Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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CEEA - Controllo di sicurezza - Sanzioni a carico delle imprese - Sottomissione ad amministrazione - Effetto sospensivo del ricorso dinanzi alla Corte - Esame, da parte della Corte, di una domanda volta ad ottenere l' immediata esecutività di un provvedimento
(Trattato CEEA, art. 83, n. 2, secondo comma)
Parti
Nella causa C-308/90,
Advanced Nuclear Fuels GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Lingen (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall' avv. Dieter Sellner, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda della Commissione, a norma dell' art. 83, n. 2, del Trattato Euratom, volta ad ottenere l' immediata esecutività della decisione della Commissione 1 agosto 1990, 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom (GU L 209 pag. 27), e della decisione della Commissione 20 agosto 1990, 90/465/Euratom, avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom (GU L 241, pag. 14),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1990, la società Advanced Nuclear Fuels (in prosieguo: la "ANF-Lingen"), con sede in Lingen, nella Repubblica federale di Germania, chiedeva, ai sensi dell' art. 146 del Trattato Euratom, l' annullamento della decisione della Commissione 1 agosto 1990, 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom (GU L 209, pag. 27) e della decisione della Commissione 20 agosto 1990, 90/465/Euratom, avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1 agosto 1990, 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom (GU L 241, pag. 14).
2 A norma dell' art. 83, nn. 1 e 2, del Trattato Euratom:
"1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.
Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:
a) il richiamo;
b) la revoca di vantaggi particolari, quali l' assistenza finanziaria o l' aiuto tecnico;
c) un provvedimento che ponga l' impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l' amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l' impresa;
d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.
2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall' articolo 164.
In deroga al disposto dell' art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l' esecuzione immediata della decisione.
La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata".
3 Con controricorso e con atto distinto, depositati nella cancelleria della Corte il 7 ed il 15 novembre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte, a norma dell' art. 83, n. 2, secondo comma, seconda frase, del Trattato Euratom, di dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465.
4 Con decisione 90/413, la Commissione, a norma dell' art. 83, n. 1, lett. c), del Trattato Euratom, poneva sotto amministrazione l' ANF-Lingen per un periodo di quattro mesi, unicamente per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo di sicurezza di cui al capo VII del titolo secondo del Trattato Euratom. Con decisione 90/465, la Commissione nominava il gruppo di persone incaricate dell' esecuzione di questa missione amministrativa per il periodo 21 agosto 1990 - 21 dicembre 1990.
5 La Commissione adottava le decisioni 90/413 e 90/465, avuta certezza, il 16 maggio 1990, che l' ANF-Lingen nel maggio 1990 aveva esportato materiali nucleari dalla Repubblica federale di Germania verso la società madre Advanced Nuclear Fuels (in prosieguo: l' "ANF-Richland"), con sede in Richland negli Stati Uniti, senza dichiarazione di esportazione.
6 L' esportazione poteva effettuarsi grazie ad un complesso di circostanze non controverse, così descritte nella motivazione della decisione 90/413:
"In data 8 maggio 1990, una paletta di carico con due contenitori, contenenti ciascuno due casse, viene trasportata dall' area di stoccaggio alla barriera d' introduzione delle materie nello stabilimento per permettere il prelievo della cassa contenente le pastiglie d' uranio arricchito al 3,30%.
Al termine di tale operazione, la paletta, con i suoi due contenitori, viene depositata per errore all' aperto in prossimità dell' area di deposito dei contenitori vuoti e lì rimane. I due contenitori sulla paletta di cui sopra non contengono che tre casse: una contenente 49,84 kg di ossido di uranio (UO2) arricchito al 2,70% e le altre due, rispettivamente 49,86 kg e 47,29 kg, contenenti uranio arricchito al 3,95%.
La mattina dell' 11 maggio 1990, nel corso dei preparativi per la spedizione di 72 contenitori vuoti all' impresa "ANF-Richland", la paletta in questione è caricata per errore, da un altro addetto, su un camion appartenente a una società di trasporto merci.
La persona preposta a tale operazione constata che i contenitori su tale paletta portano l' etichetta prevista dalla legge nazionale, indicante la presenza di materie radioattive. Ritenendo che, data la loro collocazione in tale area, si tratti di contenitori vuoti destinati alla spedizione, rimuove tale etichetta sostituendola con etichette indicanti che si tratta di contenitori vuoti. Il giorno stesso, alle ore 19.00, il camion viene scaricato all' aeroporto di Lussemburgo-Findel in attesa della spedizione del carico per via aerea.
Il 12 maggio 1990 i contenitori sono trasportati da un aereo da carico a Seattle (Stati Uniti d' America) ove arrivano alle ore 21.10, ora locale.
Il 14 maggio 1990, i contenitori sono trasportati su strada e il 15 maggio 1990 arrivano all' impresa "ANF-Richland".
Il giorno stesso la "ANF-Lingen" viene informata dalla "ANF-Richland" di aver constatato, nel corso di un controllo dosimetrico di routine, la presenza di materie nucleari nei due contenitori ritenuti vuoti. L' esame dei sigilli immediatamente effettuato rileva che dai tre contenitori in questione non ha potuto essere tolta alcuna materia.
Il 16 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa dei fatti la direzione 'Controllo di sicurezza' della Commissione.
Il 17 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa altresì l' agenzia di approvvigionamento dell' Euratom".
7 Occorre aggiungere che, a parere delle parti, non vi è stato in alcun momento rischio radioattivo per il personale addetto o per l' ambiente, anche durante le operazioni di trasporto.
