Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione - Presupposti - "Fumus boni juris" - Danno grave e irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 53; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
Nell' ambito dell' esame di una domanda di sospensione dell' esecuzione di una sentenza del Tribunale impugnata davanti alla Corte, si deve ritenere che il presupposto del "fumus boni juris" sussista quando il ragionamento in base al quale il Tribunale ha formato la sua decisione e che è contestato con il ricorso d' impugnazione solleva questioni di principio riguardanti i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina, questioni sulle quali la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunziarsi.
Si deve ritenere che anche il presupposto della necessità di evitare che chi ha proposto il ricorso d' impugnazione subisca un danno grave e irreparabile sussista qualora l' istituzione ricorrente abbia dimostrato che l' esecuzione della sentenza impugnata perturberebbe gravemente il funzionamento dei suoi uffici, considerazione che deve prevalere sull' interesse del dipendente, le cui pretese sono state accolte dal Tribunale, ad ottenere l' immediata esecuzione della sentenza.
Parti
Nella causa C-345/90 P-R,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Campinos, giureconsulto, e M. Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. A. Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento, ufficio del giureconsulto, edificio BAK, Kirchberg,
richiedente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado, pronunziata il 20 settembre 1990 nella causa T-37/89, fra Jack Hanning contro Parlamento europeo,
altra parte del procedimento
Jack Hanning, dipendente del Consiglio d' Europa, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 novembre 1990, il Parlamento ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 20 settembre 1990, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento di non tenere conto dei risultati del concorso PE/41/A e di bandire il concorso PE/41a/A.
2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, il Parlamento ha inoltre proposto, a norma dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, nonché dell' art. 83 del regolamento di procedura, domanda di provvedimento urgente intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
3 Il ricorrente davanti al Tribunale ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimento urgente il 19 dicembre 1990 e le parti hanno presentato osservazioni orali il 14 gennaio 1991.
4 Occorre, anzitutto, richiamare succintamente le circostanze che hanno indotto il Tribunale ad annullare la citata decisione del Parlamento, nei termini in cui esse risultano dalla sentenza impugnata.
5 Nel 1986 il Parlamento bandiva il concorso generale per titoli ed esami PE/41/A, per la copertura di un posto di capodivisione, di grado A3, destinato a dirigere l' Ufficio informazioni del Parlamento a Londra.
6 Il sig. Hanning, candidato a tale concorso, veniva iscritto nell' elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice. Egli era classificato primo fra i candidati iscritti nell' elenco che, secondo il bando di concorso, doveva comprendere al massimo quattro nominativi.
7 Il 6 aprile 1988, l' amministrazione del Parlamento comunicava cionondimeno al sig. Hanning che il presidente del Parlamento, avendo rilevato delle irregolarità nel corso del procedimento di concorso, aveva ritenuto opportuno non procedere alla nomina e bandire un nuovo concorso generale per titoli ed esami.
8 Il 29 giugno 1988, il sig. Hanning proponeva ricorso avverso tale decisione. Contemporaneamente egli presentava domanda di provvedimento urgente intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione, nella parte in cui questa disponeva l' inizio di un nuovo procedimento di assunzione in sostituzione delle operazioni del concorso PE/41/A.
9 Con ordinanza 11 luglio 1988, Hanning / Parlamento (causa 176/88 R, Racc. pag. 3915), emessa prima che la causa venisse rinviata al Tribunale, il presidente della Terza Sezione della Corte respingeva la domanda di provvedimenti urgenti, ritenendo che nessun pregiudizio irreparabile potesse risultare, per il richiedente, dall' esecuzione della decisione impugnata; infatti, qualora il suo ricorso fosse stato accolto, l' eventuale nomina di un altro candidato al termine del nuovo procedimento di assunzione sarebbe stata nulla e il primo procedimento avrebbe ripreso il suo corso normale, come se la decisione impugnata non fosse intervenuta.
10 A sostegno della sua partecipazione al nuovo concorso generale PE/41a/A bandito dal Parlamento, il sig. Hanning veniva iscritto anche stavolta nell' elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice. Egli era cionondimeno classificato secondo fra i quattro candidati iscritti, preceduto da un candidato che non aveva partecipato al primo concorso.
11 A seguito di tale concorso, il candidato primo classificato veniva nominato al posto di capo dell' Ufficio informazioni del Parlamento a Londra.
12 Nella sentenza, il Tribunale rileva che la decisione controversa, nei termini in cui è stata comunicata al ricorrente davanti al Tribunale, è inficiata da insufficienza di motivazione, dato che nessuna indicazione era stata fornita sul carattere o sulla natura delle irregolarità commesse nel corso del primo procedimento concorsuale.
