Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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1 . Procedimento sommario - Provvedimenti d' urgenza - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno pecuniario
( Trattato CEE, art . 186; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
2 . Procedimento sommario - Provvedimenti d' urgenza - Presupposti per la concessione - Costituzione di una cauzione
( Trattato CEE, art . 186; regolamento di procedura, art . 86, n . 2 )
Massima
1 . Il carattere urgente di un provvedimento provvisorio, menzionato all' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura dev' essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che un danno grave ed irreparabile sia causato dall' applicazione immediata del provvedimento che costituisce oggetto del ricorso principale .
Se, in via di principio, un danno di ordine pecuniario non può essere considerato irreparabile, la situazione può essere diversa in situazioni eccezionali in cui una compensazione pecuniaria non è in grado di ricollocare la persona lesa nella situazione precedente al sopravvenire del danno .
2 . La costituzione di una cauzione, in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto, in conformità all' art . 86, n . 2, del regolamento di procedura, può essere vagliata solo nell' ipotesi in cui la parte alla quale essa viene imposta risulti essere il debitore di somme di cui la cauzione deve garantire il pagamento e vi sia un rischio di insolvenza a suo carico . Un tale rischio non esiste nell' ipotesi in cui la Commissione è il debitore di tali somme .
Parti
Nella causa C-195/90 R,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Rolf Waegenbaur, consigliere giuridico, e Ricardo Gosalbo Bono, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg
ricorrente,
sostenuta da
Regno del Belgio, rappresentato dall' avv . Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig . Jorgen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,
Repubblica francese, rappresentata dai sigg . Jean-Pierre Puissochet, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, segretario principale aggiunto presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig . Fernand Kesseler, primo consigliere governativo presso il ministero dei Trasporti, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ministero dei Trasporti, 19-21, boulevard Royal,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig . A . Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, e J.W . de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, 5, rue C.M . Spoo,
intervenienti,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg . Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, e Joachim Karl, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, nonché dall' avv . Joachim Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile-Reuter,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti al fine di ottenere la sospensione dell' esecuzione della legge 30 aprile 1990 relativa all' imposta sull' utilizzo delle strade federali da parte degli autocarri, (" Gesetz ueber Gebuehren fuer die Benutzung von Bundesfernstrassen mit schweren Lastfahrzeugen", BGBl . I, pag . 826 ),
LA CORTE,
composta dal sig . O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, dai sigg . C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 23 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, adottando la legge 30 aprile 1990 relativa all' imposta sull' utilizzo delle strade federali da parte degli autocarri ( in prosieguo : "legge 30 aprile 1990 "), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt . 76, 95 e 5 del Trattato CEE .
2 Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell' art . 186 del Trattato CEE, ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere che la Corte ingiunga alla Repubblica federale di Germania di adottare le misure necessarie al fine di sospendere l' esecuzione della legge 30 aprile 1990, finché la Corte non abbia statuito sul ricorso presentato in via principale .
3 Con ordinanza 28 giugno 1990, il presidente della Corte, statuendo, in conformità all' art . 84 , n . 2 del regolamento di procedura, sull' istanza di provvedimenti urgenti della Commissione ancor prima che la convenuta avesse presentato le sue osservazioni, ha ordinato quanto segue :
"1)La Repubblica federale di Germania sospende, in via cautelare, per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli altri Stati membri, la riscossione dell' imposta stradale prevista dalla legge 30 aprile 1990 relativa ai diritti di utilizzo delle strade federali fino alla pronuncia dell' ordinanza che porrà fine al presente procedimento di provvedimenti urgenti .
2)Le spese sono riservate ".
4 Con decisione 27 giugno 1990, che ha efficacia a decorrere dal 29 giugno seguente, il presidente della Corte, ai sensi dell' art . 85, primo comma, del regolamento di procedura, ha deferito alla Corte la decisione che pone fine al procedimento di provvedimenti urgenti .
