Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Atti delle istituzioni - Decisione individuale - Notificazione - Nozione
(Trattato CEE, art. 191, secondo comma)
2. Procedura - Termine per l' impugnazione - Decadenza - Errore scusabile - Nozione
3. Procedura - Termine per l' impugnazione - Decadenza - Caso fortuito o di forza maggiore - Nozione
((Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma))
Massima
1. Una decisione è debitamente notificata quando è comunicata al suo destinatario e questi è posto in condizioni di averne conoscenza. Qualora la notifica sia effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è la data della firma di tale ricevuta che dev' essere considerata data della notifica, senza che si debba prendere in considerazione la data del rinvio da parte del destinatario di un modulo ordinario per l' attestazione del ricevimento, allegato alla decisione, volto ad ovviare ad un' eventuale disfunzione del servizio postale.
2. Poiché la disciplina comunitaria relativa ai termini d' impugnazione è inderogabile, la nozione di errore scusabile che consente di derogare ad essa in ossequio ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento va interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, tra l' altro, l' istituzione considerata sia stata all' origine dell' errore commesso con un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.
3. Perché ad un ricorrente non possa eccepirsi la decadenza, come contemplato dall' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, è necessario che sussistano difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso, a causa dell' esistenza del caso fortuito o di forza maggiore.
Parti
Nella causa T-12/90,
Bayer AG, società di diritto tedesco, avente sede a Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente a d oggetto, nella presente fase del procedimento, la ricevibilità di un ricorso proposto in forza dell' art. 173 del Trattato CEE e inteso all' annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 1989, 90/38/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.026, Bayo-n-ox, GU 1990, L 21, pag. 71),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dai signori A. Saggio, presidente, C. Yeraris, C.P. Briët, B. Vesterdorf e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 6 dicembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Con la decisione 13 dicembre 1989, 90/38/CEE (GU 1990, L 21, pag. 71, in prosieguo: la "decisione"), la Commissione accertava l' esistenza di accordi, in vigore dal 10 luglio 1986 al 13 novembre 1989, stipulati tra la Bayer AG, società destinataria della decisione (in prosieguo: la "Bayer"), e i suoi clienti, secondo cui questi ultimi si impegnavano ad acquistare il prodotto "Bayo-n-ox Premix 10%" esclusivamente per far fronte al proprio fabbisogno nelle loro aziende. Secondo la Commissione, detti accordi violavano l' art. 85 del Trattato, e per questo motivo la Commissione infliggeva un' ammenda di 500 000 ECU alla Bayer, sulla base dell' art. 15, n. 2, del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17").
2 La decisione di cui trattasi veniva inviata per posta alla Bayer il 20 dicembre 1989, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I documenti processuali, la cui esattezza non è stata contestata, dimostrano che la lettera è pervenuta all' ufficio corrispondenza della Bayer il 28 dicembre 1989.
3 Sul lato anteriore della busta contenente la comunicazione, figurava innanzitutto l' affrancatura, in secondo luogo, un' etichetta incollata con l' intestazione e l' indirizzo della Commissione nonché la ragione sociale e l' indirizzo della Bayer, designati con le parole "An die BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - D-5090 LEVERKUSEN, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' ALLEMAGNE", in terzo luogo, un timbro apposto in lato a sinistra, con le parole "AR: RECOMMANDÉ Avec Accusé de réception/AANGETEKEND Met Ontvangstbewijs" e, in quarto luogo, un' etichetta incollata sull' angolo in basso a sinistra con la menzione, inquadrata in rosso, "R (in rosso) BRUXELLES 4/Brussel 4 - 663 (in rosso)". Sul retro di tale busta era incollato a ciascun lato di essa un cartoncino rosso separabile, intitolato "avis de réception/de paiement/d' inscription". Il cartoncino veniva staccato dalla busta, lasciandovi evidenti tracce, quando veniva esaminato dall' ufficio corrispondenza.
