ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
28 giugno 1990 ( *1 )
Nella causa C-195/90 R,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Rolf Wägenbaur, consigliere giuridico, e dal sig. R. Gosalbo Bono, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
richiedente,
contro
Repubblica federale di Germania,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della legge 30 aprile 1990, relativa alle tasse per l'uso della rete stradale federale (Gesetz über Gebühren für die Benutzung von Bundesfernstraßen mit schweren Lastfahrzeugen),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, adottando la legge 30 aprile 1990, relativa alle tasse per l'uso della rete stradale federale, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 76, 95 e 5 del Trattato CEE.
2
Con atto separato, depositato anch'esso nella cancelleria della Corte il 23 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere che la Corte ingiunga alla Repubblica federale di Germania di adottare i provvedimenti necessari per sospendere l'esecuzione della detta legge fintantoché la Corte non abbia statuito sul ricorso principale.
3
La Commissione chiede espressamente che la Corte, in conformità all'art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, emetta, ancor prima che la controparte abbia presentato le sue osservazioni, un'ordinanza che accolga, in via cautelare, la domanda di provvedimento provvisorio sino alla pronuncia dell'ordinanza che porrà fine al procedimento sommario.
4
Dal fascicolo risulta che la legge 30 aprile 1990 relativa alle tasse per l'uso della rete stradale federale entra in vigore il 1o luglio 1990.
5
La suddetta legge istituisce, nell'art. 1, una nuova tassa stradale (Straßenbenutzungsgebühr) a carico di tutti gli automezzi pesanti, salvo talune eccezioni, il cui peso complessivo a pieno carico autorizzato superi le 18 tonnellate, indipendentemente dal luogo d'immatricolazione, che usino le autostrade federali e le strade federali al di fuori dei centri abitati.
6
L'importo annuale della tassa varia, a seconda del peso complessivo a pieno carico del veicolo, da 1000 DM a 9000 DM. La tassa può, secondo talune modalità, essere versata per periodi determinati in giorni (24 ore), settimane o mesi.
7
II versamento della tassa dà luogo al rilascio di un certificato, che deve accompagnare il veicolo. I controlli necessari vengono effettuati, fra l'altro, dai servizi di polizia e dai servizi doganali; tuttavia i controlli alle frontiere con gli Stati membri possono essere effettuati solo per sondaggio nell'ambito di altri controlli.
8
La succitata legge, reca pure, nell'articolo 2, modifica della legge sulla tassa di circolazione (Kraftfahrzeugsteuer) e istituisce, per un periodo limitato, un'aliquota ridotta per tale tassa, dovuta per tutti gli autoveicoli e che varia a seconda del peso complessivo del veicolo, ma che non può superare i 3500 DM all'anno.
9
Risulta, inoltre, dal fascicolo che il 21 marzo 1989 il disegno della suddetta legge è stato trasmesso per parere alla Commissione, in conformità alla decisione del Consiglio 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura d'esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (GU 1962, n. 23, pag. 720).
10
Nel parere della Commissione emesso in conformità alla suddetta decisione il 15 giugno 1989, si rileva che la progettata riduzione della tassa di circolazione andrebbe a vantaggio dei soli vettori tedeschi, dato che i vettori degli altri Stati membri sono, in forza di accordi bilaterali, esentati da detta tassa, e che la progettata riduzione dell'aliquota di detta tassa è praticamente equivalente all'importo del progettato tributo stradale. L'istituzione di quest'ultima tassa costituirebbe quindi, in realtà, un onere non per i vettori tedeschi, ma unicamente per i vettori degli altri Stati membri, che sarebbero tenuti a pagarla senza fruire della riduzione della tassa di circolazione.
11
La Commissione conclude, nel suo parere, che le disposizioni che la Repubblica federale di Germania si propone di emanare costituiscono un'infrazione dell'obbligo di « standstill » sancito dall'art. 76 del Trattato CEE, a tenore del quale, sino a che non sia stata istituita una politica comune dei trasporti, conformemente all'art. 75, n. 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del Trattato. Sempre secondo il suddetto parere, le disposizioni progettate sarebbero inoltre incompatibili, in particolare, con l'art. 95 del Trattato CEE.
