Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti della concessione - Frequenza effettiva e regolare di un istituto di istruzione elementare
(Statuto del personale, allegato VII, art. 3)
2. Dipendenti - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Spese scolastiche - Spese relative a test psicologici di orientamento scolastico - Inclusione
(Statuto del personale, allegato VII, art. 3)
Massima
1. L' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto va interpretato nel senso che il diritto all' indennità scolastica sorge dal primo giorno del mese nel quale il figlio a carico del dipendente comincia a frequentare effettivamente e regolarmente un istituto di istruzione elementare.
Il disposto di tale norma non implica che la frequenza dell' istituto sia resa obbligatoria dalla legge nazionale del paese di residenza della persona che è investita di potestà o di tutela legali sul bambino. Poiché, per la concessione dell' indennità scolastica, occorre unicamente accertare che l' insegnamento ricevuto dal bambino sia in effetti un insegnamento elementare, l' indennità non può essere negata qualora il figlio a carico cominci a frequentare un istituto di istruzione elementare prima d' aver raggiunto l' età dell' obbligo scolastico.
2. Le spese sostenute per sottoporre il figlio a carico del dipendente a dei test psicologici nell' intento di determinare il tipo di insegnamento più confacente alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni costituiscono, viste le loro finalità, delle spese scolastiche, passibili di rimborso nell' ambito dell' indennità scolastica contemplata dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, nei limiti del massimale mensile previsto dal primo comma dello stesso articolo.
Parti
Nelle cause riunite T-10/90 e T-31/90,
Michael Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Maastricht, Paesi Bassi, con l' avv. Ch.M.E.M. Paulussen, del foro di Maastricht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato all' inizio dal sig. D. Brueggemann, in seguito dal sig. M. Bermejo Garde, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti D. Lagasse e G. Tassin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere l' annullamento di due decisioni del convenuto, con la prima delle quali non si sono completamente soddisfatte le domande di indennità scolastica presentate dal ricorrente, mentre con la seconda gli è stato negato il rimborso delle spese affrontate per i test psicologici sostenuti dalla figlia in ordine al proprio orientamento scolastico,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori C. Yeraris, presidente, B. Vesterdorf e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 9 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti della controversia
1 Il ricorrente, sig. Michael Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), gode di una pensione d' invalidità concessagli con decisione del convenuto in data 20 gennaio 1981.
2 Il ricorrente è padre di tre figli:
- Yvonne, nata il 19 novembre 1982,
- Marc, nato il 18 agosto 1984,
- Luc, nato il 14 febbraio 1986.
3 I figli del ricorrente hanno frequentato le seguenti scuole:
- Yvonne
la scuola ("basisschool") De Kring a Maastricht (Paesi Bassi), nel corso degli anni scolastici 1986/1987 e 1987/1988;
la scuola ("Rijksbasisschool") di Lanaken (Belgio) nel corso degli anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990.
- Marc
la scuola De Kring a Maastricht, nel corso dell' anno scolastico 1988/1989;
la scuola di Lanaken nel corso dell' anno scolastico 1989/1990.
- Luc
la scuola di Lanaken nel corso dell' anno scolastico 1989/1990.
4 Con lettera 16 maggio 1989, il ricorrente rivolgeva al convenuto tre domande di indennità scolastica, e precisamente:
- una per la figlia Yvonne (scuola De Kring), per l' anno scolastico 1986/1987;
- una seconda, sempre per la figlia Yvonne (scuola De Kring), per l' anno scolastico 1987/1988;
- una terza, per la figlia Yvonne (scuola di Lanaken) e il figlio Marc (scuola De Kring), relativamente all' anno scolastico 1988/1989.
5 In risposta alle domande presentate dal ricorrente in data 16 maggio 1989, l' amministrazione, con decisione 6 luglio 1989, n. 191/89 A, accoglieva unicamente quella relativa all' indennità scolastica per la figlia Yvonne, per l' anno scolastico 1988/1989.
6 Con lettera 30 agosto 1989, il ricorrente faceva pervenire al convenuto una domanda di indennità scolastica per i suoi tre figli Yvonne, Marc e Luc (scuola di Lanaken), per l' anno scolastico 1989/1990. Emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha richiesto tali indennità soltanto per il periodo decorrente dal primo giorno del mese nel corso del quale i suoi figli, rispettivamente, avevano compiuto il quarto anno d' età.
7 Successivamente, in data 26 settembre 1989, il ricorrente, dopo aver ricordato le domande da lui già presentate con la lettera del 16 maggio per ottenere l' indennità scolastica, chiedeva che gli fossero rimborsate, nell' ammontare di 450 HFL, alcune spese affrontate per test psicologici sostenuti dalla figlia Yvonne in ordine al proprio orientamento scolastico nell' anno scolastico 1988/1989 nonché il rimborso delle spese di viaggio affrontate dai suoi tre figli durante l' anno scolastico di cui sopra.
8 Il 4 ottobre 1989, il ricorrente, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), presentava un reclamo contro la decisione del CES 6 luglio 1989, n. 191/89 A.
9 Con lettera 23 novembre 1989, il convenuto comunicava al ricorrente che, per i figli che avevano già compiuto il quinto anno di età (anno dal quale ha inizio l' obbligo scolastico nei Paesi Bassi dal 1 agosto 1985) ed erano in possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, nulla ostava alla corresponsione dell' indennità scolastica, a condizione che essi frequentassero una scuola olandese; che tale era effettivamente il caso di sua figlia Yvonne a far data dal 1 agosto 1987, ma non di suo figlio Marc, il quale frequentava una scuola belga e non aveva ancora compiuto i sei anni, età minima, in Belgio, per l' obbligo scolastico. Il convenuto concedeva il rimborso delle spese di viaggio nei limiti in cui riteneva che sussistesse il diritto all' indennità scolastica; per il resto, esso faceva presente al ricorrente che il rimborso delle spese relative ai test psicologici rientrava nel campo dell' assicurazione contro le malattie.
10 Con decisione 6 dicembre 1989, n. 396/89 A, il convenuto modificava la precedente decisione 6 luglio 1989, accogliendo la domanda di indennità scolastica per Yvonne Boessen relativamente all' anno scolastico 1987/1988.
11 Il 26 gennaio 1990, il ricorrente presentava reclamo contro il diniego, espresso con lettera 23 novembre 1989, di rimborsargli le spese relative ai test psicologici sostenuti dalla figlia Yvonne nonché contro la decisione 6 dicembre 1989, nella parte in cui non vi si accoglievano interamente le sue domande per la concessione dell' indennità scolastica.
Procedimento
12 Stando così le cose, il ricorrente, in data 22 febbraio 1990, proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso, registrato col n. T-10/90, diretto sostanzialmente ad ottenere l' annullamento della decisione 6 dicembre 1989, nella parte in cui non vi si accolglievano le domande presentate il 16 maggio dello stesso anno. Il 10 luglio 1990, il ricorrente presentava un secondo ricorso, registrato col n. T-31/90, diretto sostanzialmente ad ottenere l' annullamento della decisione di rigetto delle sue domande datate 30 agosto e 26 settembre 1989.
13 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su richiesta delle parti, il Tribunale, con ordinanza 13 novembre 1990, ha riunito le cause ai fini della fase orale e della sentenza.
14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di rivolgere ai governi belga ed olandese le seguenti domande:
1) A decorrere da che età un bambino è sottoposto ad obbligo scolastico?
2) Quali sono gli anni dell' istruzione elementare obbligatoria?
3) Per quali anni della scuola materna preparatoria esiste, eventualmente, un obbligo scolastico?
15 Il Tribunale, su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le leggi belga ed olandese in materia di obbligo scolastico
16 In risposta alle domande inoltrate dal Tribunale, il governo belga ha comunicato quanto segue:
"1. Relativamente ai bambini di nazionalità straniera che abitino in Belgio (Fiandre) insieme con persone investite, nei loro confronti, della potestà o della tutela, la legge sull' obbligo scolastico (del 29 luglio 1983) trova applicazione a partire dal sessantesimo giorno seguente a quello nel quale essi sono stati iscritti nel registro degli stranieri o nell' anagrafe del comune in cui sono domiciliati.
2. L' obbligo scolastico in Belgio ha inizio il primo giorno dell' anno scolastico nel quale il bambino compie i sei anni di età e termina alla fine dell' anno scolastico nel corso del quale egli compie i diciotto anni.
3. In linea di principio, l' obbligo scolastico comincia, per ciascun bambino, nel primo anno scolastico d' insegnamento elementare. E' anche possibile però:
- frequentare il primo anno d' insegnamento elementare a cinque anni di età, senza però in tal caso essere sottoposti ad obbligo scolastico (in particolare, alla frequenza giornaliera);
- trascorrere il primo anno di obbligo scolastico nella scuola materna, nel qual caso sussiste però obbligo di frequenza.
(...)".
17 Il governo olandese ha presentato le seguenti osservazioni, con riguardo all' obbligo nel proprio ordinamento scolastico:
"Per rispondere ai quesiti presentati, occorre far riferimento alla Leerplichtwet del 1969 (legge del 1969 sull' obbligo scolastico, Stb. 1971, 406) e alla Wet op het basisonderwijs (legge sull' insegnamento di base, Stb. 1986, 256).
In forza della Leerplichtwet, l' obbligo scolastico è duplice. In primo luogo, i genitori devono far sì che il figlio o la figlia minorenni, per tutto il tempo in cui sono soggetti ad obbligo scolastico, siano effettivamente iscritti ad un istituto d' insegnamento. In secondo luogo, essi sono tenuti a far frequentare regolarmente, al figlio o alla figlia minorenni, la scuola alla quale questi ultimi sono iscritti.
Ai sensi dell' art. 3, primo comma, della Leerplichtwet del 1969, l' obbligo, posto in capo ai genitori, di iscrivere il figlio minorenne in un istituto d' insegnamento decorre dal primo giorno di lezione del mese successivo a quello nel corso del quale il bambino ha compiuto i cinque anni di età. Il secondo comma dell' art. 3 della Leerplichtwet del 1969 statuisce poi che l' obbligo di iscrizione viene meno alla fine dell' anno scolastico, ultimato il quale risulti che il figlio minorenne abbia frequentato per almeno dodici anni scolastici completi uno o più istituti di insegnamento, ovvero alla fine dell' anno scolastico nel corso del quale egli abbia compiuto i sedici anni di età.
L' obbligo di far frequentare al figlio minorenne l' istituto di insegnamento nel quale egli è iscritto nasce nel giorno in cui egli è ammesso in tale istituto successivamente alla sua iscrizione, e viene meno nello stesso momento in cui viene meno l' obbligo di iscriverlo in un istituto di insegnamento (art. 4).
Al momento dell' entrata in vigore, il 1 agosto 1985, della Wet op het basisonderwijs, nei Paesi Bassi ha cessato di esistere un insegnamento elementare separato, in quanto le scuole materna ed elementare distinte, in precedenza esistenti, vengono oggi riunite in un insegnamento di base.
In forza dell' art. 2 della Wet op het basisonderwijs, l' insegnamento di base si rivolge ai bambini dai quattro anni di età in avanti, più o meno. L' ammissione ad un tale insegnamento è disciplinata più particolareggiatamente nel Toelatingsbesluit Wet op het basisonderwijs (decreto relativo all' ammissione alla scuola di base, adottato in esecuzione della legge sull' insegnamento di base) (Stb. 1984, 527). L' art. 1 di tale decreto dichiara che i bambini devono aver compiuto i quattro anni di età per poter diventare alunni di un istituto d' insegnamento di base.
Dal confronto tra la Wet op het basisonderwijs e la Leerplichtwet del 1969 emerge, conseguentemente, che l' età minima per l' ammissione in un istituto d' insegnamento di base (quattro anni) non coincide con l' inizio dell' obbligo scolastico (che vale dal quinto anno di età). Una tale differenza si spiega per il fatto che, all' epoca, si pensava di dover seguire l' evoluzione delineatasi negli anni precedenti all' entrata in vigore della Wet op het basisonderwijs, anni in cui tutti i bambini di cinque anni frequentavano la vecchia scuola materna.
La durata della frequenza dell' insegnamento di base è disciplinata all' art. 11, primo comma, della Wet op het basisonderwijs. Ai sensi di tale norma, gli allievi possono, in linea di principio, frequentare l' istituto di base per un periodo di otto anni consecutivi. Tuttavia, l' alunno può lasciare tale istituto allorquando, a parere del direttore e previo accordo dei genitori, sia già in possesso di un' istruzione tale da consentirgli di frequentare un istituto d' insegnamento secondario. Tale caso potrà generalmente verificarsi allorquando l' alunno abbia compiuto i dodici anni. In ogni caso, gli alunni abbandoneranno l' istituto d' insegnamento di base al termine dell' anno scolastico nel quale avranno compiuto i quattordici anni di età (art. 4, secondo comma, del sopraccitato decreto relativo all' ammissione alla scuola di base)".
Conclusioni delle parti
18 Nella causa T-10/90, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 6 dicembre 1989, n. 396/89 A, del segretario generale del Comitato economico e sociale, nella parte in cui rigetta le domande formulate dal ricorrente il 16 maggio 1989;
- condannare il convenuto a riconoscergli e a pagargli le indennità scolastiche di cui egli aveva chiesto il riconoscimento con le sue domande del 16 maggio 1989;
- condannare il convenuto alle spese.
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile, ma infondato;
- di conseguenza, respingere il ricorso nel merito;
- statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.
19 Nella causa T-31/90, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione implicita di rigetto del convenuto, in quanto con essa vengono respinte le domande presentate dal ricorrente il 30 agosto ed il 26 settembre 1989;
- condannare il convenuto a riconoscergli e a versargli:
1) per il figlio Marc, l' indennità scolastica forfettaria a decorrere dal 1 agosto 1989, in continuazione dell' indennità scolastica già chiesta per l' anno scolastico 1988/1989, maggiorata, dal 1 agosto 1989, del rimborso delle spese di viaggio;
2) per il figlio Luc, l' indennità scolastica forfettaria, maggiorata del rimborso delle spese di viaggio, a far data dal 1 febbraio 1990;
3) per la figlia Yvonne, il rimborso delle spese affrontate per i test psicologici effettuati nell' anno scolastico 1988/1989, per un ammontare di 450 HFL;
- condannare il convenuto alle spese.
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare i ricorsi (proposti nelle cause T-10/90 e T-30/91) ricevibili, ma infondati;
- di conseguenza, respingere il ricorso nel merito;
- in ogni caso, imputare al ricorrente le spese di una delle due cause, in quanto egli ha presentato al Tribunale due volte la stessa questione di principio.
Nel merito
20 Prima di esporre ed esaminare nel merito gli argomenti sostenuti dalle parti, è opportuno, in questa sede, far richiamo al contenuto delle norme che costituiscono l' ambito giuridico della controversia.
21 L' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto statuisce quanto segue:
"Il funzionario riceve un' indennità scolastica pari all' ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di (...) al mese per ogni figlio a carico (...) che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento.
(...)".
Le disposizioni generali di attuazione relative alla concessione dell' indennità scolastica (in prosieguo: le "disposizioni generali"), adottate dal convenuto con decisione 24 febbraio 1975, n. 738/75 A, e successivamente modificate con decisione 28 giugno 1978, n. 1544/78 A, statuiscono, tra l' altro, quanto segue:
"Articolo 2
Il diritto all' indennità scolastica prende corpo dal primo giorno del mese nel quale il bambino comincia a frequentare un istituto d' insegnamento elementare.
Tale diritto cessa alla fine del mese nel corso del quale vengono meno le condizioni per la concessione dell' indennità, e, in ogni caso, non oltre la fine del mese nel corso del quale vengono compiuti i ventisei anni di età (...)".