4 Un rappresentante della Bayer, addetto all' ufficio corrispondenza, contemplava la casella di detta ricevuta, recante l' espressione "date et signature du destinataire" (data e firma del destinatario), con la data del 28 dicembre 1989, e vi apponeva la propria firma. L' ufficio postale di Leverkusen, dopo aver apposto sulla ricevuta in questione un timbro, recante anch' esso la data del 28 dicembre 1989, rinviava la ricevuta alla Commissione che effettivamente la riceveva.
5 Un impiegato addetto all' ufficio corrispondenza della Bayer, ritenendo che la lettera fosse destinata all' ufficio brevetti, la trasmetteva a questo ufficio, senza aprire la busta né menzionare su di essa la data in cui era giunta all' ufficio corrispondenza. L' ufficio brevetti, dopo aver apposto sul retro della busta un timbro in inchiostro rosso con l' indicazione "NICHT K-RP Patentabteilung" (non destinato all' ufficio brevetti), la rinviava tramite posta interna all' ufficio corrispondenza. Il 3 gennaio 1990, un addetto all' ufficio corrispondenza della Bayer apriva la busta, sul cui retro apponeva un timbro con la data dello stesso giorno. Egli trasmetteva poi la busta e il suo contenuto all' ufficio legale della Bayer.
6 La busta di cui trattasi conteneva il testo della citata decisione della Commissione, una lettera che accompagnava tale testo, datata 19 dicembre 1989, nonché un modulo-tipo di garanzia bancaria ed uno stampato intitolato: "Acknowledgement of receipt/Accusé de réception" (attestazione di ricevimento). La segreteria dell' ufficio legale della Bayer apponeva sul testo della decisione un timbro con la data 3 gennaio 1990. Questo modulo veniva poi rinviato alla Commissione che effettivamente lo riceveva.
7 Il 15 gennaio 1990, l' ufficio legale della Bayer inviava a Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, una lettera concernente la decisione controversa. In questa lettera come data della notifica menzionava il 3 gennaio 1990.
Procedimento
8 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1990, la Bayer ha chiesto l' annullamento della citata decisione della Commissione, in subordine, l' annullamento dell' ammenda irrogatale di 500 000 ECU e, in ulteriore subordine, la riduzione della stessa ammenda.
9 Con atto separato, depositato il 30 marzo 1990, la Commissione sulla base dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il "regolamento di procedura della Corte"), ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi, senza entrare nel merito, sull' eccezione di irricevibilità relativa alla proposizione tardiva del ricorso. Il 7 maggio 1990 la Bayer ha presentato le proprie osservazioni in ordine a tale domanda.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale relativa a detta eccezione di irricevibilità. Le parti sono state invitate a rispondere a taluni quesiti e la ricorrente è stata invitata a produrre l' originale della busta tramite cui era avvenuta la notifica. La produzione della busta, completando le indicazioni fornite dalle parti nelle loro osservazioni scritte, ha consentito al Tribunale di effettuare gli accertamenti riprodotti qui sopra nei punti 3-7.
11 La trattazione orale sull' eccezione di irricevibilità si è svolta il 6 dicembre 1990 e il presidente ne ha dichiarato la chiusura alla fine dell' udienza.
12 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile in quanto non è stato rispettato il termine per la sua proposizione;
- condannare la ricorrente alle spese.
13 La Bayer sostiene che il ricorso è stato proposto entro il termine previsto. In subordine, essa fa valere che non le è imputabile l' eventuale inosservanza del termine previsto dall' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE.