5 Con ordinanza 4 luglio 1990, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono stati ammessi ad intervenire nel procedimento di provvedimenti urgenti a sostegno delle conclusioni della Commissione .
6 Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi hanno presentato osservazioni scritte a sostegno della loro domanda d' intervento . La Repubbblica federale di Germania ha presentato le sue osservazioni scritte il 29 giugno 1990 . La Commissione, ricorrente, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi, intervenienti, e la Repubblica federale di Germania, resistente, hanno svolto le loro osservazioni orali all' udienza del 6 luglio 1990 .
7 La legge 30 aprile 1990 introduce, all' art . 1, un' imposta sull' utilizzo delle strade (" Strassenbenutzungsgebuehr "), pagabile, salvo talune eccezioni, da tutti gli autocarri il cui peso totale in carico autorizzato superi 18 tonnellate, indipendentemente dal luogo di immatricolazione, i quali utilizzano le autostrade e le strade federali, al di fuori di centri abitati .
8 L' importo annuo dell' imposta varia, a seconda del peso totale a pieno carico del veicolo, da 1 000 a 9 000 DM . L' imposta, secondo talune modalità, pùo essere versata per periodi determinati in giorni ( 24 ore ), settimane o mesi .
9 Il pagamento dell' imposta dà luogo al rilascio di un' attestazione che deve accompagnare l' autoveicolo . I controlli necessari vengono effettuati, tra l' altro, dai servizi di polizia e dai servizi di dogana, in quanto i controlli alle frontiere tra Stati membri possono essere tuttavia effettuati solo a sondaggio, nell' ambito di altri controlli .
10 La legge 30 aprile 1990, all' art . 2, modifica anche la legge sull' imposta sugli autoveicoli (" Kraftfahrzeugsteuer ") e introduce, fino alla fine del 1993, un' aliquota ridotta per tale imposta, pagabile per qualsiasi autoveicolo, secondo una tabella che varia in funzione del peso totale del veicolo ma che non può superare i 3 500 DM l' anno .
11 L' art . 5 della legge 30 aprile 1990 prevede che essa entri in vigore il 1° luglio 1990 e cessa di produrre i suoi effetti alla fine del 1993 .
12 Risulta inoltre dal fascicolo che il 31 marzo 1989 il disegno di legge di cui trattasi è stato inviato per consultazione alla Commissione, in conformità alla decisione del Consiglio 21 marzo 1962, che istituisce una procedura di esame e di consultazione preliminare per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative considerate dagli Stati membri nel settore dei trasporti ( GU 23, pag . 720 ).
13 Nel parere emesso il 15 giugno 1989, in conformità a detta decisione, la Commissione ha rilevato che la progettata riduzione dell' imposta sugli autoveicoli andava a beneficio solo dei trasportatori tedeschi, in quanto i trasportatori degli altri Stati membri erano, sulla base di accordi bilaterali, esonerati da tale imposta, e tale riduzione era praticamente equivalente all' importo dell' imposta stradale considerata . L' introduzione dell' ultima imposta costituirebbe così, di fatto, un onere non per i trasportatori tedeschi, ma solo per i trasportatori degli altri Stati membri che sarebbero tenuti a pagarla senza poter beneficiare di una riduzione dell' imposta sugli autoveicoli .
14 La Commissione, in questo stesso parere, ha concluso che le disposizioni prese in considerazione dalla Repubblica federale di Germania costituivano una violazione dell' obbligo di "standstill" previsto dall' art . 76 del Trattato CEE, secondo cui, fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all' art . 75, n . 1, di tale Trattato e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all' entrata in vigore del Trattato . Secondo detto parere, le disposizioni considerate sarebbero inoltre incompatibili in particolare con l' art . 95 del Trattato CEE .
15 Dopo l' adozione, in data 6 aprile 1990, del disegno di legge sopramenzionato, la Commissione, in data 11 aprile 1990, ha fatto pervenire alle autorità tedesche una lettera di messa in mora, seguita, il 1° giugno 1990, dal parere motivato previsto dall' art . 169, primo comma, del Trattato CEE .