13 Il Tribunale rileva tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale insufficienza di motivazione non comporta automaticamente l' annullamento dell' atto impugnato qualora le precisazioni complementari fornite nel corso del giudizio dall' istituzione convenuta consentano al giudice di accertare che la motivazione addotta è tale da giustificare legalmente la decisione in causa.
14 Secondo le delucidazioni fornite dal Parlamento davanti al Tribunale, la decisione è stata adottata in base ad un parere emesso dal servizio giuridico del Parlamento.
15 In tale parere il servizio giuridico del Parlamento ha constatato che due candidati, iscritti nell' elenco degli idonei al terzo e al quarto posto, erano stati irregolarmente ammessi al concorso. Questi due candidati, dipendenti del Parlamento, non avevano allegato agli atti di candidatura, come richiesto dal bando di concorso, i documenti giustificativi necessari e la commissione giudicatrice, dopo aver dapprima respinto queste candidature, aveva deciso di ammetterle ritenendo a torto che i documenti contenuti nei loro fascicoli individuali, tenuti dall' amministrazione del Parlamento, rispondessero ai requisiti del bando di concorso.
16 Nel parere sono poi esaminati i tre reclami presentati contro le operazioni del concorso. Il servizio giuridico ha ritenuto che uno di essi, presentato da un candidato che si duoleva del fatto di non essere stato ammesso al concorso per mancanza di documenti giustificativi mentre altri due candidati che si trovavano nella stessa situazione erano stati ammessi, fosse ricevibile e che l' APN fosse competente ad accertare la legittimità del procedimento seguito.
17 Il servizio giuridico del Parlamento ha fatto inoltre menzione della giurisprudenza della Corte (fra le altre, sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, causa 321/85, Racc. pag. 3199), secondo la quale l' APN, da una parte, non può essere vincolata da decisioni della commissione giudicatrice la cui illegittimità possa inficiare, di conseguenza, i propri provvedimenti e, dall' altra, si troverebbe nell' impossibilità di procedere alla nomina di un candidato qualora ritenesse che la commissione giudicatrice abbia illegittimamente negato l' ammissione di uno o più candidati e che il concorso nel suo complesso sia perciò viziato.
18 Alla luce di questa giurisprudenza il servizio giuridico del Parlamento ha osservato che nel caso di specie, oltre ai quattro candidati figuranti nell' elenco degli idonei, un quinto candidato aveva ottenuto il punteggio minimo necessario per vincere il concorso, ma che l' APN si trovava nell' impossibilità di prendere in considerazione la nomina di tale candidato, escluso dall' elenco degli idonei a seguito dell' iscrizione di due candidati che non avrebbero dovuto figurarvi.
Tenuto conto di questa circostanza, il servizio giuridico del Parlamento arriva alla conclusione che l' APN aveva il diritto di non tener conto dei risultati del concorso e di bandirne uno nuovo.
19 Nella sua sentenza, il Tribunale conferma la fondatezza di tale parere per quanto riguarda l' illegittimità dell' ammissione dei due candidati che non avevano fornito i documenti giustificativi richiesti e constata che la procedura del concorso è stata effettivamente viziata da irregolarità.
20 Cionondimeno, per quanto riguarda il reclamo accolto dal servizio giuridico del Parlamento, il Tribunale rileva che questo avrebbe dovuto considerarlo infondato. Il candidato di cui trattasi, la cui ammissione era stata giustamente negata per mancanza di documenti giustificativi, non poteva validamente esigere di essere ammesso per il motivo che altre candidature erano state illegittimamente accettate dalla commissione giudicatrice. Il Tribunale conclude pertanto che il reclamo considerato non è tale da giustificare legalmente la decisione impugnata.
21 Per quanto riguarda, infine, la giurisprudenza invocata dal servizio giuridico del Parlamento, il Tribunale rileva che questa non è pertinente al caso di specie. La detta giurisprudenza riguarda l' ipotesi in cui l' irregolarità derivi dal diniego ingiustificato di ammettere candidati al concorso e in cui tutte le operazioni del concorso ne risultino necessariamente viziate. Nel caso di specie l' irregolarità deriva dall' illegittima ammissione di due candidati, ipotesi nella quale il procedimento di concorso risulti solo parzialmente viziato. Le parti del procedimento concorsuale e dell' elenco degli idonei viziate da illegittimità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti, in quanto la partecipazione e la graduatoria dei candidati legittimamente ammessi non è stata influenzata dall' illegittima partecipazione dei due candidati ammessi indebitamente.