Sulla ricevibilità del ricorso
14 La Commissione osserva che il ricorso proposto dalla Bayer il 9 marzo 1990 è diretto all' annullamento di una decisione notificatale il 28 dicembre 1989. Orbene, dato che il termine per proporre un ricorso per annullamento è di due mesi ai sensi dell' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE, visto che tale termine comincia a decorrere, a norma dell' art. 81, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, dal giorno successivo a quello in cui l' interessato ha avuto comunicazione dell' atto, e siccome, in forza del combinato disposto dell' art. 81, n. 2, del regolamento di procedura della Corte e dell' art. 1, secondo trattino, dell' allegato II di questo regolamento, il termine di applicazione deve, nella fattispecie, essere aumentato di sei giorni a causa della distanza, poiché la ricorrente ha sede nella Repubblica federale di Germania, il termine per proporre il ricorso per annullamento è scaduto il 6 marzo 1990. Di conseguenza, il ricorso depositato il 9 marzo 1990 dovrebbe essere considerato tardivo e quindi irricevibile.
15 La Bayer ha opposto tre mezzi all' eccezione di irricevibilità: in primo luogo, un mezzo fondato sull' irregolarità della notifica effettuata dalla Commissione, in secondo luogo ed in subordine, un mezzo relativo all' esistenza di circostanze tali da rendere scusabile l' errore della ricorrente sul dies a quo del termine di impugnazione e, infine, un mezzo fondato sull' esistenza di circostanze costitutive di caso fortuito o di forza maggiore. E' opportuno esaminare nell' ordine questi tre mezzi definitivi addotti dalla ricorrente.
16 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, come sia assodato che, a norma del combinato disposto dell' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE, dell' art. 81 del regolamento di procedura della Corte e dell' art. 1 dell' allegato II di questo regolamento, il termine per l' impugnazione era, nella fattispecie, di due mesi e sei giorni, e cominciava a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la Bayer ha ricevuto comunicazione della decisione controversa o ne ha avuto conoscenza.
Sull' irregolarità della notificazione
17 La Bayer sostiene, in primo luogo, che il termine di due mesi previsto dall' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE per proporre un ricorso per annullamento ha cominciato a decorrere soltanto dal 3 gennaio 1990 ed è scaduto, tenendo conto del termine per la distanza di sei giorni contemplato dall' art. 1 dell' allegato II del regolamento di procedura della Corte, soltanto il 9 marzo 1990. Il fatto che la decisione controversa, indirizzata solo alla "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - D-5090 LEVENKURSEN", sia pervenuta all' ufficio di corrispondenza della stessa il 28 dicembre 1989 non significherebbe che essa sia stata notificata, né che la Bayer ne abbia avuto conoscenza in tale data. La ricorrente ricorda che, a norma dell' art. 10 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), tale decisione deve essere trasmessa al destinatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata dietro rilascio di una ricevuta. Ponendo nella lettera raccomandata lo stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé de réception", la Commissione avrebbe utilizzato questi due modi di notifica. L' uso simultaneo, nella fattispecie, di questi due sistemi avrebbe reso irregolare la notificazione. Di conseguenza, il termine di impugnazione ha cominciato a decorrere dal giorno in cui la Bayer ha effettivamente avuto conoscenza della decisione, vale a dire, come essa peraltro ritiene di aver provato, dal 3 gennaio 1990. Essa aggiunge che, avendo la Commissione accettato, senza formulare la minima osservazione l' attestazione di ricevimento recante la data 3 gennaio 1990, i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto ostano a che la Commissione si richiami successivamente all' esistenza di una ricevuta di ritorno firmata in una data precedente.
18 A proposito della regolarità della notificazione, il Tribunale rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l' invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce un sistema di notificazione idoneo in quanto consente di determinare con certezza il dies a quo del termine. Del pari, una decisione è debitamente comunicata quando è comunicata al suo destinatario e questi è messo in grado di prenderne conoscenza (sentenza 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre / Commissione, causa 42/85, Racc. pag. 3749).
19 Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che gli uffici della Commissione hanno inviato la decisione alla Bayer tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che questa lettera è pervenuta regolarmente presso la sede della Bayer, in Leverkursen, il 28 dicembre 1989. Ne consegnue che in questa data la Bayer era in grado di prendere conoscenza del contenuto della lettera e quindi del tenore della decisione.