16 Nelle loro risposte del 30 aprile e 22 giugno 1990 alla messa in mora e al parere motivato, le autorità tedesche hanno sostenuto che l' obiettivo della legge era il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza tra i trasportatori tedeschi e quelli degli altri Stati membri e l' instaurazione di un contributo adeguato ai costi dell' infrastruttura stradale . L' art . 76 del Trattato non contemplerebbe alcun obbligo di "standstill" in una situazione del genere, ma costituirebbe un' applicazione particolare della regola generale del divieto di discriminazione . Né la nuova imposta stradale né la riduzione dell' imposta sugli autoveicoli sarebbero di per sé discriminatorie .
17 La Repubblica federale di Germania ha sottolineato, nelle sue risposte sopramenzionate, che l' imposta stradale era conforme agli orientamenti proposti dalla Commissione stessa nella sua proposta di direttiva del Consiglio, in data 8 gennaio 1988, relativa all' imputazione dei costi di infrastruttura dei trasporti a taluni veicoli utilitari e che la validità della legge 30 aprile 1990 era limitata nel tempo, nella speranza dell' adozione, entro la fine del 1993, di un sistema armonizzato comune di imposizione .
18 Ai sensi dell' art . 185 del Trattato CEE, i ricorsi presentati dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo . Tuttavia, in conformità all' art . 186 del Trattato CEE, la Corte, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari .
19 Ai sensi dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura, una decisione con cui si dispongono provvedimenti provvisori è subordinata all' esistenza di circostanze che dimostrino l' urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
20 Per quanto riguarda gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio, la Commissione e gli Stati membri intervenuti a suo fianco deducono tre mezzi relativi alla violazione rispettivamente dell' art . 76 del Trattato CEE, dell' art . 95 del Trattato CEE e del combinato disposto degli artt . 5 e 8 A del Trattato CEE .
21 La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania ha violato l' art . 76 del Trattato CEE, adottando provvedimenti che discriminano gli autotrasportatori degli altri Stati membri e non rispettando la clausola di "standstill" prevista da tale disposizione .
22 La normativa tedesca è anche incompatibile con l' art . 95 del Trattato CEE, in quanto gli autotrasportatori degli altri Stati membri sarebbero assoggettati da un' imposizione maggiore rispetto agli autotrasportatori tedeschi e tale imposizione, che comporta l' aumento del prezzo dei trasporti, si ripercuoterebbe ineluttabilmente su quello dei prodotti importati .
23 La Commissione sostiene inoltre che la Repubblica federale di Germania ha violato l' art . 5 del Trattato CEE, che impone ad essa di astenersi dall' adottare provvedimenti unilaterali che possano pregiudicare la politica comune in materia di imposizione dei mezzi di trasporto per l' utilizzo dell' infrastruttura stradale da parte degli autocarri ed ha creato in tal modo ostacoli all' instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, previsto all' art . 8 A del Trattato .
24 La Repubblica federale di Germania contesta il fatto di aver violato l' art . 76 del Trattato CEE, sostenendo che l' imposta sull' utilizzo delle strade da parte degli autocarri, anche accompagnata da una riduzione dell' imposta sugli autoveicoli, non è discriminatoria . La legge 30 aprile 1990 perseguirebbe due obiettivi, cioè il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza tra gli autotrasportatori tedeschi e quelli degli altri Stati membri e l' instaurazione di un contributo adeguato ai costi dell' infrastruttura stradale, inteso contemporaneamente a decongestionare le strade e a tutelare l' ambiente . Per quanto riguarda il primo obiettivo, la Repubblica federale di Germania precisa che il fatto che gli autotrasportatori degli altri Stati membri non beneficino della riduzione sull' imposta sugli autoveicoli è dovuta alla circostanza che essi sono esonerati da tale imposta in virtù di accordi conclusi tra gli Stati nei quali essi sono stabiliti e la Repubblica federale di Germania . Stando così le cose, la legge 30 aprile 1990 non sarebbe incompatibile con l' obbligo di "standstill" di cui all' art . 76 del Trattato CEE .
