Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Domanda diretta ad ottenere una decisione della Commissione rivolta al ricorrente e che sancisca un diritto rivendicato nei confronti di uno Stato membro - Domanda che può essere soddisfatta solo attraverso la proposizione di un ricorso per inadempimento - Irricevibilità
( Trattato CEE, artt . 169 e 175, terzo comma )
Massima
Le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del Trattato solo al fine di far accertare la mancata adozione, in violazione del Trattato, degli atti di cui esse siano i potenziali destinatari .
E' pertanto irricevibile un ricorso fondato su tale disposizione e che prenda in considerazione la mancata adozione, nei confronti del ricorrente, di una decisione con cui gli si riconosca un diritto da esso rivendicato nei confronti di uno Stato membro, ma da interpretarsi, alla luce dei mezzi di cui disponeva la Commissione per dare soddisfazione al ricorrente, come diretto contro il mancato avvio di un procedimento contro tale Stato membro per accertare un inadempimento .
Parti
Nella causa C-247/90,
Maria-Theresia Emrich, avvocatessa in Wiesbaden ( Repubblica federale di Germania ),
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso, basato sull' art . 175 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la Commissione, non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler, F . Grévisse e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la presente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1990, la sig.ra Maria-Theresia Emrich, avvocatessa in Wiesbaden, ha presentato un ricorso volto, in sostanza, a far dichiarare, in applicazione dell' art . 175, terzo comma, del Trattato CEE, che la Commissione, non adottando una decisione vincolante indirizzata alla ricorrente, ha omesso, in contrasto con l' art . 155 del Trattato CEE, di vigilare a che quest' ultima possa esercitare effettivamente la professione d' avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, in conformità agli artt . 59, 60, 63, 65, 7 e 8 del Trattato CEE ed alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ), applicando il principio di non discriminazione a favore della ricorrente .
2 Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, paragrafo 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ".
3 Il ricorso presentato dalla ricorrente, basato sull' art . 175, terzo comma, del Trattato è volto a far dichiarare che la Commissione, non avendo indirizzato alla ricorrente una decisione vincolante che le permettesse di esercitare effettivamente la sua attività di avvocato tedesco dinanzi a tutti i giudici tedeschi, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del Trattato .
4 Bisogna osservare a questo proposito che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, solo al fine di far accertare la mancata adozione, in violazione del Trattato, di atti di cui esse siano i potenziali destinatari .
5 Con il presente ricorso la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver adottato un atto che le permettesse il libero esercizio della professione d' avvocato dinanzi a tutti i giudici tedeschi .
6 Senza che occorra accertare se il principio della libera prestazione di servizi ricomprenda situazioni simili a quella in cui si trova la ricorrente, si deve osservare che, nel sistema del Trattato, il solo atto che la Commissione potrebbe compiere consisterebbe nell' avvio di un procedimento ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania .
7 Stando così le cose, bisogna rilevare che il presente ricorso persegue, in realtà, lo stesso obiettivo del ricorso nella causa C -371/89 ( ordinanza 30 marzo 1990, Emrich/Commissione, Racc . pag . I-555 ) e che al pari di questo dev' essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta .
8 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata al pagamento delle spese .
Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 7 novembre 1990 .
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