8 La Commissione, avvalendosi dell' art. 83 del Trattato, irrogava la sanzione del collocamento dell' impresa sotto amministrazione, dopo aver dichiarato all' art. 1 della decisione 90/413 che l' ANF-Lingen "ha violato l' art. 79 del Trattato Euratom, ai sensi degli artt. 10, 11 e 24 del regolamento (Euratom) n. 3227/76, nonché del codice 3.1.2 della decisione della Commissione, del 5 giugno 1985, sulle disposizioni particolari sul controllo per effetto: a) dell' omessa notifica preventiva di un' esportazione; b) del mancato rispetto delle norme di registrazione delle variazioni d' inventario; c) del mancato rispetto delle norme in materia di elaborazione di specifiche delle operazioni riguardanti le variazioni della quantità e le variazioni della composizione delle materie nucleari".
9 A sostegno della domanda d' immediata esecutività delle decisioni 90/413 e 90/465, la Commissione deduce la necessità di evitare che possa ripetersi un' esportazione non dichiarata di materie nucleari, tenuto conto soprattutto della frequenza con cui l' ANF-Lingen effettua e intende continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di contenitori. La Commissione aggiunge che il collocamento sotto amministrazione dell' ANF-Lingen, dal 21 agosto 1990 al 21 dicembre 1990, si rende necessario al fine di consentire l' installazione, in collaborazione con il gruppo di persone incaricate di questa missione amministrativa, di un sistema di controllo informatico i cui risultati di funzionamento saranno determinanti per la relazione informativa che gli incaricati presenteranno alla Commissione, ex art. 3, n. 3, della decisione 90/413, al più tardi otto giorni dopo il termine della loro missione amministrativa.
10 L' ANF-Lingen precisa di aver comunicato i fatti concernenti l' esportazione non dichiarata di materie nucleari non solo alla Commissione e all' agenzia di approvvigionamento dell' Euratom ma anche al ministero dell' Ambiente della Bassa Sassonia. Gli inviati di questo ministero, dopo aver svolto un' ispezione sul sito dell' impresa a Lingen, il 29 maggio 1990, avevano ingiunto di completare le norme di sicurezza che disciplinano l' esercizio dello stabilimento dell' ANF-Lingen. Orbene, essa non solo aveva immediatamente ottemperato all' ingiunzione, ma aveva inoltre sua sponte ordinato provvedimenti suppletivi volti ad evitare il ripetersi di un' esportazione simile a quella che aveva causato le decisioni 90/413 e 90/465. L' ANF-Lingen dichiara pertanto di aver deciso che le casse svuotate avrebbero dovuto essere fornite dell' etichetta "vuoto" prima di essere collocate nei contenitori di trasporto e che il controllo dosimetrico si sarebbe dovuto effettuare durante l' operazione di carico dei contenitori di trasporto vuoti. Sostiene inoltre che l' ideazione e l' attuazione del sistema di controllo informatico, in collaborazione con la Commissione, non ha l' importanza attribuitagli dalla Commissione e che detto sistema sarà realizzato ed operativo dall' ottobre 1990. Stando così le cose, l' ANF-Lingen sostiene che la Commissione avrebbe potuto, ad esempio, a norma dell' art. 81 del Trattato Euratom, inviare ispettori sui territori degli Stati membri per effettuare missioni di controllo anziché infliggere la sanzione del collocamento dell' ANF-Lingen sotto amministrazione.
11 L' ANF-Lingen conclude tuttavia dichiarando di non opporsi a che l' esecuzione della sanzione inflittale sia mantenuta sino al termine del periodo di quattro mesi. Di conseguenza, l' ANF-Lingen ritiene che non sia necessario che la Corte disponga esplicitamente l' esecutività immediata delle citate decisioni 90/413 e 90/465.
12 Occorre sottolineare in primo luogo che, sostanzialmente, le parti concordano sulla realtà dei fatti come riferiti nella motivazione della decisione 90/413.
13 Peraltro, emerge dagli atti che l' ANF-Lingen, in attività dal 1979, dà lavoro a circa 200 dipendenti ed ha registrato, da quella data, più di 350 trasporti d' uranio provenienti dall' ANF-Richland, cui essa ha restituito ogni volta i contenitori di trasporto vuoti. Durante tutte queste operazioni non si è verificato nessun errore simile a quello censurato con la decisione 90/413.
14 Va rilevato tuttavia che l' esportazione non dichiarata è stata segnalata all' ANF-Lingen da terzi senza che quest' ultima abbia, nel frattempo, avuto conoscenza della scomparsa di materie nucleari dai suoi locali, della presenza di questi elementi radioattivi nei contenitori per errore etichettati "vuoti" e del fatto che detti contenitori sono stati spediti trasgredendo le misure di sicurezza per i trasporti di materie radioattive, dalla Repubblica federale di Germania agli Stati Uniti.
15 Tenuto conto di ciò, occorre convenire la necessità, peraltro non contestata dall' ANF-Lingen, di completare in modo adeguato le misure di controllo della sicurezza dell' esercizio dello stabilimento di Lingen, onde evitare il ripetersi di esportazioni non dichiarate di materie nucleari, in particolare verso l' ANF-Richland.
16 Dal momento che l' ANF-Lingen ha convenuto su questa necessità, prendendo essa stessa ulteriori provvedimenti di controllo, e non si oppone alla continuazione dell' amministrazione dell' impresa per un periodo di quattro mesi, occorre dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465 fino allo scadere dei quattro mesi.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Viene data immediata esecuzione alla decisione della Commissione 1 agosto 1990, 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom, ed alla decisione della Commissione 20 agosto 1990, 90/465, avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1º agosto 1990, 90/413/Euratom, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del Trattato Euratom.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 dicembre 1990.
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