Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Atto recante pregiudizio - Decisione di non ammissione al concorso emanata a seguito di riesame di una precedente decisione - Termine di ricorso - Decorrenza - Notifica della nuova decisione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per esami - Requisito di diplomi universitari - Nozione di diploma universitario - Valutazione con riferimento alla normativa dello Stato membro in cui si sono svolti gli studi
3. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Rifiuto di ammissione al concorso - Decisione recante pregiudizio - Obbligo di motivazione - Portata
(Statuto del personale, art. 25, n. 2; allegato III, art. 5)
Massima
1. La decisione con cui una commissione giudicatrice rifiuta di ammettere un candidato alle prove, dopo aver proceduto, su richiesta dell' interessato, ad un riesame della sua candidatura, si sostituisce alla decisione anteriore della commissione e non può essere considerata come puramente confermativa di questa.
Qualora la decisione di una commissione giudicatrice sia impugnabile in sede giurisdizionale senza previo reclamo amministrativo, il termine per il ricorso comincia a decorrere dal momento della notifica di questa nuova decisione.
2. In mancanza di qualsiasi contraria disposizione sia in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie, sia nel bando di concorso, occorre ritenere che il requisito del possesso di un titolo universitario vada inteso necessariamente nel senso attribuito a quest' espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto gli studi di cui si avvale.
L' organizzazione dell' insegnamento universitario rientra infatti nella competenza degli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono tenute, in forza del loro obbligo di leale cooperazione con gli Stati membri, a rispettare le norme da questi adottate nell' ambito della suddetta competenza. Ciò vale in particolare quando si tratta di disposizioni di diritto costituzionale.
3. L' obbligo di motivare ogni decisione che rechi pregiudizio, conformemente all' art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da una parte, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per valutare se la decisione sia fondata o no e, dall' altra, di consentire il sindacato giurisdizionale.
La decisione con la quale la commissione giudicatrice rifiuta di ammettere un candidato alle prove di un concorso per il motivo che non soddisfa la condizione relativa al possesso di un diploma di laurea è sufficientemente motivata quando enuncia chiaramente la ragione per cui la commissione giudicatrice non ha considerato il titolo di studio presentato dal candidato come un diploma di laurea ed inoltre indica che la commissione giudicatrice non si è ritenuta vincolata dalle decisioni di altre commissioni giudicatrici, richiamate dall' interessato, con cui i candidati in possesso dello stesso titolo sono stati ammessi a partecipare a concorsi indetti da altre istituzioni per posti equivalenti.
Parti
Nella causa T-16/90,
Anastasia Panagiotopoulou, residente in Atene, con l' avv. Stavros Afendras, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Parlamento Europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal sig. Manfred Peter, capodivisione, e dal sig. Jannis Pantalis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jorge Campinos, edificio BAK III, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale n. PE/137/LA (traduttori di lingua greca) di non ammettere la ricorrente a partecipare a detto concorso,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, D. Barrington e H. Kirschner, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore,
visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 24 ottobre 1991,
ha emesso la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I fatti che sono all' origine del ricorso
1 Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 febbraio 1989, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") indiceva un concorso generale per esami (PE/137/LA) allo scopo di costituire una riserva per l' assunzione di traduttori di lingua greca, nella carriera LA 7/6 (GU C 33, edizione greca, pag. 18). Il bando di concorso stabiliva, al punto III, B, 1, "Titoli di studio ed esperienza professionale", che i candidati dovevano
"possedere, alla data ultima fissata per la presentazione delle candidature, una formazione universitaria adeguata (in lingue, scienze politiche, giurisprudenza, economia ecc.) sancita da un diploma di laurea o una esperienza professionale equivalente, nel settore della traduzione, della durata minima di cinque anni".
2 Ai sensi del punto V del bando di concorso, era ammesso un riesame delle candidature, in base alle seguenti modalità:
"Qualsiasi candidato ha il diritto di chiedere un riesame della propria candidatura qualora ritenga che sia stato commesso un errore. In tal caso egli, entro 20 giorni dalla data di spedizione della lettera che gli annuncia il mancato accoglimento della propria candidatura, può inviare un reclamo (...)".
3 Nello stesso numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee era pubblicato un comunicato intitolato "Disposizioni comuni per i concorsi generali", seguito da una "Guida per i candidati ai concorsi del Parlamento europeo". Al punto 1, "Il bando di concorso generale", questa guida conteneva fra l' altro le seguenti raccomandazioni:
"Si prega il candidato di leggere molto attentamente il bando e di controllare se possiede effettivamente tutti i requisiti minimi. Requisiti come la nazionalità, l' età ed i titoli di studio sono tassativi; pertanto, presentare la propria candidatura essendone privo si risolve in uno spreco di tempo per il candidato stesso e per il Parlamento".
Nel punto 2, "Titoli di studio", si diceva che
"I titoli di studio sono esaminati e valutati, se del caso, da un esperto del sistema scolastico del paese del candidato (...).
((Per quanto riguarda detti titoli, è importante che il candidato sappia che, per i posti delle categorie A o LA, è necessario un diploma comprovante un ciclo completo di studi universitari - rilasciato da università riconosciute in Grecia o all' estero - (...) )) (...).
I candidati che abbiano seguito corsi di studio in paesi non membri (per esempio negli Stati Uniti d' America) dovranno inviare la più ampia documentazione possibile, per consentire un' esatta valutazione dei loro titoli di studio".
Il punto 5, "Principali fonti di errori", precisava inoltre che
"il titolo di studio richiesto per l' ammissione al concorso non coincide necessariamente con quello richiesto dalle amministrazioni nazionali".
4 La ricorrente presentava la propria candidatura entro i termini stabiliti dal bando di concorso. Come attestato della propria formazione universitaria, essa allegava all' atto di candidatura una copia del diploma di "Bachelor of Arts" che le era stato rilasciato dal "Deree College", istituto privato facente parte dell' "American College of Greece", con sede ad Atene.
5 A norma dell' art. 16, n. 5, della Costituzione ellenica,
"l' istruzione superiore è impartita esclusivamente da istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, pienamente autonomi, e operanti sotto la vigilanza dello Stato".
Secondo il n. 8, lett. b), dello stesso articolo, "è vietata l' istituzione di scuole superiori da parte di privati". Nelle risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale, il Governo ellenico e le parti hanno dichiarato che da queste disposizioni si desume che, secondo il diritto greco, il Deree College, in quanto istituto privato che esercita la propria attività in Grecia, non è considerato essere un' università. Così pure, i diplomi rilasciati da istituti privati d' istruzione post-secondaria che operino in Grecia non sono considerati, per il diritto greco, diplomi di laurea. Per essi non esiste alcun sistema di riconoscimento o di omologazione da parte delle autorità elleniche.
6 Con lettera del 16 ottobre 1989 il presidente della commissione giudicatrice del concorso n. PE/137/LA comunicava alla ricorrente che non era stata ammessa a participare alle relative prove. In detta lettera, redatta su un modulo stereotipato, figuravano varie caselle da sbarrare per indicare al destinatario quale condizione di ammissione non risultasse soddisfatta. Nella lettera inviata alla ricorrente era sbarrata la casella relativa alla "mancanza di un diploma di laurea o di un' esperienza professionale equivalente della durata minima di cinque anni".
7 Il 6 novembre 1989 la ricorrente chiedeva un riesame della propria candidatura, ai sensi del suddetto punto V del bando di concorso, presentando un "reclamo" alla commissione giudicatrice. Essa faceva valere, fra l' altro, che il diploma di "Bachelor" di cui è in possesso viene riconosciuto come diploma di laurea da altri Stati membri, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che ha ammesso taluni titolari di questo diploma a partecipare a concorsi per l' assegnazione di posti compresi nel quadro LA. Dopo aver riesaminato, in data 14 novembre 1989, il fascicolo della ricorrente, la commissione giudicatrice decideva di tener ferma la propria decisione iniziale. Con lettera del 22 novembre 1989, il presidente di tale commissione comunicava all' interessata che
"la commissione giudicatrice del suddetto concorso, pur avendo riesaminato il 14 novembre 1989 il fascicolo che accompagnava il Suo atto di candidatura, tenendo conto altresì delle precisazioni e degli argomenti contenuti nel Suo reclamo, ha deciso di tener ferma la propria decisione iniziale, in quanto:
il criterio cui il Parlamento si attiene per riconoscere gli studi effettuati in Grecia è il riconoscimento da parte dello Stato greco. Il Deree College non è riconosciuto dal ministero greco della pubblica istruzione come un istituto d' istruzione superiore. Il fatto che la Commissione abbia ammesso a partecipare ai concorsi candidati in possesso del diploma del Deree College non vincola affatto le commissioni giudicatrici delle altre istituzioni comunitarie".
