Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Impugnazione - Motivi - Valutazione erronea dei fatti - Valutazione delle variazioni dei giudizi espressi nei diversi rapporti informativi - Irricevibilità manifesta - Rigetto
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51; regolamento di procedura, art. 119)
Massima
E' manifestamente irricevibile e deve pertanto essere respinto ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura il ricorso fondato su un mezzo con cui sono contestate le valutazioni di merito fornite dal Tribunale in ordine alla questione se i giudizi figuranti nel rapporto informativo di un dipendente siano migliori o peggiori di quelli contenuti nei precedenti rapporti. Tali valutazioni sfuggono infatti al sindacato della Corte, atteso che l' art. 51 dello Statuto di questa limita l' impugnazione ai soli motivi di diritto.
Parti
Nella causa C-115/90 P,
Mariette Turner, con l' avv. Marc Uyttendaele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 22 febbraio 1990 nella causa T-40/89 (pubblicata in versione sommaria nella Racc. pag. II-55),
l' altra parte nel procedimento essendo la
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
visto l' art. 119 del regolamento di procedura,
vista la relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 aprile 1990, la sig.ra Turner ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle equivalenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 1990 (T-40/89, pubblicata in versione sommaria nella Racc. pag. II-55), con la quale quest' ultimo ha respinto il ricorso della sig.ra Turner diretto all' annullamento della decisione, risultante dalla nota 1 luglio 1987 del direttore generale del Personale e dell' Amministrazione della Commissione, di non modificare il rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo 1 luglio 1983 - 30 giugno 1985, nonché ad ottenere che fosse ingiunto alla Commissione di rispettare gli impegni presi nei confronti della ricorrente.
2 Con sentenza 27 aprile 1989, la Corte ha dichiarato irricevibile il secondo capo del ricorso volto ad ottenere l' ingiunzione alla Commissione di rispettare i propri impegni. Con ordinanza 15 novembre 1989, conformemente alla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale.
3 Con la citata sentenza 22 febbraio 1990, il Tribunale ha respinto il ricorso della sig.ra Turner.
4 In relazione ai fatti che hanno dato origine alla controversia tra la sig.ra Turner e la Commissione, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
"La sig.ra Mariette Turner è in servizio presso la direzione generale IX della Commissione come medico di fiducia dell' ufficio liquidatore dell' assicurazione malattia in Bruxelles.
Il 7 ottobre 1987, essa ha proposto un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, primo comma, dello Statuto del personale, avverso la decisione 1 luglio 1987 di conferma del suo rapporto informativo relativo al periodo dal 1 luglio 1983 al 30 giugno 1985. Adducendo che il predetto rapporto conteneva giudizi analitici inferiori a quelli figuranti nel rapporto informativo relativo al biennio 1975-1977, da considerare come rapporto di riferimento in difetto di rapporti informativi riferentisi a periodi intermedi, e che tali modifiche avrebbero dovuto essere motivate, la ricorrente ne ha chiesto l' annullamento.
Va rilevato, a tale proposito, che il rapporto informativo relativo al periodo 1977-1979 è stato annullato con sentenza della Corte 21 marzo 1985 (causa 263/83) per violazione dell' obbligo d' informazione e consultazione e che il rapporto redatto per il periodo 1981-1983 è stato annullato con sentenza della Corte 16 dicembre 1987 (causa 178/86) per violazione dell' obbligo di motivazione. Per il periodo 1979-1981, l' amministrazione, d' accordo con la sig.ra Turner, non aveva redatto alcun rapporto.
Dall' esame dei giudizi analitici risultanti dal testo definitivo del controverso rapporto informativo si rileva che sotto il criterio della 'competenza' , valutata in base a sei rubriche e sottorubriche, la ricorrente ha ottenuto, per il periodo 1983-1985, tre menzioni 'ottimo' e tre 'buono' , ossia:
- sotto la rubrica '1. Conoscenze necessarie per le funzioni esercitate' , la menzione 'ottimo' ;
- sotto la rubrica '2. Attitudini' :
II
- la menzione 'ottimo' per ciascuna delle due sottorubriche 'espressione scritta' ed 'espressione orale' ;
- la menzione 'buono' per ciascuna delle tre sottorubriche 'comprensione' , 'giudizio' e 'capacità di organizzazione' .
