Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno finanziario - Danno non interamente riparabile - Necessità di tener conto dell' insieme degli interessi in causa
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
Massima
Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutato con riguardo alla necessità esistente di statuire in via provvisoria onde evitare che venga provocato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede i provvedimenti urgenti. Un danno di natura pecuniaria può essere in via di principio considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente riparato nell' ipotesi in cui la parte richiedente risulti vittoriosa nella causa principale. Anche supponendo che il danno fatto valere non possa essere interamente riparato mediante l' attribuzione del risarcimento danni, occorre controbilanciare gli interessi di natura commerciale che la richiedente intende salvaguardare con gli interessi della Comunità.
Parti
Nel procedimento C-358/90 R,
Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co., società di diritto italiano, con sede in Napoli, con gli avv.ti E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e H. J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Fischer, consigliere giuridico, e C. Docksey, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere la sospensione dell' applicazione dei regolamenti della Commissione 26 novembre 1990, n. 3389 e 3390, che indicono, ciascuno di essi, una vendita, mediante gara particolare, di alcoli d' origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÁ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 dicembre 1990, la Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co. ha proposto, a norma degli artt. 173, secondo comma, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE un ricorso inteso all' annullamento della decisione o delle decisioni della Commissione, comunicate alla ricorrente con lettere 21 novembre 1990, di non dare seguito alle offerte ricevute nell' ambito delle procedure di vendita, mediante gara particolare, nn. 5/90 e 6/90 indette con i regolamenti della Commissione 5 settembre 1990 nn. 2575 e 2576 che indicono, ciascuno di essi, una vendita, mediante gara particolare, di alcoli d' origine vinica detenuti dagli organismi d' intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 243, pagg. 22 e 24). Il ricorso è inteso anche ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalla o dalle decisioni impugnate e dalla conseguente immissione in vendita delle stesse quantità di alcoli con due nuove procedure di vendita mediante gara particolare nn. 7/90 e 8/90 indette con i regolamenti della Commissione 26 novembre 1990, nn. 3389 e 3390 che indicono, ciascuno di essi, una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi di intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pagg. 19 e 21).
2 Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la ricorrente inoltre ha presentato, ai sensi dell' art. 186 del Trattato CEE, un' istanza diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di questi due regolamenti che indicono procedure di vendita, mediante gara particolare, nn. 7/90 e 8/90, fino a quando la Corte non avrà statuito sul ricorso principale.
3 La Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 14 dicembre 1990.
4 Prima di esaminare nel merito l' istanza di provvedimenti urgenti è utile ricordare succintamente gli antefatti e l' ambito normativo nel quale esso si inserisce.
5 Il regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), prevede, all' art. 35, misure di distillazione per i prodotti derivati dalla vinificazione, all' art. 36, misure di distillazione per taluni vini e, all' art. 39, misure di distillazione obbligatoria per i vini da tavola qualora il mercato dei vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio.
6 In conformità a tale regolamento, i prodotti ottenuti dalla distillazione considerati dalle disposizioni sopra menzionate sono presi in carico dagli organismi d' intervento.
7 Ai sensi degli artt. 37 e 40 di questo regolamento, i prodotti di queste distillazioni detenuti dagli organismi d' intervento devono essere smerciati in maniera da evitare di perturbare i mercati dell' alcool e delle bevande alcoliche. Ai sensi dell' art. 37, n. 1, relativo ai prodotti delle distillazioni di cui agli artt. 35 e 36 del regolamento, tale smercio ha luogo in altri settori, ed in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare tale perturbamento. Ai sensi dell' art. 40, n. 2, relativo ai prodotti della distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all' art. 39 del regolamento, questi prodotti possono essere smaltiti soltanto sotto forma di alcool neutro o denaturato. Questo stesso articolo precisa inoltre che lo smercio dei prodotti di cui trattasi avviene, in particolare, mediante vendita all' asta o mediante gara, a condizioni tali che siano garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.
8 Considerando che bisognava trattare allo stesso modo, per quanto riguarda le procedure di smercio, gli alcoli provenienti da varie misure di distillazione, il Consiglio ha adottato il regolamento 12 dicembre 1988, n. 3877, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 e detenuti dagli organismi d' intervento (GU L 346, pag. 7).
9 Ai sensi dell' art. 1 di tale regolamento, gli alcoli di cui trattasi sono smerciati nel quadro di procedure di gara le cui condizioni devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stabiliti nella Comunità.
10 Dai considerando del regolamento risulta che, avendo l' esperienza dimostrato che era inutile tentare di vendere questi alcoli sui mercati per le varie utilizzazioni consuete data la situazione di questi mercati, conveniva privilegiare uno sbocco nel settore dei combustibili e per non nuocere alla concorrenza con prodotti che possono essere sostituiti all' alcool, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di non dare seguito alle offerte pervenutele.
11 L' art. 2 di tale regolamento stabilisce che, per ognuna delle gare, che possono essere subordinate a condizioni particolari, soprattutto per evitare perturbazioni dei mercati, la Commissione può dare oppure non dare seguito alle offerte ricevute.