8 Dopo la presentazione del ricorso in esame, la ricorrente veniva ammessa alle prove del concorso generale Consiglio/A/319 indetto al fine di costituire una riserva per l' assunzione di amministratori.
9 Il ricorso della sig.ra Panagiotopoulou è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 1990. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato il Governo ellenico e le parti a rispondere a vari quesiti riguardanti il regime legale vigente, nel diritto greco, per i diplomi rilasciati da scuole private.
11 Rispondendo ai suddetti quesiti, il Governo ellenico ha affermato, riferendosi al summenzionato art. 16, n. 5, della Costituzione ellenica, che "secondo la legislazione greca, il Deree College, in quanto scuola privata che esercita la propria attività in Grecia, non può essere considerato un' università". Esso ha dichiarato che il diploma rilasciato dal Deree College non permette l' assunzione nella pubblica amministrazione, in Grecia, ad un livello corrispondente a quello dei posti occupati da diplomati degli istituti d' istruzione superiore. Il governo greco ha inoltre fatto presente al Tribunale che l' attività professionale di traduttore (subordinata o no) non è oggetto di una specifica disciplina in Grecia, cosicché un datore di lavoro del settore privato ha il diritto di valutare liberamente se il diploma di "Bachelor of Arts" che viene rilasciato dal Deree College corrisponda ai requisiti necessari per occupare il posto ch' egli desideri attribuire.
12 Il governo ellenico ha poi richiamato l' attenzione del Tribunale sulla sentenza n. 2274/1990, emessa dal Consiglio di Stato greco l' 8 giugno 1990 e vertente su una decisione del Centro inter-universitario di omologazione dei titoli di studio rilasciati all' estero (Diápanepistimiakó Kéntro Anagnoríseos Titlón Spudón tis Allodapís, in prosieguo "Dikatsa"), il quale, in forza della legge n. 741/1977, è competente in materia di omologazione dei titoli di studio stranieri. Con la decisione impugnata, il Dikatsa aveva rifiutato di omologare un diploma post-universitario di "Master of Arts", conferito da una università americana in base a un diploma di "Bachelor of Arts", a sua volta rilasciato dal Deree College ad Atene. Il Consiglio di Stato greco confermava questa decisione, statuendo che il Dikatsa non poteva omologare un diploma post-universitario straniero, conferito in base ad un titolo di studio che era stato a sua volta rilasciato da un istituto privato con sede in Grecia e che attestava la frequenza, con risultati positivi, di un ciclo di studi di livello superiore. Una siffatta omologazione equivarrebbe, secondo il Consiglio di Stato greco, a riconoscere titoli di studio rilasciati da istituti privati d' istruzione superiore con sede in Grecia, il che sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ellenica che vietano la creazione e l' attività di tali istituti.
13 Le risposte delle parti ai quesiti del Tribunale saranno analizzate nell' ambito dell' esame dei mezzi dedotti a sostegno delle rispettive conclusioni.
14 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti formulati dal Tribunale nell' udienza del 24 ottobre 1991. Durante la trattazione orale, il Parlamento ha prodotto in causa una lettera della Commissione, del 1 ottobre 1991, secondo la quale il diploma del Deree College non è ammesso dalla Commissione per accedere a posti della categoria A, anzitutto perché detto istituto non è riconosciuto dalle autorità greche e, inoltre, perché la Commissione esige un diploma di "ciclo lungo", cosicché i diplomi di "Bachelor of Arts" rilasciati dalle università americane non sono ritenuti sufficienti, e viene sempre richiesto il diploma di "Master". Così pure, il Parlamento ha prodotto in causa una dichiarazione del Consiglio, secondo cui l' ammissione della ricorrente a partecipare alle prove del concorso generale Consiglio/A/319 risulta da una decisione adottata, in questo caso particolare, dalla commissione giudicatrice di detto concorso, mentre non rientra in una regola generale vigente per tutti concorsi del Consiglio.
15 Sempre durante la trattazione orale, il rappresentante della ricorrente ha offerto di produrre un elenco dei titolari del diploma di "Bachelor of Arts" rilasciato dal Deree College, che sono oggi dipendenti, inquadrati nella categoria A o nel quadro LA, delle varie istituzioni delle Comunità europee. Dopo uno scambio di vedute col Tribunale circa l' eventuale tardività di questa offerta di prova e dopo aver ammesso che dal suddetto elenco non risulterebbe se il diploma del Deree College sia stato il solo titolo di cui erano in possesso, al momento della loro assunzione, le persone ivi indicate, o se queste abbiano avuto anche altre qualifiche, il rappresentante della ricorrente ha ritirato la sua offerta.
16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 22 novembre 1989 della commissione giudicatrice del concorso PE/137/LA, traduttori di lingua greca presso il Parlamento europeo, con la quale è stato respinto il reclamo da lei presentato il 6 novembre 1989;
- contro la decisione della stessa commissione di concorso, in data 16 ottobre 1989, con la quale è stato respinto l' atto di candidatura da lei presentato al fine di partecipare alle prove del concorso n. PE/137/LA (traduttori di lingua greca);
e/o
- contro il rifiuto della commissione giudicatrice del concorso n. PE/137/LA (traduttori di lingua greca) di riconoscere come titolo equivalente alla laurea il diploma di "Bachelor" che le è stato rilasciato dal Deree College;
- riconoscere come titolo equivalente alla laurea il diploma rilasciatole dal Deree College;
- dichiarare che il rifiuto della commissione giudicatrice del concorso n. PE/137/LA (traduttori di lingua greca) di ammetterla a partecipare alle prove di detto concorso era illegittimo;
- annullare il concorso n. PE/137/LA (traduttori di lingua greca), nonché l' elenco dei vincitori di tale concorso;
- condannare il convenuto alle spese.
17 Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
Sulle domande intese all' annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente a partecipare al concorso
Sulla ricevibilità
18 Senza sollevare eccezioni d' irricevibilità, il Parlamento ha tuttavia richiamato l' attenzione del Tribunale sulla necessità di accertare se il ricorso, depositato il 28 marzo 1990 contro la decisione emessa dalla commissione giudicatrice in data 22 novembre 1989, sia stato proposto entro i termini. Esso aggiunge che, poiché il presidente della commissione giudicatrice aveva informato la ricorrente con lettera del 16 ottobre 1989 del fatto che la sua candidatura non era stata accolta, il termine di tre mesi stabilito dall' art. 91, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità Europee (in prosieguo: lo "Statuto") risultava ampiamente superato.
19 La ricorrente fa valere di aver presentato alla commissione giudicatrice un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Essa sostiene che la decorrenza del termine per il ricorso giurisdizionale si è iniziata soltanto il 29 dicembre 1989, data in cui essa ha avuto conoscenza della decisione del 22 novembre 1989, con la quale il reclamo veniva respinto, ed aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' onere di provare la data esatta della notifica di una decisione incombe all' istituzione che ha effettuato tale notifica.
20 Dalla lettera inviata alla ricorrente il 22 novembre 1989 dal presidente della commissione giudicatrice risulta che tale commissione ha proceduto, su richiesta della ricorrente, ad un riesame della candidatura di quest' ultima. Stando così le cose, la decisione adottata in esito al riesame, il 22 novembre 1989, si è sostituita alla decisione anteriore e non può essere considerata come puramente confermativa di questa (v. sentenza della Corte 16 dicembre 1987, Beiten/Commissione, causa 206/85, Racc. pag. 5301, in particolare pag. 5316). Poiché si trattava della decisione di una commissione di concorso, impugnabile in sede giurisdizionale senza previo reclamo amministrativo, il termine per il ricorso ha cominciato a decorrere dal momento della notifica di questa nuova decisione. Non avendo il Parlamento fornito alcuna prova relativa alla data in cui tale decisione è stata notificata, il Tribunale non può far altro che attenersi alle dichiarazioni della ricorrente, e ritenere che questa ha potuto prenderne conoscenza solo il 29 dicembre 1989. Perciò, la domanda intesa all' annullamento di tale decisione va considerata ricevibile.
Nel merito
21 Nel corso della fase scritta del procedimento, la ricorrente ha articolato in tre mezzi le proprie censure nei confronti della decisione con cui è stata respinta la sua candidatura. Il Tribunale ritiene tuttavia che si debbano distinguere quattro mezzi, basati, in primo luogo, sulla discriminazione in ragione della cittadinanza; in secondo luogo, sulla violazione dell' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato CEE; in terzo luogo, sulla violazione degli artt. 27 e seguenti e 110 dello Statuto, nonché dell' art. 1, n. 1, lett. d), dell' allegato II dello Statuto; e, in quarto luogo, sull' insufficienza di motivazione della decisione impugnata. Inoltre, va rilevato che la ricorrente ha dedotto, dapprima nella risposta ad un quesito del Tribunale, indi in udienza, un quinto mezzo fondato sull' inapplicabilità dell' art. 16 della Costituzione ellenica, in funzione di una pretesa incompatibilità di questa norma con gli artt. 48-66 del Trattato CEE.