Tutte queste menzioni risultano corredate di un commento, nel quale si afferma in particolare che 'la dott.ssa Turner possiede una buona formazione, un' ottima esperienza professionale (...)' , e che 'il giudizio ottimo corrisponde a un livello particolarmente elevato' .
Relativamente al periodo di riferimento 1975-1977, la ricorrente aveva ottenuto, sotto il criterio della 'competenza' , l' unica menzione 'superiore alla media' , unitamente al commento 'ottime conoscenze nel campo della medicina preventiva' .
Per quanto riguarda il 'rendimento' , valutato sulla base di quattro rubriche, la ricorrente ha ottenuto, per il periodo 1983-1985, tre menzioni 'ottimo' ed una menzione 'buono' , ossia:
- la menzione 'ottimo' in ciascuna delle tre rubriche '1. Qualità del lavoro' , '3. Regolarità delle prestazioni' e '4. Capacità di adattamento alle esigenze del servizio' ;
- la menzione 'buono' nella rubrica '2. Rapidità nell' esecuzione del lavoro' .
A tutte queste menzioni si accompagnava un commento nel quale si affermava in particolare che 'la dott.ssa Turner (...) si è ottimamente adeguata alle esigenze inerenti alle sue funzioni' e che i tre giudizi relativi alla qualità del lavoro, alla regolarità delle prestazioni ed all' adeguamento alle esigenze del servizio, 'anch' essi situati a un livello assai elevato, comprovano le ottime capacità dell' interessata allo svolgimento delle funzioni di medico di fiducia (...)' .
Per il periodo di riferimento 1975-1977, la ricorrente aveva ottenuto, quanto al 'rendimento' , l' unica menzione 'superiore alla media' , accompagnata dal commento 'molto coscienziosa nell' esercizio delle proprie funzioni' .
Pronunciandosi sul suddetto reclamo della ricorrente, la Commissione ha adottato, il 23 marzo 1988, una decisione, notificata alla ricorrente il 18 aprile 1988, con cui ha dichiarato di non poter migliorare i giudizi analitici contenuti nel rapporto informativo relativo al periodo 1983-1985, pur riconoscendo l' effettiva necessità di corredare di specifica motivazione alcuni di questi giudizi analitici. Essa ha aggiunto che avrebbe raccomandato ai compilatori di provvedere in tal senso.
Con lettera 5 luglio 1988, il rappresentante della ricorrente ha presentato istanza al compilatore d' appello perché desse seguito alla raccomandazione della Commissione, modificando il rapporto informativo.
Il presente ricorso è stato proposto il 15 luglio 1988.
Con lettera 20 luglio 1988, il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione della Commissione ha trasmesso alla ricorrente la parte 11 rivista del suo rapporto informativo compilato per il biennio 1983-1985, contenente commenti aggiuntivi riguardanti in particolare la 'competenza' ed il 'rendimento' . All' udienza del 25 gennaio 1990, l' agente della Commissione, rettificando un errore materiale figurante nel documento accluso alla lettera 20 luglio 1988, ha precisato che sotto la rubrica 'Giudizio complessivo' bisognava leggere che 'la dott.ssa Turner è in possesso di un' ottima formazione (...)' ".
5 Il Tribunale ha riassunto i mezzi sottoposti al suo esame nel seguente modo:
"(...) Richiamandosi alle disposizioni dell' art. 5, secondo comma, della Guida per la compilazione del rapporto informativo adottata dalla Commissione il 27 luglio 1979, la ricorrente rimprovera alla Commissione l' omessa motivazione della modifica dei giudizi analitici formulati su di lei nell' ambito del rapporto informativo controverso rispetto al rapporto informativo di riferimento relativo al periodo 1 luglio 1975 - 30 giugno 1977.