22 Il Tribunale ritiene che, in tale situazione, il Parlamento avrebbe dovuto esaminare la possibilità di nominare uno dei due vincitori legittimamente iscritti nell' elenco degli idonei. Il Tribunale precisa, a questo proposito, che il Parlamento avrebbe dovuto pure raffrontare i meriti di questi due candidati con quelli del quinto candidato che, a torto, non risultava nell' elenco degli idonei a causa delle irregolarità che avevano viziato il concorso. Secondo la sentenza del Tribunale, solo nel caso in cui il Parlamento avesse validamente deciso che motivi attinenti all' interesse del servizio giustificavano la nomina di questo quinto candidato, che, non figurando nell' elenco degli idonei, non poteva essere nominato, esso avrebbe potuto decidere di non tener conto dei risultati del concorso. Il Tribunale ritiene che, non avendo proceduto ad un siffatto esame comparativo, il Parlamento non abbia esercitato in modo legittimo il suo potere discrezionale e che la decisione impugnata sia, perciò, inficiata da un errore di diritto.
23 Il Tribunale conclude, di conseguenza, che la motivazione fornita in corso di giudizio dal Parlamento non è idonea a giustificare legalmente la decisione controversa, la quale dev' essere quindi annullata.
24 Occorre, poi, ricordare che, a tenore dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, l' impugnazione di una decisione del Tribunale non ha effetto sospensivo, fatta salva, tuttavia, l' applicazione degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA.
25 Secondo tali disposizioni, la Corte di giustizia può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
26 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, il provvedimento che ordina la sospensione a norma delle succitate disposizioni è subordinato all' esistenza di motivi di urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la sospensione dell' esecuzione (il "fumus boni juris"). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di una domanda di sospensione deve valutarsi con riguardo alla necessità che vi è di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga provocato alla parte che chiede la sospensione un danno grave ed irreparabile.
27 Si deve accertare se tali presupposti ricorrano nel caso di specie.
28 Per quanto riguarda, anzitutto, il presupposto del fumus boni juris, il Parlamento assume che la sentenza del Tribunale misconosce la natura e la funzione dell' elenco degli idonei nel procedimento di concorso e viola i principi che devono disciplinare il comportamento dell' APN in materia di assunzione mediante concorso, in particolare l' obbligo ad essa incombente di controllare la regolarità del procedimento. La sentenza obbligherebbe il Parlamento ad utilizzare un elenco degli idonei illegittimamente compilato e mutilato, limitando così il potere discrezionale riconosciuto all' APN.
29 In questa fase del procedimento è sufficiente rilevare che il ragionamento del Tribunale, come sopra riprodotto nei punti 21 e 22, solleva questioni di principio concernenti i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell' APN, questioni sulle quali la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi.
30 Si deve quindi constatare che, in quanto mettono in discussione il ragionamento così seguito, gli argomenti addotti a sostegno del ricorso d' impugnazione non sono, prima facie, privi di fondamento e che quindi sussiste il presupposto del fumus boni juris.
31 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, il Parlamento assume che l' esecuzione della sentenza del Tribunale comporta l' annullamento della nomina, in esito al concorso PE/41a/A, del vincitore che, dal 16 gennaio 1989, occupa il posto di capo dell' Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Londra. Tale posto resterebbe quindi privo di titolare per un lungo periodo. Il Parlamento rileva che le attività dei suoi uffici nelle capitali della Comunità sono molto importanti e che la mancanza prolungata di un titolare alla direzione del suddetto Ufficio informazioni sarebbe particolarmente nociva per l' interesse del servizio.
32 Si deve rilevare che l' esecuzione della sentenza del Tribunale obbliga il Parlamento ad annullare la nomina effettuata a seguito del concorso PE/41a/A e che non si può escludere che la vacanza del posto che ne conseguirebbe può provocare, come assume il Parlamento, un pregiudizio grave e, per sua natura, irreparabile nel funzionamento dei suoi uffici.
33 Anche se l' utilizzazione dei risultati del primo concorso consentisse di porre rapidamente fine a detta vacanza con la nomina di uno dei due primi classificati in tale concorso, si deve ammettere che il rischio di dover procedere ad un nuovo cambiamento del titolare del posto di cui trattasi, in esito al giudizio di impugnazione, potrebbe anch' esso costituire, per il Parlamento, un pregiudizio grave e irreparabile. L' interesse del Parlamento a non correre un rischio del genere e l' interesse dell' attuale titolare del posto, che è stato nominato a seguito di un concorso le cui operazioni non costituiscono oggetto di alcuna contestazione, devono in questo caso prevalere sull' interesse della parte vittoriosa davanti al Tribunale ad ottenere, eventualmente, una nomina rapida, ma che potrebbe rivelarsi precaria.
34 Si deve, quindi, constatare che sussiste anche il presupposto dell' urgenza.
35 Ne consegue che si deve ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede:
1) E' sospesa l' esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunziata il 20 settembre 1990 nella causa T-37/89, Jack Hanning / Parlamento europeo.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 31 gennaio 1991.
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