Sul mezzo tratto dalla discriminazione in ragione della cittadinanza
22 Per dimostrare che, respingendo la sua candidatura, il convenuto ha violato il divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza, sancito dagli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE, la ricorrente fa valere che il diploma del Deree College è riconosciuto dalle competenti autorità accademiche inglesi come titolo che dà accesso a studi post-universitari. Per provare quest' affermazione, essa ha allegato al ricorso un elenco di istituti universitari del Regno Unito che hanno ammesso titolari del diploma del Deree College a seguire corsi post-universitari. La ricorrente ne desume che i titolari di questo diploma fruiscono, nel Regno Unito, di tutti i vantaggi inerenti ad un titolo comprovante studi universitari, compreso il riconoscimento di questo titolo sul piano professionale e al fine di accedere a corrispondenti impieghi nella pubblica ammnistrazione. A sostegno di questa tesi, essa assume che, altrimenti, si giungerebbe a conseguenze assurde nel caso di una persona titolare di un diploma del Deree College, che abbia conseguito nel Regno Unito un titolo comprovante studi post-universitari, per la quale sia riconosciuto il titolo di livello post-universitario, e non quello che attesta la formazione universitaria di base. Essa aggiunge che l' assurdità di questa situazione ha indotto la Commissione delle Comunità europee a riconoscere il diploma rilasciato dal Deree College come titolo di studio che consente di partecipare ai concorsi indetti per l' assunzione di dipendenti nella categoria A e nel quadro LA.
23 La ricorrente sostiene che un cittadino inglese in possesso del diploma del Deree College è ammesso senza restrizioni a partecipare ai concorsi "A" ed "LA" delle Comunità europee, in quanto detto titolo è riconosciuto nel suo paese di origine come diploma di laurea, mentre un cittadino greco in possesso dello stesso diploma è privato di questo vantaggio, in quanto le competenti autorità greche rifiutano di riconoscere questo titolo come diploma di laurea.
24 A sostegno della sua tesi, la ricorrente invoca la direttiva del Consiglio 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16; in prosieguo: la "direttiva 89/48"), il cui art. 1, lett. a), 1 comma, definisce la nozione di diploma, ai fini della direttiva stessa. Più particolarmente, essa fa valere il 2 comma di detto articolo, secondo cui "è assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma (...) che sia stato rilasciato da un' autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un' autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d' accesso e d' esercizio di una professione regolamentata".
25 La ricorrente sostiene che il diploma rilasciato dal Deree College è riconosciuto nel Regno Unito come titolo di livello equivalente a quello universitario e che, perciò, chi lo possiede ha il diritto di accedere a determinate professioni regolamentate, come quelle di insegnante di lingua inglese o di traduttore. Essa aggiunge che l' insegnamento impartito dal Deree College nell' ambito della Comunità riguarda una professione regolamentata, poiché si tratta, nella fattispecie, di un concorso indetto per l' assunzione di traduttori presso il Parlamento europeo e poiché i relativi criteri di ammissione sono rigorosamente definiti. La ricorrente ritiene che la commissione giudicatrice del concorso avrebbe quindi dovuto prendere in considerazione la direttiva 89/48 per stabilire quali fossero i titoli che permettevano ai loro titolari di partecipare al concorso in questione. Essa riconosce che la direttiva si rivolge agli Stati membri e che il termine per la sua trasposizione nel diritto interno non era ancora scaduto nel momento in cui è stato proposto il ricorso, ma ritiene che l' istituzione convenuta avrebbe tuttavia dovuto rispettarne le disposizioni, dato che la direttiva non abolisce il principio della reciprocità che, secondo la ricorrente, è stato accettato dal Parlamento, quando veniva adottata la direttiva stessa, nell' ambito del procedimento di collaborazione.
26 La ricorrente aggiunge che questo mezzo non può essere disatteso per il motivo che l' art. 48 del Trattato è destinato esclusivamente gli Stati membri e non vincola le istituzioni comunitarie. Essa si riferisce alla giurisprudenza della Corte (sentenze 20 aprile 1978, Commissionnaires Réunis, cause riunite 80/77 e 81/77, Racc. pag. 927, e 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, causa 15/83, Racc. pag. 2171) per sostenere che le disposizioni del Trattato vincolano anche le istituzioni comunitarie.
27 Al quesito rivoltole dal Tribunale, se il diploma del Deree College soddisfi la condizione, indicata nella "guida per i candidati ai concorsi generali del Parlamento Europeo", secondo cui, per i posti delle categorie A o LA, è necessario un diploma comprovante un ciclo completo di studi universitari - rilasciato da università riconosciute in Grecia o all' estero - la ricorrente ha risposto affermativamente.
28 A suo avviso, il suddetto diploma attesta un ciclo completo di studi universitari, in primo luogo, perché al Deree College hanno accesso solo gli studenti che abbiano seguito con esito positivo un ciclo di studi secondari e, per la sezione di lingua e filologia inglesi, gli studenti che abbiano dimostrato, in base ad uno specifico esame, di possedere una sufficiente conoscenza dell' inglese; in secondo luogo, perché la durata degli studi presso il Deree College è di quattro anni (otto semestri); in terzo luogo, perché il programma di studi della sezione di lingua e filologia inglesi è organizzato in modo da permettere agli studenti di acquisire le basi teoriche e pratiche necessarie per avere una perfetta padronanza della materia che studiano, e perché questo programma è paragonabile a quello della corrispondente sezione dell' università di Atene; in quarto luogo, perché i corsi del Deree College sono tenuti da personale scientifico altamente qualificato; e in quinto luogo, infine, perché detto diploma viene rilasciato agli studenti che abbiano frequentato i corsi senza interruzione e che abbiano superato gli esami cui vengono sottoposti alla fine di ciascun ciclo d' insegnamento.
29 Quanto al requisito secondo cui il diploma dev' essere stato rilasciato da un' università riconosciuta in Grecia o all' estero, la ricorrente sottolinea preliminarmente che la "guida per i candidati" non definisce i criteri che presiedono al riconoscimento delle università, né l' autorità competente per riconoscerle. A suo avviso, dalla direttiva 89/48 si desume che l' unico criterio per il riconoscimento di un istituto universitario è il riconoscimento del diploma che da esso viene rilasciato. La ricorrente fa poi valere che, dal momento che il bando di concorso non la individua con precisione, non importa sapere quale autorità sia competente a riconoscere un istituto universitario, essendo sufficiente che il riconoscimento esista, come esiste per il Deree College, poiché quest' ultimo è riconosciuto come istituto d' istruzione superiore di livello universitario da varie università in Europa e negli Stati Uniti - il che è attestato dall' elenco da essa prodotto in allegato al ricorso -, nonché dalla Commissione e dal Consiglio delle Comunità europee.
30 Essendo stata invitata dal Tribunale a commentare gli effetti pratici dell' art. 16 della Costituzione ellenica per i titolari di diplomi rilasciati da istituti d' istruzione privati, la ricorrente osserva che si deve distinguere il settore privato dal settore pubblico. Nel primo, i diplomi rilasciati tanto dagli istituti d' istruzione greci quanto da quelli stranieri consentono ai loro titolari di occupare posti equivalenti, con retribuzione e condizioni identiche, senza restrizioni né particolari formalità. Quanto al settore pubblico, essa spiega che esiste una differenza fra i titolari di diplomi rilasciati da scuole private con sede all' estero ed i titolari di diplomi rilasciati da scuole private con sede in Grecia o da succursali di università straniere operanti in Grecia. I diplomi che sono rilasciati dalle prime delle suddette scuole possono essere riconosciuti dal Dikatsa, in conformità alla legge n. 741/1977, come equivalenti ai diplomi rilasciati dalle scuole pubbliche greche. I diplomi rilasciati da istituti d' istruzione privati in Grecia o da succursali di università straniere che operano in Grecia non vengono, invece, omologati dallo Stato greco e per essi non esiste alcun sistema di riconoscimento. Pertanto, i titolari di questi diplomi non possono, da un lato, occupare i posti riservati nel settore pubblico a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea, né, dall' altro, possono esercitare professioni regolamentate (avvocati, medici, ingegneri ecc.) o diventare membri delle corrispondenti associazioni professionali.