25 A proposito della violazione dell' art . 95 del Trattato CEE, la Repubblica federale di Germania, oltre a sottolineare il carattere non disriminatorio dell' imposta, sostiene che si tratta di un' imposta indiretta, ai sensi dell' art . 99 del Trattato CEE, che deve costituire oggetto di un' armonizzazione in conformità alle norme previste dal Trattato .
26 Secondo la Repubblica federale di Germania, l' art . 5 del Trattato CEE non istituisce una clausola di standstill generale e, finché la politica comune di trasporti non è stata istituita in conformità agli artt . 74 e 75 del Trattato CEE, gli Stati membri rimarrebbero in via di principio competenti in tale campo .
27 Per quanto riguarda il primo mezzo dedotto dalla Commissione, bisogna constatare che quest' ultima ha fornito elementi seri a sostegno della sua tesi secondo cui l' art . 76 del Trattato CEE va interpretato nel senso che vieta qualsiasi misura nazionale unilaterale che abbia per effetto, diretto o indiretto, di modificare, a danno degli altri Stati membri, la situazione esistente per quanto riguarda le condizioni in cui vengono effettuati i trasporti internazionali, in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro o che attraversano il territorio di uno o più Stati membri .
28 Tale può essere in particolare il caso di una nuova imposta sull' utilizzo delle strade da parte degli autocarri, istituita da uno Stato membro, dal momento che l' onere per gli autotrasportatori nazionali è compensato in maniera sostanziale da una riduzione dell' imposta sugli autoveicoli, alla quale gli autotrasportatori degli altri Stati membri non sono assoggettati in virtù di accordi bilaterali conclusi tra lo Stato in cui questi autotrasportatori sono stabiliti e quello che ha istituito l' imposta .
29 Per quanto riguarda l' argomento del governo tedesco secondo cui la legge 30 aprile 1990 favorisce il trasferimento del traffico stradale verso i mezzi di trasporto ferroviario o fluviale, va constatato che, anche se la tutela dell' ambiente costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, uno degli obiettivi essenziali della Comunità ( vedi sentenza 20 settembre 1988, Commissione / Danimarca, causa 302/86, Racc . pag . 4607 ), la cui importanza è stata del resto confermata dall' Atto unico europeo, ciò non comporta tuttavia che uno Stato membro possa, per tale motivo, sottrarsi agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art . 76 del Trattato CEE . Deriva del resto dall' esame del preambolo della legge 30 aprile 1990 e delle posizioni adottate dalle autorità tedesche nel corso del procedimento che tale legge mira principalmente a ravvicinare le condizioni di concorrenza per gli autotrasportatori tedeschi ed ha solo come obiettivo secondario di decongestionare la rete stradale e di proteggere anche l' ambiente .
30 Senza che si debba in tale fase esaminare gli altri mezzi dedotti, occorre constatare che il mezzo relativo alla violazione dell' art . 76 del Trattato CEE costituisce, prima facie, una base sufficiente per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto .
31 Per quanto riguarda la condizione relativa all' urgenza, bisogna ricordare che secondo la giurisprudenza costante della Corte, il carattere urgente di un provvedimento provvisorio, menzionato all' art . 83, n . 3, del regolamento di procedura, deve' essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia causato dall' applicazione immediata del provvedimento che costituisce oggetto del ricorso principale .
32 Su questo punto la Commissione, sostenuta dagli Stati membri intervenuti a suo fianco, fa valere anzitutto che l' applicazione dell' imposta controversa rischia di causare un danno irreparabile almeno a taluni autotrasportatori degli altri Stati membri . Il danno che subiscono questi autotrasportatori consisterebbe, secondo la Commissione, in un aumento dei costi di trasporto, che può costringerli o ad aumentare le loro tariffe, col rischio di incorrere in una perdita di clientela, o a ridurre il loro margine di utile, col rischio di dover cessare la loro attività . Più in generale, la Commissione sostiene che l' introduzione unilaterale dell' imposta stradale da parte della Repubblica federale di Germania costituisce una turbativa intollerabile per l' ordine pubblico comunitario . Poiché l' introduzione di tale imposta rischia di dar luogo a provvedimenti di ritorsione da parte degli altri Stati membri, essa renderebbe illusorio qualsiasi progresso verso la realizzazione della politica comune dei trasporti .