"Articolo 3
Nei limiti del massimale di cui al primo ed al terzo comma dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, l' indennità scolastica copre il rimborso:
a) delle spese d' iscrizione e di esami presso istituti d' insegnamento;
b) delle spese di trasporto derivanti dall' utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o privato al servizio della scuola;
c) delle spese obbligatorie, effettivamente sostenute, in particolare per l' acquisto di libri, materiale scolastico, equipaggiamento sportivo, per la copertura di un' assicurazione scolastica e delle spese mediche, nonché di tutte le altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell' istituto d' insegnamento frequentato;
d) delle spese risultanti dalla partecipazione del figlio a corsi sulla neve, al mare o all' aria aperta (...)".
"Articolo 4 (insegnamento elementare e secondario)
1. a) Il rimborso delle spese di cui all' art. 3, lett. a), b) e d), avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi. Il loro rimborso è effettuato sia mediante versamento mensile pari a un dodicesimo dell' importo totale delle spese stesse, sia mediante unico versamento dell' importo totale delle spese sostenute durante l' anno scolastico di cui trattasi.
b) Nel caso in cui i mezzi di trasporto di cui all' art. 3, lett. b), non siano utilizzati, il rimborso verrà effettuato sulla base del costo dell' abbonamento di un mezzo di trasporto pubblico normale, o del costo meno oneroso possibile risultante dall' utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o privato al servizio della scuola, ed in ogni caso compiendo il percorso più breve dal domicilio alla scuola stessa.
2. Il rimborso delle spese di cui all' art. 3, lett. c), si effettua mediante pagamento di un' indennità forfettaria mensile pari ad una quota percentuale del massimale di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto. Tale quota ammonta al:
- 36% se il figlio a carico è di età inferiore agli anni undici,
- 50% se il figlio a carico è di età superiore agli anni undici.
3. Le spese di cui all' art. 3, che eccedano i rimborsi di cui al secondo comma, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi a concorrenza del massimale di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto.
4. (...)".
Sulle domande di indennità scolastica
22 Il ricorrente fa osservare che le norme dello Statuto al riguardo non fanno menzione di nessuna età minima che il figlio a carico debba aver compiuto onde aver diritto all' indennità scolastica. L' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto pone come unica condizione che il figlio frequenti "regolarmente e a tempo pieno un istituto d' insegnamento". In tale prospettiva, il ricorrente precisa che, a far data dall' entrata in vigore nei Paesi Bassi della legge sull' insegnamento elementare, non si distingue più tra scuola materna (kleuteronderwijs) e scuola elementare (lager onderwijs), poiché ad entrambe è stato sostituito un unico insegnamento di base (basisonderwijs).
23 Yvonne, Marc e Luc soddisfano, a parere del ricorrente, il requisito enunciato all' art. 3, allegato VII, dello Statuto, rispettivamente dalle date del 1 novembre 1986, 1 agosto 1988 e 1 febbraio 1990, che corrispondono alle età alle quali, secondo il diritto olandese, i suoi figli hanno potuto cominciare a frequentare un istituto d' insegnamento di base. A parere del ricorrente, non è rilevante il fatto che, per ragioni di carattere personale, egli abbia scelto di far frequentare a Marc e Luc una scuola belga per tale tipo di insegnamento.
24 A giudizio del ricorrente, poiché le istituzioni delle Comunità europee non allestiscono esse stesse alcun tipo di insegnamento, è evidente che, per meglio precisare la portata ed il significato della nozione di "insegnamento elementare", bisogna far riferimento alle relative disposizioni nazionali. Sempre a suo giudizio, né le disposizioni di cui all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto né le disposizioni generali mettono in evidenza alcun elemento da cui si possa dedurre che il diritto all' indennità scolastica sorgerebbe solo dal momento in cui il figlio a carico è sottoposto ad obbligo scolastico.
25 Il convenuto, innanzitutto, fa rilevare che i due ricorsi hanno per oggetto la determinazione della data a decorrere dalla quale il ricorrente può far valere un diritto alle indennità scolastiche di cui trattasi.
26 Le norme di diritto comunitario rilevanti al riguardo debbono essere oggetto d' interpretazione comunitaria e non di un' interpretazione basata sulle leggi nazionali dei rispettivi paesi. La ratio legis dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto è che l' indennità è dovuta dal momento in cui il figlio ha l' obbligo di frequentare una scuola. La scuola elementare deve dunque considerarsi come la "prima scuola obbligatoria". Se il figlio frequenta una scuola belga, è l' età di inizio dell' obbligo scolastico in Belgio a servire da criterio di riferimento in ordine alla concessione dell' indennità scolastica. Orbene, un bambino di quattro anni non può frequentare una scuola elementare in Belgio, fa osservare il convenuto, poiché la legislazione belga glielo impedisce. A parere del convenuto, l' argomento sostenuto dal ricorrente aprirebbe le porte a discriminazioni sulla base della nazionalità tra bambini che hanno la stessa età, che frequentano la medesima scuola e che vi ricevono lo stesso tipo di insegnamento.
27 Di fronte a tali argomenti, il Tribunale osserva che il diritto all' indennità scolastica di cui all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto sorge dal primo giorno del mese nel quale il figlio comincia a frequentare un istituto d' insegnamento elementare. Il disposto di tale norma non implica che la frequenza dell' istituto sia obbligatoria per il figlio, e non sussiste nessun altro elemento fattuale o di diritto in base al quale si possa argomentare che il diritto all' indennità scolastica non sussisterebbe qualora il figlio a carico cominciasse a frequentare un istituto d' istruzione elementare ad un' età inferiore a quella dell' obbligo scolastico. Quest' ultima interpretazione è corroborata dal fatto che il diritto all' indennità, in forza dell' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto, cessa unicamente alla fine del mese nel quale il figlio ha compiuto il ventiseiesimo anno di età, vale a dire molti anni dopo la fine dell' obbligo scolastico.
28 Da una tale interpretazione della norma in oggetto consegue che il diritto all' indennità sorge dal momento in cui il bambino frequenta effettivamente e regolarmente un istituto d' istruzione elementare, pur senza esservi obbligato dalla legge del paese di residenza della persona che è investita di potestà o di tutela legali. Si tratta quindi di sapere se l' istruzione ricevuta dal figlio è, o no, un' istruzione elementare.
29 Il sig. Boessen, residente nei Paesi Bassi, è soggetto alla legge olandese, ai sensi della quale egli ha l' obbligo di far sì che i suoi figli siano iscritti in un istituto d' insegnamento e che lo frequentino regolarmente. Un tale obbligo sorge dal primo giorno di lezione del mese successivo a quello nel corso del quale il figlio ha compiuto il quinto anno di età. Sempre ai sensi della legge suddetta, il sig. Boessen può adempiere un tale obbligo anche iscrivendo i suoi figli come alunni in una scuola situata al di fuori dei Paesi Bassi, sempre preoccupandosi che essi la frequentino con regolarità. Il contenuto dell' obbligo impostogli dalla legge, in quanto tale, non cambia.
Sugli anni scolastici trascorsi da Yvonne e Marc prima del quinto anno di età (età dell' obbligo scolastico nei Paesi Bassi) in una scuola olandese
30 Nelle cause di cui trattasi, emerge dagli atti e dalla risposta del governo olandese ai quesiti posti dal Tribunale che l' insegnamento fornito in una "basisschool" olandese rientra nella categoria di "insegnamento elementare" di cui all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto.
31 Risulta da quanto precede che il ricorrente ha diritto di chiedere il pagamento dell' indennità scolastica per i suoi figli Yvonne e Marc relativamente agli anni scolastici nei quali essi hanno frequentato, dal quarto anno di età, una "basisschool" nei Paesi Bassi; tali anni scolastici sono il 1986/1987 per Yvonne, e il 1988/1989 per Marc.
Sugli anni scolastici trascorsi da Marc e Luc prima del sesto anno di età (età dell' obbligo scolastico in Belgio) in una scuola belga
32 Per quanto concerne gli anni scolastici trascorsi da questi due figli presso istituti di insegnamento in Belgio, occorre far menzione del fatto che, secondo gli atti, le autorità olandesi hanno riconosciuto l' equivalenza tra l' insegnamento fornito in Belgio e quello di una "basisschool" olandese ai fini dell' adempimento da parte del sig. Boessen dell' obbligo di iscrivere i suoi figli, a partire dal loro quinto anno di età, in un istituto d' insegnamento e di preoccuparsi della loro regolare frequenza.
33 Ne consegue che l' indennità scolastica è del pari dovuta per Marc relativamente all' anno scolastico 1989/1990.
34 Quanto poi alla frequenza da parte di Luc della "Rijksbasisschool" di Lanaken in Belgio durante l' anno scolastico 1989/1990, emerge dagli atti e dalla risposta del governo belga ai quesiti sollevati dal Tribunale che l' insegnamento ivi ricevutovi era quello di una scuola materna. Stando così le cose, si deve ritenere che il requisito contenuto all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto non si rinvenga nel caso presente. Di conseguenza, non essendo state soddisfatte le condizioni per la concessione dell' indennità scolastica, la domanda del ricorrente su tale punto va respinta.
35 Le decisioni controverse devono quindi essere annullate nella parte in cui non concedono al ricorrente l' indennità scolastica a favore della figlia Yvonne per l' anno scolastico 1986/1987 e a favore del figlio Marc per gli anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990. Di conseguenza, il convenuto va condannato a pagare al ricorrente le summenzionate indennità scolastiche.
Sul rimborso delle spese per test psicologici
36 A giudizio del ricorrente, le spese affrontate per i test psicologici sostenuti dalla figlia Yvonne in ordine al proprio orientamento scolastico sono spese scolastiche non forfettarie e rimborsabili su presentazione di documenti giustificativi. I test svolti hanno avuto natura unicamente pedagogica e sono stati consigliati al ricorrente dal direttore stesso della scuola. Di conseguenza, non si tratterebbe né di spese mediche né di spese relative ad esami psicologici praticati nell' ambito di cure mediche.
37 Il ricorrente fa osservare che l' art. 1, punto 3, dell' allegato 1 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la "regolamentazione di copertura"), adottata dalle istituzioni comunitarie, prevede unicamente il rimborso di esami psicologici praticati "nell' ambito di cure mediche". L' art. 15 dello stesso allegato, poi, elenca cure mediche in via residuale, e quindi neanch' esso può essere addotto a sostegno di un rimborso, poiché le prestazioni fornite nella fattispecie sarebbero di natura psico-pedagogica. Le spese di cui trattasi non avrebbero pertanto potuto essere rimborsate nell' ambito del regime di assicurazione contro le malattie neanche se ne fosse stata fatta domanda, poiché non si trattava di spese mediche.
38 A parere del ricorrente, esse sarebbero spese scolastiche straordinarie alla stregua di quelle elencate all' art. 3, lett. a), b) e d), delle disposizioni generali, rimborsabili, in forza dell' art. 4 delle medesime disposizioni, dietro presentazione di documenti giustificativi. Il ricorrente osserva come tale art. 4 contempli che il rimborso delle spese di cui all' art. 3, lett. a), b) e d), possa avvenire sia mediante un pagamento mensile pari ad un dodicesimo delle spese totali, sia attraverso un unico versamento di un importo pari alle spese sostenute durante l' anno scolastico.
39 Il convenuto sostiene che le spese in oggetto sarebbero state rimborsate a concorrenza dell' 80% in base al punto 15 dell' allegato 1 della regolamentazione di copertura, se solo il ricorrente avesse chiesto in tempo utile l' autorizzazione ad effetuarle. A suo parere, il carattere di tali spese non è determinato dall' autorità che le impone o le consiglia, ma piuttosto dai componenti delle spese stesse. Pertanto, l' intervento di uno psicologo appartiene per sua natura al campo della medicina, e tale natura ha quindi conservato nella fattispecie.
40 Nel controricorso, il convenuto ha sostenuto che l' indennità scolastica di cui all' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto copre unicamente le spese scolastiche ordinarie e che i test psicologici, non avendo carattere di ordinarietà, non possono essere rimborsati alla stregua di spese scolastiche. Nella controreplica, esso ha poi asserito che, anche ammettendo che le argomentazioni del ricorrente circa la natura delle spese relative ai test psicologici siano giuste, tali spese rientrerebbero nella categoria di quelle contemplate all' art. 3, lett. c), delle disposizioni generali: spese coperte dall' indennità scolastica e rimborsate, ai sensi dell' art. 4, terzo comma, delle suddette disposizioni, mediante il pagamento di un' indennità forfettaria.
41 Di fronte ad un tale argomento, si deve considerare, in limine litis, che il quesito da risolvere in tale fase della controversia è sostanzialmente quello se le spese affrontate dal ricorrente per i test psicologici sostenuti da sua figlia in ordine al proprio orientamento scolastico rientrino o meno nella categoria delle spese scolastiche che possono essere rimborsate mediante l' indennità prevista dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto.
42 Il Tribunale rileva che le spese di cui trattasi sono state sostenute allo scopo di determinare il tipo di insegnamento più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni della figlia del ricorrente. Tali spese sono, se si considera la loro finalità, spese scolastiche. Esse non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 3, lett. a), delle disposizioni generali, né in quello dell' art. 3, lett. b) o d), delle medesime. Sono invece passibili di rimborso in forza del medesimo art. 3, lett. c), il cui disposto, a carattere non tassativo, ha ad oggetto i diversi tipi di spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell' istituto d' insegnamento frequentato.
43 In forza dell' art. 4, secondo comma, delle surrichiamate disposizioni generali, il rimborso delle spese di cui all' art. 3, lett. c), si effettua mediante pagamento di un' indennità forfettaria mensile pari ad una quota percentuale dell' importo di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto.
44 Ai sensi dell' art. 4, terzo comma, delle disposizioni generali, le spese di cui all' art. 3 e che eccedano i rimborsi di cui al secondo comma sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi fino a concorrenza del massimale di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto.
45 Ne consegue che il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese affrontate per i test psicologici sostenuti da sua figlia nei limiti in cui tale rimborso, sommato all' indennità forfettaria pagata al ricorrente secondo il disposto dell' art. 4, secondo comma, delle disposizioni generali e all' eventuale rimborso di altre spese, effettuato su presentazione di documenti giustificativi secondo il disposto del terzo comma dello stesso articolo, non ecceda il massimale di cui all' art. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto (v., in questo senso, sentenza della Corte 7 febbraio 1980, Mencarelli / Commissione, causa 43/79, Racc. pag. 201).
46 Risulta da quanto precede che le decisioni litigiose debbono essere annullate nella parte in cui non concedono al ricorrente il rimborso spese per test psicologici.
47 La documentazione prodotta dalle parti non consente al Tribunale di accertare se l' importo di 450 HFL, chiesto dal ricorrente a titolo di rimborso, ecceda il massimale di cui sopra; perciò si deve statuire che il convenuto rimborserà al ricorrente le spese esposte per i test psicologici sino all' ammontare di 450 HFL entro il massimale stabilito dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto del personale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Ai sensi del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda, salvo il caso in cui, per fatto dell' altra parte, egli abbia dovuto affrontare spese riconosciute come superflue e defatigatorie. Il convenuto è rimasto sostanzialmente soccombente e quindi va condannato alle spese di entrambe le cause, il cui oggetto era distinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione 6 luglio 1989, n. 191/89 A, e la decisione 6 dicembre 1989, n. 396/89 A, del Comitato economico e sociale sono annullate nella parte in cui non concedono al ricorrente l' indennità scolastica a favore della figlia Yvonne per l' anno scolastico 1986/1987, a favore del figlio Marc per gli anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990 nonché nella parte in cui respingono la domanda di rimborso delle spese affrontate per i test psicologici sostenuti dalla figlia Yvonne in ordine al proprio orientamento scolastico.
2) Il Comitato economico e sociale è condannato a versare al ricorrente le indennità scolastiche di cui trattasi ed a rimborsare le spese esposte per i test psicologici sino all' ammontare di 450 HFL entro il massimale stabilito dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto del personale.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) Il Comitato economico e sociale sosterrà tutte le spese.
Full & Egal Universal Law Academy