31 In udienza, la ricorrente ha inoltre fatto valere che le circostanze della presente causa si differenziano sotto due aspetti da quelle della fattispecie che è all' origine della sentenza 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione (causa 108/88, Racc. pag. 2711), nella quale la Corte aveva dovuto accertare se il candidato ad un concorso fosse in possesso di un titolo universitario in base alla legislazione dello Stato membro in cui aveva compiuto gli studi. Da una parte, essa ha sottolineato che nella causa Jaenicke Cendoya/Commissione non era stato sostenuto che il titolo in questione fosse riconosciuto come laurea in un altro Stato membro. Dall' altra, essa ha ricordato che il diritto nazionale da applicare nella suddetta causa aveva previsto, a differenza del diritto greco, la possibilità di un' omologazione del diploma controverso, possibilità di cui, tuttavia, il ricorrente non si era avvalso.
32 Rispondendo ad un quesito formulato dal Tribunale nel corso dell' udienza, la ricorrente ha dichiarato di non essere in grado d' indicare se il diploma del Deree College venga riconosciuto da tutte le università del Regno Unito come un titolo che dà accesso a studi post-universitari, né di precisare ulteriormente la propria allegazione secondo cui i titolari del diploma di "Bachelor of Arts" del Deree College avrebbero accesso, nella pubblica amministrazione britannica, ai posti per i quali è richiesto un attestato d' istruzione superiore. Essa ha tuttavia offerto di procurarsi la relativa documentazione e di versarla agli atti.
33 Per opporsi a questo mezzo, il convenuto fa valere che le disposizioni dell' art. 48 del Trattato CEE sono rivolte agli Stati membri, e non si applicano, quindi, nella fattispecie, nella quale si tratta di decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie in materia di assunzione del loro personale. Il Parlamento europeo ritiene, inoltre, che sarebbe errato assimilare i candidati ad un concorso a lavoratori ai sensi dell' art. 48 del Trattato.
34 Quanto alla direttiva 89/48, il convenuto sostiene che i destinatari della stessa sono soltanto gli Stati membri e che, per la sua trasposizione, essa fissava un termine che scadeva solo il 4 gennaio 1991. Nella controreplica, il convenuto ha aggiunto che la suddetta direttiva non instaura alcun sistema automatico per il riconoscimento dei diplomi d' istruzione superiore. Esso sottolinea che la direttiva, ai sensi del suo art. 1, riguarda unicamente il riconoscimento dei diplomi per il cui rilascio sia intervenuta una "autorità competente" in uno Stato membro. Esso afferma che, allo stato attuale delle cose, le autorità greche non riconoscono il Deree College come un istituto d' istruzione di livello universitario, ed esso ne desume che detto istituto non può essere considerato, a norma della suddetta direttiva, come una "autorità competente", che possa rilasciare diplomi, certificati o altri titoli. Il convenuto aggiunge che, tenuto conto delle summenzionate disposizioni dell' art. 16, n. 5, della Costituzione ellenica, non è certo che questo stato di cose venga modificato dalla scadenza del termine stabilito per la trasposizione della suddetta direttiva.
35 Il convenuto rileva inoltre che i documenti prodotti in causa dalla ricorrente non provano che i titolari dei diplomi del Deree College vengano ammessi, generalmente e incondizionatamente, in determinate università del Regno Unito; da essi risultano soltanto taluni casi di ammissione verificatisi fino a questo momento.
36 Il convenuto ha risposto negativamente al quesito del Tribunale relativo alla corrispondenza fra il titolo rilasciato dal Deree College e il diploma richiesto nell' ambito della funzione pubblica europea per i posti della categoria A e del quadro LA, così come tale diploma è definito nella "guida per i candidati", e si è riferito, in proposito, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato greco, sopra ricordata, e alle disposizioni della Costituzione ellenica.
37 Quanto agli effetti pratici dell' art. 16 della Costituzione, il convenuto osserva che in base a questa norma è vietata l' attività di scuole superiori private. Di conseguenza, benché possano operare "de facto" in Grecia, tali scuole non esistono "de jure", com' è confermato dalla summenzionata decisione del Consiglio di Stato. Il convenuto aggiunge che una modifica di questa situazione presuppone una revisione costituzionale. Per quanto riguarda l' esercizio di una professione, il Parlamento afferma che, a condizione di possedere le qualifiche richieste, e cioè di aver compiuto studi di livello universitario comprovati da un diploma riconosciuto in Grecia, i titolari dei diplomi rilasciati da una scuola privata possono aspirare a qualsiasi impiego.
38 Essendogli stato chiesto dal Tribunale se, nella fattispecie, la commissione giudicatrice del concorso sarebbe stata indotta - attenendosi alle modalità di valutazione dei diplomi stabilite nel punto 2 della "guida per i candidati" - ad ammettere alle prove un candidato che fosse stato in possesso di un diploma di "Bachelor of Arts" rilasciato da un altro "College", dello stesso tipo e dello stesso livello, con sede negli Stati Uniti e riconosciuto dalla "New England Association of Schools and Colleges", il Parlamento ha risposto che nessun candidato, in possesso del solo diploma di "Bachelor of Arts", non riconosciuto dal Dikatsa, è stato ammesso alle prove dalla commissione giudicatrice del concorso.
39 Preliminarmente, si deve rilevare che la commissione giudicatrice ha motivato la decisione controversa col fatto che gli studi compiuti presso il Deree College di Atene non sono riconosciuti come studi di livello universitario dallo Stato greco. Una siffatta motivazione non è un giudizio di valore relativo agli studi in questione e non rientra, quindi, nella specifica competenza della commissione giudicatrice in merito alla valutazione qualitativa degli studi compiuti dai candidati, settore in cui essa dispone di un vasto potere discrezionale. Essa ha invece carattere puramente giuridico. Di conseguenza, il controllo della legittimità della decisione controversa da parte del giudice comunitario non deve limitarsi all' accertamento di manifesti errori di valutazione eventualmente commessi dalla commissione giudicatrice, ma deve consistere nel verificare se la commissione giudicatrice abbia correttamente applicato, nel caso di specie, le norme giuridiche rilevanti (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione, sopra menzionata, causa 108/88).
40 Il Tribunale constata che, col presente mezzo, la ricorrente fa valere in sostanza che la valutazione del suo diploma alla stregua del solo diritto greco, qual è stata effettuata dalla commissione giudicatrice del concorso PE/137/LA, è in contrasto con la direttiva 89/48 e ignora il fatto che il suo diploma è riconosciuto come titolo universitario nel Regno Unito, il che implica, a suo avviso, una discriminazione in funzione della cittadinanza.
41 Il Tribunale ritiene opportuno accertare, in primo luogo, se le disposizioni della direttiva 89/48 potessero avere l' effetto di obbligare la commissione giudicatrice a riconoscere il titolo di studio della ricorrente come diploma di laurea.
42 Quanto agli effetti delle direttive in generale, si deve ricordare che dall' art. 189, 3 comma, del Trattato, a termini del quale "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi", risulta che agli Stati destinatari di una direttiva è imposto, in forza di quest' ultima, un obbligo di risultato, che deve essere adempiuto alla scadenza del termine fissato dalla direttiva stessa. Solo qualora lo Stato membro non abbia adottato, entro i termini i provvedimenti d' attuazione imposti dalla direttiva, dal suddetto obbligo possono nascere diritti che i singoli possono far valere nei confronti di tale Stato membro (v., ad esempio, sentenza della Corte 19 gennaio 1982, Becker, causa 8/81, Racc. pag. 53, in particolare 70 e segg.). Ne consegue che la scadenza del termine di trasposizione è una condizione indispensabile perché gli effetti di una direttiva si trasformino, da obbligo incombente agli Stati membri di adottare provvedimenti di attuazione, in diritti che possono esser fatti valere dai singoli.
43 La direttiva 89/48, notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989, dispone, nell' art. 12, che gli Stati membri sono tenuti ad attuarla entro il termine di due anni a decorrere da tale data. Il termine di trasposizione è quindi scaduto oltre un anno dopo che la commissione giudicatrice aveva adottato la decisione controversa. Gli effetti della suddetta direttiva si limitavano, perciò, alla data della decisione impugnata, ad un obbligo imposto agli Stati membri quanto all' adozione dei provvedimenti necessari per conformarvisi. Deve invece escludersi che, a quell' epoca, dalla direttiva derivassero diritti che potessero esser fatti valere dai singoli.