La ricorrente assume che dalla ponderazione di tre menzioni 'ottimo' e tre menzioni 'buono' per la valutazione della competenza emerge un giudizio analitico peggiorativo rispetto a quello 'superiore alla media' accordatole dal rapporto informativo di riferimento. Del pari essa sostiene che dalla ponderazione di tre menzioni 'ottimo' ed una menzione 'buono' per la valutazione del rendimento emerge un giudizio analitico peggiorativo rispetto a quello 'superiore alla media' accordatole dal rapporto informativo di riferimento.
Secondo la ricorrente, il compilatore era tenuto, in forza delle disposizioni della Guida per la compilazione del rapporto informativo, a motivare ciascuno dei giudizi analitici di livello inferiore al livello 'ottimo' , stante il rapporto di simmetria e di equivalenza sussistente tra la menzione 'normale' e la menzione 'buono' ".
6 Nel respingere il ricorso della sig.ra Turner, il Tribunale, premettendo che:
"E' pacifico che il rapporto controverso e quello relativo al periodo 1975-1977 sono stati redatti in base a sistemi di valutazione differenti, dato che la nuova disciplina del rapporto informativo è stata adottata dalla Commissione il 27 luglio 1979",
7 ha quindi affermato che:
"Si deve constatare che la Commissione, sostituendo al metodo di valutazione basato sulle tre menzioni d' ordine generale 'superiore alla media', 'normale' e 'inferiore alla media' un metodo di valutazione imperniato su sei rubriche e sottorubriche per la 'competenza', su quattro rubriche per il 'rendimento' e su quattro rubriche per il 'comportamento in servizio', si era prefissa di differenziare e sfumare ulteriormente i giudizi analitici sui dipendenti assoggettati a valutazione. Conseguenza necessaria di un siffatto mutamento di metodo è che l' equivalenza tra il vecchio e il nuovo metodo di valutazione non può effettuarsi in base a un sistema di rapporti fissi.
Se è pur vero che tra la menzione 'normale' e la menzione 'buono' esiste un rapporto di simmetria e di equivalenza, si deve tuttavia osservare che, nel caso di specie, per i criteri 'competenza' e 'rendimento', le menzioni 'buono' sono attribuite in combinato con un numero di menzioni 'ottimo' rispettivamente pari e superiore al numero delle menzioni 'buono' e che tutte queste menzioni risultano accompagnate, nell' ambito dei giudizi complessivi, da commenti dai quali emerge che la dott.ssa Turner è in possesso di un ottimo grado di formazione e di un' ottima esperienza professionale e si è ottimamente adeguata alle esigenze della sua funzione.
Si deve del pari rilevare che l' attribuzione della menzione generale 'superiore alla media' per i criteri 'competenza' e 'rendimento' poteva altresì derivare, vigente il vecchio metodo di valutazione, dalla ponderazione di giudizi analitici contrastanti, poiché la menzione finale accordata dal compilatore non significava necessariamente che per ciascuno dei criteri di valutazione l' interessata aveva dato prova delle qualità nettamente superiori richieste per l' attribuzione della menzione 'ottimo' nell' ambito del nuovo metodo".
8 Sulla scorta di questi rilievi, il Tribunale conclude che:
"Si evince dalle considerazioni sopra svolte che i giudizi analitici formulati dai compilatori in ordine alla competenza ed al rendimento per il periodo 1983-1985 non possono considerarsi modifica "in peius" per la ricorrente rispetto ai giudizi che alla stessa erano stati accordati per il periodo 1975-1977, così da esigere un' adeguata motivazione. Conseguentemente, la censura relativa alla violazione delle disposizioni dell' art. 5, secondo comma, della Guida per la compilazione del rapporto informativo è infondata".