12 Ai sensi dell' art. 3 di questo regolamento, le condizioni di attuazione di queste gare sono state stabilite dal regolamento della Commissione 21 giugno 1989, n. 1870 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 e detenuti dagli organismi di intervento (GU L 178, pag. 1).
13 Questo regolamento della Commissione prevede tre sistemi di gara: la gara permanente, la gara semplice e la gara particolare.
14 Per quest' ultimo sistema, destinato alla vendita di quantità rilevanti di alcool, il regolamento prevedeva, nella sua versione iniziale, che ogni gara riguardasse due partite costituite ciascuna almeno da 600 000 ettolitri e al massimo da 1 200 000 ettolitri di alcool espressi in ettolitri di alcool a 100% vol. Il concorrente, la cui offerta veniva accettata, doveva in particolare, entro venti giorni, fornire la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione il cui livello doveva essere fissato nel bando di gara e destinata a garantire l' utilizzazione dell' alcool della prima partita ai fini previsti nel bando di gara, in quanto il ritiro della seconda partita era subordinato alla costituzione di una analoga cauzione di buona esecuzione.
15 Considerando che bisognava tener conto dei costi di investimento in impianti di trasformazione per l' utilizzazione dell' alcool di origine vinica nel settore dei carburanti all' interno della Comunità, la Commissione, con regolamento 5 settembre 1990, n. 2568, recante modifica del regolamento CEE n. 1780/89, sopra menzionato (GU L 243, pag. 11), ha apportato modifiche alle condizioni relative alle vendite mediante gara particolare. Secondo le condizioni così emendate, ogni gara non riguarda più due partite, ma diverse partite comprendenti ciascuna almeno 300 000 ettolitri e al massimo 1 200 000 ettolitri. La Commissione può, inoltre, secondo questo regolamento, decidere di sostituire la cauzione di buona esecuzione con l' obbligo per l' aggiudicatario di sottoporsi al controllo di una società di sorveglianza internazionale. Questo regolamento introduce, per contro, un obbligo per il concorrente la cui offerta è accettata di costituire, entro venti giorni, una cauzione di buon ritiro il cui livello è fissato nel bando di gara e intesa a garantire il ritiro dell' alcool della prima partita nel termine stabilito, in quanto il ritiro di ulteriori partite è subordinato alla costituzione di analoghe garanzie di buon ritiro.
16 Il 5 settembre 1990, la Commissione, con i suoi regolamenti nn. 2575/90 e 2576/90, sopra menzionati, relativi alle vendite, mediante gara particolare, nn. 5/90 e 6/90, ha messo in vendita un quantitativo di 3 200 000 ettolitri in cinque partite di 640 000 ettolitri ed un quantitativo di 1 600 000 ettolitri in cinque partite di 320 000 ettolitri, rispettivamente, detenuti dagli organismi d' intervento spagnolo, francese e italiano e destinati ad essere utilizzati nella Comunità nel settore dei carburanti. Secondo questi regolamenti, la cauzione di buona esecuzione viene sostituita, per queste vendite, dall' obbligo imposto all' aggiudicatario di sottoporsi al controllo di una società di sorveglianza internazionale. Secondo i bandi di gara per queste due vendite, mediante gara particolare (GU C 224, pagg. 10 e 15), la garanzia di buon ritiro per le prime partite è fissata a 40 ecu per ettolitro di alcool a 100% vol.
17 Prima della scadenza dei termini, fissati dal bando di gara al 25 settembre 1990, la richiedente faceva pervenire alla Commissione due offerte relative a queste due procedure di vendita.
18 Dopo essere stata invitata a fornire talune informazioni supplementari sulla sua attività, la richiedente, con lettere 21 novembre 1990, veniva informata del fatto che la Commissione aveva deciso di non accogliere le sue offerte per queste due vendite, in considerazione delle offerte ricevute e tenuto conto della situazione del mercato mondiale dei carburanti. La Commissione in queste lettere fa presente che avrebbe deciso nel termine migliore una riapertura delle vendite, mediante gara particolare, degli alcoli di origine vinica di cui trattasi.
19 Considerando che, allo scopo di semplificare il sistema delle cauzioni prescritte, fosse opportuno esigere il deposito esclusivamente di una cauzione detta di buona esecuzione, destinata a garantire contemporaneamente il ritiro e l' utilizzazione dell' alcool aggiudicato ai fini previsti, la Commissione, con il regolamento 26 novembre 1990, n. 3391, che modifica il regolamento n. 1780/89, sopra menzionato (GU L 327, pag. 23) ha apportato nuove modifiche alle condizioni relative alle vendite mediante gara particolare. Secondo queste nuove condizioni, la cauzione di buona esecuzione non può più essere sostituita da un obbligo, per l' aggiudicatario, di sottoporsi al controllo di una società di sorveglianza internazionale e deve essere destinata a garantire l' utilizzazione di tutto l' acool aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. La cauzione di buon ritiro, per contro, viene meno.