44 Inoltre, benché miri ad instaurare un regime di reciproco riconoscimento dei diplomi fra gli Stati membri della Comunità, la suddetta direttiva non pretende tuttavia d' imporre un riconoscimento incondizionato dei diplomi. Così, l' art. 4 della direttiva consente agli Stati membri di subordinare, in talune circostanze, ad ulteriori condizioni l' ammissione dei titolari di diplomi stranieri all' esercizio di professioni regolamentate. Il Tribunale non esclude che, nonostante l' esistenza di un siffatto margine discrezionale, che consente agli Stati membri di procedere all' attuazione della direttiva con talune modalità restrittive, le disposizioni della direttiva stessa possano presentare quel carattere incondizionato e preciso che è indispensabile perché siano loro riconosciuti effetti tali da poter essere invocati dai singoli nei confronti di uno Stato membro. Uno Stato membro che sia venuto meno al proprio obbligo di trasposizione di una direttiva non può, infatti, opporsi ai diritti che questa crea a favore dei singoli basandosi sulla facoltà di sottoporre l' esercizio di tali diritti a determimate modalità, facoltà della quale potrebbe avvalersi qualora esso avesse adottato i provvedimenti necessari per l' attuazione della direttiva (vedasi, a proposito di un' analoga facoltà, relativa alla limitazione quantitativa della garanzia per il pagamento, a favore dei lavoratori, di crediti non soddisfatti in ragione dell' insolvenza del datore di lavoro, la sentenza della Corte 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, cause C-6/90 e C-9/90, Racc. pag. I-5357, punto 21 della motivazione). Tuttavia, fino a quando non sia scaduto il termine per la trasposizione della direttiva, la facoltà degli Stati membri d' imporre modalità restrittive preclude imperativamente ai singoli la possibilità di far valere diritti fondati sulla direttiva.
45 D' altro canto, dall' art. 3 della direttiva 89/48 risulta che lo scopo di questa è il riconoscimento, in uno Stato membro, dei diplomi rilasciati in altri Stati membri. Detta direttiva riguarda casi in cui determinate persone desiderino esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le relative qualifiche, casi che presentano, quindi, carattere transfrontaliero. Nella fattispecie non si tratta, però, di stabilire se un diploma che dà accesso ad una professione regolamentata nello Stato membro in cui è stato rilasciato debba essere riconosciuto da un altro Stato membro, bensì del mancato riconoscimento di un titolo di studio da parte dello stesso Stato membro nel quale è stato conseguito. La direttiva 89/48 non disciplina una siffatta questione puramente interna e riguardante un solo Stato membro.
46 Infine, il Tribunale rileva che, secondo quanto disposto dall' art. 1 della suddetta direttiva, spetta a ciascuno degli Stati membri determinare, nel proprio ordinamento interno, le autorità competenti a rilasciare, nel suo territorio, i diplomi che danno accesso a professioni regolamentate, e le condizioni cui devono rispondere tali diplomi. E' vero che, in conformità all' art. 1 della direttiva, un diploma rilasciato dall' autorità competente in uno Stato membro può anche attestare - a certe condizioni - una formazione acquisita in un altro Stato membro. Questa alternativa è tuttavia irrilevante nel caso di specie, in cui il solo titolo di studio fatto valere dalla ricorrente è quello rilasciatole nello Stato membro nel quale ha compiuto i suoi studi. E' quindi soltanto la normativa di questo Stato che, nell' ambito del regime di reciproco riconoscimento dei diplomi che la direttiva 89/48 mira ad instaurare, dovrebbe determinare il valore giuridico di un siffatto titolo.
47 Stando così le cose, la direttiva 89/48 non forniva alcun elemento sul quale la commissione giudicatrice avrebbe potuto fondarsi per riconoscere al titolo di studio della ricorrente il valore di un diploma di laurea. Non è perciò necessario che nella fattispecie il Tribunale si pronunci sulla questione - di carattere più generale - relativa all' eventualità che le disposizioni di questa direttiva producano effetti che i singoli possano far valere nei confronti non soltanto degli Stati membri, ma anche delle istituzioni comunitarie.
48 Il Tribunale ritiene che si debba quindi accertare se la decisione della commissione giudicatrice abbia rispettato i termini del bando di concorso. Ora, questo non conteneva alcuna disposizione che vietasse alla commissione giudicatrice di interpretare la nozione di "diploma di laurea" come riferentesi alla definizione che della stessa viene data dalla normativa ellenica. La "guida per i candidati" precisava anzi che il diploma richiesto doveva attestare un ciclo completo di studi presso "università riconosciute in Grecia o all' estero", il che significa che venivano presi in considerazione i titoli rilasciati da università riconosciute nel paese nel quale esse svolgono la loro attività d' insegnamento.
49 Stando così le cose, va ricordato che, in mancanza di qualsiasi contraria disposizione sia in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie, sia nello stesso bando di concorso, occorre ritenere che il requisito di possedere un titolo universitario vada inteso necessariamente nel senso attribuito a questa espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto i propri studi (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione, summenzionata, causa 108/88, Racc. pag. 2739, e sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Ferreira de Freitas/Commissione, causa T-2/90, Racc. pag. II-103).
50 Questa impostazione è d' altronde conforme alla ripartizione dei poteri fra la Comunità e gli Stati membri, quale risulta dal Trattato CEE, nel settore dell' istruzione. Certamente, il settore dell' istruzione, in particolare quando si tratta dell' accesso e della partecipazione ai corsi di formazione professionale, non è estraneo al diritto comunitario (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 febbraio 1985, Gravier, causa 293/83, Racc. pagg. 593, in particolare pag. 612) e gli studi universitari rispondono, in generale, ai criteri distintivi della nozione di formazione professionale (v. sentenza della Corte 2 febbraio 1988, Blaizot, causa 24/86, Racc. pag. 379). D' altra parte, l' art. 57 del Trattato CEE autorizza il legislatore comunitario ad emanare direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi. Ciò non toglie, però, che l' organizzazione dell' insegnamento e la politica dell' istruzione non rientrano, in quanto tali, fra i settori che il Trattato ha sottoposto alla competenza delle istituzioni comunitarie (si vedano, ad esempio, sentenze della Corte 13 febbraio 1985, Gravier, summenzionata; 21 giugno 1988, Brown, causa 197/86, Racc. pag. 3205, e 30 maggio 1989, Commissione/Consiglio, cosiddetta sentenza "Erasmus", causa 242/87, Racc. pag. 1425, in particolare pag. 1457).
51 Poiché l' organizzazione dell' insegnamento universitario impartito nel loro territorio rientra nella competenza degli Stati membri, è conforme alla norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie reciproci obblighi di leale collaborazione, norma cui è informato in particolare l' art. 5 del Trattato CEE, il fatto che le istituzioni rispettino le norme adottate dagli Stati membri nell' ambito della suddetta competenza (v. sentenza della Corte 10 febbraio 1983, Lussemburgo/Parlamento, causa 230/81, Racc. pag. 255, in particolare pag. 287). Ciò vale in particolare quando si tratti, come nella fattispecie, di disposizioni di diritto costituzionale.
52 Ne consegue che la commissione giudicatrice era tenuta, nel caso in esame, ad accertare se la ricorrente avesse presentato un diploma comprovante studi universitari ai sensi della mormativa ellenica.
53 Quanto alla valutazione del diploma della ricorrente alla stregua del diritto greco, dalle risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale alle parti ed al Governo ellenico risulta che detto titolo, essendo stato rilasciato da un istituto privato, non costituisce un diploma di laurea ai sensi del diritto greco. La rigida esclusione, a norma del diritto costituzionale ellenico, di qualsiasi riconoscimento di un siffatto titolo come diploma di laurea è d' altra parte confermata dalla surricordata pronunzia 8 giugno 1990 del Consiglio di Stato greco, secondo cui le pertinenti norme della Costituzione ostano anche ad un riconoscimento indiretto, tramite l' omologazione di un diploma straniero rilasciato in base ad un titolo conferito da un istituto d' istruzione privato con sede in Grecia. Stando così le cose, la commissione di concorso ha correttamente applicato il diritto ellenico, rifiutando di considerare il titolo di studio rilasciato alla ricorrente dal Deree College come un diploma comprovante una "formazione universitaria adeguata" ai sensi del bando di concorso.
54 Tuttavia, il fatto di aver applicato il diritto di uno Stato membro non dispensava la commissione giudicatrice dal rispettare il divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza, al quale si appella la ricorrente. Anche se questa si è riferita agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE, si deve rilevare che lo Statuto del personale contiene anch' esso, in particolare negli artt. 5, n. 3, 7, n. 1, e 27, norme che vietano qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza. Benché non abbia espressamente citato queste norme, che si applicano più precisamente nell' ambito del diritto della funzione pubblica comunitaria, la ricorrente ha fatto valere, nel suo mezzo, la violazione del principio cui esse sono informate. E' pertanto irrilevante, al fine di accertare la fondatezza del presente mezzo, stabilire se gli artt. 48, n. 2, e 7 del Trattato si applichino ai dipendenti delle Comunità e ai candidati alla funzione pubblica comunitaria nei loro rapporti con le istituzioni.
