Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Disposizione che sospende l' applicazione, per quanto riguarda l' aeroporto di Gibilterra, del regolamento sull' accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione delle capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea fra Stati membri ° Irricevibilità
[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2343/90, art. 1, n. 3]
Massima
L' art. 1, n. 3, del regolamento n. 2343/90, sull' accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione delle capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea fra Stati membri, che sospende l' applicazione del detto regolamento all' aeroporto di Gibilterra fino alla data di entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra il Regno di Spagna e il Regno Unito per tale aeroporto, non costituisce una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, con la conseguenza che un ricorso d' annullamento proposto contro di esso da una persona fisica o giuridica è irricevibile.
Infatti, le limitazioni o le deroghe di natura temporanea o di portata territoriale che una norma comporta formano parte integrante dell' insieme delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime. Orbene, la sospensione, prevista dal detto articolo, dell' applicazione del regolamento, che ha a sua volta portata generale, incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo fra un altro aeroporto della Comunità e l' aeroporto di Gibilterra e, più in generale, su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Peraltro, a parte il fatto che non si tratta della sola deroga temporanea al regime del regolamento prevista per un aeroporto, essa altro non è se non la conseguenza dell' esistenza di un ostacolo di ordine oggettivo all' applicazione immediata del regolamento all' aeroporto di Gibilterra, relativo all' esistenza di una disputa fra i due Stati membri.
Parti
Nella causa C-336/90,
Gibraltar Development Corporation, rappresentata dai signori Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, e Richard O. Plender, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Antonio Sacchetini, direttore presso il servizio giuridico, e inizialmente, dal signor Jacques Delmoly, indi dal signor John Carbery, consiglieri giuridici presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Regno di Spagna, inizialmente rappresentato dal signor Carlos Bastarreche Saguees, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, indi dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico preposto ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Derrick Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1990, n. 2343, sull' accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU L 217, pag. 8),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 novembre 1990, la Gibraltar Development Corportation ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1990, n. 2343, sull' accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione delle capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea fra Stati membri (GU L 217, pag. 8).
2 Il regolamento n. 2343/90 riguarda l' accesso al mercato dei vettori aerei comunitari e la ripartizione della capacità passeggeri tra il o i vettori aerei autorizzati in uno Stato membro e il o i vettori aerei autorizzati in un altro Stato membro per i servizi aerei di linea fra tali Stati. Esso persegue, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno nel settore dei trasporti aerei, l' obiettivo di introdurre norme più liberali tendenti in particolare ad incentivare lo sviluppo dei servizi aerei interregionali per pervenire ad uno sviluppo della rete comunitaria e per contribuire a risolvere il problema della congestione dei grandi aeroporti.
3 Tale regolamento sostituisce ed abroga, da un lato, la direttiva del Consiglio 25 luglio 1983, 83/416/CEE, relativa all' autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (GU L 237, pag. 19), modificata dalla direttiva del Consiglio 26 maggio 1986, 86/216/CEE (GU L 152, pag. 47) e dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/463/CEE (GU L 226, pag. 14) e, d' altro lato, la decisione del Consiglio 14 dicembre 1987, 87/602/CEE, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull' acceso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri (GU L 374, pag. 19).
4 Alla stregua di quest' ultima decisione e della citata direttiva 89/463, il regolamento n. 2343/90 prevede una disposizione che sospende la sua applicazione all' aeroporto di Gibilterra fino alla data di entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito.
5 Tale disposizione, contenuta nell' art. 1, n. 3, del regolamento oggetto del presente ricorso, recita:
"L' applicazione delle disposizioni del presente regolamento all' aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data".
6 La dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 prevede, in particolare, al punto 8, che il regime di utilizzazione congiunta dell' aeroporto di Gibilterra avrà inizio nel momento in cui le autorità britanniche avranno notificato al loro equivalente spagnolo l' entrata in vigore della normativa necessaria per dare attuazione al punto 3.3 (controllo doganale e controllo sull' immigrazione in ogni aerostazione) e sarà stata condotta a termine la costruzione dell' aerostazione spagnola e comunque, al più tardi, un anno dopo la notifica di cui sopra.
7 Il Consiglio ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità nei confronti del ricorso, ai sensi dell' art. 91, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, chiedendo a quest' ultima di statuire sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
8 Ai sensi dell' art. 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha ammesso il Regno di Spagna (ordinanza 16 gennaio 1991), il Regno Unito (ordinanza 20 marzo 1991) e la Commissione delle Comunità europee (ordinanza 20 marzo 1991) a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
9 A sostegno della propria eccezione di irricevibilità il Consiglio sostiene che la disposizione impugnata non riguarda né direttamente né individualmente la Gibraltar Development Corporation.