33 La Repubblica federale di Germania contesta l' esistenza di un danno irreparabile per l' ordine pubblico comunitario, fatto valere dalla Commissione, e per gli operatori sul mercato dei trasporti .
34 Infatti, l' imposta tedesca sarebbe neutra in termini di concorrenza, ravvicinerebbe il sistema d' imposizione tedesco a quelli esistenti nella maggior parte degli Stati membri e perseguirebbe l' obiettivo dell' attuazione di una politica dei trasporti basata sul principio della territorialità . Stando così le cose, non si potrebbe sostenere che essa mette in pericolo la realizzazione della politica comune dei trasporti .
35 Tenuto conto inoltre del suo debole impatto sui costi di trasporto, la nuova imposta non potrebbe per contro pregiudicare la posizione concorrenziale degli autotrasportatori degli altri Stati membri . Per contro, il rischio di degrado della situazione concorrenziale sarebbe maggiore per gli autotrasportatori tedeschi, che verrebbero ad essere colpiti da oneri fiscali più pesanti rispetto ai loro corrispondenti degli altri Stati membri .
36 La Repubblica federale di Germania sostiene inoltre che, nell' ambito della valutazione degli interessi di cui trattasi, bisogna accordare la precedenza alle esigenze della tutela dell' ambiente e del decongestionamento della rete stradale tedesca .
37 Essa aggiunge che, ad ogni modo, anche se la Corte dovesse accogliere il ricorso principale e sostenere che la Repubblica federale di Germania è venuta meno ai suoi obblighi comunitari introducendo l' imposta controversa, sarebbe possibile riparare il danno eventualmente subito dalle imprese di trasporto degli altri Stati membri . Il danno che deriverebbe alla Repubblica federale di Germania da un' ordinanza di sopensione dell' applicazione della legge 30 aprile 1990 avrebbe per contro carattere irreparabile .
38 A tal riguardo, occorre ricordare che, anche se, in via di principio, un danno pecuniario non può essere considerato irreparabile, ciò può non valere in situazioni eccezionali in cui una compensazione monetaria non può ricollocare il danneggiato nella situazione precedente all' evento dannoso .
39 Non è escluso che tale sia il caso nella presente causa . Infatti, in considerazione dei margini di utile spesso molto ridotti di numerose imprese di trasporto di media dimensione fatti rilevare all' udienza, l' incidenza dell' imposta di cui trattasi sulla soglia di redditività dei trasportatori degli altri Stati membri rischia di obbligare molti di essi a cessare la loro attività . D' altra parte, l' applicazione dell' imposta controversa è tale da comportare modifiche irrimmediabili al livello della ripartizione delle quote di mercato tra gli autotrasportatori tedeschi e quelli degli altri Stati membri . Un tale cambiamento brusco e sostanziale, provocato da una misura nazionale unilaterale, delle condizioni esistenti attualmente sul mercato dei trasporti stradali nella Comunità, che non potrebbero essere ulteriormente ripristinate nel caso in cui la misura di cui trattasi risultasse incompatibile con il Trattato, renderebbe più difficili anche lo sviluppo e il completamento della politica comune dei trasporti, richiesta dall' art . 74 del Trattato CEE .
40 Bisogna pertanto constatare che la Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, ha dimostrato la sussistenza del rischio di un danno grave e irreparabile .
41 La Repubblica federale di Germania sostiene che la concessione del provvedimento provvisorio richiesto causa ad essa danni irreparabili consistenti nel mancato guadagno in termini di imposte non percepite nel corso del procedimento prinicipale e nel pregiudicare la sopravvivenza economica degli autotrasportatori tedeschi .