55 Il fatto che i titoli presentati dai candidati ad un concorso vengano valutati in base al diritto dello Stato membro nel quale i loro titolari hanno compiuto gli studi non implica, tuttavia, alcuna disparità di trattamento fra i candidati cittadini dei vari Stati membri. Secondo la suddetta regola, infatti, tutti i candidati che posseggono la stessa formazione vengono trattati in modo identico per quanto riguarda la loro partecipazione ai concorsi delle istituzioni comunitarie, indipendentemente dalla loro cittadinanza e a prescindere dalla situazione giuridica relativa al loro titolo di studio nel paese d' origine. In conformità al criterio da essa applicato, la commissione giudicatrice avrebbe quindi dovuto rifiutare l' ammissione al concorso anche ad un candidato cittadino del Regno Unito, il quale avesse fatto valere un diploma del Deree College di Atene.
56 In udienza, la ricorrente ha ribadito ancora una volta la differenza tra i fatti della presente causa e quelli che erano all' origine della sentenza 13 luglio 1989 (causa 108/88), sopra menzionata, determinata dal preteso riconoscimento del diploma del Deree College nel Regno Unito. In proposito si deve osservare che, pur essendo gli Stati membri liberi di attribuire a titoli stranieri effetti di più ampia portata di quelli che riconosce loro il diritto dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati, tali effetti riguardano, tuttavia, soltanto il valore di detti titoli nell' ambito dell' ordinamento giuridico interno dello Stato che li riconosce. D' altra parte, i rapporti fra questo Stato e il diploma di cui trattasi sono meno stretti di quelli che esistono fra questo diploma e lo Stato nel cui territorio viene impartito l' insegnamento ch' esso attesta. Quest' ultimo Stato si trova, in particolare, in una situazione migliore di quella degli altri Stati membri per valutare se tale insegnamento sia adeguato alle esigenze proprie di una formazione universitaria. Ne consegue che una prassi amministrativa come quella fatta valere dalla ricorrente - più favorevole ai titolari di un diploma del Deree College dell' impugnata decisione della commissione giudicatrice - non potrebbe vincolare le commissioni giudicatrici di concorsi indetti dalle istituzioni.
57 Per di più, si deve rilevare che la ricorrente non ha sufficientemente provato che il suo diploma dia accesso, nel Regno Unito, a studi post-universitari o ad attività professionali il cui esercizio presupponga, secondo il diritto interno di questo Stato, una formazione universitaria. Soltanto in udienza, infatti, essa ha offerto di procurarsi una documentazione presso tutte le università di tale Stato membro e presso le autorità competenti in materia di accesso alla funzione pubblica, allo scopo di provare che il diploma del Deree College è sufficiente per essere ammesso, a pieno titolo, a seguire studi post-universitari o ad occupare determinati posti nella pubblica amministrazione. Ora, la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza che le abbia impedito di fare queste offerte di prova nell' atto introduttivo del ricorso; a norma dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, esse devono perciò essere dichiarate tardive.
58 La ricorrente sostiene infine che l' applicazione del diritto dello Stato membro nel quale gli studi sono stati compiuti dovrebbe essere subordinata all' esistenza, nell' ordinamento giuridico di detto Stato, di un procedimento di omologazione dei diplomi relativi all' insegnamento impartito nel suo territorio da istituti privati. Tuttavia, rientra nella competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dell' insegnamento definire il regime delle scuole private operanti nel loro territorio e stabilire se i titoli rilasciati da dette scuole possano costituire oggetto di un riconoscimento ufficiale. Il regime adottato in proposito da uno Stato membro dev' essere rispettato dalle istituzioni comunitarie, sempreché non sia in contrasto con specifiche disposizioni del diritto comunitario.
59 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo tratto dalla discriminazione in ragione della cittadinanza, che deriverebbe dal fatto che la commissione giudicatrice ha valutato il diploma della ricorrente in base alle sole disposizioni delle normativa ellenica, è infondato.
Sul mezzo tratto dalla violazione dell' art. 48, n. 3, lett. c),
del Trattato CEE
60 La ricorrente sostiene che il rifiuto della commissione giudicatrice di ammetterla alle prove del concorso in questione è una manifesta restrizione della libertà di stabilimento dei lavoratori, in diretto contrasto con l' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato. A suo avviso, la decisione con cui la commissione giudicatrice ha respinto la sua candidatura limita la sua libera scelta in materia d' impiego, costringendola a cercare un posto per il quale sono richieste qualifiche inferiori a quelle comprovate dal suo diploma. In tale contesto, essa afferma inoltre che le disposizioni del Trattato sono vincolanti non solo per gli Stati membri, ma anche per le istituzioni comunitarie.
61 La ricorrente sostiene inoltre che la nozione di lavoratore di cui all' art. 48 del Trattato dev' essere interpretata in senso lato, per includervi i candidati ad un concorso. Essa sottolinea che le norme del Trattato garantiscono la libera circolazione tanto alle persone che esercitano già un' attività economica quanto a quelle che desiderano esercitarla, e si applicano qualora un lavoratore, desiderando esercitare in modo duraturo un' attività professionale, si rechi a tale scopo in un altro Stato membro e le sue intenzioni si concretino in iniziative serie e leali, come nel suo caso. Essa ritiene, quindi, che anche la semplice prospettiva di un rapporto di lavoro stabile le consenta di far valere l' art. 48 del Trattato.
62 Il convenuto contesta anche, nell' ambito del presente mezzo, che l' art. 48 si applichi agli atti che vengano emanati dalle istituzioni comunitarie in materia di assunzione. Esso respinge la tesi della ricorrente secondo cui il rifiuto della commissione giudicatrice di ammetterla al concorso violerebbe, nel suo caso, la libertà di soggiorno garantita dall' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato. Secondo il convenuto, la ricorrente non può sostenere che il suo diritto di soggiorno derivi dalla circostanza che il suo diploma le consenta di svolgere un dato lavoro, perché questo modo di vedere contrasta col fatto che l' ammissione ad un concorso non costituisce assolutamente una garanzia dell' esito positivo delle prove, dell' assunzione o dell' offerta di un impiego. A suo avviso, la semplice prospettiva di ricevere un' offerta d' impiego dopo aver partecipato ad un concorso non è sufficiente per far sorgere diritti in base all' art. 48 del Trattato, diritti che sono d' altronde attribuiti esclusivamente ai lavoratori subordinati in relazione all' "esercizio di attività reali ed effettive", come è stato affermato dalla Corte nella suddetta sentenza 21 giugno 1988, Brown. Il convenuto aggiunge che la decisione di respingere la candidatura della ricorrente, decisione che, in ogni caso, non è stata determinata da ragioni di cittadinanza, non può aver impedito alla ricorrente di spostarsi e di dimorare nell' ambito della Comunità per la ricerca di un impiego.
63 Occorre rilevare che l' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato garantisce ai lavoratori il diritto di soggiornare in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un' attività di lavoro, conformemente alle disposizioni che disciplinano l' occupazione dei lavoratori nazionali. Tale garanzia riguarda la situazione giuridica dei lavoratori rispetto allo Stato membro nel cui territorio essi lavorano, mentre è estranea ai rapporti fra le istituzioni comunitarie ed i candidati alla funzione pubblica europea. Conseguentemente, il mezzo basato sulla violazione dell' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato CEE è infondato.
Sul mezzo tratto dalla pretesa incompatibilità dell' art. 16 della Costituzione ellenica con gli artt. 52-66 del Trattato CEE
64 Nel rispondere al quarto quesito che il Tribunale ha rivolto alle parti, la ricorrente ha inoltre esaminato il problema della compatibilità delle disposizioni dell' art. 16 della Costituzione ellenica col diritto comunitario. Dopo aver constatato che il Trattato CEE non contempla espressamente il settore dell' "educazione", né nella definizione dei compiti o delle attività della Comunità, né in altra sede, essa desume dall' art. 128 dello stesso Trattato e dalla giurisprudenza della Corte relativa a quest' articolo (sentenze 13 febbraio 1985, Gravier, e 2 febbraio 1988, Blaizot, già menzionate; 15 marzo 1988, Commissione/Grecia, causa 147/86, Racc. pag. 1637, nonché, in particolare, conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn, Racc. 1988, pagg. 1646 e segg.) che l' insegnamento privato rientra, ciononostante, nel campo d' azione delle Comunità europee. Essa aggiunge che la Corte ha riconosciuto che si sta creando una politica comune nel settore della formazione professionale e che le Comunità europee hanno cominciato ad adottare i primi provvedimenti intesi a delineare una politica comune dell' istruzione.