20 Inoltre il 26 novembre 1990 la Commissione, con i regolamenti sopra menzionati nn. 3389/90 e 3390/90, relativi alle vendite, mediante gara particolare, nn. 7/90 e 8/90, ha rimesso in vendita gli stessi quantitativi di alcool detenuti dagli organismi di intervento spagnolo, francese e italiano a cui già si riferivano le vendite mediante gara particolare nn. 5/90 e 6/90 e destinati ad essere utilizzati nella Comunità nel settore dei carburanti. Secondo i due bandi di gara (GU C 296, pagg. 9 e 14), la cauzione di buona esecuzione è fissata a 90 ecu per ettolitro di alcool a 100% vol. per il quantitativo totale messo in vendita.
21 La richiedente sostiene che non è in grado di costituire una tale cauzione per tutto il quantitativo messo in vendita e che l' obbligo di costituire una cauzione di tale tipo costituisce un onere finanziario tale da essere proibitivo per le imprese, anche di media rilevanza, violando in tal modo il principio di parità di accesso a questi prodotti, sancito dall' art. 40 del regolamento del Consiglio n. 822/87 sopra menzionato.
22 La ricorrente ritiene che le offerte che essa ha presentato nell' ambito delle vendite mediante gara particolare n. 5/90 e 6/90 erano le più vantaggiose e sostiene in particolare che la o le decisioni della Commissione con cui si rifiuta di dare seguito alle offerte ricevute è o sono illegittime, essendo insufficientemente motivate e che la reimmissione in vendita degli stessi quantitativi di alcool a condizioni proibitive costituisce uno sviamento di potere.
23 Potendo l' aggiudicazione dell' appalto relativo ai quantitativi di alcool messi in vendita intervenire fino al 20 dicembre 1990, data fissata come termine per la presentazione delle offerte dai bandi di gara particolare n. 7/90 e 8/90, la richiedente chiede che i provvedimenti urgenti con cui si ordina la sospensione dell' esecuzione dei regolamenti relativi a queste procedure di vendita siano adottati prima di tale data.
24 Occorre poi ricordare che, ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, la decisione che ordini provvedimenti urgenti è subordinata alla sussistenza di circostanze che dimostrino l' urgenza nonché degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
25 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutato con riguardo alla necessità esistente di statuire in via provvisoria onde evitare che venga provocato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede i provvedimenti urgenti.
26 Per quanto riguarda detto danno grave ed irreparabile per la parte che chiede i provvedimenti urgenti, la giurisprudenza della Corte (v. da ultimo l' ordinanza del presidente della Corte 25 ottobre 1990, Italsolar SpA / Commissione, C-257/90 R, Racc. pag. I-3841), precisa che un danno di natura pecuniaria può essere in via di principio considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente riparato nell' ipotesi in cui la parte richiedente risulti vittoriosa nella causa principale.
27 A tale proposito, la richiedente sottolinea che, anche se dovesse risultare vittoriosa nella causa principale, l' annullamento della decisione o delle decisioni impugnate dovrebbe porla nella situazione in cui essa si sarebbe trovata se tale decisione o tali decisioni non fossero state adottate. Senza i provvedimenti urgenti richiesti, ciò sarebbe impossibile poiché la richiedente non sarebbe più in grado di ottenere i quantitativi rilevanti di alcool messi in vendita al prezzo che essa ha offerto e alle condizioni fissate per le vendite mediante gara particolare nn. 5/90 e 6/90. La richiedente non potendo partecipare alle procedure di vendita mediante gara particolare nn. 7/90 e 8/90 a causa delle condizioni proibitive fissate per queste ultime, si troverebbe, in mancanza dei provvedimenti urgenti richiesti, a causa della rilevanza e della durata degli appalti di cui trattasi, esclusa per lungo tempo dal mercato dell' alcool destinato all' utilizzazione nel settore dei carburanti.
28 Occorre rilevare che il danno così fatto valere è di ordine finanziario. La richiedente non fa valere alcun elemento dal quale risulti che il danno sostenuto non può essere interamente riparato. La richiedente chiede in particolare nel suo ricorso nella causa principale il risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa della decisione o delle decisioni impugnate e della reimmissione in vendita degli stessi quantitativi di alcool, riservandosi di quantificare numericamente tale danno.
29 Anche supponendo che il danno fatto valere non possa essere interamente riparato mediante l' attribuzione del risarcimento danni, occorre controbilanciare gli interessi di natura commerciale che la richiedente intende salvaguardare con gli interessi della Comunità di smerciare, alle condizioni ritenute appropriate dalla Commissione, i rilevanti quantitativi di alcool d' intervento derivanti dalle operazioni di distillazione previste nell' ambito dell' organizzazione comune del mercato viti-vinicolo e il cui immagazzinaggio pone, secondo la Commissione, notevoli difficoltà logistiche.
30 Stando così le cose occorre constatare che la domanda di provvedimenti urgenti non soddisfaceva la condizione relativa all' urgenza. L' istanza pertanto va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
IL PRESIDENTE
così provvede:
1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 dicembre 1990.
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