20 Infatti, la presenza nella busta dello stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé di réception" non costituisce in alcun caso una seconda notifica, distinta da quella che è stata effettuata regolarmente per posta. Senza che occorra in questa parte della motivazione, pronunciarsi sulle conseguenze della presenza di tale modulo in relazione alle nozioni di errore scusabile, di caso fortuito e di forza maggiore, è sufficiente rilevare che la notifica effettuata tramite lo stampato "Acknowledgement of Receipt/Accusé di réception" avrebbe presupposto la consegna manuale della decisione ad un addetto della Bayer ad opera di un dipendente della Commissione debitamente autorizzato a tal fine, il che non è avvenuto nel caso di specie. In realtà, come ha sottolineato la Commissione, tale formulario è stato inviato unitamente alla decisione, all' interno della stessa busta, soltanto per garantire alla Commissione la certezza della data in cui l' impresa ha preso conoscenza della decisione qualora il servizio postale considerato si dimostrasse difettoso ed omettesse di rispedire alla Commissione la ricevuta di ritorno, il che non è avvenuto nella fattispecie. La decisione controversa è stata pertanto regolarmente e validamente comunicata alla Bayer il 28 dicembre 1989.
21 Da ciò che precede emerge che dev' essere respinto il primo mezzo di difesa proposto dalla ricorrente.
Sull' errore scusabile
22 In subordine, la Bayer sostiene che, pur ammettendo che il termine stabilito dall' art. 173, terzo comma, del Trattato sia iniziato a decorrere dal 28 dicembre 1989, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile, tenuto conto della giurisprudenza della Corte secondo cui il mancato rispetto dei termini imposti dai regolamenti non osta alla ricevibilità di un ricorso se la parte ricorrente ha commesso un errore scusabile quanto al dies a quo dei termini stessi (sentenze 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento, causa 25/68, Racc. pag. 1729, e 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione, causa 117/78, Racc. pag. 1613, in particolare pag. 1620). A tale proposito la Bayer ha addotto quattro argomenti per dimostrare che il suo errore era scusabile nel caso di specie.
23 La Bayer sostiene, in primo luogo, che durante il procedimento amministrativo che ha preceduto l' adozione della decisione la Commissione aveva inviato tutte le comunicazioni che le erano destinate, senza eccezione, direttamente al suo ufficio legale, tramite lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. La ricorrente poteva quindi presumere che anche la decisione finale sarebbe stata inviata direttamente all' ufficio legale. Orbene, disattendendo la prassi costante che aveva precedentemente seguito, la Commissione ha inviato la decisione alla "BAYER AKTIENGESELLSCHAFT", senza precisare l' ufficio destinatario.
24 La Bayer rileva, in secondo luogo, di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare ogni errore in occasione dell' inoltro della posta che le perveniva. Essa ammette, tuttavia, che il proprio rappresentante, addetto all' ufficio corrispondenza, non ha osservato le istruzioni interne che impongono agli impiegati appartenenti a tale ufficio di aprire ogni busta che non rechi un' indicazione sufficientemente chiara dell' ufficio destinatario e, inoltre, di apporvi un timbro con la data in cui il documento è arrivato all' ufficio corrispondenza e, infine, di far pervenire all' ufficio competente il documento di cui trattasi, unitamente alla busta munita di timbro con indicazioni della data d' arrivo.
25 In terzo luogo, secondo la Bayer, la presenza all' interno della busta di un' attestazione di ricevimento, allegata dalla Commissione al testo della decisione, evidenzia molto chiaramente la scusabilità dell' errore da essa commesso tenuto conto dell' art. 10 del regolamento n. 99/63, l' ufficio legale era legittimato a considerare che detta attestazione fosse l' unico documento utilizzato dalla Commissione per procedere alla notifica della decisione e non poteva di conseguenza sospettare che una ricevuta di ritorno postale recante un' altra data fosse stata già compilata e rispedita dall' ufficio corrispondenza.
