Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento - Revocazione di una sentenza - Presupposti di ricevibilità della domanda - Fatto nuovo - Domanda relativa ad una sentenza della Corte, pronunciata su un ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale, che statuisce esclusivamente in diritto e rinvia la causa al Tribunale di primo grado - Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 41]
Massima
E' irricevibile la domanda di revocazione di una sentenza della Corte, che accoglie il ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, per violazione del diritto comunitario, e rinvia la causa al Tribunale perché statuisca sul merito. In una sentenza del genere, infatti, la Corte statuisce soltanto su questioni di diritto, senza pronunciarsi sui fatti accertati dal Tribunale. Ne consegue che tale sentenza non può costituire oggetto di una domanda di revocazione fondata sull' asserita esistenza di un fatto nuovo.
Parti
Nella causa C-185/90 P - Rev.,
Walter Gill, residente in Long Barn, Stoke-by-Clare, Sudbury, Suffolk (Regno Unito), con l' avvocato domiciliatario A. May, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. Griesmar, consigliere giuridico, e Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) 4 ottobre 1991, pronunciata nella causa C-185/90 P, Commissione/Gill (Racc. pag. I-4779),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1991, il signor Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto, a norma dell' art. 41 dello Statuto CEE e delle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA, una domanda di revocazione della sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 1991 pronunciata nella causa C-185/90 P, Commissione/Gill (Racc. pag. I-4779).
2 Detta sentenza, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Commissione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 6 aprile 1990 nella causa T-43/89 tra il signor Walter Gill e la Commissione, aveva annullato quest' ultima sentenza rinviando la causa al Tribunale.
3 Il signor Gill conclude che la Corte voglia:
"I. In via principale:
1) dichiarare la presente domanda ricevibile in quanto presentata entro i termini prescritti dal regolamento di procedura della Corte;
2) revocare il punto 26 della sentenza della Corte 4 ottobre 1991, che ha interpretato erroneamente la relazione della commissione d' invalidità;
3) dichiarare che, in seguito alla scoperta di fatti nuovi, risultanti dai certificati medici redatti dal dott. Schneider il 24 febbraio 1989 ed il 1 ottobre 1991, la sentenza 4 ottobre 1991 dev' essere revocata;
4) dichiarare quindi che, alla luce dei nuovi fatti, sussistono i nessi di causalità, connessione e continuità prescritti dall' art. 78, secondo comma, dello Statuto del personale e che non v' è stata dunque violazione del diritto comunitario;
5) dichiarare pertanto infondato il secondo motivo d' impugnazione;
6) trarre dalla suddetta declaratoria ogni conseguenza giuridica e riformare pertanto il dispositivo della sentenza della Corte 4 ottobre 1991;
7) rinviare la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca sul prosieguo del procedimento;
II. In subordine:
8) nella misura necessaria e per quanto la Corte ritenga di esercitare il potere di avocazione quale le risulta attribuito dall' art. 100, n. 2, del regolamento di procedura, proseguire l' esame nel merito alla luce dei nuovi fatti;
III. In ulteriore subordine:
9) e, ove la Corte ritenga di non essere in possesso di elementi sufficienti, disporre la costituzione di una nuova commissione d' invalidità incaricata di pronunciarsi sul nesso di causalità sussistente tra le funzioni esercitate dal ricorrente presso la Commissione e l' aggravarsi del suo stato di salute; altrimenti, ai sensi degli artt. 45 e seguenti del regolamento di procedura, specificare mediante ordinanza i fatti da provare e, sempre mediante ordinanza, disporre una perizia diretta ad accertare il detto nesso di causalità;
in ogni caso:
10) riservare al ricorrente ogni altro diritto, obbligo ed azione;
11) statuire sulle spese come di diritto".
4 Nelle osservazioni depositate presso la cancelleria della Corte il 28 gennaio 1992, la Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare la domanda irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
5 A sostegno del proprio ricorso, il signor Gill deduce che il punto 26 della sentenza della Corte dev' essere revocato in quanto l' affermazione ivi contenuta, secondo la quale la commissione d' invalidità avrebbe negato la sussistenza di ogni nesso causale tra la malattia del dipendente e le funzioni esercitate al servizio della Comunità, costituirebbe un manifesto errore d' interpretazione. Secondo il signor Gill, infatti, la commissione d' invalidità non avrebbe mai escluso formalmente la sussistenza di un nesso causale tra l' aggravarsi dello stato di salute del dipendente e l' esercizio delle sue funzioni presso le Comunità, ma avrebbe tutt' al più sollevato un dubbio in proposito: in una fattispecie come la presente, il dubbio dovrebbe dar luogo ad un' interpretazione favorevole al dipendente.