9 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un unico mezzo fondato sull' inosservanza dell' art. 5, secondo comma, della Guida per la compilazione del rapporto informativo, che impone alla Commissione di motivare le variazioni dei giudizi analitici rispetto a quelli del rapporto informativo precedente. La ricorrente assume che il Tribunale ha ritenuto che i giudizi analitici contenuti nel rapporto informativo relativo al periodo 1983-1985 non fossero inferiori rispetto a quelli del rapporto informativo di riferimento, riguardante nel caso di specie il periodo 1975-1977, e che, di conseguenza, la Commissione non fosse obbligata a motivare i giudizi analitici del rapporto informativo relativo al periodo 1983-1985, mentre sarebbe vero che questi ultimi sono peggiorativi rispetto a quelli contenuti nel rapporto informativo di riferimento ed avrebbero quindi dovuto essere motivati dalla Commissione.
10 Nell' ambito del suo unico mezzo, la ricorrente sostiene che si desume dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale confonde le categorie di criteri di valutazione operando, per ciascuna di esse, una ponderazione delle menzioni "buono" e "ottimo". In tal modo, il Tribunale disconoscerebbe, con conseguenze arbitrarie, l' oggettiva rilevanza posseduta dai singoli criteri. Peraltro, il richiamo fatto dal Tribunale ai commenti generali del compilatore per chiarire i giudizi analitici non terrebbe in alcun conto l' iter prescritto dalla Guida per la compilazione del rapporto informativo, secondo cui dovrebbero essere i giudizi analitici a determinare i commenti generali.
11 La Commissione obietta, da parte sua, che la menzione "buono" è riferita a qualità corrispondenti al livello elevato che essa può legittimamente attendersi da un dipendente e che equivalgono perciò alla menzione "normale". Di conseguenza, l' attribuzione, nelle sei colonne del criterio "competenza", di tre menzioni "ottimo" e di tre "buono" sarebbe equivalente al precedente giudizio complessivo "superiore alla media". L' assunto della ricorrente secondo cui quest' ultimo giudizio deve corrispondere a sei menzioni ripartite soltanto tra le colonne "ottimo" ed "eccellente" non tiene conto della finalità insita nel nuovo sistema di valutazione, consistente nella possibilità di sfumare, in modo più accentuato di quanto avveniva in passato, i giudizi analitici formulati sui dipendenti. Quanto ai criteri "rendimento", le tre menzioni "ottimo" in combinato con una menzione "buono" sarebbero equivalenti al precedente giudizio complessivo "superiore alla media". Quanto al criterio "comportamento in servizio", la ricorrente avrebbe conseguito un sensibile miglioramento rispetto al giudizio contenuto nel rapporto informativo di riferimento.
12 Va rilevato, anzitutto, che il Tribunale ha giustamente ritenuto che soltanto una modifica "in peius" dei controversi giudizi rispetto a quelli contenuti nel rapporto informativo di riferimento rende necessaria una specifica motivazione, ai sensi dell' art. 5, secondo comma, della Guida alla compilazione del rapporto informativo adottata dalla Commissione il 27 luglio 1979.
13 Si deve poi osservare che il Tribunale, considerando i controversi giudizi non costitutivi di modifica "in peius" del rapporto informativo della ricorrente rispetto ai giudizi su di lei formulati per il periodo 1975-1977, ha compiuto una valutazione di merito insindacabile dalla Corte, atteso che l' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte limita l' impugnazione proposta dinanzi ad essa ai soli motivi di diritto.
14 Il ricorso della sig.ra Turner, in quanto manifestamente irricevibile, dev' essere respinto ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a loro carico. Tuttavia, a norma dell' art. 122 del medesimo regolamento, l' art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un dipendente o altro agente di un' istituzione contro quest' ultima. La sig.ra Turner è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese relative al presente grado del procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La sig.ra Turner è condannata alle spese del presente grado del procedimento.
Lussemburgo, 20 marzo 1991.
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