10 La Gibraltar Development Corporation chiede il rigetto dell' eccezione di irricevibilità, facendo valere di essere, al contrario, direttamente ed individualmente interessata dalla disposizione in parola, essendo la proprietaria dell' aerostazione civile dell' aeroporto di Gibilterra.
11 Tutte le parti intervenienti hanno ripreso e sviluppato l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio sostenendo che il regolamento di cui trattasi non contiene alcuna decisione riguardante direttamente ed individualmente la ricorrente.
12 Ai sensi dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, se una parte chiede alla Corte di statuire su un' eccezione proposta ai sensi del n. 1 di tale articolo, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere in possesso di informazioni sufficienti per consentirle di pronunciarsi con ordinanza sulla ricevibilità della domanda, senza che si debba far luogo alla fase orale.
13 L' art. 173 del Trattato CEE recita:
"La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (...)".
14 La ricevibilità della domanda della Gibraltar Development Corporation deve essere valutata alla luce del secondo comma dell' art. 173.
15 Occorre anzitutto rammentare che la Corte ha precisato, nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Consiglio (Racc. pag. 877), che il termine "decisione", di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato, va inteso nel senso tecnico di cui all' art. 189 del Trattato medesimo e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa ed una decisione nel senso di quest' ultimo articolo va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi.
16 Risulta peraltro da una giurisprudenza costante della Corte che la portata generale e, quindi, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo in riferimento ad una situazione obiettiva, di diritto o di fatto, definita dall' atto stesso, in relazione con il suo scopo (sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 595; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11 della motivazione; 30 settembre 1982, causa 242/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3213, punto 7 della motivazione; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 13 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale/Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 29 della motivazione; sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl/Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 25 della motivazione).
17 Infine, la Corte ha già ammesso che le limitazioni o le deroghe di natura temporanea (sentenze Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, citata, e Compagnie française commerciale et financière/Commissione, anch' essa citata, punti 12-15 della motivazione) ovvero di portata territoriale (sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite 103/78 - 109/78, Société des usines de Beauport/Consiglio, Racc. pag. 17, punti 15-19 della motivazione) che una norma comporta formano parte integrante dell' insieme delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime.
18 Nel caso di specie, la portata generale del regolamento n. 2343/90 è di portata generale salvo per quanto stabilito dall' art. 1, n. 3. Tale regolamento riguarda, infatti, tutti i vettori aerei comunitari e fissa le nuove norme di accesso al mercato e, segnatamente, quelle relative all' esercizio dei diritti di traffico.
19 Per quanto riguarda la disposizione impugnata, essa sospende l' applicazione di tali nuove norme per i servizi per o da Gibilterra fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come ha già stabilito la Corte in riferimento all' analoga disposizione contenuta nella citata direttiva 89/463, tale provvedimento sospensivo incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo fra un altro aeroporto della Comunità e l' aeroporto di Gibilterra e, più in generale, su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Essa si applica quindi a situazioni oggettivamente definite (sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Government of Gibraltar/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 20 della motivazione).
20 Si deve peraltro osservare che l' aeroporto di Gibilterra non è il solo ad essere stato provvisoriamente escluso dall' ambito di applicazione territoriale del regolamento. Altri aeroporti (quelli situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre, quello di Porto) sono stati temporaneamente esclusi dall' applicazione di questo regolamento, in forza dell' art. 1, n. 4, per motivi di carattere tecnico o economico quali l' insufficienza del traffico aereo ovvero il perseguimento dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.
21 Per quanto riguarda l' aeroporto di Gibilterra, il regolamento controverso motiva la sospensione della sua applicazione a tale aeroporto facendo riferimento all' accordo di cui alla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come già rilevato dalla Corte nella citata sentenza Government of Gibraltar/Consiglio, al punto 22 della motivazione, tale riferimento rappresenta la constatazione di un ostacolo di ordine oggettivo all' applicazione del regolamento, tenuto conto delle finalità di quest' ultimo. Infatti, alla luce della disputa, alla quale la stessa ricorrente ha fatto ampio richiamo, fra il Regno di Spagna ed il Regno Unito in ordine alla sovranità sul territorio nel quale è situato l' aeroporto di Gibilterra e delle difficoltà di esercizio connesse a tale disputa, lo sviluppo dei servizi aerei fra questo aeroporto e gli altri aeroporti della Comunità è subordinato all' entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i due Stati.
22 Alla luce di quanto precede, deve escludersi che l' art. 1, n. 3, del regolamento n. 2343/90 costituisca una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, partecipando esso, al contrario, del carattere generale di tale regolamento.
23 Pertanto, il ricorso è irricevibile e va conseguentemente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri motivi addotti a sostegno dell' eccezione di irricevibilità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Gibraltar Development Corporation è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese. Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
3) Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 12 luglio 1993.
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