12
Dopo l'adozione, il 6 aprile 1990, del disegno di legge, la Commissione ha inviato alle autorità della Repubblica federale di Germania, I'11 aprile 1990, una lettera di diffida, seguita, il 1o giugno 1990, dal parere motivato previsto dall'art. 169, n. 1, del Trattato CEE.
13
Nelle loro risposte del 30 aprile e del 22 giugno 1990 alla diffida e al parere motivato, le autorità della Repubblica federale di Germania fanno presente che scopo della legge è, da una parte, ridurre la tassa di circolazione, che nel caso degli automezzi pesanti è molto elevata rispetto alla media europea, e quindi armonizzare le condizioni di concorrenza e, dall'altra, aumentare l'insufficiente contributo degli automezzi pesanti stranieri agli oneri dell'infrastruttura stradale tedesca. I provvedimenti adottati non sarebbero, in particolare, incompatibili con l'art. 76 del Trattato CEE — che non sancirebbe alcun obbligo di « standstill », ma sarebbe una disposizione specifica del divieto di discriminazione — dato che né la nuova tassa per l'uso della rete stradale né la riduzione della tassa di circolazione sono di per sé discriminatorie.
14
Le autorità della Repubblica federale di Germania sottolineano, nelle succitate risposte, che la tassa per l'uso della rete stadale è conforme agli orientamenti suggeriti dalla stessa Commissione nella proposta di direttiva del Consiglio relativa all'imputazione dei costi delle infrastrutture stradali agli autoveicoli commerciali, dell'8 gennaio 1988, e che la vigenza della legge criticata è limitata e scadrà nel 1993, se nel frattempo sarà stato adottato un sistema armonizzato comune di tassazione.
15
Nella domanda di provvedimento provvisorio, la Commissione fa, fra l'altro, valere, per quanto riguarda l'urgenza, che l'istituzione unilaterale della prevista tassa per l'uso della rete stradale costituirebbe una turbativa intollerabile dell'ordine pubblico comunitario e perturberebbe gravemente l'equilibrio del mercato dei trasporti, minacciando la sopravvivenza di un gran numero di piccole e medie imprese di trasporto stabilite negli altri Stati membri.
16
La Commissione rileva, inoltre, che l'istituzione della tassa di cui trattasi rischia di provocare misure di rappresaglia da parte di altri Stati membri, il che aggraverebbe ulteriormente la perturbazione del mercato e renderebbe illusorio qualsiasi progresso verso una politica comune.
17
Ai sensi dell'art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, il presidente può accogliere una domanda di provvedimenti provvisori anche prima che la controparte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.
18
Si deve osservare che nell'attuale fase del procedimento, in cui il governo della Repubblica federale di Germania non ha ancora potuto esprimersi pienamente sulla domanda di provvedimento provvisorio presentata dalla Commissione, è impossibile stabilire se i mezzi di fatto e di diritto dedotti dalla Commissione bastino a giustificare l'adozione del provvedimento provvisorio da essa richiesto.
19
Cionondimeno, i mezzi dedotti dalla Commissione non appaiono, prima facie, infondati e non si può escludere che le circostanze invocate dalla stessa provino l'urgenza necessaria per l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
20
Stando così le cose, e tenuto conto delle peculiarità della lite, in particolare dell'imminenza dell'entrata in vigore della legge di cui trattasi, appare necessario, nell'interesse della buona ammministrazione della giustizia, che lo status quo sia mantenuto per i vettori degli altri Stati membri in attesa della decisione sulla domanda di provvedimento provvisorio. Si deve, quindi, ordinare, in via cautelare, alla Repubblica federale di Germania di sospendere, per quanto riguarda i veicoli immatricolati negli altri Stati membri, la riscossione della tassa stradale prevista dalla legge 30 aprile 1990 fino alla pronuncia dell'ordinanza con cui si chiuderà il presente procedimento sommario.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede:
1)
La Repubblica federale di Germania sospende, in via cautelare, per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli altri Stati membri, la riscossione della tassa stradale prevista dalla legge 30 aprile 1990 sulle tasse per l'uso della rete stradale federale fino alla pronuncia dell'ordinanza con cui si chiuderà il presente procedimento sommario.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 28 giugno 1990.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente
O. Due
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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