26 In quarto luogo, infine, la Bayer rileva che il fatto che la Commissione non abbia mai richiamato l' attenzione della ricorrente sul suo errore, né quando le è pervenuta la ricevuta di ritorno, né nel corso del successivo scambio di corrispondenza, in particolare quando ha ricevuto la lettera del 15 gennaio 1990, preverebbe innegabilmente il carattere scusabile dell' errore. Serbando tale silenzio, la Commissione avrebbe violato contemporaneamente i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che era tenuta ad osservare nei confronti della ricorrente.
27 A tutti questi argomenti la Commissione ha in sostanza opposto all' udienza che, tenuto conto dell' importanza delle norme sui termini per l' impugnazione, non si può ammettere che un errore conseguente a gravi negligenze connesse all' interno di un' impresa, errore di cui i dipendenti di quest' ultima sono i soli responsabili, sia tale da far posticipare la data di decorrenza del termine per l' impugnazione.
28 Secondo il Tribunale, è opportuno precisare preliminarmente la portata della nozione di errore scusabile, il quale, in casi eccezionali, può avere l' effetto di conservare i termini per l' impugnazione, come ha considerato la Corte nella sentenza 18 ottobre 1977 (Schertzer, causa 25/68, precitata). Infatti tale nozione, che si distingue da quella di caso fortuito o di forza maggiore, espressamente prevista dall' art. 42 del Protocollo dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia della Comunità economica europea (in prosieguo: lo "Statuto della Corte"), trova il proprio fondamento direttamente nell' obbligo dell' osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
29 Per quanto riguarda la materia dei termini per l' impugnazione, i quali, secondo una costante giurisprudenza non sono rimessi né alla discrezionalità del giudice né alla libera volontà delle parti e sono inderogabili, la nozione di errore scusabile dev' essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l' istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. In tal caso l' amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento la quale ha causato l' errore commesso dal singolo.
30 Alla luce di queste considerazioni è opportuno esaminare se le quattro circostanze addotte dalla ricorrente nel caso di specie siano tali da rendere scusabile l' errore da essa commesso relativo al dies a quo del termine per l' impugnazione.
31 Il Tribunale ritiene in primo luogo che, tenuto conto degli obblighi imposti ad ogni operatore economico di normale diligenza, il fatto che la Commissione abbia notificato la decisione impugnata presso la sede della ricorrente, mentre in precedenza avrebbe inviato tutte le sue comunicazioni direttamente all' ufficio legale di quest' ultima, non possa costituire un caso eccezionale tale da rendere scusabile l' errore commesso dalla ricorrente.
32 Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che l' argomento basato sul fatto che la Bayer avrebbe fatto tutto il possibile per evitare ogni errore nell' inoltro della corrispondenza inviatale e, ammesso che sia esatto, privo di ogni fondamento nel caso di specie, poiché dai documenti processuali emerge, e non è contestato, che alcuni errori sono stati effettivamente commessi all' interno della società Bayer al momento del ricevimento della lettera raccomandata.
33 Il primo errore, non contestato dalla Bayer, è consistito nell' inosservanza da parte dell' ufficio corrispondenza delle istruzioni interne dell' impresa che obbligano i dipendenti di tale ufficio ad aprire ogni busta il cui destinatario interno, in seno all' impresa, non appariva chiaramente determinato. Il secondo errore ha risieduto nel fatto che l' ufficio corrispondenza dell' impresa ha omesso di apporre un timbro sulla busta, con l' indicazione della data di arrivo della lettera a detto ufficio. Il terzo errore è conseguenza dei due precedenti ed è consistito nel non aver fatto pervenire immediatamente il documento di cui trattasi, unitamente alla busta, all' ufficio competente. Infine, il quarto errore ha risieduto nel fatto che l' ufficio legale dell' impresa non ha tenuto conto del timbro "NICHT K-RP Patentabteilung", apposto dall' ufficio brevetti sul lato anteriore della busta, nonché delle tracce ben visibili della ricevuta di ritorno figuranti sulla busta.
