Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Condizioni per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno pecuniario - Adeguatezza dei provvedimenti richiesti
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
Parti
Nel procedimento C-257/90 R,
Italsolar SpA, società di diritto italiano, con sede in Milano, con gli avvocati M . Siragusa, N . Nicolazzi e G . Scassellati-Sforzolini, rispettivamente del foro di Roma, Milano e Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Arendt e Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E . de March e H.-P . Hartvig, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere la riammissione della richiedente alla gara relativa ad una licitazione privata per la fornitura e la posa di installazioni solari fotovoltaiche indetta dal Comité permanent inter-États pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel,
il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 agosto 1990, la Italsolar SpA ha proposto, ai sensi degli artt . 173, secondo comma, 175, terzo comma, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso, innanzitutto, all' annullamento della decisione della Commissione, comunicata alla richiedente con lettera 12 giugno 1990 della Direzione generale sviluppo, con cui detta direzione generale conferma che l' offerta presentata dalla richiedente per i lotti 2 e 3 di un appalto per la fornitura e la posa di installazioni solari fotovoltaiche nei paesi del Sahel non era stata prescelta dal segretario esecutivo del Comité permanent inter-États pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel ( in prosieguo : il "CILSS "). Il ricorso è inteso in via subordinata a far dichiarare che la Commissione ha omesso di adottare i provvedimenti dovuti nei confronti della richiedente nell' ambito della gara . Infine, il ricorso è inteso ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla richiedente dall' esclusione dalla gara .
2 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la richiedente ha altresì proposto, ai sensi degli artt . 185 e 186 del Trattato CEE, un' istanza intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della menzionata decisione ovvero ogni provvedimento provvisorio idoneo ad assicurare la riammissione della ricorrente alla gara .
3 La Commissione ha presentato osservazioni scritte sull' istanza il 20 settembre 1990 . Le parti hanno svolto osservazioni orali il 12 ottobre 1990 .
4 Dal fascicolo risulta che, a seguito di una procedura di preselezione, nel luglio 1989 la richiedente veniva invitata a partecipare ad una licitazione privata indetta dal CILSS per la fornitura e la posa di installazioni solari fotovoltaiche nei paesi riuniti nell' ambito del CILSS .
5 Detto appalto rientra nell' ambito di un programma regionale di utilizzo dell' energia solare, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo ai sensi delle disposizioni della terza Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984 ( GU L 86 del 31 marzo 1986 ).
6 Secondo quanto disposto nel fascicolo di gara, l' apertura dei plichi contenenti le offerte, ivi inclusa quella della richiedente, aveva luogo il 7 novembre 1989 nella sede della Commissione a Bruxelles .
7 Con telex 3 maggio 1990, confermato con lettera 7 maggio 1990, il CILSS, cui spetta, secondo quanto dispone il fascicolo di gara, stipulare il contratto di appalto, informava la richiedente della sua esclusione dalla gara .
8 Ritenendo che la sua offerta, per i lotti 2 e 3 dell' appalto, fosse la più bassa e fosse stata indebitamente esclusa, il 7 maggio 1990 la richiedente si rivolgeva alla Commissione .
9 A questo punto interveniva la menzionata lettera 12 giugno 1990 con cui la Commissione confermava che il CILSS non aveva accolto l' offerta della richiedente . In detta lettera si dichiarava inoltre che dell' esecuzione del programma in cui si inserisce l' appalto è responsabile il CILSS, il quale ha il potere di decisione sull' aggiudicazione e non è tenuto a motivare le proprie decisioni .
10 Va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell' art . 83, n . 1, del regolamento di procedura, un' istanza diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione ovvero un altro provvedimento provvisorio è ricevibile solo qualora il richiedente abbia impugnato l' atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi alla Corte o qualora sia proposta da chi sia parte in una causa instaurata dinanzi alla Corte e se il provvedimento provvisorio si riferisce alla detta causa .
11 Si deve rilevare che sussistono gravi dubbi circa la ricevibilità del ricorso, proposto nella causa principale dalla richiedente, in quanto è diretto all' annullamento di una decisione contenuta nella citata lettera della Commissione 12 giugno 1990 .
12 Tuttavia, nell' ambito del presente procedimento non è necessario pronunciarsi su tale questione di ricevibilità .
13 Si deve poi ricordare che, ai sensi dell' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura, la decisione con cui si dispone la sospensione dell' esecuzione o con cui si adottano provvedimenti provvisori è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto .
14 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di un' istanza di sospensione o di provvedimenti provvisori va valutata con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che la parte che chiede la sospensione o i provvedimenti provvisori subisca un danno grave ed irreparabile .
15 Per quanto riguarda detto danno grave ed irreparabile per la parte che chiede la sospensione o i provvedimenti provvisori, la giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, l' ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, Comos Tank BV e a . / Commissione, procedimenti riuniti C-51/90 R e C-59/90 R, Racc . pag . 0000 ) precisa che un danno di natura pecuniaria può essere in via di principio considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente riparato nell' ipotesi in cui la parte richiedente risulti vittoriosa nella causa principale .
16 A tale proposito, la richiedente sottolinea che il danno che essa potrebbe subire non sarebbe solo di natura pecuniaria, ma consisterebbe nell' essere estromessa senza motivazione da un appalto unico in una delle zone geografiche di primaria applicazione della tecnologia dell' energia fotovoltaica, esclusivo settore d' attività della richiedente . La domanda in questa zona verrebbe saturata per numerosi anni a venire ed il mancato ottenimento di almeno uno dei lotti dell' appalto di cui trattasi rappresenterebbe un grave condizionamento per lo sviluppo futuro delle attività della richiedente .
17 La richiedente precisa che pertanto la sospensione od i provvedimenti provvisori richiesti dovrebbero consentirle di essere provvisoriamente riammessa alla gara d' appalto di cui è causa, non ancora definitivamente conclusasi . In tal modo si potrebbe scongiurare qualsiasi danno in attesa della soluzione definitiva della controversia .
18 Si deve rilevare che, secondo il fascicolo di gara, il potere di stipulare o no il contratto di appalto spetta non alla Commissione, ma al CILSS, che agisce in nome e per conto dei suoi Stati membri, conformemente all' art . 192 della citata terza Convenzione ACP-CEE, ai sensi del quale spetta agli Stati ACP, per gli interventi finanziati segnatamente dal Fondo europeo di sviluppo, elaborare, negoziare e stipulare i contratti d' appalto .
19 La sospensione dell' esecuzione di un atto della Commissione ovvero l' adozione di provvedimenti provvisori nei confronti di essa non potrebbero pertanto consentire alla richiedente di essere riammessa alla gara .
20 La decisione di escludere la richiedente dalla gara di cui trattasi o di riammettervela spetta al CILSS . Ai sensi delle clausole generali del capitolato d' oneri e dell' art . 238 della citata terza Convenzione di Lomé, le decisioni dell' amministrazione di uno Stato ACP possono essere sottoposte da un offerente ad arbitrato, rimedio che la richiedente ha già esperito .
21 Ne discende che la richiedente non ha dimostrato che i provvedimenti richiesti siano necessari per evitare un danno grave ed irreparabile, né tantomeno che siano idonei a produrre tali effetti . L' istanza va pertanto respinta .
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede :
1 ) L' istanza è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 25 ottobre 1990 .
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