42 A tal riguardo occorre rilevare che questi pregiudizi fatti valere dalla Repubblica federale di Germania costituiscono solo la conseguenza dannosa di una situazione esistente prima dell' introduzione della nuova imposta . Per il resto, non è stato dimostrato che i provvedimenti adottati siano stati imposti da un' evoluzione significativa della situazione di fatto tale da aggravare sostanzialmente la consistenza dei danni esistenti e da giustificare un cambiamento di comportamento delle autorità tedesche . Infine, non sembra probabile che i danni fatti valere rischino di aggravarsi considerevolmente nel corso del periodo che trascorrerà fino all' adozione della decisione nel merito .
43 Per quanto riguarda in particolare il danno consistente nelle imposte non percepite che sarebbe impossibile recuperare a posteriori, è sufficiente constatare che tale imposta non è mai esistita nel passato e che si può pertanto escludere che il mancato guadagno fatto valere pregiudichi seriamente le finanze pubbliche della Repubblica federale di Germania .
44 Per quanto riguarda il pregiudizio della sopravvivenza economica degli autotrasportatori tedeschi a seguito del deterioramento della loro situazione concorrenziale, non sembra evidente, a prima vista, che, in assenza di cambiamenti sostanziali della situazione sul mercato rispetto a quella che era esistita durante un lungo periodo, un tale rischio possa verificarsi nei mesi a venire .
45 Per quanto riguarda l' argomento specifico del governo tedesco relativo ad un pregiudizio all' ambiente, va rilevato che tale governo non ha dimostrato con sufficiente certezza che l' applicazione dell' imposta di cui è causa agli autotrasportatori degli altri Stati membri porti ad un trasferimento del traffico stradale verso i mezzi di trasporto ferroviario e fluviale piuttosto che di quote di mercato degli autotrasportatori degli altri Stati membri verso gli autotrasportatori tedeschi .
46 Stando così le cose, occorre constatare che è soddisfatta la condizione relativa all' urgenza .
47 Bisogna pertanto ordinare, in via cautelare, alla Repubblica federale di Germania, di sospendere, per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli altri Stati membri, la riscossione dell' imposta stradale, contemplata dalla legge 30 aprile 1990 relativa alle imposte sull' utilizzo delle strade e delle autostrade federali da parte degli autocarri, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al ricorso presentato dalla Commissione .
48 Per quanto riguarda la domanda della Repubblica federale di Germania intesa ad ordinare alla Commissione, in caso di concessione del provvedimento provvisorio richiesto, di prestare una garanzia dell' ordine di 500 milioni di DM, al fine di assicurare il pagamento delle imposte che incomberebbero agli autotrasportatori degli altri Stati membri per tutta la durata del procedimento e che il governo federale non potrebbe recuperare a posteriori anche se risultasse vincitore, bisogna rilevare che la costituzione di una cauzione, ai sensi dell' art . 86, n . 2, del regolamento di procedura, può essere preso in considerazione solo nell' ipotesi in cui la parte alla quale essa viene imposta risulti essere debitrice di somme di cui la cauzione debba garantire il pagamento e sussista un rischio di insolvibilità da parte sua .
49 Ora, tale non è il caso nella presente causa, poiché, in ogni ipotesi, non ci si deve aspettare che la Comunità non sia in grado di far fronte alle conseguenze di un' eventuale condanna al risarcimento danni pronunciata nei suoi confronti .
50 Ne deriva che non occorre subordinare la concessione del provvedimento provvisorio alla costituzione da parte della Commissione di una garanzia di 500 milioni di DM .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
ordina :
1 ) La Repubblica federale di Germania sospende, in attesa della sentenza nella causa principale, la riscossione, per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli altri Stati membri, dell' imposta stradale prevista dalla legge 30 aprile 1990 relativa alle imposte sull' utilizzo delle strade e delle autostrade federali da parte degli autocarri .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo 12 luglio 1990 .
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