6 Il signor Gill prosegue sostenendo che la sua domanda si fonda inoltre sulla sopravvenienza di un fatto nuovo, risultante dai due certificati medici 24 febbraio 1989 e 1 ottobre 1991, dai quali si evincerebbe, infatti, che lo stato di salute del signor Gill si è stabilizzato ed è poi leggermente migliorato in seguito alla cessazione dal proprio servizio come dipendente della Commissione. Sarebbe conseguentemente provata la sussistenza di un nesso eziologico tra l' insorgere della malattia o il suo aggravarsi e l' esercizio delle funzioni al servizio delle Comunità, sicché il Tribunale, nell' accogliere il ricorso del signor Gill, non avrebbe trasgredito il diritto comunitario.
7 La Commissione ritiene che la domanda di revocazione sia irricevibile.
8 Essa deduce in proposito che le conclusioni formulate dal signor Gill a sostegno della propria pretesa, tendenti a dimostrare che la Corte, nel valutare la relazione della commissione d' invalidità, avrebbe commesso un manifesto errore d' interpretazione, non sono sorrette dal sopravvenire di un fatto nuovo e non possono quindi contrastare l' autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte.
9 In ordine all' assunto del signor Gill secondo il quale dai due certificati medici anzidetti si evincerebbe l' esistenza di un fatto nuovo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che il ricorrente non ha rispettato il termine di tre mesi di cui all' art. 98 del regolamento di procedura; infatti egli avrebbe avuto notizia del primo certificato medico fin dal 24 febbraio 1989, mentre il secondo certificato si limiterebbe solo a confermare la diagnosi contenuta nel primo. Essa rileva, in secondo luogo, che il fatto dedotto come nuovo non era né ignoto alla Corte e alla parte richiedente la revocazione né atto ad avere un' influenza decisiva sulla citata sentenza della Corte 4 ottobre 1991. Esso era infatti noto al signor Gill almeno dal febbraio 1989, al Tribunale ed alla Corte fin dal 14 febbraio 1990, data in cui il certificato del 24 febbraio 1989 è stato prodotto dalla ricorrente all' udienza nella causa T-43/89. Inoltre, la circostanza che lo stato di salute del signor Gill sia leggermente migliorato in seguito alla cessazione di ogni attività lavorativa non basta a far dubitare della legittimità della decisione della Commissione, adottata in conformità al responso della commissione d' invalidità, né della valutazione di legittimità compiuta dalla Corte sulla motivazione della sentenza del Tribunale.
10 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 dicembre 1991 l' Union syndicale-Luxembourg, interveniente a sostegno delle conclusioni del signor Gill nella causa C-185/90 P, ha informato la Corte di non aver osservazioni da formulare in ordine alla domanda di revocazione.
11 Al fine di accertare la ricevibilità della presente domanda è opportuno ricordare che, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte,
"la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione".
12 Ne deriva che la revocazione non è un mezzo d' appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l' autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l' ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia.
13 Orbene, nel caso di specie il ricorrente chiede la revocazione di una sentenza con la quale la Corte, accogliendo il ricorso proposto avverso una decisione del Tribunale, ha annullato quest' ultima per violazione del diritto comunitario. La Corte non si è, poi, pronunciata direttamente e in modo definitivo sulla lite, bensì ha rinviato la causa al Tribunale perché statuisse sul merito.
14 Con la sentenza che ha deciso sul ricorso, quindi, la Corte ha statuito soltanto su questioni di diritto, senza pronunciarsi sui fatti accertati dal Tribunale.
15 A seguito del rinvio della causa al Tribunale, la causa è d' altronde integralmente pendente dinanzi al detto giudice, cosicché il ricorrente, che allega la sopravvenienza di un fatto nuovo, ben potrebbe avvalersene nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
16 Da quanto sopra discende che la citata sentenza 4 ottobre 1991, nella quale la Corte non si è dovuta pronunciare su questioni di fatto, non può costituire oggetto di una domanda di revocazione fondata sull' asserita esistenza di un fatto nuovo.
17 Pertanto, e senza dover prendere in esame le obiezioni formulate dalla Commissione nei confronti del presente ricorso, la domanda di revocazione della citata sentenza della Corte 4 ottobre 1991 va dichiarata, ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, manifestamente irricevibile.
A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico delle medesime.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 25 febbraio 1992.
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