Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Perentorietà
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Decadenza - Riapertura - Presupposti - Fatto nuovo
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
1. I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale sono destinati a garantire la certezza delle situazioni di diritto. Essi sono quindi inderogabili e non possono essere lasciati alla discrezione delle parti o del giudice.
Il fatto che un' istituzione, per ragioni connesse alla sua politica nei confronti del personale, risponda nel merito ad un reclamo amministrativo tardivo non comporta una deroga al sistema dei termini imperativi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. sentenza 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133) né il venir meno, per l' amministrazione, della facoltà di sollevare, in sede giurisdizionale, un' eccezione di irricevibilità per tardività del reclamo.
2. Un dipendente non può, con la proposizione di una domanda, impugnare una decisione precedente che non sia stata contestata entro i termini stabiliti agli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso.
Solo l' esistenza di un fatto nuovo sostanziale, tale da arrecare pregiudizio all' interessato, può comportare la riapertura di tali termini e giustificare l' esame di una siffatta domanda (v. sentenze 12 luglio 1973, Tontodonati / Commissione, causa 28/72, Racc. pag. 779; 18 giugno 1981, Blasig / Commissione, causa 173/80, Racc. pag. 1649; 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981; 30 maggio 1984, Aschermann / Commissione, causa 326/82, Racc. pag. 2253; 26 settembre 1985, Valentini / Commissione, causa 231/84, Racc. pag. 3027).
Parti
Nella causa T-6/90,
Alessandro Petrilli, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. J.L. Lodomez, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 17 novembre 1989 con cui si respingeva il reclamo proposto dal ricorrente a seguito della mancata risposta della Commissione alla domanda di revisione del suo inquadramento presentata il 16 gennaio 1989,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e B. Vesterdorf, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivo
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese vengono compensate.
Full & Egal Universal Law Academy