i titoli richiesti né di ingiungere all' Irlanda di rilasciarli .
21 A parere della Commissione, da un' eventuale sospensione dell' asserita decisione adottata in applicazione dell' art . 6, n . 1, del menzionato regolamento n . 4024/89, ovvero di una parte del citato regolamento n . 337/90, non risulterebbe per essa il potere di concedere alla ricorrente i provvedimenti richiesti .
22 Senza che occorra pronunciarsi, nella fase del presente procedimento sommario, sulla ricevibilità del ricorso per annullamento di un atto avente, prima facie, portata generale, si deve rilevare che la Emerald Meats non è riuscita a dimostrare, anche solo prima facie, in qual modo l' annullamento di tale atto potrebbe darle soddisfazione .
23 Infatti, le censure mosse dalla Emerald Meats vertono in realtà non già sulla determinazione dei quantitativi di carni bovine che ogni operatore economico può importare, nell' ambito del contingente comunitario complessivo, con riferimento alle importazioni effettuate negli anni 1987-1989, bensì sulla circostanza che le autorità nazionali irlandesi competenti hanno omesso, in modo assertivamente erroneo, di considerare talune importazioni effettuate dalla Emerald Meats negli anni di riferimento .
24 Quanto all' istanza di sospensione dell' esecuzione del citato regolamento n . 337/90, occorre rilevare che la Emerald Meats non ha dimostrato in qual modo una decisione con cui la Corte ordini la sospensione della disciplina sulla suddivisione della quota comunitaria tra i singoli operatori economici possa determinare il rilascio di titoli d' importazione per i quantitativi cui la richiedente sostiene di aver diritto .
25 Quanto ai provvedimenti ingiuntivi richiesti, intesi ad obbligare la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari affinché siano concessi alla Emerald Meats i titoli d' importazione cui essa sostiene di aver diritto, nell' ambito delle due parti del contingente tariffario, considerate le importazioni effettuate negli anni 1978-1989, si deve sottolineare che siffatti provvedimenti sarebbero concepibili solo qualora la Commissione avesse il potere di impartire agli Stati membri istruzioni per l' assegnazione di titoli a determinati operatori economici .
26 Ebbene, la Emerald Meats non ha fornito elementi da cui sia possibile concludere, ad un primo esame, che in caso di annullamento delle censurate disposizioni la Commissione avrebbe il potere di procedere direttamente ad una suddivisione del contingente tariffario tra i singoli operatori economici .
27 Alla luce di quanto sopra si deve rilevare che la Emerald Meats non ha precisato gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti .
28 La Commissione, facendo valere il suo interesse a che giustizia sia fatta e a che il regolamento sia correttamente applicato e dichiarando di non voler nuovamente incontrare analoghe difficoltà durante l' esercizio seguente, propone, in applicazione degli artt . 22 dello Statuto ( CEE ) della Corte e 45 del regolamento di procedura della Corte, la nomina di un perito incaricato di stabilire i diritti della Emerald Meats .
29 Nella fase attuale del procedimento e alla luce della posizione assunta dalla Commissione che nega qualsiasi competenza ad adottare provvedimenti che possano dar soddisfazione alla Emerald Meats, non risulta che gli eventuali accertamenti del perito siano tali da presentare un interesse decisivo per la soluzione della controversia oggetto della causa principale .
30 Pertanto non occorre disporre una perizia sui punti indicati dalla Commissione .
Dispositivo
Per questi motivi,
Il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
così provvede :
1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 14 agosto 1990 .
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