65 Secondo la ricorrente, è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 48-66 del Trattato CEE, relativi alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, che una norma di rango costituzionale vieti totalmente ai privati, sia cittadini, sia stranieri, l' esercizio di un' attività economica. In udienza, essa ha espresso il parere che una siffatta norma non dovrebbe essere applicata da una commissione giudicatrice per rifiutare l' ammissione ad un concorso.
66 La ricorrente aggiunge che la prestazione di servizi nel campo dell' insegnamento superiore non rientra nell' eccezione stabilita dall' art. 55 del Trattato CEE. Essa richiama la suddetta sentenza della Corte 15 marzo 1988, Commissione/Grecia, per affermare che la nozione di "pubblici poteri" cui si riferisce l' art. 55 dev' essere interpretata restrittivamente, e che il fatto che l' istruzione rappresenti, a norma della Costituzione ellenica, una missione fondamentale dello Stato non implica che tale missione sia riservata esclusivamente allo Stato e che l' assolvimento della stessa spetti, per natura, ai pubblici poteri.
67 In udienza, il convenuto ha replicato che non si può chiedere ad una commissione di concorso di disapplicare le disposizioni costituzionali di uno Stato membro e che non è stato dimostrato che l' art. 16 della Costituzione ellenica sia in contrasto col diritto comunitario.
68 L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, sempreché essi non si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.
69 Interpellato dal Tribunale circa l' eventuale tardività della deduzione del mezzo in esame, il patrono della ricorrente ha spiegato, in udienza, che le disposizioni dei capitoli del Trattato che riguardano la libertà di stabilimento e i servizi non erano state menzionate nell' atto introduttivo in quanto la ricorrente aveva considerato che la decisione controversa non fosse direttamente in contrasto con queste disposizioni, dato ch' essa non intendeva né stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi un' attività indipendente, né fornire prestazioni di servizi. Le suddette disposizioni sarebbero state richiamate unicamente in relazione all' art. 16 della Costituzione ellenica nell' ambito della risposta al quesito formulato in proposito dal Tribunale.
70 Per stabilire se il presente mezzo sia stato dedotto tempestivamente, va rilevato che, secondo la ricorrente, è incompatibile col diritto comunitario il divieto di esercitare una determinata attività economica, consistente nella gestione di qualsiasi scuola privata di livello universitario in Grecia. Benché, in questo contesto, essa richiami gli artt. 48-66 del Trattato CEE, si deve osservare che tanto l' ipotesi di un eventuale ostacolo frapposto alla libera circolazione delle persone che esercitano un' attività lavorativa subordinata nel settore dell' insegnamento universitario, quanto l' ipotesi di un insegnamento impartito in Grecia da una scuola avente sede in un altro Stato membro sono estranee a questa censura e non presentano, d' altronde, alcun rapporto con i fatti della presente causa. Di conseguenza, né gli artt. 48 e seguenti, relativi alla libera circolazione dei lavoratori, né gli artt. 59 e seguenti, relativi alla libera prestazione dei servizi, sono rilevanti quanto alla censura formulata dalla ricorrente, che riguarda soltanto la libertà di stabilimento, sancita dall' art. 52 del Trattato.
71 Ora, benché nella fattispecie non sia direttamente in causa la libertà di stabilimento della stessa ricorrente, questa si duole tuttavia del fatto che nel suo caso sia stata applicata una norma di diritto interno che, a suo avviso, era inapplicabile in ragione della sua incompatibilità con l' art. 52 del Trattato. Facendo così valere che la decisione della commissione giudicatrice è fondata su una norma nazionale contrastante con detto articolo, la ricorrente sostiene necessariamente che la decisione impugnata è anch' essa in contrasto con la citata disposizione. Si deve constatare, perciò, che il presente mezzo è sostanzialmente basato sulla violazione dell' art. 52 del Trattato.
72 La ricorrente non può giustificare la tardiva deduzione di questo mezzo col fatto ch' essa ha richiamato l' art. 52 del Trattato nel rispondere ad un quesito del Tribunale relativo all' art. 16 della Costituzione ellenica. Era chiaro, infatti, al più tardi dal momento in cui la commissione giudicatrice aveva comunicato alla ricorrente la decisione adottata in seguito al riesame della sua candidatura, che questa era stata respinta in base alle disposizioni di diritto greco che ostano all' equiparazione degli istituti d' istruzione privati alle università. Perciò, al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi che potevano indurla a mettere in dubbio la compatibilità di dette norme di diritto interno con i principi del Trattato. Il presente mezzo non è basato, pertanto, su elementi di fatto e di diritto che siano emersi durante la fase scritta del procedimento, e perciò non può essere accolto.
73 Inoltre, e in ogni caso, si deve ricordare che l' art. 16 della Costituzione ellenica vieta la creazione di università private non soltanto ai cittadini degli altri Stati membri, ma anche ai cittadini greci. Ora, secondo l' art. 52, n. 2, del Trattato, la libertà di stabilimento comporta l' accesso alle attività non salariate, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento per i propri cittadini. Perciò, un divieto che non implichi alcuna discriminazione fra cittadini greci e cittadini degli altri Stati membri non è in contrasto con la libertà di stabilimento. Questo principio è stato del resto applicato dalla Corte, nella suddetta sentenza 15 marzo 1988, Commissione/Grecia, relativamente al divieto di creare scuole private nel campo della formazione professionale, divieto derivante, in mancanza di leggi che autorizzino scuole di questo tipo, dall' art. 16, n. 7, della Costituzione ellenica. Poiché il divieto si rivolgeva indiscriminatamente ai cittadini greci e a quelli degli altri Stati membri, la Corte dichiarava ch' esso non era in contrasto con le disposizioni del Trattato (v. sentenza 15 marzo 1988, Commissione/Grecia, summenzionata, Racc. pag. 1655).
74 Il mezzo tratto dall' inapplicabilità dell' art. 16 della Costituzione ellenica deve, perciò, essere disatteso.
Sul mezzo tratto dalla violazione degli artt. 27 e seguenti dello Statuto, dell' art. 1, n. 1, lett. d), dell' allegato III dello Statuto e dell' art. 110 dello Statuto
75 A sostegno di questo mezzo, la ricorrente fa valere che la Commissione ammette i titolari dei diplomi del Deree College a partecipare ai concorsi relativi a posti della categoria A e del quadro LA, mentre al Parlamento essi possono partecipare soltanto ai concorsi per l' assunzione di dipendenti della categoria B. La ricorrente considera discriminatorio questo trattamento. Essa sostiene che i requisiti posti, per le assunzioni, dallo Statuto sono comuni a tutte le istituzioni. Pur riconoscendo che la decisione di un' istituzione non vincola le altre istituzioni, essa ritiene che ciascuna di queste sia tenuta a prendere in considerazione le decisioni adottate dalle altre in questo campo, per evitare divergenze nell' applicazione dello Statuto. A suo parere, la commissione giudicatrice del concorso n. PE/137/LA avrebbe dovuto, di fronte alla prassi divergente della Commissione, chiedere che avessero luogo consultazioni, ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, al fine di armonizzare la politica delle istituzioni su questo punto. La ricorrente aggiunge che il convenuto non ha perciò tenuto conto del fatto che l' unico motivo per il quale lo Stato greco non riconosce il diploma di cui trattasi è che, in forza della Costituzione ellenica, l' organizzazione degli studi di livello universitario è di esclusiva competenza statale. Essa ne desume che il mancato riconoscimento del suddetto diploma da parte dello Stato greco non significa che i corrispondenti studi non siano di livello universitario, e ritiene che la fondatezza del suo argomento sia provata dal fatto che detto diploma viene accettato come equivalente ad un diploma di laurea dalle università di altri Stati membri, nonché dalla Commissione e dal Consiglio. A riprova, essa ha allegato alla replica una lettera dell' 8 maggio 1990, in cui le veniva comunicato che era stata ammessa a partecipare ad un concorso generale (Consiglio/A/319) indetto dal Consiglio per l' assunzione di amministratori.
76 Il convenuto sostiene che l' art. 110 dello Statuto non obbliga le istituzioni comunitarie ad adottare decisioni identiche in materia di attuazione dello Statuto. Esso sottolinea che l' art. 110, 1 comma, consente espressamente a ciascuna istituzione di adottare le disposizioni generali di esecuzione dello Statuto. Secondo il Parlamento, da quest' articolo non deriva alcun obbligo, per le istituzioni e per le commissioni giudicatrici, di armonizzare o di coordinare l' organizzazione dei concorsi e, in particolare, l' adozione di decisioni individuali in questo settore.