34 Il Tribunale ritiene che se l' ufficio corrispondenza non avesse commesso i tre summenzionati errori, l' ufficio legale della Bayer sarebbe stato sicuramente informato dell' esistenza della regolare notifica della decisione impugnata, effettuata dalla Commissione il 28 dicembre 1989. Inoltre, di fronte a tutti questi errori, l' ufficio legale della Bayer era tenuto, come avrebbe dovuto fare ogni ufficio di normale diligenza, a stabilire con precisione ed attenzione la data in cui la lettera, che era passata per l' ufficio brevetti, era stata ricevuta inizialmente dall' ufficio corrispondenza dell' impresa. Orbene, la Bayer non ha sostenuto, né nelle sue osservazioni scritte, né durante la trattazione orale, che tale accertamento era stato effettuato.
35 Da ciò che precede risulta che la Bayer non può valersi né del funzionamento difettoso della propria organizzazione interna né dell' inosservanza delle proprie direttive interne per cercare di dimostrare che l' errore da essa commesso è scusabile, mentre è assodato che tali direttive non sono state rispettate e che, in ogni caso, gli uffici della Commissione non hanno affatto contribuito al funzionamento difettoso degli uffici della Bayer.
36 A proposito del terzo argomento addotto dalla Bayer, vale a dire quello relativo alla presenza nella busta di una "attestazione di ricevimento", allegata dalla Commissione al testo della decisione, non è escluso che tale circostanza abbia potuto far sorgere qualche dubbio nel destinatario della notifica riguardo alle modalità di notifica effettivamente adottate dalla Commissione, tenuto conto del fatto che la Commissione, come essa ha ammesso espressamente all' udienza, utilizza lo stesso formulario sia, in generale, ai fini della notifica contro rilascio di ricevuta, sia, come nella fattispecie, ai fini della mera classificazione amministrativa dei propri fascicoli. Nella presente causa, tuttavia, la presenza dello stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé de réception" non avrebbe dato luogo ad alcuna confusione per la Bayer se la ricorrente avesse tenuto un comportamento di normale diligenza e se i summenzionati errori, commessi dai suoi vari uffici, non si fossero verificati.
37 Da quanto precede risulta che il terzo argomento dedotto dalla Bayer dev' essere disatteso.
38 Infine, riguardo all' argomento fondato, innanzitutto, sul fatto che la Commissione non ha manifestato alcuna reazione quando ha ricevuto lo stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé de réception" su cui la Bayer aveva apposto la data 3 gennaio 1990, come data della notifica e, inoltre, sul fatto che la Commissione non ha attirato l' attenzione della ricorrente sul suo errore in ordine alla data della notifica nel corso del carteggio successivo alla notifica stessa, in particolare dopo aver ricevuto la lettera della Bayer 15 gennaio 1990, recante la medesima indicazione erronea per quanto riguarda la data della notifica, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa avvalersi fruttuosamente nella fattispecie di tale argomento per sostenere la tesi del carattere scusabile dell' errore da essa commesso, o per addebitare alla Commissione la violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento per quanto concerne le modalità del computo del termine di impugnazione di cui disponeva.
