Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Ricorso - Sentenza d' annullamento - Efficacia - Annullamento della correzione delle prove di un concorso generale e degli atti delle fasi successive del procedimento - Conseguenze sulla validità delle nomine ( Statuto del personale, art . 91 )
Massima
L' annullamento da parte del Tribunale della decisione di una commissione giudicatrice di concorso concernente la correzione di una prova scritta e degli atti delle successive fasi del procedimento a causa di un' irritualità che può pregiudicare il rispetto del principio di uguaglianza fra candidati non comporta automaticamente, trattandosi di un concorso generale volto alla costituzione di una riserva di assunzione, l' invalidità delle nomine effettuate sulla scorta dell' elenco degli idonei stabilito dalla commissione .
Parti
Nel procedimento C-242/90 P-R,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . H . Etienne, consigliere giuridico principale, e S . Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro di questo stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
richiedente,
sostenuta da
John Allen, Balthasar Benz, Ludger Blasig, Martin Dihm, Agnès Guillaud, Chantal Hebberecht, Gerard Kiely, Dirk Lange, Michèle Lemasson, Frédérique Lorenzi, Josefine Loriz-Hoffmann, Christian Rambaud e Hermann Spitz, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . John E . Pheasant, solicitor in Bruxelles, assistito dall' avv . Mercadé-Choquet, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, e
Purification Alberdi Anchia, Arnaud Bordes, Aldo Longo, Felix Lozano Gallego, F . Javier Maetzu, Jens A . Munch, Adriaan H . Van Der Meer, Rudy Van Der Stappen, Robert Vanhoorde e Jesus Zorrilla Torras, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti G . Vandersanden e S . Dubois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume, e
Georges-Marc André, Jean-Louis Chomel, David Daly, Marc Debois, Bertrand Delpeuch, Donatella Diane, Evangelos Divaris, Michael Gowen, Anastassios Haniotis, Jill Hanna, Jacques Humières, Guy Ledoux, James Russel e Gerrit Verhelst, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . John E . Pheasant, solicitor in Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, e
Fédération de la fonction publique européenne, rappresentata dall' avv . François Jongen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillame,
avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la sospensione della sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 1990 nella causa T-35/89 relativa alla controversia tra Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso e Bruno Buffaria, sostenuti dal Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens e dall' Union syndicale, e la Commissione delle Comunità europee,
procedimento cui le altre parti sono :
Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso e Bruno Buffaria, con l' avv . Gérard Collin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sàrl Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,
Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens,
Union syndical, rappresentata dall' avv . J.-N . Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sàrl Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 1990, la Commissione, ai sensi dell' art . 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA e della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza 12 luglio 1990 con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 concernente la correzione della seconda prova scritta, nonché gli atti delle fasi successive del procedimento di concorso .
2 La Commissione chiede, nell' atto di impugnazione, l' annullamento della sentenza nella parte in cui annulla tutti gli atti del concorso COM/A/482 dalla correzione della seconda prova scritta, e nella parte in cui non limita le conseguenze di tale annullamento alla sola ricostituzione dei diritti dei ricorrenti dinanzi al Tribunale .
3 Con atto distinto depositato nella cancelleria della Corte il 9 agosto 1990, la Commissione ha presentato inoltre, ai sensi dell' art . 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA nonché dell' art . 83 del regolamento di procedura, una istanza di provvedimento urgente volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata nella parte in cui obbliga la Commissione a revocare le nomine di 38 dipendenti in seguito all' annullamento della seconda prova scritta del concorso COM/A/482 .
4 Dinanzi al Tribunale hanno depositato osservazioni scritte il 19 settembre i ricorrenti e il 10 settembre 1990 l' Union Syndicale .
5 Con ordinanza 10 ottobre 1990, il sig . Allen e altri, la sig.ra Alberdi Anchia e altri ed il sig . André e altri, tutti dipendenti la cui nomina è avvenuta in quanto vincitori del concorso COM/A/482, sono stati autorizzati a intervenire nel procedimento sommario a sostegno della Commissione . Con ordinanza dello stesso giorno anche la Fédération de la fonction publique européenne è stata autorizzzata a intervenire nel presente procedimento . Gli intervenienti hanno depositato osservazioni scritte il 18 ottobre 1990 .
6 Le osservazioni orali della Commissione, dei ricorrenti dinanzi al Tribunale e dell' Union syndicale nonché degli intervenienti nel presente procedimento sono state ascoltate il 22 ottobre 1990 .
7 E' necessario anzitutto ricordare il procedimento dinanzi al Tribunale e le circostanze che hanno portato quest' ultimo ad annullare la decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della seconda prova scritta nonché gli atti delle fasi successive del procedimento di concorso, così come queste circostanze risultano dalla sentenza impugnata .
8 Il concorso in lite, concorso generale per titoli e prove, veniva bandito dalla Commissione nel 1987 per costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A in taluni settori specifici . Venivano ammessi al concorso 877 candidati .
9 Stando al bando di concorso, la seconda prova scritta doveva essere un' esercitazione consistente nel dar corso ad una pratica, allo scopo di valutare le capacità di analisi dei candidati e la loro esperienza nella spedizione delle pratiche .
10 Per questa seconda prova scritta, la commissione giudicatrice chiedeva ai candidati di redigere una relazione contenente una sintesi della pratica e l' opinione personale del candidato sul problema affrontato . La relazione non doveva superare le 800 parole, in caso contrario il manoscritto non sarebbe stato preso in considerazione per la correzione; i candidati dovevano contare il numero delle parole utilizzate e riportarlo sul manoscritto .
11 Ciononostante, dopo lo svolgimento di questa prova la commissione giudicatrice dava istruzione ai correttori di non correggere solo i manoscritti manifestamente troppo lunghi, cioè quelli che superavano le 1 200 parole .
12 I ricorrenti dinanzi al Tribunale non superavano la seconda prova scritta e la commissione giudicatrice decideva di non ammetterli alla prova orale del concorso .
13 Il 25 maggio 1988 essi presentavano un ricorso contro tale decisione ritenendo che, con le istruzioni date ai correttori, la commissione giudicatrice avesse modificato le condizioni fissate da lei stessa per la seconda prova scritta e in tal modo avesse consentito ai candidati che non avevano rispettato tali condizioni di avvantaggiarsi a scapito degli altri trasgredendo in tal modo i principi di parità di trattamento, obiettività e legittimo affidamento .
14 I ricorrenti dinanzi al Tribunale chiedevano, nelle conclusioni del loro ricorso, l' annullamento di tutta la fase di correzione delle prove scritte del concorso o, quantomeno, della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterli alla prova orale .
15 Nella sentenza il Tribunale rileva che l' inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, del limite di 800 parole imposto per la seconda prova scritta costituisce una irregolarità sostanziale atta ad inficiare sia la contestata decisione della commissione giudicatrice sia le fasi successive del procedimento .
16 Ciononostante il Tribunale osserva anche che, trattandosi di un concorso generale il cui svolgimento avviene in più fasi, l' irregolarità verificatasi in una fase giustifica l' annullamento della decisione impugnata solo qualora il vizio abbia alterato il risultato del concorso .
17 Dinanzi al Tribunale la Commissione ha sostenuto che non si versava in tale ipotesi dal momento che solo 5 candidati su 172 ammessi alla prova orale avevano superato il limite di 800 parole e nessuno di questi risultava inserito nell' elenco degli idonei redatto il 26 maggio 1988 .
18 A tale proposito risulta ciononostante dalla sentenza del Tribunale che la Commissione non è stata in grado di fornire la prova delle proprie affermazioni dal momento che le prove scritte del concorso sono state erroneamente distrutte . Neppure con l' audizione di testimoni, alla quale ha proceduto il Tribunale, è stato possibile accertare i fatti addotti dalla Commissione .
19 Il Tribunale ha ritenuto, stando così le cose, di non poter accertare se il principio di parità di trattamento dei candidati fosse stato rispettato al momento della correzione della seconda prova scritta, né se tale vizio avesse potuto alterare il risultato finale dei concorsi .
20 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che bisognava accogliere le conclusioni dei ricorrenti dinanzi al Tribunale ed annullare "la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 relativa alla correzione della seconda prova scritta, nonché le fasi successive del concorso ".
21 In questa fase occorre rilevare che né il procedimento dinanzi al Tribunale né il dispositivo della sentenza del Tribunale hanno riguardato o riguardano le nomine già effettuate sulla base del concorso oggetto della controversia .
22 Infatti il procedimento di concorso, come delineato nell' allegato III dello Statuto, termina con la compilazione dell' elenco degli idonei e la trasmissione di quest' ultimo all' autorità che ha il potere di nomina accompagnato da una relazione motivata della commissione giudicatrice . L' annullamento da parte del Tribunale degli atti delle fasi successive del concorso oltre all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della seconda prova scritta può interessare tutt' al più unicamente l' annullamento dell' elenco degli idonei .
23 Risulta d' altra parte dalla giurisprudenza della Corte ( v . sentenza 14 luglio 1983, Armelle Detti/Corte di giustizia, causa 144/82, Racc . pag . 2421 ) che anche una irregolarità nello svolgimento di un concorso che possa pregiudicare il rispetto del principio di uguaglianza tra i candidati non comporta automaticamente l' invalidità delle nomine successivamente avvenute, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva di assunzione .
24 Si deve pertanto dichiarare che, nelle more del giudizio sull' impugnazione, la Commissione non è tenuta a revocare le nomine avvenute prima della data della sentenza del Tribunale .
25 Orbene, l' istanza di provvedimento urgente presentata dalla Commissione mira ad ottenere unicamente la sospensione dell' esecuzione dell' impugnata sentenza nella parte in cui sancisce detto obbligo . In mancanza di questo obbligo la domanda di sospensiva è priva d' oggetto e va pertanto respinta .
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimento urgente è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 27 novembre 1990 .
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