77 Il Parlamento richiama inoltre la giurisprudenza della Corte per affermare che rientra nell' autonoma responsabilità di ciascuna commissione giudicatrice valutare, caso per caso, se il titolo di studio presentato da un candidato o la sua esperienza professionale corrispondano al livello richiesto dallo Statuto (sentenza 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427, in particolare pag. 434). Inoltre, riferendosi alla sentenza della Corte 2 ottobre 1979, Szemerey/Commissione (causa 178/78, Racc. pag. 2855, in particolare pag. 2863), esso sostiene che ciascuna commissione giudicatrice può discrezionalmente esigere che sia stato compiuto un ciclo completo di studi universitari nel paese di origine. Secondo il convenuto, questo potere discrezionale implica, mancando una definizione comunitaria della nozione di "laurea", la possibilità di riconoscere soltanto studi universitari attestati da un diploma che sia ufficialmente riconosciuto nel paese di origine. In proposito, esso fa riferimento alla sentenza della Corte 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione, già ricordata.
78 Il convenuto si basa, inoltre, sulla sentenza della Corte 28 aprile 1983, Lipman/Commissione (causa 143/82, Racc. pag. 1301, in particolare pag. 1311), per sottolineare il carattere autonomo dei vari concorsi, organizzati secondo modalità diverse e intesi a scopi diversi, il che esclude che il candidato ad un concorso possa pretendere l' applicazione delle condizioni di ammissione ad un altro concorso, sia pure indetto dalla stessa istituzione. Esso assume, poi, che l' art. 1, n. 1, dell' allegato III dello Statuto è unicamente inteso a specificare quali sono le rubriche che devono figurare in ogni bando di concorso, e che non si può quindi ritenere che le relative disposizioni abbiano l' effetto di disciplinare il contenuto di ciascuna di tali rubriche. Infine, il convenuto osserva che l' argomento della ricorrente relativo al livello universitario degli studi da lei seguiti presso l' istituto in questione non è atto ad eliminare i suoi dubbi in proposito.
79 Riguardo a questo mezzo, col quale la ricorrente fa valere che è stato violato il principio della parità di trattamento rispetto ai candidati ai concorsi di altre istituzioni, si deve anzitutto rilevare che la valutazione del livello universitario di determinati studi o titoli di studio è una valutazione specifica, effettuata da ciascuna commissione giudicatrice tenendo conto delle particolarità e delle condizioni di ciascun concorso (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione, summenzionata, Racc. pag. 2740). Si deve poi ricordare che, nella fattispecie, nessuna disposizione del bando di concorso, né alcun' altra circostanza consentivano alla commissione giudicatrice di discostarsi, nella valutazione del livello universitario del diploma della ricorrente, dal diritto dello Stato membro in cui questa aveva compiuto i suoi studi. In una siffatta situazione, nella quale la commissione giudicatrice non disponeva di alcun potere discrezionale quanto alla valutazione del titolo di studio di cui trattasi, ma si è limitata ad un esame di natura esclusivamente giuridica, è irrilevante il fatto che altre istituzioni abbiano eventualmente ammesso alle prove, unicamente in base al diploma del Deree College, candidati a concorsi per la categoria A o per il quadro LA.
80 Il mezzo tratto dalla violazione degli artt. 27 e seguenti dello Statuto, dell' art. 1, n. 1, lett. d), dell' allegato III dello Statuto e dell' art. 110 dello Statuto è perciò infondato.
Sulla motivazione della decisione impugnata
81 Nell' ambito delle considerazioni svolte, nella replica, in merito al mezzo precedente, la ricorrente ha richiamato, fra l' altro, la giurisprudenza della Corte relativa al dovere di ogni commissione giudicatrice di motivare specificamente la propria decisione, qualora il suo giudizio si discosti da quello espresso sullo stesso candidato in un concorso anteriore (sentenze 5 aprile 1979, Kobor/Commissione, causa 112/78, Racc. pag. 1573; 21 marzo 1985, De Santis/Corte dei conti, causa 108/84, Racc. pag. 947, e 12 luglio 1989, Belardinelli/Corte di giustizia, causa 225/87, Racc, pag. 2353). La ricorrente ammette che quest' obbligo di motivazione sussiste soltanto qualora il candidato abbia richiamato l' attenzione della commissione giudicatrice su questo punto. Essa sottolinea di aver segnalato espressamente alla commissione giudicatrice, nel suo "reclamo" del 6 novembre 1989, che candidati titolari di un diploma rilasciato dal Deree College erano stati ammessi a partecipare ad un concorso di analogo livello indetto dalla Commissione, e di avere inoltre prodotto una lettera della Commissione in cui si riconosce il titolo di studio in questione come diploma di laurea. La ricorrente fa carico all' istituzione convenuta di non aver tenuto conto di queste indicazioni nell' adottare la decisione del 22 novembre 1989 e di essersi astenuta, col pretesto che il suddetto diploma non è riconosciuto dallo Stato greco, dal motivare ulteriormente e più dettagliatamente tale decisione.
82 Quanto alla motivazione della decisione con cui è stata respinta la candidatura della ricorrente, il convenuto afferma che la decisione del 22 novembre 1989 mette chiaramente in rilievo due elementi decisivi enunciati nella giurisprudenza della Corte, cioè, da un lato, l' autonomia dell' organizzazione dei lavori e del potere discrezionale di ogni commissione giudicatrice e, dall' altro, il riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia di riconoscimento dei diplomi universitari nello Stato d' origine. Il Parlamento considera sufficiente questa motivazione.
83 Benché la ricorrente abbia dedotto il mezzo basato sulla pretesa insufficienza di motivazione della decisione impugnata soltanto nella replica, e quindi tardivamente, se si considera l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest' ultimo è tenuto ad accertare d' ufficio se l' atto impugnato sia sufficientememte motivato (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, causa T-115/89, Racc. pag. II-831).
84 Al riguardo, si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte relativa al dovere delle commissioni giudicatrici di concorso di motivare specificamente il rifiuto di ammettere un candidato a concorrere riguarda soltanto il caso in cui il giudizio della commissione giudicatrice in merito a un candidato sia meno favorevole di quello espresso sullo stesso candidato in occasione di un concorso precedente, qualora le condizioni di ammissione al concorso precedente fossero identiche a quelle vigenti per il concorso in questione o addirittura più severe (v. sentenza 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, summenzionata).
85 Ora, la ricorrente ha fatto riferimento ad un solo concorso nell' ambito del quale il giudizio sul suo conto è stato più favorevole che nel concorso in questione. Trattasi del concorso generale Consiglio/A/319 per l' assunzione di amministratori, il quale si è svolto, tuttavia, successivamente al concorso PE/137/LA. Stando così le cose, la commissione giudicatrice non era tenuta, nella fattispecie, a motivare specificamente la sua decisione.
86 Inoltre, si deve rilevare che il dovere di motivare ogni decisione che rechi pregiudizio, sancito dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da una parte, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per valutare se la decisione sia fondata o no e, dall' altra, di consentire il controllo giurisdizionale (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, summenzionata). Certo, la lettera del 16 ottobre 1989, con la quale si comunicava alla ricorrente che la sua candidatura era stata respinta, si limitava ad indicare che la ricorrente non soddisfaceva la condizione relativa al possesso di un diploma di laurea o di un' esperienza professionale equivalente. Per contro, la lettera del 22 novembre 1989, con la quale si comunicava alla ricorrente la decisione impugnata nella presente causa e adottata dopo il riesame della sua candidatura, enunciava chiaramente la ragione per cui la commissione giudicatrice non aveva considerato il titolo di studio del Deree College come un diploma di laurea e, inoltre, indicava che la commissione giudicatrice non si era ritenuta vincolata dalle decisioni richiamate dalla ricorrente, secondo le quali candidati in possesso dello stesso titolo erano stati ammessi a partecipare a concorsi indetti dalla Commissione per posti del quadro LA. Queste indicazioni fornivano alla ricorrente tutti gli elementi necessari per valutare se la decisione di respingere la sua candidatura fosse fondata o no e per provvedere utilmente alla propria difesa dinanzi al giudice comunitario, il che, del resto, è dimostrato dagli argomenti ch' essa ha svolto nell' ambito del presente procedimento.
87 Ne consegue che il mezzo basato sull' insufficienza di motivazione della decisione con cui si rifiutava di ammettere la ricorrente al concorso dev' essere disatteso.
Sulle altre domande formulate dalla ricorrente
88 Poiché tutti i mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso in esame vanno disattesi, si deve constatare che sono infondate le domande della ricorrente intese ad ottenere che il diploma rilasciatole dal Deree College venga riconosciuto come diploma di laurea, che il rifiuto di ammetterla a partecipare al concorso n. PE/137/LA sia dichiarato illegittimo e che detto concorso e il relativo elenco degli idonei siano annullati. Dette domande devono, perciò, essere respinte, senza che sia necessario che il Tribunale si pronunci sulla loro ricevibilità.
89 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
90 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Ciascuna delle parti dev' essere quindi condannata a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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