39 A proposito della prima parte dell' argomento della Bayer, relativo alla discordanza, non segnalata dalla Commissione, tra la data del 28 dicembre 1989, data della notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e la data del 3 gennaio 1990, indicata per errore dall' ufficio legale della Bayer sullo stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé de réception", il Tribunale ritiene, in primo luogo, che alla Commissione fosse effettivamente pervenuta la ricevuta di ritorno recante la data del 28 dicembre 1989 e sulla quale un rappresentante della Bayer aveva apposto la sua firma. In secondo luogo, tenuto conto della finalità dello stampato intitolato "Acknowledgement of Receipt/Accusé de réception", che è come ha precisato la Commissione quella di consentire a questa istituzione di disporre almeno di una data certa della conoscenza effettiva, qualora, in circostanze eccezionali, la ricevuta di ritorno postale non le venisse rinviata dal servizio postale, il Tribunale ritiene che la Commissione, nelle circostanze del caso di specie e allo stato del procedimento, essendole stata effettivamente rinviata la ricevuta di ritorno, non fosse tenuta a verificare la concordanza delle date indicate sui due summenzionati documenti, poiché rilevava soltanto la data della notifica regolare indicata sulla ricevuta di ritorno. Tale obbligo di verifica tantomeno gravava sulla Commissione, in quanto, in via di principio, siffatta discordanza di date tra i due precitati documenti non può sussistere, salvo, come nella fattispecie, qualora essa sia dovuta ad errori imputabili all' impresa.
40 Quanto alla seconda parte dell' argomento, fondata sul silenzio serbato dalla Commissione dopo aver ricevuto la lettera della Bayer 15 gennaio 1990, il Tribunale ritiene che non si possa ragionevolmente esigere dagli uffici della Commissione, qualora, come nella fattispecie, la controversia non verta specificamente, nella corrispondenza, sul dies a quo del termine per l' impugnazione, che gli stessi uffici rettifichino spontaneamente tutti gli errori di date figuranti, in via meramente incidentale, nella corrispondenza inviata loro da vari operatori economici.
41 Da tutto quanto precede risulta che vanno disattesi i quattro argomenti dedotti dalla Bayer a sostegno del suo secondo mezzo e che, pertanto, tale mezzo deve essere respinto.
Sul caso fortuito o di forza maggiore
42 Infine, la Bayer sostiene di poter far valere l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte. Avendo adempiuto sotto tutti gli aspetti gli obblighi di organizzazione e di controllo che le soccombevano, non le si potrebbe imputare una colpa e, tenuto conto del comportamento complessivo della Commissione, non le si potrebbe addebitare l' inosservanza dei termini stabiliti.
43 La Commissione ha ribattuto che le circostanze della fattispecie non devono indurre il Tribunale a ritenere che vadano applicate le norme derogatorie in materia di caso fortuito o di forza maggiore. Degli errori commessi all' interno della società Bayer sarebbero responsabili solo i dipendenti della stessa. La Commissione ritiene di non avere alcuna responsabilità nella serie degli errori commessi.
44 A questo riguardo il Tribunale rileva che, per quanto concerne la questione se la ricorrente abbia provato l' esistenza di circostanze costitutive di un caso fortuito o di forza maggiore, devono sussistere, secondo la costante giurisprudenza della Corte, difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenze della Corte 9 febbraio 1984, Busseni/Commissione, causa 284/82, Racc. pag. 557, e 30 maggio 1984, Ferriera Vittoria/Commissione, causa 224/83, Racc. pag. 2349).
45 Orbene, la Bayer ha fatto valere a sostegno di questo mezzo argomenti identici a quelli invocati a sostegno del mezzo fondato sull' esistenza, nel caso di specie, di un proprio errore scusabile. Tenuto conto di quanto si è rilevato sull' esistenza di un asserito errore scusabile, risulta chiaramente, a fortiori, che nel caso di specie non sussistono i suddetti presupposti del caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42 dello Statuto della Corte, tali da giustificare il superamento del termine per l' impugnazione.
46 Da tutto ciò che precede emerge che vanno respinti i tre mezzi di difesa presentati dalla Bayer. Pertanto, il ricorso, registrato il 9 marzo 1990 nella cancelleria della Corte, è stato registrato successivamente allo scadere del termine di due mesi e sei giorni di cui nella fattispecie disponeva la ricorrente e, di conseguenza, va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, ciascuna delle parti soccombenti è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Bayer è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy